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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. GI AU Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 180/2024 del RIunale di
IA ( Giudice dr.ssa F. Ferrari ) promossa con ricorso
DA
Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ROCCO DI TORREPADULA PIETRO e C.F._3 dell'avv. ROMANO ENRICO , elettivamente domiciliati presso C.F._4 il loro studio in IA via Folperti n. 29
APPELLANTI
CONTRO
C.F. con il patrocinio dell'avv. Paola Scalmanini CP_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano , via C.F._5
Mazzini n. 7
APPELLATO
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
Come da ricorso in data 5.11.2024
PER L' CP_1
Come da memoria depositata in data 13.1.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 180 /2024 il RIunale di IA pronunciando su ricorso proposto dall nei confronti di , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_2 ha così deciso : “ accertata la responsabilità concorrente di , Parte_1
e nella determinazione dell'infortunio sul lavoro Parte_2 Controparte_2 del 6.10.2011 ai danni di , condanna i convenuti, in solido tra loro, Parte_3
a pagare in favore dell' la somma di € 397.471,62 alla data del 10.3.2022 a CP_1 titolo di regresso ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965, oltre interessi legali;
condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali di liquidate in € CP_1
15294 per compenso professionale, euro 43 per cu oltre 15% , per spese generali Iva
e Cap come per legge;
“.
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del procedimento di primo grado sono così riassunti nella sentenza ora appellata : “ Con ricorso depositato il 20.12.2022 sede di IA, adiva questo giudice CP_1 svolgendo azione di regresso ex artt.10 e 11 del T.U.1124/65 nei confronti di
[...]
, e al fine di recuperare le prestazioni Pt_2 Parte_1 Controparte_2
assicurative erogate dall'Istituto a infortunatosi in data Parte_3
6.10.2011.
A fondamento della domanda l' esponeva quanto segue: CP_1
I coniugi e nell'anno 2011 avevano appaltato “in Parte_2 Parte_1 nero” i lavori di ristrutturazione del tetto in eternit del capannone sito in località
SA CH n°6 a Corvino San Quirico, pertinenziale alla loro abitazione, al muratore sig. : quest'ultimo per la esecuzione dei lavori aveva assoldato Controparte_2 alcuni operai tra cui . Parte_3
Il 06.10.2011 erano arrivati a Corvino San Quirico località SA CH n°6
[...]
, , e per iniziare i CP_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3 lavori: venivano accolti in loco dalla sig.a , che aveva aperto il Parte_2 capannone e lo aveva rammostrato loro, si era allontanata dal luogo e aveva lasciato gli operai al loro lavoro.
I sigg.i , , e Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3 erano saliti sulla copertura del capannone tramite una scala a pioli in alluminio ed ivi avevano iniziato a lavorare: spostandosi sul tetto, aveva calpestato una Pt_3 lastra in eternit, che aveva ceduto sotto il suo peso, facendolo rovinare a terra da un'altezza di circa 6 metri.
I sigg.. e erano accorsi per soccorrere il sig. ed avevano CP_2 Per_2 Pt_3 allertato la sig.a la quale non aveva voluto chiamare i soccorsi: il sig. Pt_2 Pt_3 era stato caricato sul proprio furgone Kangoo dai suoi colleghi di lavoro e trasportato nei pressi del pronto soccorso di Voghera, dove veniva abbandonato solo sul veicolo in attesa dell'intervento della Croce Rossa, allertata telefonicamente
Il sig. , gravemente ferito, era stato soccorso e trasportato presso il Pt_3
Policlinico San Matteo di IA dove rimaneva ricoverato nel reparto di Rianimazione in ragione dei gravissimi e plurimi traumi. Il caso era stato immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica, che aveva rubricato il procedimento penale n°1646/11 RGNR RIunale di Voghera ed avviava le indagini: venivano effettuati accertamenti sia dai Carabinieri di Voghera che dai funzionari dell (cfr. docc. 1-
8), che avevano accertato che l'infortunio si era verificato a causa delle violazione di specifiche norme di prevenzione da parte dei sigg.i e Parte_2 [...]
con particolare riferimento agli artt. 256 comma 1 d. L.vo n°81/08, 148 Parte_1 comma 1 d. L.vo n°81/08, 122 in relazione all'art. 159 punto 2 lett.a) d. L.vo n°81/08: le relative contravvenzioni elevate rimanevano inevase dai destinatari.
