CASS
Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2024, n. 36074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36074 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA/ Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto nel resto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato LELLI DANIELE FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di ST PE che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36074 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza in preambolo, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, in data 5 ottobre 2023, nei confronti di IU NI, in relazione al reato di omicidio pluriaggravato ai danni di VA Di CO, commesso nel settembre 2001. 2. Secondo la ricostruzione fatta propria dall'ordinanza impugnata, l'omicidio di De CO, appartenente alla n'drangheta di Cassano allo Ionio, sarebbe stata deliberata nell'ambito dello stesso contesto mafioso di appartenenza per il sospetto che la vittima fosse un informatore di polizia e avesse intenzione di intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia. La provvista indiziaria si è ritenuto fosse costituita dai risultati delle indagini svolte nell'immediatezza della denuncia di scomparsa, presentata dalla moglie della vittima, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IR RO, CO RI e FR SE, le cui propalazione sono state ritenute fondamentali nell'individuazione dei mandanti e degli esecutori materiali dell'azione criminosa. Per ciò che qui interessa, si è ritenuto che il ruolo del ricorrente ha riguardato sia la fase di programmazione, sia quella di attuazione dell'omicidio, chiarendosi che egli aveva presenziato alla riunione in occasione della quale i sodali avevano pianificato il grave fatto di sangue, nonché partecipato alla sua esecuzione, infine al successivo occultamento del cadavere. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale in primo luogo ha richiamato, condividendola, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari che aveva - a sua volta - ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quello per cui si procede, valorizzando la gravità della condotta onnicidiaria, non mancando di evidenziare come la contestazione operata ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza. Ha, poi, posto in rilievo la professionalità e spregiudicatezza dimostrata nell'esecuzione dell'omicidio, che rappresentava un'azione punitiva concordata tra due cosche di n'drangheta, quella cassanese e quella cirotana, rendendo concreta e stringente la presunzione di pericolosità sociale dell'indagato. Si è, inoltre, soffermaGe sulla circostanza - evidenziata dalla difesa in senso favorevole all'indagato - della pretesa "marginalizzazione" di NI all'interno del gruppo criminale di appartenenza, reputandola irrilevante sia perché solo la dissociazione, espressa ovvero tacita, avrebbe potuto assumere rilievo a discarico dell'indagato, sia perché nel caso di specie - nonostante l'asserito allontanamento - risulterebbe che questi fosse comunque ancora coinvolto in discussioni tra associati riguardo il pagamento degli "stipendi". 2. IU NI ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato IE ES LE. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza della gravità indiziaria, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In premessa, il ricorrente segnala che l'omicidio oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare risale a settembre 2001 e che la gravità indiziaria si fonda sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, RO e RI, la cui attendibilità è dubbia posto che, a tacer d'altro, costoro hanno indicato quale vittima VA di CO, soggetto condannato nel 2005 alla pena dell'ergastolo per un reato di omicidio, dunque ben quattro anni dopo la sua asserita scomparsa. Sotto questo profilo il ricorrente evidenzia la totale assenza di riscontri alle dichiarazioni di IR RO in punto di occultamento del cadavere, non avendo gli investigatori proceduto a nessun tipo di ricerca del cadavere di Di CO, nonostante il collaboratore avesse indicato con esattezza il punto d'interramento, pur potendo gli inquirenti disporre, dato il lungo tempo trascorso, di strumenti investigativi moderni ed efficienti. Il ricorrente deduce, inoltre, la mancata risposta alle doglianze difensive in punto di contraddizioni nel narrato dei due collaboratori di giustizia. In particolare, segnala che, per un verso, la contestazione difensiva è quella di aver ritenuto che NI abbia partecipato sia alla fase organizzativa dell'omicidio, sia a quella esecutiva dell'omicidio, ma paradossalmente i gravi indizi di ciascun segmento di condotta rinverrebbero da quanto dichiarato da RI e RO sulla fase cui ciascuno dei due non ha partecipato personalmente. Le dichiarazioni dei due collaboratori, dunque, non si riscontrerebbero a vicenda, avendo a oggetto due diverse fasi dell'azione criminosa, con l'ulteriore particolarità che il mandato omicidiario fu conferito da RI a RO e che poi fu proprio quest'ultimo a riferire al primo in merito alle effettive modalità di esecuzione del reato. Le due chiamate differirebbero anche sulla causale dell'omicidio, poiché RO la ascrive ai sospetti da parte dei sodali in ordine alla possibilità che ti CO avesse già intrapreso la via della collaborazione con le forze dell'ordine, di cui era un vero e proprio informatore;
