Art. 3.
Dall'importo netto dell'indennita' pensionabile dovuta per il periodo dal 1 luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennita', premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.
Dall'importo netto dell'indennita' pensionabile dovuta per il periodo dal 1 luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennita', premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.