Il RIunale di IA, all'esito delle indagini, rinviava a giudizio e Parte_2
per il reato previsto e punito dagli artt. 113 c.p., 590 c.p. commi Parte_1
1 e 2 in relazione all'art. 583 c.p. comma 1 n°1 mentre veniva Parte_2 imputata anche del reato previsto e punito dall'art. 593 c.p. (omissione di soccorso), reati tutti commessi ai danni di : all'esito del dibattimento con Parte_3
sentenza 1234/16, passata in giudicato il 10.11.16, i due imputati venivano ritenuti responsabili dei reati loro ascritti e condannati alle pene stabilite nella decisione, che produceva. Nei confronti di solo successivamente alla CP_1 Controparte_2
pronuncia della sentenza di condanna suindicata, veniva rubricato un procedimento penale – n° 8213/18 R.G.N.R.- conclusosi con decreto di archiviazione 21.01.20 per la sopravvenuta prescrizione del reato
Il sinistro veniva denunciato all' che lo accoglieva in tutela. CP_1
All'esito del lunghissimo e dolorosissimo iter clinico delle cure, durante le quali il sig.
veniva peraltro sottoposto a numerosi interventi chirurgici ed a Parte_3
reiterati tentativi riabilitativi, egli veniva giudicato guarito con lesioni permanenti gravissime: egli ha esitato infatti fratture craniche multiple a sinistra (frontale, orbita sinistra, temporale sin., seno mascellare e sfenoidale sin) con pneumoencefalo, ESA, frattura pluriframmentaria scomposta radio sn. Con lesione parziale nervo mediano, frattura trasversa sin L5, frattura ala sacrale sin. ala iliaca sin., frattura pluriframmentaria scomposta pube, branca ischio pubica sin, rottura uretra
Le lesioni esitate dal sig. gli hanno impedito per un lungo periodo Pt_3
l'astensione dall'attività lavorativa e cagionato al medesimo severissimi postumi permanenti, che incidono inesorabilmente sia sull'integrità psicofisica che sulla sua capacità reddituale, quest'ultima perduta integralmente. L concludeva CP_3 chiedendo la condanna dei tre convenuti in solido al rimborso delle somme erogate ai sensi del T.U. 1124/1965 per prestazioni al lavoratore – pari ad euro €
397.471,62, quantificate alla data del 10.03.22, di cui € 10.097,24 per indennità di temporanea di complessivi 320 giorni (dalla data del sinistro al 24.08.12), € 30,99 per spese mediche, € 102.768,35 per ratei di rendita pagati al 09.03.22 ed € 284.575,04 per valore capitale della rendita calcolato al 10.03.22, come risulta anche dall'attestato di credito prodotto, sottoscritto dal Direttore I.N.A.I.L
Si costituivano tempestivamente in giudizio e , Parte_1 Parte_2
contestando la domanda e i motivi posti a fondamento della stessa.
In particolare, i convenuti eccepivano, in via del tutto preliminare, la prescrizione del diritto all'esercizio dell'azione di regresso ex art 10 e 11 TU 1124/65 da parte dell' essendo decorsi oltre tre anni dalla data del fatto e comunque dalla data CP_1 della passio in giudicato della sentenza del RIunale di IA in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, non potendo considerarsi tali in quanto disconosciuti, i documenti prodotti da (n 89,89bis e 89 ter) ; entrambi eccepivano il loro CP_1 difetto di legittimazione passiva non essendo proprietari del bene sul quale il lavoro doveva essere eseguito e indicando unico responsabile Controparte_2
dell'infortunio subito dal lavoratore da lui incaricato della esecuzione dei lavori che gli erano stati affidati. Pertanto, in subordine chiedevano la condanna in via esclusiva dell'altro convenuto al pagamento delle somme richieste da ovvero, CP_1
in subordine, chiedevano di essere manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale riconoscimento di una responsabilità solidale.