RI, invece, la individua nel coinvolgimento di Di CO nella commissione dell'omicidio di NZ IS e 2 nel pericolo che, in caso di arresto, egli avrebbe potuto collaborare con la giustizia. Quanto, poi, alla valutazione della credibilità del narrato di RO, segnala: i) la contraddizione tra l'affermazione secondo cui egli avrebbe svolto esclusivamente il ruolo di condurre la vittima sul luogo del delitto, mentre la fase organizzativa sarebbe stata concordata da altri sodali e a lui riferita da ZA e RI, laddove invece quest'ultimo ha affermato che vi fu il conferimento diretto del mandato omicidiario a RO;
ii) senza risposta sarebbero rimaste altresì le censure sulla plausibilità della affermazione di RO di non conoscere, neppure di vista, l'indagato al momento in cui lo notò sulla scena del crimine e l'ulteriore affermazione dell'avvenuta esplosione di due colpi di arma da fuoco calibro 38 a distanza ravvicinata che, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto colpire anche NI, che tratteneva la vittima. Per ciò che riguardale dichiarazioni di RI, la difesa segnala: i) l'implausibilità della circostanza da questi riferita che i sodali, per incontrare NI, si erano recati presso la sua abitazione, sebbene questi fosse latitante e, dunque, difficilmente reperibile in detto luogo;
ii) l'assenza di riscontri alle dichiarazioni, rese esclusivamente da detto collaboratore, in punto di partecipazione alla fase organizzativa;
iii) la circolarità delle informazioni rese dal collaboratore, reputandosi insoddisfacente la motivazione fornita dal Tribunale alle pp. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata che rinvia al concetto del «patrimonio comune di conoscenza degli appartenenti alle consorterie criminali», non avvedendosi del fatto che proprio il vertice della cosca egemone, FR Abbruzzese, colui cioè che avrebbe emesso la condanna morte di De CO, non abbia mai fatto menzione di NI quale esecutore o, comunque, quale soggetto coinvolto iridetto crimine. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e, comunque, della misura cautelare massima. I giudici della cautela hanno omesso di confrontarsi con la natura relativa dell'invocata presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e con la circostanza che il reato in contestazione risale a epoca notevolmente antecedente, di ben vent'anni, rispetto alla data della cattura dell'indagato. Neppure è stata presa in considerazione l'età di NI, soggetto ultrasettantenne, sicché sotto questo profilo il giudice della cautela sarebbe incorso in una chiara lacuna motivazionale in punto di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Esigenze che non sussisterebbero, in quanto - come documentato sin dinanzi al Tribunale - NI è stato allontanato dall'organizzazione di appartenenza per contrasti con i sodali, pacificamente 3 emersi sin dall'epoca del procedimento che ci occupa, poi confluito in quello successivo cui la nota del pubblico ministero allegata dalla difesa si riferisce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, inerente alle esigenze cautelari, per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Il primo motivo, con il quale la difesa complessivamente censura la motivazione del Giudice della cautela in punti di gravi indizi di colpevolezza, è privo di pregio. È appena il caso di richiamare il principio, stabilito sin da Sez. U n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598, secondo cui, «in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato». Si è inoltre chiarito che «Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto» (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987) Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame si sia evidentemente mosso nell'alveo dei principi appena richiamati: l'approfondito vaglio delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia (p. