Ordinanza cautelare 25 marzo 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6235 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03515/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3515 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
del decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare prot. -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per dodici mesi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. AV De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-, graduato capo dell’Esercito, veniva sottoposto a procedimento penale per -OMISSIS-.
Il procedimento veniva definito con la sentenza della sezione penale del Tribunale di -OMISSIS- n. 1-OMISSIS-, di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. -OMISSIS-. per abolitio criminis ad opera dell’art. 1, co. 1, lett. c) , del d. lgs. n. 7/2016 e per gli altri reati perché estinti per prescrizione.
Nella motivazione della sentenza veniva precisato che « pur avendo dato corso all’istruttoria, nell’attuale fase del procedimento non sono emerse ragioni di proscioglimento nel merito che abbiano connotati di evidenza tali da imporre la pronuncia di una sentenza assolutoria, non ricorrendo, dunque, elementi più favorevoli agli imputati che consentano una pronuncia differente da quella di cui all’art. 157 e ss. c.p. ».
2. – Dopo la conclusione del procedimento penale, il Comando logistico dell’Esercito avviata nei confronti dell’interessato il procedimento disciplinare, che si concludeva con l’adozione del decreto del -OMISSIS-, con il quale veniva irrogata al militare la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi dodici con la seguente motivazione: « Militare dell’Esercito Italiano, coniuge separato, -OMISSIS-. Tali condotte (desumibili anche dalla sentenza-OMISSIS- del Tribunale Ordinario di -OMISSIS-) sono censurabili sotto l’aspetto disciplinare, in quanto in contrasto con i doveri propri dello stato di militare, con particolare riguardo al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e alla comportamento esemplare che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate, improntando il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza e astenendosi dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro ».
3. – Con ricorso notificato il 16.02.2023 e depositato il 27.02.2023, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento sanzionatorio e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per difetto di istruttoria: il decreto impugnato sarebbe il frutto dell’acritica adesione all’imputazione formulata in sede penale e della mera acquisizione documentale della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- mentre sarebbe stata omessa un’adeguata istruttoria in ordine alla effettiva commissione di violazioni rilevanti sotto il profilo della disciplina militare.
Con il secondo mezzo viene denunziato il difetto di motivazione che infirmerebbe il provvedimento sanzionatorio impugnato: in ordine all’ingiuria, che è stata depenalizzata, il ricorrente sostiene che irragionevolmente l’Amministrazione avrebbe attribuito rilevanza disciplinare a una condotta che, per mutata coscienza sociale, la legge vuole oggi che sia sanzionata in modo più mite; in ordine alle altre condotte, il ricorrente sostiene che mancherebbe nel provvedimento la puntuale indicazione delle ragioni per le quali le stesse, peraltro mai compiutamente dimostrate, costituirebbero una « violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare »; sotto altro profilo, a integrare la motivazione mancante non potrebbe valere il rinvio agli atti dell’inchiesta formale, dal momento che la motivazione per relationem ad altri provvedimenti, pur ammissibile, postulerebbe « che gli atti richiamati [fossero] allegati al provvedimento adottato, ovvero il loro contenuto [fosse] nello stesso trasfuso »; infine, applicando la sospensione disciplinare nella misura massima, l’Amministrazione avrebbe violato i principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Con un terzo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 920 del d.lgs. n. 66/2010, dal momento dell’emissione del provvedimento impugnato il ricorrente era assente dal servizio per una temporanea infermità che, pur essendosi protratta per oltre quarantacinque giorni, non aveva determinato il collocamento dell’interessato in aspettativa.
4. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
5. – Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
6. – In vista della discussione della causa le parti non hanno spiegato ulteriori difese.
7. – All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorrente, nel corso di tutto il giudizio, non ha allegato alcun documento utile per fornire anche soltanto un principio di prova a suffragio dei propri assunti.
9. – Premesso quanto sopra, il collegio non ritiene le doglianze del ricorrente meritevoli di accoglimento.
9.1. – Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che l’Amministrazione non si è limitata ad aderire all’imputazione e all’acquisizione della sentenza penale, ma ha valorizzato il fatto che la stessa sentenza giustifica la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dopo aver rilevato, come si è visto, che, « pur avendo dato corso all’istruttoria, nell’attuale stato del procedimento non sono emerse ragioni di proscioglimento nel merito che abbiano connotati tali da imporre la pronuncia di una sentenza assolutoria, non ricorrendo, dunque, elementi più favorevoli agli imputati che consentano una pronuncia differente da quella di cui all’art. 157 e ss. c.p. ».
Risultano, inoltre, valutate le giustificazioni addotte dall’incolpato nel corso dell’inchiesta formale, che sono state considerate non idonee a scagionarlo dagli addebiti contestati.