, regolarmente citato in giudizio da non si costituiva e ne è Controparte_2 CP_1 stata dichiarata la contumacia “
Ciò premesso il RIunale ha ritenuto la infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da Pt_2 Pt_1
Nel merito , il RIunale ha richiamato preliminarmente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine da un lato alla responsabilità ed alla posizione di garanzia che deve attribuirsi al committente dei lavori e dall'altro agli effetti che debbono essere attribuiti nella fattispecie all'intervenuto giudicato in sede penale
Su tale ultimo punto il RIunale ha affermato che “ In particolare, quanto alla efficacia del giudicato penale di condanna in seno all'azione di regresso posta in essere dall va ricordato, che la Corte di legittimità già con la sentenza n. 13890 CP_1
dell'11 dicembre 1999 ha avuto modo di chiarire che le disposizioni del nuovo codice di procedura penale in materia di rapporto fra giudicato penale e il seguente giudizio civile sono improntate al principio che il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio penale e non abbiano, quindi, potuto esprimere le proprie ragioni in quel giudizio, esercitandovi appieno il proprio diritto di difesa. Il giudicato penale è però, vincolante per chi sia stato parte del giudizio penale, nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso. Se, però, il giudicato penale non può essere opposto a chi non è stato parte del giudizio penale, ciò non toglie che tale ultimo soggetto, nel processo civile, possa invocare in proprio favore il giudicato medesimo, per quanto in esso espressamente deciso, dato che, comunque, per il condannato, esso esplica in pieno la sua funzione di giudicato (art. 651 e 654 cod. proc. pen.). Ne consegue che nell'azione di regresso esercitata dall' ai sensi degli artt. 10 e 11 DPR 1124/65 ben può giovare all , che ad CP_1 CP_3
esso si richiami, il giudicato penale che ha accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso per ciò che attiene l'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ogni indagine, però, che non sia stata svolta nel giudizio penale e che, invece, sia essenziale nel giudizio civile, deve essere sviluppata in tale ultimo giudizio ed, in particolare, ciò vale per l'indagine sull'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora non sia stata svolta nel giudizio penale o in tale giudizio non sia stato fissato il grado del concorso stesso
(cfr. Cass. n. 21563/2018). “
Ciò premesso , il RIunale ha ritenuto la fondatezza della domanda di regresso proposta dall osservando in particolare in relazione alla posizione degli attuali CP_1 appellanti : Pt_2 Pt_1
“ Nel caso specifico, la responsabilità di e er le gravi lesioni subite da Pt_1 Pt_2
(e, per l'omissione di soccorso, quanto a a seguito Parte_3 Parte_2 della caduta da un'altezza di c.a. dodici metri da terra, causata dal cedimento delle lastre del tetto in eternit del capannone sul quale stava lavorando senza dispositivi di protezione è stata già accertata dal RIunale penale di IA con sentenza di condanna n. 1234/2016 del 14.09.2016 (doc 22 all passata in giudicato in CP_1 data 10.11.2016 ( ……. )
Nel caso di specie, richiamandosi il contenuto della sentenza di condanna emessa a carico di e occorre dare atto che il giudice penale ha accertato la Pt_2 Pt_1
responsabilità degli stessi.
L'infortunio è conseguenza della condotta degli imputati, che hanno violato regole comuni di prudenza, perizia ed esperienza, oltre che regole specifiche di sicurezza sul lavoro. In tale sentenza il giudice penale, con motivazione del tutto condivisibile, ha rimproverato loro di avere “…commissionato tali lavori ad una persona CP_2
] che non offriva alcun elemento per ritenere che fosse competente per tali
[...]
lavori, con la necessaria attrezzatura tecnica, lasciando che egli si avvalesse della collaborazione di persone parimenti prive di formazione specifica e soprattutto senza alcun presidio di sicurezza che, in ragione della specifica natura dei lavori, ovverosia la completa rimozione delle lastre in eternit del tetto, con lavori sul tetto, apparivano necessari.”; il RIunale ha altresì evidenziato come “non rileva il fatto che…gli imputati non siano stati considerati quali datori di lavoro per assenza di rapporto di lavoro subordinato con gli operai, perché ciò che viene in rilievo nell'imputazione non
è un rapporto di lavoro subordinato tra i coniugi e gli operai, ma l'aver commissionato dei lavori di rifacimento del tetto in maniera irregolare a CP_2
, consentendogli di avvalersi di 4 operai, omettendo di verificare la resistenza
[...] delle lastre a sopportare il peso degli operai.” (cfr. sent. cit., pag. 21, doc. 1 fasc.att.).
e non avevano effettuato alcun accertamento Parte_2 Parte_1
circa la capacità imprenditoriale del né avevano chiesto e/o preteso la CP_2 predisposizione di un POS e/o di misure di prevenzione per lavori macroscopicamente pericolosi e da eseguirsi in quota… “
Ritenuta , con diffuse argomentazioni , la responsabilità anche di , Controparte_2 rimasto contumace nel procedimento , il RIunale ha condannato in solido Pt_2
e al pagamento , in favore dell' , della somma di € 397.471,62 Pt_1 Parte_5 CP_1
alla data del 10.3.2022 a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965, oltre interessi legali.
Hanno proposto appello e chiedendo , in riforma della sentenza , il Pt_1 Pt_2 rigetto della domanda di regresso proposta nei loro confronti.
anche nel grado di appello non si è costituito ed è stato Controparte_2 dichiarato contumace.
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono Pt_2 Pt_1
. Con atto del 5.11.2024 i sigg. hanno proposto appello avverso la Pt_2 Pt_1 sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
I. ERROR IN PROCEDENDO - SULLA RICHIESTA DI REVOCA DELL'ORDINANZA DI
RINVIO PER LA DISCUSSIONE DEL 26/09/2023 NELLA PARTE IN CUI NON
HA AMMESSO I MEZZI ISTRUTTORI ARTICOLATI DAI SIG.RI TI
IE E TU BE.
Con la prima censura gli appellanti lamentano l'error in procedendo del primo giudice per la mancata ammissione della prova testimoniale secondo i capitoli articolati degli appellanti nella comparsa di costituzione di primo grado. Tale rigetto sarebbe stato privo di motivazione.
Dall'esperimento della prova orale, sarebbe emersa la carenza di legittimazione dei sigg. e i quali non potevano essere considerati datori di lavoro del Pt_1 Pt_2 sig. . Di conseguenza, gli obblighi di prevenzione degli infortuni sarebbero Pt_3 ricaduti esclusivamente sul sig. , effettivo datore di lavoro. CP_2
Chiedono dunque che sia accertata l'esclusiva responsabilità del e che CP_2 questi sia condannato a manlevare i sigg. e Pt_1 Pt_2
II. ERROR IN PROCEDENDO – SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AD ESERCITARE L'AZIONE DI
REGRESSO EX ARTT. 10 E 11 T.U. N. 1124/65.
Con il secondo motivo, gli appellanti rilevano che sarebbe decorso il termine prescrizionale per esercitare l'azione di regresso da parte di e che, a differenza CP_1
di quanto ritenuto dal primo giudice, vi era stato un espresso disconoscimento degli atti interruttivi della prescrizione.
III. ERROR IN IUDICANDO – ILLEGITTIMITA' DELLA PRONUNCIA EMESSA NELLA
PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
PASSIVA DEI SIG.RI TI IE E TU BE.
Con la terza censura, gli appellanti eccepiscono il difetto di legittimazione passiva anche in ragione del fatto che il capannone presso il quale doveva essere eseguito l'intervento di rimozione delle lastre di eternit -presso Corvino San Quirico- non era mai stato di proprietà dei sigg. ma della . Gli appellanti Pt_2 Pt_1 CP_4 avevano solo in uso l'abitazione limitrofa. Gli appellanti si erano quindi interessati solo perché il vento aveva divelto alcune tavole di eternit dal tetto del capannone limitrofo all'abitazione, creando un pericolo per loro stessi.