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata), avvenuto sotto tutti i profili, ha fatto sì che, secondo l'argomentato 4 iter logico sviluppato dal Giudice della cautela, le loro dichiarazioni - specifiche quanto al tema del ruolo svolto da NI nell'agguato a Di CO e della relativa causale - siano risultate tali da riscontrarsi reciprocamente e da formare un compendio indiziario certamente idoneo a sorreggere la misura cautelare de qua. Il Tribunale ha, in questa prospettiva, chiarito che non si mostrano fondate le critiche mosse dal ricorrente alla valutazione compiuta in merito alla verifica di credibilità e di attendibilità di entrambe le fonti dichiarative, escludendo sia specifiche ragioni di astio o conflittualità nei confronti di NI, tali da legittimare il sospetto di propalazioni calunniose ai suoi danni, sia la invocata circolarità delle informazioni: se RO aveva, invero, partecipato personalmente alle fasi fondamentali della preparazione ed attuazione dell'omicidio, RI aveva avutoyrconoscenza dei fatti in parte (segnatamente quanto all'azione esecutiva) dallo stesso RO, e in parte (quanto al conferimento del mandato omicidiario) per la personale partecipazione all'incontro. Infine, il Tribunale ha chiarito come le propalazioni di RO e RI, oltre a riscontrarsi reciprocamente in punto di soggetti coinvolti, modalità esecutive e causale, fossero risultate corroborate dagli elementi acquisiti aliunde, di guisa che si legittima la conseguente affermazione secondo cui il giudizio di piena credibilità dei collaboratori non risultava infirmato dalle discrasie marginali segnalate dalla difesa e riproposte identicamente nel ricorso per cassazione. L'analisi compiuta dal Giudice del riesame si è, dunque, attenuta al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che siano imputati di reato connesso o ìnterprobatoriamente collegato, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna d'intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, mentre non nuocciono alla positiva valutazione delle stesse le eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, salvo che esse, per le loro specifiche connotazioni, siano tali da far concludere che il dichiarante ne abbia dovuto inventare o alterare il contenuto al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848). Di conseguenza, non può utilmente prospettarsi in sede di legittimità come motivo di censura il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano a elementi di natura circostanziale e non vengano indicate, né siano enucleabili ictu ocu/i le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato. A fronte di una motivazione coerente e non manifestamente illogica in punto di gravi indizi di colpevolezza, dunque, le censure a-specifiche e reiterative del ricorrente non possono trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle concernenti la valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282). 3. Come anticipato, è fondato il secondo motivo di ricorso. Le esigenze cautelari sono state correttamente tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso. E, tuttavia, il Tribunale del riesame non ha in alcun modo mostrato di avere considerato che l'indagato è soggetto ultrasettantenne, con le conseguenze in punto di doverosa motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Fermo è nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, «Ai fini della valutazione della "eccezionalità" delle esigenze cautelari, che legittima l'applicazione della custodia in carcere anche nei confronti delle persone versanti in taluna delle condizioni previste dal comma quarto dell'art. 275 cod. proc. pen., le caratteristiche di siffatta eccezionalità vanno desunte dalla stessa ratio che ha presieduto all'emanazione di disposizioni che hanno novellato alcuni istituti del cod. proc. pen. e che si inseriscono nel quadro delle misure dirette a rafforzare la repressione e la prevenzione della criminalità organizzata e delle più allarmanti forme delinquenziali. Di conseguenza è legittimo ritenere che esigenze cautelari di eccezionale rilevanza debbano ravvisarsi nelle stesse finalità di prevenire i pericoli di cui all'art. 274 cod. proc. pen. (vale a dire il pericolo di fuga, quello inerente all'acquisizione delle prove e quello relativo alla reiterazione dell'attività criminale) quando però tali pericoli si connotino di un non comune, spiccatissimo e allarmante rilievo e derivino specificamente dalla eventuale attenuazione di misure custodiali a favore di soggetti che, imputati di delitti di criminalità organizzata o di altri gravi crimini che più inquietano la collettività, abbiano, 6 Il Con tensore Il Presidente sebbene in età avanzata o nelle precarie condizioni fisiche previste dal surricordato comma quarto dell'art. 275 cod. proc. pen., la concreta possibilità di eludere le finalità processuali e di prevenzione specifica tutelate dalla legge» (Sez. 1, n. 3336 del 09/07/1992, Varasso, Rv. 191748). Si è, inoltre, ulteriormente chiarito (Sez. 6, n.7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167) che le qualificate esigenze cautelari richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Ebbene, nel caso che ci occupa, il Tribunale del riesame, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente, ultrasettantenne, non ha indicato nel provvedimento impugnato alcun elemento utile in punto di sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;
motivazione - quella calibrata sulla condizione di ultrasettantenne - tanto più doverosa in considerazione del tempo trascorso dai fatti per cui egli è indagato. 4. Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso dev'essere rigettato. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso, il 15 marzo 2024