Più in particolare, da quanto si legge nella relazione finale dell’ufficiale inquirente risulta che l’incolpato, tramite il proprio difensore di fiducia, aveva presentato memorie difensive con le quali, in sostanza, era stata rilevata la natura endo-familiare dei fatti addebitati, che non avrebbero determinato alcuna violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica, non afferendo al rapporto di servizio, né avrebbero avuto risonanza pubblica, essendo stato evidenziato che « il dovere violato “di improntare il proprio contegno alle norme di civile convivenza” » avrebbe dovuto essere “contemperato” « con lo stato d’ira dettato dall’ingiustizia prevaricatrice della coniuge che – in un periodo di forte crisi matrimoniale – impediva al -OMISSIS- di vedere gli amati figlioli ».
Dunque, da quanto si evince dalla relazione finale dell’ufficiale inquirente (giacché, come si è detto, il ricorrente non ha prodotto alcun documento in giudizio), l’interessato non aveva negato i fatti oggetto dell’imputazione penale e dell’incolpazione disciplinare, né aveva fornito evidenze tali da far dubitare gli stessi fatti si fossero verificati, essendosi limitato a sminuirne la gravità e a ricondurne la rilevanza al mero ambito familiare.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente non abbia fornito alcun principio di prova a sostegno dell’asserito difetto di istruttoria nel quale l’Amministrazione sarebbe incorsa nell’irrogare la sanzione disciplinare in questa sede impugnata.
9.2. – Riguardo al secondo motivo di ricorso, come già rilevato dal Tribunale in sede cautelare, « il giudizio circa la gravità delle violazioni poste in essere dal dipendente, specie se militare, al fine di individuare la sanzione da applicare è il frutto di valutazioni di merito riservate all’Amministrazione, che il giudice della legittimità non può sindacare se non per profili estrinseci di manifesta illogicità o abnormità » (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344; Id., sez. II, 26 agosto 2019, n. 5869).
Nel caso di specie, i fatti addebitati al ricorrente sono stati non irragionevolmente ritenuti censurabili sotto l’aspetto disciplinare, in quanto – come si legge nella motivazione del provvedimento – in contrasto con i doveri propri dello stato di militare, con particolare riguardo al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e alla comportamento esemplare che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate, improntando il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza e astenendosi dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro.
Come pure si legge nella proposta del Comandante logistico del 12.07.2022, richiamata nel provvedimento impugnato, la condotta è stata ritenuta sanzionabile dal punto di vista disciplinare « in quanto lesiva del prestigio e del decoro della Forza Armata, non consona allo “status” di militare ed al grado rivestito, in contrasto con i doveri del giuramento perché contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, a mente degli articoli 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 e 1352 del D. Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66 e degli artt. 712, 713, 717 e 732 del D.P.R. del 15 marzo 2012, n. 90 ».
La misura della sanzione disciplinare irrogata trova adeguata giustificazione in considerazione, oltre che della gravità dei fatti oggetto dell’incolpazione (-OMISSIS-), del quadro disciplinare del militare, al quale erano già state inflitte quattro sanzioni di corpo e due sospensioni disciplinari dall’impiego per la durata di 12 mesi ciascuna (la prima irrogata nel 2018, dopo che il militare era stato sospeso precauzionalmente dall’impiego a titolo obbligatorio e poi riammesso servizio, a seguito della condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione inflittagli dalla Corte di Appello di -OMISSIS- per il reato di “-OMISSIS-”; l’altra irrogata nel 2019 a seguito della condanna alla pena di mesi 4 di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- in ordine ai reati di “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-).
Infine, il ricorso alla motivazione per relationem postula non già, come sostenuto dal ricorrente, che l’atto richiamato sia materialmente allegato al provvedimento adottato o sia fatto confluire nello stesso, ma che esso sia « indicato e reso disponibile » a norma della legge n. 241/1990 (art. 3, co. 3, della legge n. 241/1990).
Infatti, il concetto di disponibilità non richiede, ai fini della legittimità della determinazione in concreto assunta, che l’atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso sia reso disponibile per l’interessato, potendo essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2024, n. 2438; Id., 20 marzo 2015, n. 1537; TAR Campania, Napoli, sez. II, 4 novembre 2024, n. 5885).
Nel caso di specie, il rapporto finale dell’ufficiale inquirente è espressamente richiamato nel provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione (settimo “visto” del decreto impugnato) e il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova che lo stesso non sia stato reso disponibile all’accesso da parte dell’Amministrazione.
9.3. – Infine, con riguardo al terzo motivo, la disposizione invocata dal ricorrente (art. 920, co. 2, del d.lgs. n. 66/2010) prevede che la sospensione dall’impiego può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova a quella di sospensione dall’impiego.
Detta disposizione, dunque, non può essere utilmente invocata per sostenere che al militare che si trovi in malattia possa essere irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego solo a condizione che egli sia prima formalmente collocato in aspettativa.
10. – In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. – Considerato che l’Amministrazione resistente si è limitata a depositare una relazione interna e i documenti alla stessa allegati, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN AN, Presidente
AV De RA, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV De RA | IN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.