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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 905/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3961/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2023 0033048950000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2023 0033048950000 TARSU/TIA 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 451/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso (3961/2025) per l'annullamento delle cartelle seguenti:
1)n. 2952023003304895000 contenente la richiesta di pagamento di euro 288,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2006 e 2007;
2) n.29520240035005569000 contenente la richiesta di pagamento di euro 2.370, 88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2010,2011 e 2012.
Le cartelle sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate riscossione e sono state notificate alla contribuente il giorno 28/2/2025.
La ricorrente ha eccepito le seguenti invalidità delle cartelle suddette :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dalla Ricorrente_1 sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi si sono costituiti in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato;
l'ADER, in modo particolare si è autoesonerata da ogni responsabilità in quanto Ufficio addetto alla riscossione dei tributi e non al loro accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile (Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del
23/2/2010). La ricorrente ha, precisato , a proposito degli atti prodromici , che per quanto riguarda la cartella n.1, i documenti, in essa indicati “ADER insoluto cartelle n.310076 e cartella 310077” entrambi del 18/10/2018, non sono stati mai notificati, né le parti resistenti hanno fornito in questo giudizio, alcuna prova della loro esistenza e o notifica.
Per quanto riguarda l'altra cartella contestata , cioè la n.2, la intimazione n. 270803 del 29/7/2019
( indicata nella cartella ), la ricorrente ha precisato che la notifica della stessa non si mai perfezionata per mancanza della c.d.AD.
In ogni caso, si rileva che le altre due intimazioni ,citate dall'ATO nella propria difesa (nn.223062 e
220822 del 18/10/2018) riguardanti solo il periodo 2006 e 2007, sono state notificate oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto e , pertanto, esse sono da considerare tamquam non essent ma , non essendo state indicate nell'atto impositivo contestato, esse sono affette da motivazione postuma che, come è noto, non è consentita.
E' preclusa, infatti all'Ufficio impositore la possibilità di modificare o integrare la motivazione in sede processuale sia per gli aspetti di fatto che per quelli di diritto.
L'integrazione della motivazione di un atto non sufficientemente motivato non solo comporta la violazione del principio della trasparenza dell'azione amministrativa , ma pone il soggetto destinatario dell'atto nell'impossibilità di potersi difendere(Cassaz. n.6103/2016; Cassaz.n.4176/2019).
Per quanto ,poi, riguarda l'intimazione n.270803 del 29/7/2019, indicata nella seconda cartella, si rileva che per essa ,non essendo stata notificata alla attuale ricorrente, non è stata seguita la procedura relativa alla notifica ed al ricevimento della c.d. AD.
La giurisprudenza ha reputato e reputa necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento ,già adottata in relazione alla notifica eseguita per l'art.140 del c.p.c., anche nelle ipotesi di notifica eseguite tramite il servizio postale;
solo la raccomandata informativa AD fornisce la prova del perfezionamento della notifica postale, ragione per cui ,per dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica, a mezzo del servizio postale e la contemporanea irreperibilità del contribuente, il notificante non solo deve produrre il primo avviso con le relative attestazioni, ma deve anche depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. AD -Cassaz.15/ 9 /2023 n.26660).
La giurisprudenza ritiene che sia nel caso di notifica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale che in quella attuata solo dall'agente postale , la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la AD , non essendo sufficiente , in ogni caso, la prova della suddetta spedizione della raccomandata informativa.
I termini di prescrizione, in ogni caso, sono stati i seguenti:
anno 2006 :31/12/2011;
anno 2007.31/12/2012;
anno 2008: 31/12/2013;
anno 2009: 31/12/2014;
anno 2010: 31/12/2015; anno 2011: 31/12/2016;
anno 2012: 31/12/2017.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
La resistente (ATO Me1) nella propria difesa ha, sempre con motivazione postuma, allegato qualche fattura, risalente a quindici anni prima della notifica delle cartelle contestate;
è del tutto pleonastico rilevare che gli importi, in esse richiesti, siano caduti in prescrizione dato il lunghissimo lasso di tempo decorso dalla loro notifica alla notifica delle due cartelle contestate , mentre i presunti atti interruttivi , citati dalla resistente, non possano, per le ragioni esposte nella presente sentenza, che considerarsi invalidi e, si ribadisce, tamquam non essent.
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare , pertanto,l'invalidità delle cartelle notificate alla contribuente e da lei contestate.
La condanna alle spese viene inflitta anche all'ADER secondo l'indirizzo giurisprudenziale , citato qui di seguito tra parentesi(Cassaz.8587/2024;809/2019; 1157/2019; giudice di Pace di Roma sent.684 2024 del 17/1/2024 ).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti, accoglie il ricorso della contribuente menzionata in premessa.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento , a favore del ricorrente, delle spese di giudizio che quantifica in euro 400,00 oltre accessori per legge, se dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3961/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2023 0033048950000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2023 0033048950000 TARSU/TIA 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 295 2024 0035005569000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 451/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso (3961/2025) per l'annullamento delle cartelle seguenti:
1)n. 2952023003304895000 contenente la richiesta di pagamento di euro 288,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2006 e 2007;
2) n.29520240035005569000 contenente la richiesta di pagamento di euro 2.370, 88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2010,2011 e 2012.
Le cartelle sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate riscossione e sono state notificate alla contribuente il giorno 28/2/2025.
La ricorrente ha eccepito le seguenti invalidità delle cartelle suddette :
prescrizione del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dalla Ricorrente_1 sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi si sono costituiti in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato;
l'ADER, in modo particolare si è autoesonerata da ogni responsabilità in quanto Ufficio addetto alla riscossione dei tributi e non al loro accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n.4 del codice civile (Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del
23/2/2010). La ricorrente ha, precisato , a proposito degli atti prodromici , che per quanto riguarda la cartella n.1, i documenti, in essa indicati “ADER insoluto cartelle n.310076 e cartella 310077” entrambi del 18/10/2018, non sono stati mai notificati, né le parti resistenti hanno fornito in questo giudizio, alcuna prova della loro esistenza e o notifica.
Per quanto riguarda l'altra cartella contestata , cioè la n.2, la intimazione n. 270803 del 29/7/2019
( indicata nella cartella ), la ricorrente ha precisato che la notifica della stessa non si mai perfezionata per mancanza della c.d.AD.
In ogni caso, si rileva che le altre due intimazioni ,citate dall'ATO nella propria difesa (nn.223062 e
220822 del 18/10/2018) riguardanti solo il periodo 2006 e 2007, sono state notificate oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto e , pertanto, esse sono da considerare tamquam non essent ma , non essendo state indicate nell'atto impositivo contestato, esse sono affette da motivazione postuma che, come è noto, non è consentita.
E' preclusa, infatti all'Ufficio impositore la possibilità di modificare o integrare la motivazione in sede processuale sia per gli aspetti di fatto che per quelli di diritto.
L'integrazione della motivazione di un atto non sufficientemente motivato non solo comporta la violazione del principio della trasparenza dell'azione amministrativa , ma pone il soggetto destinatario dell'atto nell'impossibilità di potersi difendere(Cassaz. n.6103/2016; Cassaz.n.4176/2019).
Per quanto ,poi, riguarda l'intimazione n.270803 del 29/7/2019, indicata nella seconda cartella, si rileva che per essa ,non essendo stata notificata alla attuale ricorrente, non è stata seguita la procedura relativa alla notifica ed al ricevimento della c.d. AD.
La giurisprudenza ha reputato e reputa necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento ,già adottata in relazione alla notifica eseguita per l'art.140 del c.p.c., anche nelle ipotesi di notifica eseguite tramite il servizio postale;
solo la raccomandata informativa AD fornisce la prova del perfezionamento della notifica postale, ragione per cui ,per dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica, a mezzo del servizio postale e la contemporanea irreperibilità del contribuente, il notificante non solo deve produrre il primo avviso con le relative attestazioni, ma deve anche depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. AD -Cassaz.15/ 9 /2023 n.26660).
La giurisprudenza ritiene che sia nel caso di notifica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale che in quella attuata solo dall'agente postale , la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la AD , non essendo sufficiente , in ogni caso, la prova della suddetta spedizione della raccomandata informativa.
I termini di prescrizione, in ogni caso, sono stati i seguenti:
anno 2006 :31/12/2011;
anno 2007.31/12/2012;
anno 2008: 31/12/2013;
anno 2009: 31/12/2014;
anno 2010: 31/12/2015; anno 2011: 31/12/2016;
anno 2012: 31/12/2017.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
La resistente (ATO Me1) nella propria difesa ha, sempre con motivazione postuma, allegato qualche fattura, risalente a quindici anni prima della notifica delle cartelle contestate;
è del tutto pleonastico rilevare che gli importi, in esse richiesti, siano caduti in prescrizione dato il lunghissimo lasso di tempo decorso dalla loro notifica alla notifica delle due cartelle contestate , mentre i presunti atti interruttivi , citati dalla resistente, non possano, per le ragioni esposte nella presente sentenza, che considerarsi invalidi e, si ribadisce, tamquam non essent.
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare , pertanto,l'invalidità delle cartelle notificate alla contribuente e da lei contestate.
La condanna alle spese viene inflitta anche all'ADER secondo l'indirizzo giurisprudenziale , citato qui di seguito tra parentesi(Cassaz.8587/2024;809/2019; 1157/2019; giudice di Pace di Roma sent.684 2024 del 17/1/2024 ).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi richiesti, accoglie il ricorso della contribuente menzionata in premessa.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna in solido l'ATO ME1 e l'ADER al pagamento , a favore del ricorrente, delle spese di giudizio che quantifica in euro 400,00 oltre accessori per legge, se dovuti.