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA/ Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto nel resto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato LELLI DANIELE FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di ST PE che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36074 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza in preambolo, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, in data 5 ottobre 2023, nei confronti di IU NI, in relazione al reato di omicidio pluriaggravato ai danni di VA Di CO, commesso nel settembre 2001. 2. Secondo la ricostruzione fatta propria dall'ordinanza impugnata, l'omicidio di De CO, appartenente alla n'drangheta di Cassano allo Ionio, sarebbe stata deliberata nell'ambito dello stesso contesto mafioso di appartenenza per il sospetto che la vittima fosse un informatore di polizia e avesse intenzione di intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia. La provvista indiziaria si è ritenuto fosse costituita dai risultati delle indagini svolte nell'immediatezza della denuncia di scomparsa, presentata dalla moglie della vittima, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IR RO, CO RI e FR SE, le cui propalazione sono state ritenute fondamentali nell'individuazione dei mandanti e degli esecutori materiali dell'azione criminosa. Per ciò che qui interessa, si è ritenuto che il ruolo del ricorrente ha riguardato sia la fase di programmazione, sia quella di attuazione dell'omicidio, chiarendosi che egli aveva presenziato alla riunione in occasione della quale i sodali avevano pianificato il grave fatto di sangue, nonché partecipato alla sua esecuzione, infine al successivo occultamento del cadavere. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale in primo luogo ha richiamato, condividendola, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari che aveva - a sua volta - ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quello per cui si procede, valorizzando la gravità della condotta onnicidiaria, non mancando di evidenziare come la contestazione operata ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza. Ha, poi, posto in rilievo la professionalità e spregiudicatezza dimostrata nell'esecuzione dell'omicidio, che rappresentava un'azione punitiva concordata tra due cosche di n'drangheta, quella cassanese e quella cirotana, rendendo concreta e stringente la presunzione di pericolosità sociale dell'indagato. Si è, inoltre, soffermaGe sulla circostanza - evidenziata dalla difesa in senso favorevole all'indagato - della pretesa "marginalizzazione" di NI all'interno del gruppo criminale di appartenenza, reputandola irrilevante sia perché solo la dissociazione, espressa ovvero tacita, avrebbe potuto assumere rilievo a discarico dell'indagato, sia perché nel caso di specie - nonostante l'asserito allontanamento - risulterebbe che questi fosse comunque ancora coinvolto in discussioni tra associati riguardo il pagamento degli "stipendi". 2. IU NI ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato IE ES LE. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza della gravità indiziaria, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In premessa, il ricorrente segnala che l'omicidio oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare risale a settembre 2001 e che la gravità indiziaria si fonda sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, RO e RI, la cui attendibilità è dubbia posto che, a tacer d'altro, costoro hanno indicato quale vittima VA di CO, soggetto condannato nel 2005 alla pena dell'ergastolo per un reato di omicidio, dunque ben quattro anni dopo la sua asserita scomparsa. Sotto questo profilo il ricorrente evidenzia la totale assenza di riscontri alle dichiarazioni di IR RO in punto di occultamento del cadavere, non avendo gli investigatori proceduto a nessun tipo di ricerca del cadavere di Di CO, nonostante il collaboratore avesse indicato con esattezza il punto d'interramento, pur potendo gli inquirenti disporre, dato il lungo tempo trascorso, di strumenti investigativi moderni ed efficienti. Il ricorrente deduce, inoltre, la mancata risposta alle doglianze difensive in punto di contraddizioni nel narrato dei due collaboratori di giustizia. In particolare, segnala che, per un verso, la contestazione difensiva è quella di aver ritenuto che NI abbia partecipato sia alla fase organizzativa dell'omicidio, sia a quella esecutiva dell'omicidio, ma paradossalmente i gravi indizi di ciascun segmento di condotta rinverrebbero da quanto dichiarato da RI e RO sulla fase cui ciascuno dei due non ha partecipato personalmente. Le dichiarazioni dei due collaboratori, dunque, non si riscontrerebbero a vicenda, avendo a oggetto due diverse fasi dell'azione criminosa, con l'ulteriore particolarità che il mandato omicidiario fu conferito da RI a RO e che poi fu proprio quest'ultimo a riferire al primo in merito alle effettive modalità di esecuzione del reato. Le due chiamate differirebbero anche sulla causale dell'omicidio, poiché RO la ascrive ai sospetti da parte dei sodali in ordine alla possibilità che ti CO avesse già intrapreso la via della collaborazione con le forze dell'ordine, di cui era un vero e proprio informatore;