Dalla sentenza penale di condanna n. 1234/2016 RI. IA si evincerebbe che l'esecuzione dei lavori di riparazione del tetto fosse stata commissionata al e che questi abbia deciso spontaneamente di avvalersi della CP_2
collaborazione di altri lavoratori, tra i quali il sig. . Pt_3
Inoltre, nella parte in fatto di tale sentenza non verrebbe mai citato il Pt_1 mentre la vrebbe solo indicato al il capannone. Pt_2 CP_2
Gli appellanti rilevano, inoltre, che non vi sarebbe prova circa la conclusione di un contratto tra loro e il , né la prova di pagamenti eseguiti dagli stessi. CP_2
Altresì, essi sottolineano che la condanna della sig.ra per omissione di Pt_2
soccorso non potrebbe fondare l'azione di regresso da parte di CP_1
In subordine, rilevano che, al più, la responsabilità civile sarebbe da accertare esclusivamente in capo al poiché dagli atti del procedimento penale sarebbe Pt_1
emerso che questi abbia commissionato il lavoro al . CP_2
IV. ERROR IN IUDICANDO - ILLEGITTIMITA' DELLA PRONUNCIA EMESSA NELLA
PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO L'INFONDATEZZA DELLA PRETESA
AVANZATA DALL'I.N.A.I.L. NEI CONFRONTI DEI SIG.RI TI. Pt_1
Con il quarto motivo, gli appellanti rilevano che, ai sensi dell'art. 11 del TU, l'azione di regresso può essere esercitata solo nei confronti del datore di lavoro e dei suoi incaricati. Dal momento che tra il e la e il sig. non è mai Pt_2 Pt_1 Pt_3
intercorso alcun rapporto di lavoro, i primi non possono essere sottoposti all'azione di regresso. Ciò sarebbe emerso, peraltro, dalla Delibera n. 59/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, la quale annullava il verbale unico di accertamento redatto dalla DTL di IA, con il quale quest'ultima aveva contestato ai sigg. l'irregolare impiego dei lavoratori presso il Pt_2 Pt_1 capannone menzionato. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva stretta connessione , non sono fondati .
Appaiono infondate le censure mosse dagli appellanti con il primo ed il terzo motivo di appello.
Gli appellanti infatti si dolgono che il RIunale non abbia ammesso le prove orali richieste tese a dimostrare da un lato che essi non erano i proprietari del capannone in cui è avvenuto l'infortunio del sig. e dall'altro che essi non Parte_3 erano i datori di lavoro di . Pt_3
Gli otto capitoli di prova orale dedotti e riproposti in appello sono i seguenti :
1 ) Vero è che il capannone sito in Corvino San Quirico , presso il quale doveva essere eseguito l'intervento di rimozione delle lastre di eternit è di proprietà della
Zandalisisini BE &C ; Parte_6
2 ) Vero è che i sigg. e hanno in uso l'abitazione limitrofa del Pt_2 Pt_1 capannone , ed erano gli unici presenti in loco al momento in cui il sig. CP_2 avrebbe dovuto svolgere i lavori;
3 ) Vero che i signori e si erano interessati della vicenda in quanto il Pt_1 Pt_2 vento aveva divelto alcune tavole di eternit dal tetto del capannone limitrofo all'abitazione in cui abitano , creando anche pericolo all'incolumità altrui;
4 ) Vero è che il lavoro di ristrutturazione del tetto del capannone sito in Corvino
San Quirico – loc. SA CH , a causa del quale si è verificata la caduta accidentale che ha provocato l'infortunio del sig. , era stata commissionata al sig. Pt_3
, il quale a sua volta , nell'esecuzione delle lavorazioni , decideva di CP_2 avvalersi della collaborazione di altri tre operai , tra i quali il sig. : Parte_3
5 ) Vero che il lavoro commissionato al sig. era di scarsa entità , CP_2
trattandosi di sostituire delle lastre in eternit che il vento aveva divelto dal tetto del capannone limitrofo all'abitazione dove vivono i signori e Pt_1 Pt_2
6 ) Vero che la signora ha aperto il capannone ed ha consentito al sig. Pt_2
di prendere gli attrezzi e cominciare i lavori;
CP_2
7 ) Vero che il sig. aveva proposto al sig. di lavorare per lui CP_2 Pt_3 presso il capannone sito in Corvino San Quirico – località SA CH , ed aveva preso accordi con quest'ultimo in ordine alla retribuzione giornaliera , nonché fornito indicazioni al lavoratore circa l'attività da svolgere;
8 ) . Vero che in occasione dell'intervento eseguito dal sig. , il sig. CP_2 [...]
era allettato ed incapace a muoversi . Parte_1
Tali capitoli , così come già sostanzialmente ed implicitamente statuito dal RIunale
, appaiono irrilevanti ai fini della decisione perché in effetti tendono essenzialmente a provare che e non erano i proprietari del capannone e nemmeno i Pt_2 Pt_1 datori di lavoro di . Pt_3
Sul punto deve però osservarsi che il RIunale ha ravvisato la responsabilità concorrente con anche di e in quanto committenti dei CP_2 Pt_2 Pt_1 lavori in discussione e tale circostanza non appare smentita dai capitoli di prova suddetti .
