Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/04/2026, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9431 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Iossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto prot. n.333/SAA/1/307693 del 27 agosto 2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. AR AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è agente della Polizia di Stato, sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 9, c. 2, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, con d.C.P. del 27 agosto 2024 perché imputato dei reati di cui agli artt. 110 e 640, c. 2, n. 1, c.p. e, segnatamente, in base a quanto si legge nella motivazione del provvedimento, «…accusato, in concorso con persona rimasta ignota, con artifizi e raggiri, di essersi fatto sostituire in occasione della prova scritta del concorso pubblico [dell’anno 2021] per complessivi n. 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, inducendo in errore la predetta Forza di Polizia, procurandosi l’ingiusto profitto dato dal superamento della prova concorsuale con successivo arruolamento nella Polizia di Stato, cagionando un danno anche patrimoniale» .
2. Con ricorso notificato e depositato in data 16 settembre 2024 il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dinanzi a questo T.a.r., chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi in diritto:
I. «Violazione e falsa applicazione art.9 co.2 d.P.R. n.737/1981 – violazione art. 14 co.3 CCNL Ministeri 2002-2005 sottoscritto in data 26.05.2004 - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria - difetto di motivazione – manifesta ingiustizia - irragionevolezza – illogicità» , in quanto, nel suo caso, difetterebbe il presupposto del “rinvio a giudizio” al quale le richiamate disposizioni, allineandosi a quanto previsto dagli artt. 91 e 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, subordinano l’applicazione della sospensione cautelare dal servizio;
II. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90 - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria – difetto di motivazione - manifesta ingiustizia -irragionevolezza – illogicità» , in quanto la motivazione del provvedimento risulterebbe gravemente deficitaria «con riferimento specifico al reato in contestazione ed all’attualità del pregiudizio per la p.a.» e affidata a clausole di stile, nonostante per i reati contestati la sospensione sia facoltativa e, quindi, l’amministrazione sia chiamata ad esercitare un potere discrezionale bisognoso di un congruo apparato motivazionale;
III. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.» , a causa del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e della mancata esplicitazione delle ragioni d’urgenza a giustificazione del vulnus inferto alle garanzie partecipative;
IV. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria - difetto di motivazione – manifesta ingiustizia - irragionevolezza – illogicità» , essendo stata applicata nei suoi confronti una misura abnorme e sproporzionata, eccessivamente penalizzante per gli interessi di cui è portatore.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 21 ottobre 2024 e ha depositato in data 13 febbraio 2026 gli atti del procedimento e memoria difensiva, evidenziando che:
- in data 5 luglio 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha esercitato l’azione penale nei confronti del ricorrente mediante decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 e ss. c.p.p.;
- la sospensione cautelare dal servizio scaturisce dalla proposta formulata dal Dirigente del Reparto mobile di Roma in data 1° agosto 2024;
- condizione per l’applicazione della misura, in conformità all’interpretazione data dalla consolidata giurisprudenza all’art. 9 del d.P.R. 737/1981, è l’esercizio dell’azione penale, che, a norma dell’art. 60, c. 1, c.p.p., è integrato per i giudizi dinanzi al Tribunale in composizione monocratica dall’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 e ss. c.p.p.;
- è inconferente qualsiasi richiamo al CCNL del 26 maggio 2024 e agli artt. 91 e 92 d.P.R. n. 3/1957, essendo il personale della Polizia di Stato soggetto esclusivamente alle disposizioni contenute nel d.P.R. 737/1981;
- la sospensione cautelare dal servizio, in presenza di gravi reati, non richiederebbe una motivazione analitica e potrebbe essere legittimamente disposta anche in base ad una sommaria valutazione dei fatti;
- su analoghe vicende relative alla medesima fattispecie di reato il giudice amministrativo si è già espresso riconoscendo la correttezza dell’operato dell’amministrazione (T.a.r. Calabria-Catanzaro, ord. 213/2023, T.a.r. Lazio-Roma, ord. 1954/2025 e T.a.r. Piemonte, sent. 11/2026);
- l’urgenza a giustificazione del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento sarebbe comprovata dal breve lasso temporale intercorso tra il decreto di citazione diretta a giudizio del 5 luglio 2024 e la proposta di sospensione cautelare dal servizio del Dirigente del Reparto mobile del 1° agosto 2024 e dovrebbe essere apprezzata avendo riguardo alla tutela del prestigio dell’istituzione e al carattere vincolato del provvedimento;
- la natura cautelare della misura escluderebbe qualsiasi violazione del principio di proporzionalità.
4. Il ricorrente ha depositato memoria in data 19 febbraio 2026, con la quale ha riferito di un ulteriore rinvio del giudizio penale, lamentando che in questo modo si protrae la situazione di mancanza di un accertamento della sua responsabilità per i fatti contestati e, di riflesso, di un valido presupposto per la sospensione cautelare dal servizio, con gravi e ingiusti danni sul piano economico.
5. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni già indicate dal giudice amministrativo nei precedenti citati dalla difesa erariale.
7. È infondato, innanzitutto, il primo motivo, con il quale il sig. -OMISSIS- contesta l’assenza di un provvedimento di rinvio a giudizio e, quindi, di uno dei presupposti previsti dall’art. 9 del d.P.R. 737/1981 per l’adozione della misura cautelare.
7.1. Il secondo comma della disposizione prevede, infatti, che «Fuori dai casi previsti nel comma precedente [cioè di quelli in cui la sospensione è obbligatoria per essere stato attinto da una misura di custodia cautelare in carcere] , l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende» .