RI, invece, la individua nel coinvolgimento di Di CO nella commissione dell'omicidio di NZ IS e 2 nel pericolo che, in caso di arresto, egli avrebbe potuto collaborare con la giustizia. Quanto, poi, alla valutazione della credibilità del narrato di RO, segnala: i) la contraddizione tra l'affermazione secondo cui egli avrebbe svolto esclusivamente il ruolo di condurre la vittima sul luogo del delitto, mentre la fase organizzativa sarebbe stata concordata da altri sodali e a lui riferita da ZA e RI, laddove invece quest'ultimo ha affermato che vi fu il conferimento diretto del mandato omicidiario a RO;
ii) senza risposta sarebbero rimaste altresì le censure sulla plausibilità della affermazione di RO di non conoscere, neppure di vista, l'indagato al momento in cui lo notò sulla scena del crimine e l'ulteriore affermazione dell'avvenuta esplosione di due colpi di arma da fuoco calibro 38 a distanza ravvicinata che, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto colpire anche NI, che tratteneva la vittima. Per ciò che riguardale dichiarazioni di RI, la difesa segnala: i) l'implausibilità della circostanza da questi riferita che i sodali, per incontrare NI, si erano recati presso la sua abitazione, sebbene questi fosse latitante e, dunque, difficilmente reperibile in detto luogo;
ii) l'assenza di riscontri alle dichiarazioni, rese esclusivamente da detto collaboratore, in punto di partecipazione alla fase organizzativa;
iii) la circolarità delle informazioni rese dal collaboratore, reputandosi insoddisfacente la motivazione fornita dal Tribunale alle pp. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata che rinvia al concetto del «patrimonio comune di conoscenza degli appartenenti alle consorterie criminali», non avvedendosi del fatto che proprio il vertice della cosca egemone, FR Abbruzzese, colui cioè che avrebbe emesso la condanna morte di De CO, non abbia mai fatto menzione di NI quale esecutore o, comunque, quale soggetto coinvolto iridetto crimine. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e, comunque, della misura cautelare massima. I giudici della cautela hanno omesso di confrontarsi con la natura relativa dell'invocata presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e con la circostanza che il reato in contestazione risale a epoca notevolmente antecedente, di ben vent'anni, rispetto alla data della cattura dell'indagato. Neppure è stata presa in considerazione l'età di NI, soggetto ultrasettantenne, sicché sotto questo profilo il giudice della cautela sarebbe incorso in una chiara lacuna motivazionale in punto di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Esigenze che non sussisterebbero, in quanto - come documentato sin dinanzi al Tribunale - NI è stato allontanato dall'organizzazione di appartenenza per contrasti con i sodali, pacificamente 3 emersi sin dall'epoca del procedimento che ci occupa, poi confluito in quello successivo cui la nota del pubblico ministero allegata dalla difesa si riferisce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, inerente alle esigenze cautelari, per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Il primo motivo, con il quale la difesa complessivamente censura la motivazione del Giudice della cautela in punti di gravi indizi di colpevolezza, è privo di pregio. È appena il caso di richiamare il principio, stabilito sin da Sez. U n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598, secondo cui, «in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato». Si è inoltre chiarito che «Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto» (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987) Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame si sia evidentemente mosso nell'alveo dei principi appena richiamati: l'approfondito vaglio delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia (p. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata), avvenuto sotto tutti i profili, ha fatto sì che, secondo l'argomentato 4 iter logico sviluppato dal Giudice della cautela, le loro dichiarazioni - specifiche quanto al tema del ruolo svolto da NI nell'agguato a Di CO e della relativa causale - siano risultate tali da riscontrarsi reciprocamente e da formare un compendio indiziario certamente idoneo a sorreggere la misura cautelare de qua. Il Tribunale ha, in questa prospettiva, chiarito che non si mostrano fondate le critiche mosse dal ricorrente alla valutazione compiuta in merito alla verifica di credibilità e di attendibilità di entrambe le fonti dichiarative, escludendo sia specifiche ragioni di astio o conflittualità nei confronti di NI, tali da legittimare il sospetto di propalazioni