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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 17093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17093 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Penale Sent. Sez. 4 Num. 17093 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 05/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di RC IO per l’effetto confermando l’ordinanza del Gip del locale Tribunale del 23 settembre 2025 con la quale era stata applicata all’istante la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 47 dell’incolpazione provvisoria). 2. Nell’ambito di una più complessa indagine che lumeggiava la presenza di due associazioni criminali volte al traffico di sostanze stupefacenti, al RC, commerciante di Sant’Antioco, veniva contestato di avere detenuto illecitamente gr. 13,506 di cocaina, fatto aggravato dall’ingente quantità e dalla partecipazione di più soggetti in concorso tra loro;
lo stesso, in particolare, sarebbe stato uno degli esecutori materiali del trasporto della sostanza stupefacente movimentando il carico all’interno di un rimorchio acquistato da fornitori albanesi tramite l’intermediazione di LE UR. 3. Avverso detta ordinanza RC IO, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. Con il primo deduce la violazione degli artt. 273 e 292 cod.proc.pen. e la carenza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nonché la motivazione per relationem meramente apparente. Si assume che il Tribunale del riesame ha omesso di procedere ad un effettivo ed autonomo riesame della gravità indiziaria, limitandosi ad un’adesione acritica alle valutazioni contenute nell’ordinanza genetica. Mancherebbe, quindi, una valutazione individualizzata del ruolo dell’istante nonché un’analisi critica delle fonti di prova ed una distinzione della sua posizione da quella degli altri indagati. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 274 cod.proc.pen. per l’assenza di esigenze cautelari concrete ed attuali. Si assume che l’ordinanza impugnata ritiene la sussistenza di dette esigenze in assenza di una reale verifica della loro attualità. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione rafforzata dato lo stato detentivo del ricorrente e la neutralizzazione del pericolo cautelare. Si rileva che l’imputato é già detenuto e che l’ordinanza non spiega come sussista il pericolo di reiterazione di reati. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 125 comma 3 cod.proc.pen. per motivazione apparente e stereotipata. Si rileva che l’ordinanza impugnata si fonda su formule di stile e su richiami generici alla gravità del fatto. 3 Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 275 cod.proc.pen. per la mancata valutazione di misure meno afflittive. Si assume che il Tribunale non ha valutato misure alternative alla custodia cautelare in carcere. Con il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 13 Cost. per essere la custodia cautelare una indebita anticipazione della pena. Si assume che la permanenza della custodia cautelare in assenza di esigenze cautelari attuali si risolve in una anticipazione della pena. Con il settimo motivo deduce la violazione degli artt. 5 §§ 1, 3 e 4 CEDU, in quanto la detenzione non é fondata su motivi rilevanti e sufficienti e per l’assenza di valutazione individualizzata. Con l’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 5 §1 Cedu per la detenzione non legale in senso convenzionale. Si assume che nella specie il Tribunale, a supportare la detenzione, si é limitato a richiamare la natura dei reati ed il contesto associativo, non individuando alcun comportamento attuale ed alcun rischio concreto in mancanza di un vaglio effettivo. Con il nono motivo deduce la violazione del principio di sussidiarietà e l’obbligo di interpretazione conforme sotto il profilo della violazione dell’art. 117 Cost. Si assume che il giudice é tenuto ad interpretare la normativa interna in modo conforme alla Convenzione EDU e che nella specie ha adottato un’impostazione incompatibile con gli standard europei. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. E' principio consolidato quello per cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure circa la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). 4 L’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha dato conto della contestazione elevata nei confronti dell’indagato e del compendio probatorio costituito da intercettazioni da cui emerge che il RC ha collaborato attivamente nella fase logistica del trasporto della cocaina su un rimorchio che veniva imbarcato a Genova e scaricato in Sardegna. 2. Il secondo motivo di ricorso é fondato con assorbimento delle ulteriori doglianze. Va invero rilevato che la valutazione operata dal Tribunale di Cagliari in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nonché in ordine alla adeguatezza della misura soffre di un evidente errore di impostazione che si individua nel ritenere applicabile la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., che opererebbe sull’erroneo presupposto che il reato contestato all’odierno ricorrente sia quello di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e non già quello di cui all’art. 73 d.p.r. cit. 3. Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente al profilo della valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al giudizio relativo alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen.. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att..cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI CI AL RE
