Articolo 153 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 152Articolo 125
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19 aprile 1942
Art. 153.

La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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