calunniose ai suoi danni, sia la invocata circolarità delle informazioni: se RO aveva, invero, partecipato personalmente alle fasi fondamentali della preparazione ed attuazione dell'omicidio, RI aveva avutoyrconoscenza dei fatti in parte (segnatamente quanto all'azione esecutiva) dallo stesso RO, e in parte (quanto al conferimento del mandato omicidiario) per la personale partecipazione all'incontro. Infine, il Tribunale ha chiarito come le propalazioni di RO e RI, oltre a riscontrarsi reciprocamente in punto di soggetti coinvolti, modalità esecutive e causale, fossero risultate corroborate dagli elementi acquisiti aliunde, di guisa che si legittima la conseguente affermazione secondo cui il giudizio di piena credibilità dei collaboratori non risultava infirmato dalle discrasie marginali segnalate dalla difesa e riproposte identicamente nel ricorso per cassazione. L'analisi compiuta dal Giudice del riesame si è, dunque, attenuta al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che siano imputati di reato connesso o ìnterprobatoriamente collegato, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna d'intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, mentre non nuocciono alla positiva valutazione delle stesse le eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, salvo che esse, per le loro specifiche connotazioni, siano tali da far concludere che il dichiarante ne abbia dovuto inventare o alterare il contenuto al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848). Di conseguenza, non può utilmente prospettarsi in sede di legittimità come motivo di censura il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano a elementi di natura circostanziale e non vengano indicate, né siano enucleabili ictu ocu/i le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato. A fronte di una motivazione coerente e non manifestamente illogica in punto di gravi indizi di colpevolezza, dunque, le censure a-specifiche e reiterative del ricorrente non possono trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle concernenti la valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282). 3. Come anticipato, è fondato il secondo motivo di ricorso. Le esigenze cautelari sono state correttamente tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso. E, tuttavia, il Tribunale del riesame non ha in alcun modo mostrato di avere considerato che l'indagato è soggetto ultrasettantenne, con le conseguenze in punto di doverosa motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Fermo è nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, «Ai fini della valutazione della "eccezionalità" delle esigenze cautelari, che legittima l'applicazione della custodia in carcere anche nei confronti delle persone versanti in taluna delle condizioni previste dal comma quarto dell'art. 275 cod. proc. pen., le caratteristiche di siffatta eccezionalità vanno desunte dalla stessa ratio che ha presieduto all'emanazione di disposizioni che hanno novellato alcuni istituti del cod. proc. pen. e che si inseriscono nel quadro delle misure dirette a rafforzare la repressione e la prevenzione della criminalità organizzata e delle più allarmanti forme delinquenziali. Di conseguenza è legittimo ritenere che esigenze cautelari di eccezionale rilevanza debbano ravvisarsi nelle stesse finalità di prevenire i pericoli di cui all'art. 274 cod. proc. pen. (vale a dire il pericolo di fuga, quello inerente all'acquisizione delle prove e quello relativo alla reiterazione dell'attività criminale) quando però tali pericoli si connotino di un non comune, spiccatissimo e allarmante rilievo e derivino specificamente dalla eventuale attenuazione di misure custodiali a favore di soggetti che, imputati di delitti di criminalità organizzata o di altri gravi crimini che più inquietano la collettività, abbiano, 6 Il Con tensore Il Presidente sebbene in età avanzata o nelle precarie condizioni fisiche previste dal surricordato comma quarto dell'art. 275 cod. proc. pen., la concreta possibilità di eludere le finalità processuali e di prevenzione specifica tutelate dalla legge» (Sez. 1, n. 3336 del 09/07/1992, Varasso, Rv. 191748). Si è, inoltre, ulteriormente chiarito (Sez. 6, n.7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167) che le qualificate esigenze cautelari richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Ebbene, nel caso che ci occupa, il Tribunale del riesame, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente, ultrasettantenne, non ha indicato nel provvedimento impugnato alcun elemento utile in punto di sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;
motivazione - quella calibrata sulla condizione di ultrasettantenne - tanto più doverosa in considerazione del tempo trascorso dai fatti per cui egli è indagato. 4. Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame sul punto. Nel resto il ricorso dev'essere rigettato. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso, il 15 marzo 2024