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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1647/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240028524465000 CONTR.CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2121/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, avverso la cartella di pagamento n. 05920240028524465000, notificata il 19.05.2025, dell'importo complessivo di
€ 105,88 da Agenzia delle Entrate e riscossione per opere di bonifica e miglioramento fondiario contributo consortile 630 relativo all'annualità 2023.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi specifici:
1) carenza di legittimazione attiva consorzio bonifica Ugento li Foggi;
2) nel merito. illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifca ed assenza del beneficio diretto e specifico per l'immobile gravato dal tributo di proprietà della ricorrente.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistatario.
Costituendosi il Consorzio di bonifica contesta il ricorso chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge.
In data 24/11/2025, la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, ha presentato formale istanza di estinzione del giudizio. Nella suddetta istanza, la ricorrente ha dichiarato che, nelle more del procedimento, è venuta meno la materia del contendere, avendo provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
A sostegno di quanto affermato, la ricorrente ha allegato la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativamente alla cartella di pagamento n.
05920240028524465000. Tale documentazione dimostra l'adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto del presente giudizio. Alla luce di ciò, la sig.ra Ricorrente_1 ha chiesto che la Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere essendo intervenuta definizione della pendenza tributaria avvenuta con il pagamento della cartella di pagamento impugnata.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione attestata anche dall'esistenza di pronunce difformi di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1647/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240028524465000 CONTR.CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2121/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, avverso la cartella di pagamento n. 05920240028524465000, notificata il 19.05.2025, dell'importo complessivo di
€ 105,88 da Agenzia delle Entrate e riscossione per opere di bonifica e miglioramento fondiario contributo consortile 630 relativo all'annualità 2023.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi specifici:
1) carenza di legittimazione attiva consorzio bonifica Ugento li Foggi;
2) nel merito. illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifca ed assenza del beneficio diretto e specifico per l'immobile gravato dal tributo di proprietà della ricorrente.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistatario.
Costituendosi il Consorzio di bonifica contesta il ricorso chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori di legge.
In data 24/11/2025, la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, ha presentato formale istanza di estinzione del giudizio. Nella suddetta istanza, la ricorrente ha dichiarato che, nelle more del procedimento, è venuta meno la materia del contendere, avendo provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.
A sostegno di quanto affermato, la ricorrente ha allegato la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativamente alla cartella di pagamento n.
05920240028524465000. Tale documentazione dimostra l'adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto del presente giudizio. Alla luce di ciò, la sig.ra Ricorrente_1 ha chiesto che la Corte voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere essendo intervenuta definizione della pendenza tributaria avvenuta con il pagamento della cartella di pagamento impugnata.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione attestata anche dall'esistenza di pronunce difformi di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis