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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 10799 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BR) il 22 marzo 1980 e domiciliata in Dozza (BO) Via Monte Di Sopra, 9, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Matteo Santini del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, alla Via Marianna
Dionigi n. 57 parte attrice contro
(C.F. , nato a [...] il 7 Controparte_1 C.F._2
Febbraio 1981, residente in Monastir (SU) Vico Ferrara n. 2 ed elettivamente domiciliato in San Lazzaro di Savena (BO) Via Scornetta n. 34 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Buffoni e dall'Avv. Claudia Buffoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio parte convenuta e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
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OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 11.11.2025
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 27/07/2023 hiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare, oltre alla separazione personale dal coniuge CP_1
anche lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Quartu
[...]
NTLE il 05/08/2016, unione dalla quale nasceva la figlia Persona_1
(nata a [...] il [...]).
[...]
Si costituiva , che non si opponeva alla richiesta di Controparte_1 separazione avanzata dalla ricorrente, ma proponeva una diversa regolamentazione degli ulteriori aspetti.
Su richiesta di entrambe le parti, in data 26/03/2025, veniva pronunciata sentenza di separazione tra le parti e la causa era rimessa sul ruolo del Giudice, affinché questi, trascorso il tempo di legge, si pronunciasse sullo scioglimento del matrimonio.
Successivamente, con note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del'11/11/2025, entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, nei termini di cui alle conclusioni congiunte riportate;
i difensori ne chiedevano l'accoglimento, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
pagina 2 di 5 Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio civile il 05/08/2016 in
Quartu NTLE (CA), è definita da sentenza n. 781/2025 emessa dal Tribunale di Bologna in data 26/03/2025.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti l'affidamento e il collocamento dei figli nonché gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/08/2016 in Quartu
NTLE (CA), tra (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
LA FO (BR) il 22 marzo 1980 e (C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto C.F._2
nei registri dello Stato Civile di Quartu NTLE (CA), atto n.105 Parte II , S.C,
pagina 3 di 5 anno 2016; 2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte, come di seguito riportate:
1) dispone che la figlia minore rimanga affidata ad Persona_1 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardante l'educazione, l'istruzione, la salute - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé;
2) dispone che la figlia minore rimarrà collocata presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, in difetto di diversi accordi, con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati - identificati nel secondo e nel quarto weekend di ciascun mese - dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica entro le ore 20.00; in particolare, per un fine settimana al mese, il Sig. si CP_1 recherà a Roma a trovare la figlia di venerdì e la riaccompagnerà presso la casa materna la domenica. - Per l'altro fine settimana, invece, il Sig. si CP_1 recherà a Roma tenendo con sé la figlia fino alla domenica sera Per_1 ovvero - laddove fosse impossibilitato e per i periodi comunicati alla madre con almeno un mese di anticipo indicando i giorni effettivi di visita - tre giorni infrasettimanali consecutivi con due pernotti. - Il Sig. - previo accordo CP_1 con la Sig.ra e nel rispetto delle attività scolastiche ed extra Pt_1 scolastiche della minore - ha facoltà di prolungare i tempi di una delle visite mensili dai 2 ai 4 pernottamenti qualora - in un determinato mese - lo stesso non fosse in grado di andare a trovare la figlia a Roma per più di un fine settimana. In tale ultimo caso, il padre dovrà comunicare i suddetti giorni alla Sig.ra con un preavviso di almeno 30 giorni;
Pt_1
3) dispone, quanto alla frequentazione durante le festività:
- vacanze di Natale: i genitori alterneranno il periodo delle festività dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, salvo diverso accordo;
- festività pasquali: i genitori alterneranno il periodo delle festività pasquali, ad anni alterni e nel rispetto del calendario scolastico, salvo diverso accordo;
- vacanze estive: Il periodo delle vacanze deve essere concordato tra le parti entro e non oltre la data del 15 aprile. In caso di mancato accordo, la madre deciderà per il periodo coincidente con gli anni pari ed il padre per il periodo coincidente con gli anni dispari. Il padre, salvo diversi accordi, andrà a prendere la figlia nella località in cui si trova e pagina 4 di 5 la riaccompagnerà al termine presso la località in cui si trova la madre. La minore trascorrerà con il padre sino al compimento del Per_1 sesto anno di età il periodo di tre settimane, di cui due consecutive, nei mesi di luglio ed agosto. Dal compimento del sesto anno di età trascorrerà con il padre il periodo di quattro settimane, di cui massimo tre consecutive, nei mesi di luglio ed agosto. A decorrere dall'ottavo anno di età la minore trascorrerà il periodo di quattro Per_1 settimane consecutive con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, nelle stesse modalità sopra indicate;
4) prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento disponendo delle necessarie risorse;
5) obbliga il padre a versare, a titolo di mantenimento della figlia minore con decorrenza dal 1° gennaio 2025, l'importo Persona_1 mensile di € 350,00, a mezzo bonifico bancario, da accreditare alla madre, Sig.ra presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; 6) dispone che tutte le spese straordinarie per la figlia minore siano suddivise al 50% a carico di entrambi i genitori, secondo quanto disposto in proposito dal protocollo concluso tra il Tribunale di Bologna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
7) prende atto che i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, anche in relazione alla minore;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quartu
NTLE (CA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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