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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4510/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Orta Di Atella - Via Francesco Pretrarca N. 2 81030 Orta Di Atella CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2020 proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Orta Di Atella - Via Francesco Pretrarca N. 2 81030 Orta Di Atella CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli scritti chiedendo l'accoglimento del ricorso
Resistente: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Società_1 S.R.L. (P.I. P.IVA_1), in persona dell'amministratore unico pro tempore Sig. Nominativo_2 (c.f. CF_2), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, con tempestivo ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate – IS quale concessionaria della riscossione per conto del Comune di Orta di Atella e al Comune di Orta di Atella, ha impugnato l' intimazione di pagamento 07120259031757961/000, di € 159.470,24, notificata a mezzo p.e.c. del
11.09.2025, limitatamente al presupposto avviso di accertamento n. 61 reso dal Comune di Orta di Atella di euro 134.730,89 relativo alla TARI annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, presuntivamente notificato in data 03.06.2022 come riportato nell'intimazione di pagamento.
Relativamente ai restanti addebiti, fa presente che ha presentato istanza di rateizzazione, prot. n. 903378 del 29.09.2025, accolta dall'AdeR e che ha già provveduto ai relativi pagamenti nei termini.
Tanto premesso, eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento n 61 sopra menzionato. In proposito chiarisce che dalla documentazione rilasciata dall'Ente impositore risulta che lo stesso è stato inviato in Orta di Atella alla Indirizzo_1 e consegnato in data 3 giugno 2022 nelle mani del sig. Nominativo_3 come “persona giuridica”, in violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 2475 e ss. del codice civile: la notifica risulta eseguita in luogo diverso dalla sede della società e a persona estranea alla società medesima, in quanto la sede legale è ubicata in Giugliano in Campania (NA) al Indirizzo_2
dalla data del 17.12.2021, variazione comunicata all'Agenzia delle Entrate e alla Camera di
Commercio e iscritta nel Registro delle Imprese al prot. n. P.IVA_2/2021 del 27.12.2021, mentre l'unità locale è ubicata in Orta di Atella (CE) alla Indirizzo_3, come risulta nel Registro delle Imprese.
Eccepisce altresì l' illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto emessa in difetto di un valido atto di esercizio del potere impositivo da parte dell'Ente impositore, decadenza dal potere di accertamento della tassa sui rifiuti, del correlato potere sanzionatorio e, altresì, la prescrizione del credito, assenza del presupposto impositivo e difetto di istruttoria e motivazione.
L'Agenzia delle Entrate-IS, regolarmente costituita in giudizio in data 17 novembre 2025 chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Orta di Atella ancorché regolarmente adito non si è costituito in giudizio.
In data 27 gennaio 2026 la società ricorrente deposita ulteriore documentazione a supporto delle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La adita Corte di Giustizia Tributaria osserva che la variazione della sede legale della sociètà ricorrente è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate ma non anche al Comune di Orta Di Atella, Ente ove pure, come risulta confermato dalla ricorrente, insiste l' unità locale alla Indirizzo_3. Risulta, altresì, che la sede legale, prima della variazione disposta in data 17 dicembre 2021 dall'assemblea della società, giusta verbale allegato, era in Indirizzo_1, come del resto risulta anche da copiosa documentazione allegata dalla stessa società ricorrente.
In proposito si ritiene che laddove, come nella fattispecie dedotta, l'avviso di accertamento abbia come destinazione la sede legale conosciuta, in quanto la variazione di sede non è stata comunicata dalla società al Comune e sia stata consegnata a mani di persona ivi presente, la notificazione debba essere considerata valida a tutti gli effetti. In proposito, come ancora recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13494 del 20/05/2025, in ipotesi di notifica degli atti impositivi tributari alle società la procedura da seguire è unicamente quella prevista dall'art.145 c.p.c. e la consegna dell'atto, seppur a soggetto diverso dal destinatario, determina il perfezionamento della notifica, senza necessità di successivo invio della raccomandata informativa.
Risulta altresì, da documentazione prodotta dalla società ricorrente, che la variazione della sede legale sia stata comunicata all'Agenzia delle Entrate in data 11 gennaio 2021 e che la relativa iscrizione presso la
Camera di Commercio di Napoli sia stata effettuata in data 18 gennaio 2021, con la conseguenza che in ogni caso non sussisterebbe comunque violazione dell'art 58, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 che testualmente recita "Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate" e chiaramente nella fattispecie dedotta verificate deve intendersi come comunicata ovvero risultante a seguito di iscrizione come variazione presso la Camera di Commercio.
Per la ragione suddetta risultano completamente destituite di fondamento le ulteriori censure prospettate dalla ricorrente in materia di decadenza dal potere di adottare il provvedimento impugnato e di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948, n.4 del codice civile.