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Penale Sent. Sez. 4 Num. 17093 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 05/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di RC IO per l’effetto confermando l’ordinanza del Gip del locale Tribunale del 23 settembre 2025 con la quale era stata applicata all’istante la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 47 dell’incolpazione provvisoria). 2. Nell’ambito di una più complessa indagine che lumeggiava la presenza di due associazioni criminali volte al traffico di sostanze stupefacenti, al RC, commerciante di Sant’Antioco, veniva contestato di avere detenuto illecitamente gr. 13,506 di cocaina, fatto aggravato dall’ingente quantità e dalla partecipazione di più soggetti in concorso tra loro;
lo stesso, in particolare, sarebbe stato uno degli esecutori materiali del trasporto della sostanza stupefacente movimentando il carico all’interno di un rimorchio acquistato da fornitori albanesi tramite l’intermediazione di LE UR. 3. Avverso detta ordinanza RC IO, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. Con il primo deduce la violazione degli artt. 273 e 292 cod.proc.pen. e la carenza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nonché la motivazione per relationem meramente apparente. Si assume che il Tribunale del riesame ha omesso di procedere ad un effettivo ed autonomo riesame della gravità indiziaria, limitandosi ad un’adesione acritica alle valutazioni contenute nell’ordinanza genetica. Mancherebbe, quindi, una valutazione individualizzata del ruolo dell’istante nonché un’analisi critica delle fonti di prova ed una distinzione della sua posizione da quella degli altri indagati. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 274 cod.proc.pen. per l’assenza di esigenze cautelari concrete ed attuali. Si assume che l’ordinanza impugnata ritiene la sussistenza di dette esigenze in assenza di una reale verifica della loro attualità. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione rafforzata dato lo stato detentivo del ricorrente e la neutralizzazione del pericolo cautelare. Si rileva che l’imputato é già detenuto e che l’ordinanza non spiega come sussista il pericolo di reiterazione di reati. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 125 comma 3 cod.proc.pen. per motivazione apparente e stereotipata. Si rileva che l’ordinanza impugnata si fonda su formule di stile e su richiami generici alla gravità del fatto. 3 Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 275 cod.proc.pen. per la mancata valutazione di misure meno afflittive. Si assume che il Tribunale non ha valutato misure alternative alla custodia cautelare in carcere. Con il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 13 Cost. per essere la custodia cautelare una indebita anticipazione della pena. Si assume che la permanenza della custodia cautelare in assenza di esigenze cautelari attuali si risolve in una anticipazione della pena. Con il settimo motivo deduce la violazione degli artt. 5 §§ 1, 3 e 4 CEDU, in quanto la detenzione non é fondata su motivi rilevanti e sufficienti e per l’assenza di valutazione individualizzata. Con l’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 5 §1 Cedu per la detenzione non legale in senso convenzionale. Si assume che nella specie il Tribunale, a supportare la detenzione, si é limitato a richiamare la natura dei reati ed il contesto associativo, non individuando alcun comportamento attuale ed alcun rischio concreto in mancanza di un vaglio effettivo. Con il nono motivo deduce la violazione del principio di sussidiarietà e l’obbligo di interpretazione conforme sotto il profilo della violazione dell’art. 117 Cost. Si assume che il giudice é tenuto ad interpretare la normativa interna in modo conforme alla Convenzione EDU e che nella specie ha adottato un’impostazione incompatibile con gli standard europei. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. E' principio consolidato quello per cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure circa la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). 4 L’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha dato conto della contestazione elevata nei confronti dell’indagato e del compendio probatorio costituito da intercettazioni da cui emerge che il RC ha collaborato attivamente nella fase logistica del trasporto della cocaina su un rimorchio che veniva imbarcato a Genova e scaricato in Sardegna. 2. Il secondo motivo di ricorso é fondato con assorbimento delle ulteriori doglianze. Va invero rilevato che la valutazione operata dal Tribunale di Cagliari in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nonché in ordine alla adeguatezza della misura soffre di un evidente errore di impostazione che si individua nel ritenere applicabile la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., che opererebbe sull’erroneo presupposto che il reato contestato all’odierno ricorrente sia quello di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e non già quello di cui all’art. 73 d.p.r. cit. 3. Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente al profilo della valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al giudizio relativo alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen.. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att..cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI CI AL RE