CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1938/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER ES, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18799/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002532810253939474 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1827/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 20250002532810253939474, cod. id. fasc. 2948067, emesso ai sensi dell'art. 72 e 72 bis del DPR n. 602/1973, notificato in data 29.10.2025 per la somma complessiva di euro 920,90, per TARI anno 2018.
Deduce la mancata notifica degli atti presupposti ed in particolare dell'intimazione di pagamento n.
20250002340580200297666, presuntamente notificata in data 22.04.2025 e della comunicazione di pagamento n. 20240002084380068491474, che assume mai notificata alla ricorrente.
La società Resistente_1 benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La controversia ha ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta TARI anno 2018 che soggiace al termine di prescrizione quinquennale.
A fronte delle eccezioni sollevate in ricorso avverso l'atto di pignoramento n. 20250002532810253939474, cod. id. fasc. 2948067, emesso ai sensi dell'art. 72 e 72 bis del DPR n. 602/1973, notificato in data 29.10.2025, la mancata costituzione in giudizio della resistente Resistente_1 non consente di verificare l'effettiva notifica dei titoli presupposti, ivi richiamati, ovvero dell'intimazione di pagamento n.
20250002340580200297666, presuntamente notificata in data 22.04.2025 e della comunicazione di pagamento n. 20240002084380068491474.
L'atto di pignoramento notificato in data 29.10.2025 risulta pertanto illegittimamente emesso in assenza di titolo presupposto e comunque per un credito inesorabilmente prescritto.
La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio che si quantificano in euro 200,00 all'avvocato costituito.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER ES, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18799/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002532810253939474 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1827/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 20250002532810253939474, cod. id. fasc. 2948067, emesso ai sensi dell'art. 72 e 72 bis del DPR n. 602/1973, notificato in data 29.10.2025 per la somma complessiva di euro 920,90, per TARI anno 2018.
Deduce la mancata notifica degli atti presupposti ed in particolare dell'intimazione di pagamento n.
20250002340580200297666, presuntamente notificata in data 22.04.2025 e della comunicazione di pagamento n. 20240002084380068491474, che assume mai notificata alla ricorrente.
La società Resistente_1 benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 2.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La controversia ha ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta TARI anno 2018 che soggiace al termine di prescrizione quinquennale.
A fronte delle eccezioni sollevate in ricorso avverso l'atto di pignoramento n. 20250002532810253939474, cod. id. fasc. 2948067, emesso ai sensi dell'art. 72 e 72 bis del DPR n. 602/1973, notificato in data 29.10.2025, la mancata costituzione in giudizio della resistente Resistente_1 non consente di verificare l'effettiva notifica dei titoli presupposti, ivi richiamati, ovvero dell'intimazione di pagamento n.
20250002340580200297666, presuntamente notificata in data 22.04.2025 e della comunicazione di pagamento n. 20240002084380068491474.
L'atto di pignoramento notificato in data 29.10.2025 risulta pertanto illegittimamente emesso in assenza di titolo presupposto e comunque per un credito inesorabilmente prescritto.
La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di giudizio che si quantificano in euro 200,00 all'avvocato costituito.