Articolo 11 della Legge 13 luglio 1965, n. 845
Articolo 10Articolo 12
Versione
8 agosto 1965
Art. 11.
L' articolo 97 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' sostituito dal seguente:
"L'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' i contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuali viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.
Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77".
Entrata in vigore il 8 agosto 1965
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