TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6235
TAR
Ordinanza cautelare 25 marzo 2023
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione abbia valorizzato la sentenza penale, pur non essendo di proscioglimento nel merito, e abbia valutato le giustificazioni addotte dall'incolpato, che sono state considerate non idonee a scagionarlo. Il ricorrente non ha fornito prove a sostegno dell'asserito difetto di istruttoria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    Il giudice ha affermato che la valutazione della gravità delle violazioni è riservata all'amministrazione e non sindacabile se non per profili estrinseci di illogicità o abnormità. La condotta è stata ritenuta censurabile in quanto in contrasto con i doveri militari. La misura della sanzione trova giustificazione anche nel quadro disciplinare pregresso del militare. Il ricorso alla motivazione per relationem è legittimo se l'atto richiamato è reso disponibile.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 920 del d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione invocata non impedisce l'irrogazione della sanzione durante la malattia, ma prevede che la sospensione possa essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6235
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6235
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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