7.2. Nel caso di specie, non può dubitarsi del fatto che il sig. -OMISSIS- – che è stato rinviato a giudizio con il decreto di citazione diretta a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 5 luglio 2024 – alla data in cui è stato destinatario del provvedimento amministrativo gravato (27 agosto 2024) dovesse considerarsi soggetto sottoposto a procedimento penale ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.p.r. n. 737/1981, in quanto – anche ad accedere alla tesi restrittiva secondo cui per l’applicazione di detta disposizione « il momento della sottoposizione a procedimento penale va identificato con quello in cui l'indagato assume la veste di imputato» (cfr. Consiglio di Stato, VI, 11 ottobre 2005, n. 5628) – va osservato che:
- ai sensi dell’art. 60 c.p.p. «Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo» ;
- l’art. 550 c.p.p. stabilisce che «Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva» , individuando così, per tali categorie di fattispecie delittuose, una specifica forma per l’esercizio dell’azione penale, a seguito del quale non vi è dubbio che possa procedersi nei confronti dell’interessato ai sensi dell’art. 9, c. 2, del d.P.R. 737/1981, potendo individuarsi (in tale particolare ipotesi) nel superamento del vaglio preliminare da parte del pubblico ministero – che, a norma dell’art. 408 c.p.p., si determinerà in tal senso «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari […] consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca…» – la soglia che deve raggiungere il grado di accertamento della responsabilità penale affinché scatti la possibilità di applicare la sospensione cautelare dal servizio.
8. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto il presunto difetto di motivazione del provvedimento.
8.1. Va ricordato, infatti, che «il provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio di un pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale non necessita di una motivazione particolarmente estesa quando i reati contestati nell'ordinanza di rinvio a giudizio siano di gravità tale (come nel caso di specie) da rendere inopportuna la permanenza in servizio del dipendente medesimo» (Cons. Stato, VI, 18 novembre 2025, n. 8988, nonché T.a.r. Napoli, VII, 24 dicembre 2024, n. 7371, secondo cui la valutazione della p.a. in materia di sospensione cautelare dal servizio «costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole e non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione d’impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione» ).
8.2. Nel caso di specie, non sembra potersi dubitare della gravità dei fatti ascritti al ricorrente, «…accusato, in concorso con persona rimasta ignota, con artifizi e raggiri, di essersi fatto sostituire in occasione della prova scritta del concorso pubblico per complessivi n. 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, inducendo in errore la predetta Forza di Polizia, procurandosi l’ingiusto profitto dato dal superamento della prova concorsuale con successivo arruolamento nella Polizia di Stato» , cioè di una grave fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione, tra l’altro ai danni di una forza di polizia che condotte della specie è istituzionalmente chiamata a reprimere.
9. Privo di pregio è anche il terzo motivo, sviluppato intorno alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
9.1. L’ incipit dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esonera dalla comunicazione in parola i procedimenti in cui ricorrono «ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento» , tra i quali rientrano a pieno titolo quelli preordinati all’adozione di misure cautelari nei confronti di un appartenente alle forze dell’ordine, finalizzate ad evitare che soggetti colpiti dal forte sospetto – nei termini chiariti sub 7.2. – di aver commesso gravi reati possano continuare ad esercitare le delicate funzioni connesse alle qualifiche di polizia giudiziaria rivestite.
9.2. Le ragioni che giustificano la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, ovviamente, sussistono se e nella misura in cui il procedimento venga avviato nell’immediatezza del verificarsi dei presupposti di fatto dai quali prende le mosse, che è quanto verificatosi nella vicenda in esame, in cui, a fronte di un decreto di citazione diretta a giudizio del 5 luglio 2024, il Dirigente del Reparto Mobile di Roma ha formulato una proposta di sospensione del ricorrente dal servizio in data 1° agosto 2024, poi effettivamente concretizzatasi con il d.C.P. del 27 agosto 2024 impugnato.
La tempestività del procedimento è, pertanto, fuori discussione.
9.3. Il ricorrente, d’altra parte, né prova né tantomeno allega quale pregiudizio in termini di vulnus partecipativo gli abbia provocato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «spetta a colui che eccepisce il vizio, indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale e che sarebbero stati idonei ad incidere sulla determinazione dell'Amministrazione e, solo dopo, quest’ultima sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato» ( ex multis , T.a.r. Torino, I, 14 ottobre 2025, n. 1420; Cons. Stato, V, 8 marzo 2022, n. 1664).
10. Da ultimo, è infondato e va respinto il quarto motivo recante censure avverso il presunto difetto di proporzionalità della misura applicata nei suoi confronti.
Appare opportuno in questa sede rimarcare che l’amministrazione della pubblica sicurezza ha applicato una misura specificatamente prevista dal legislatore per assicurare il regolare svolgimento del servizio e che attribuisce alla p.a. una valutazione discrezionale esclusivamente sull’ an (sulla legittimità della quale si è già detto sub 8.1. e 8.2.).
La misura non tollera, invece, alcuna graduazione nel contenuto, sicché non si vede quale altro provvedimento, diverso dall’allontanamento dal servizio attivo, meno pregiudizievole per gli interessi del ricorrente ma altrettanto efficace per la tutela dell’interesse pubblico, il Ministero dell’Interno avrebbe potuto adottare.
11. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT PP AF, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
AR AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AG | AT PP AF |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.