Relativamente alle censure di merito riferite all'avviso di accertamento, atto presupposto del provvedimento impugnato e riguardanti " assenza del presupposto impositivo TARI. Non debemza della pretesa impositiva impositiva. Difetto di istruttoria e di motivazione" è appena il caso di sottolineare che tali eccezioni avrebbero potuto eventualmente essere dedotte soltanto laddove detto avviso di accertamento fosse stato impugnato nei prescritti termini di decadenza stabiliti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta costituita in giudizio liquidate in euro 4.297,32, di cui euro 3.736,80 per compenso tabellare ed euro 560,52 per spese generali, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4510/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Orta Di Atella - Via Francesco Pretrarca N. 2 81030 Orta Di Atella CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 TARI 2020 proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Orta Di Atella - Via Francesco Pretrarca N. 2 81030 Orta Di Atella CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259031757961000 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli scritti chiedendo l'accoglimento del ricorso
Resistente: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Società_1 S.R.L. (P.I. P.IVA_1), in persona dell'amministratore unico pro tempore Sig. Nominativo_2 (c.f. CF_2), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, con tempestivo ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate – IS quale concessionaria della riscossione per conto del Comune di Orta di Atella e al Comune di Orta di Atella, ha impugnato l' intimazione di pagamento 07120259031757961/000, di € 159.470,24, notificata a mezzo p.e.c. del
11.09.2025, limitatamente al presupposto avviso di accertamento n. 61 reso dal Comune di Orta di Atella di euro 134.730,89 relativo alla TARI annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, presuntivamente notificato in data 03.06.2022 come riportato nell'intimazione di pagamento.
Relativamente ai restanti addebiti, fa presente che ha presentato istanza di rateizzazione, prot. n. 903378 del 29.09.2025, accolta dall'AdeR e che ha già provveduto ai relativi pagamenti nei termini.
Tanto premesso, eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento n 61 sopra menzionato. In proposito chiarisce che dalla documentazione rilasciata dall'Ente impositore risulta che lo stesso è stato inviato in Orta di Atella alla Indirizzo_1 e consegnato in data 3 giugno 2022 nelle mani del sig. Nominativo_3 come “persona giuridica”, in violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 2475 e ss. del codice civile: la notifica risulta eseguita in luogo diverso dalla sede della società e a persona estranea alla società medesima, in quanto la sede legale è ubicata in Giugliano in Campania (NA) al Indirizzo_2
dalla data del 17.12.2021, variazione comunicata all'Agenzia delle Entrate e alla Camera di
Commercio e iscritta nel Registro delle Imprese al prot. n. P.IVA_2/2021 del 27.12.2021, mentre l'unità locale è ubicata in Orta di Atella (CE) alla Indirizzo_3, come risulta nel Registro delle Imprese.
Eccepisce altresì l' illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto emessa in difetto di un valido atto di esercizio del potere impositivo da parte dell'Ente impositore, decadenza dal potere di accertamento della tassa sui rifiuti, del correlato potere sanzionatorio e, altresì, la prescrizione del credito, assenza del presupposto impositivo e difetto di istruttoria e motivazione.
L'Agenzia delle Entrate-IS, regolarmente costituita in giudizio in data 17 novembre 2025 chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Orta di Atella ancorché regolarmente adito non si è costituito in giudizio.
In data 27 gennaio 2026 la società ricorrente deposita ulteriore documentazione a supporto delle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La adita Corte di Giustizia Tributaria osserva che la variazione della sede legale della sociètà ricorrente è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate ma non anche al Comune di Orta Di Atella, Ente ove pure, come risulta confermato dalla ricorrente, insiste l' unità locale alla Indirizzo_3. Risulta, altresì, che la sede legale, prima della variazione disposta in data 17 dicembre 2021 dall'assemblea della società, giusta verbale allegato, era in Indirizzo_1, come del resto risulta anche da copiosa documentazione allegata dalla stessa società ricorrente.
In proposito si ritiene che laddove, come nella fattispecie dedotta, l'avviso di accertamento abbia come destinazione la sede legale conosciuta, in quanto la variazione di sede non è stata comunicata dalla società al Comune e sia stata consegnata a mani di persona ivi presente, la notificazione debba essere considerata valida a tutti gli effetti. In proposito, come ancora recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13494 del 20/05/2025, in ipotesi di notifica degli atti impositivi tributari alle società la procedura da seguire è unicamente quella prevista dall'art.145 c.p.c. e la consegna dell'atto, seppur a soggetto diverso dal destinatario, determina il perfezionamento della notifica, senza necessità di successivo invio della raccomandata informativa.
Risulta altresì, da documentazione prodotta dalla società ricorrente, che la variazione della sede legale sia stata comunicata all'Agenzia delle Entrate in data 11 gennaio 2021 e che la relativa iscrizione presso la
Camera di Commercio di Napoli sia stata effettuata in data 18 gennaio 2021, con la conseguenza che in ogni caso non sussisterebbe comunque violazione dell'art 58, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 che testualmente recita "Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate" e chiaramente nella fattispecie dedotta verificate deve intendersi come comunicata ovvero risultante a seguito di iscrizione come variazione presso la Camera di Commercio.
Per la ragione suddetta risultano completamente destituite di fondamento le ulteriori censure prospettate dalla ricorrente in materia di decadenza dal potere di adottare il provvedimento impugnato e di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948, n.4 del codice civile.
Relativamente alle censure di merito riferite all'avviso di accertamento, atto presupposto del provvedimento impugnato e riguardanti " assenza del presupposto impositivo TARI. Non debemza della pretesa impositiva impositiva. Difetto di istruttoria e di motivazione" è appena il caso di sottolineare che tali eccezioni avrebbero potuto eventualmente essere dedotte soltanto laddove detto avviso di accertamento fosse stato impugnato nei prescritti termini di decadenza stabiliti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta costituita in giudizio liquidate in euro 4.297,32, di cui euro 3.736,80 per compenso tabellare ed euro 560,52 per spese generali, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato