Articolo 4 della Legge 21 maggio 1981, n. 240
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 giugno 1981
Art. 4.
I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
Entrata in vigore il 11 giugno 1981
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