Va rilevato , anzi , che , con i capitoli sub 2- 3 , gli appellanti chiariscono le ragioni per le quali si erano – comunque - interessati della vicenda .
Sul punto , inoltre , il Collegio ritiene non condivisibile l'assunto degli appellanti ( cfr. quanto esposto con il terzo motivo di appello ) . per il quale “ solo il committente può essere ritenuto responsabile civilmente ai fini della legge 81, non già il semplice committente sine titulo che non ha alcun potere di controllo sulla proprietà presso la quale il lavoro andava svolto “.
Si deve aggiungere che le circostanze dedotte con il capitolo n. 8 non appaiono decisive per provare che non abbia , anch' egli, in precedenza Pt_1
commissionato il lavoro a;
le circostanze dedotte si riferiscono infatti CP_2 solo al giorno dell'esecuzione materiale dei lavori.
Dalle risultanze istruttorie desumibili dalla sentenza penale prodotta dall ( CP_1 doc. 22 fasc. primo grado ) con la quale il RIunale di IA ha riconosciuto la CP_1 responsabilità penale concorrente di e per il reato di cooperazione Pt_2 Pt_1 colposa in lesioni personali gravi si evince sul punto che “ ha Parte_3
quindi riferito che stava cercando lavoro , aveva incontrato in un Controparte_2 bar , questi gli aveva detto di aver ricevuto una commessa da due coniugi per un lavoro , che consisteva nello smantellare un tetto di un capannone vecchio e di rimetterlo a nuovo “. Sempre per completezza si deve aggiungere che appare inammissibile , oltre che irrilevante , il capitolo di sub 5 , trattandosi di una valutazione circa la scarsa entità
o meno dei lavori in discussione.
°°°°°°°°
Appare infondato anche il secondo motivo di appello in materia di prescrizione.
Il RIunale , rigettando la relativa eccezione sollevata dagli arttuali appellanti , ha osservato testualmente :
“ L'ultimo comma dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede che l'esercizio dell'azione di regresso inizi a decorrere dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di proscioglimento o di condanna. Ne consegue che, divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna n 1234/2016 il 10.11.2016 l ha CP_1 utilmente interrotto il termine di prescrizione per mezzo delle raccomandate prodotte in giudizio (doc da 89, 89 bis, 89 ter 92 e 93 all . In particolare la CP_1 prescrizione è stata interrotta in data 24.4.2017 (doc 89), in data 10.3.2020 (doc 89 ter) in data 22.3.2022 (doc 92) e dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 26.1.2023
Il disconoscimento dei documenti interruttivi della prescrizione da parte dei convenuti è talmente generico da essere inammissibile. “.
Sul punto , in sede di appello , e affermano soltanto che in primo Pt_2 Pt_1 grado “ venivano , inoltre , espressamente disconosciuti , in sede di comparsa di costituzione , gli atti interruttivi prodotti da controparte come documenti 89,89 bis e
89 ter , non risultando idonei ad interrompere la prescrizione “.
Sul punto , il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il RIunale in ordine alla assoluta genericità , sussistente anche in appello, della contestazione degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall CP_1
Nella memoria di costituzione in primo grado e hanno infatti Pt_2 Pt_1 effettivamente solo apoditticamente e genericamente testualmente affermato :
“ Gli atti interruttivi prodotti da controparte con i doc. 89,89bis e 89 ter , che in questa sede si disconoscono , non risultano idonei ad interrompere la prescrizione “ .
In presenza di tale generica ed apodittica contestazione , il Collegio ritiene che gli atti interruttivi anche successivi prodotti dall' siano idonei, atteso il loro CP_1 inequivoco tenore letterale , a costituire in mora e ad interrompere Pt_1 Pt_2 la prescrizione .
