Art. 2.
All'onere di lire 150 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 150 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.