Si legge ad es. nella richiesta di rimborso in data 10 Marzo 2022 indirizzata dall agli attuali appellanti ( Doc. 92 prodotto dall' in primo grado , ma CP_1 CP_1 analogo tenore hanno anche le richieste precedenti ) :
“ Oggetto – , infortunio del 6.10.2011 – Richiesta di rimborso Parte_3
Questo Istituto ha provveduto alla erogazione delle prestazioni dovute al lavoratore in oggetto in conseguenza dell'infortunio subito in data 6 ottobre 2011.
Poiché il sinistro si è verificato a causa della vostra esclusiva responsabilità civile , ex art. 1916 c.c. e/o 10 ed 11 T.U. n. 1124/65, chiede di provvedere al rimborso della somma di euro 399.205,97 euro ( come da prospetto allegato ).
Tale importo, tuttavia , è da ritenersi provvisorio , in quanto non comprensivo dei ratei di rendita già corrisposti , importo che verrà quantificato appena possibile .
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della presente . Su tutte le voci indicate decorreranno gli interessi legali fino giorno del rimborso …”.
Si deve aggiungere , per mera completezza , che nella fattispecie non è in discussione la natura di prescrizione del termine previsto dall'art. 112 T.U.11254/
1965 ( comunque sulla natura di prescrizione di tale termine cfr., fra le tante ,
Cass. 22876/2021 ; Cass. Sez. .Unite 5160/2015 ; con la conseguenza che il termine può essere interrotto non solo dalla notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata ma anche da ogni atto idoneo alla costituzione in mora ).
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Il Collegio ritiene l'infondatezza anche delle censure mosse con il quarto motivo di appello .
Premesso che non appaiono oggetto di specifiche censure le statuizioni circa gli effetti nella fattispecie del passaggio in giudicato della sentenza penale emessa nei confronti di per l'infortunio in discussione , il RIunale ha infatti , Pt_2 Pt_1 ad avviso del collegio, richiamato correttamente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l di esercitare CP_1
l'azione di regresso anche nei confronti del committente dei lavori . Il RIunale in particolare ha richiamato sul punto i principi affermati dalla Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 375/2023 .
Si legge nella motivazione di tale sentenza :
“ Invero, questa Corte ha già ritenuto (Sez. 4 penale, Sentenza n. 7188 del
10/01/2018 Ud., dep. 14/02/2018, Rv. 272221 01) che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Si
è anche affermato (Sez. 4 penale, Sentenza n. 28728 del 22/09/2020 Ud., dep.
16/10/2020, Rv. 280049 01) che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.
Analoga la posizione delle sezioni civili di questa Corte, che hanno affermato (Sez. 3,
Sentenza n. 21694 del 20/10/2011, Rv. 620243 - 01) che, in tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né irnprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso “ .
Tenuto conto di tali princiipi , il Collegio ritiene che il RIunale allora correttamente richiamato le risultanze desumibili dalla sentenza penale che , riconoscendo la penale responsabilità di e per il contestato reato colposo di lesioni Pt_2 Pt_1 gravi di cui è stato vittima ha rilevato , con argomentazioni Parte_3 condivise anche da questo collegio , che e hanno “…commissionato Pt_1 Pt_2
tali lavori ad una persona [ ] che non offriva alcun elemento per Controparte_2 ritenere che fosse competente per tali lavori, con la necessaria attrezzatura tecnica, lasciando che egli si avvalesse della collaborazione di persone parimenti prive di formazione specifica e soprattutto senza alcun presidio di sicurezza che, in ragione della specifica natura dei lavori, ovverosia la completa rimozione delle lastre in eternit del tetto, con lavori sul tetto, apparivano necessari…… non rileva il fatto che in sede di impugnazione della contestazione amministrativa gli imputati non siano stati considerati quali datori di lavoro per assenza di rapporto di lavoro subordinato con gli operai, perché ciò che viene in rilievo nell'imputazione non è un rapporto di lavoro subordinato tra i coniugi e gli operai, ma l'aver commissionato dei lavori di rifacimento del tetto in maniera irregolare a , consentendogli di Controparte_2 avvalersi di 4 operai, omettendo di verificare la resistenza delle lastre a sopportare il peso degli operai. Ciò che quindi viene qui in rilievo è la specifica natura dei lavori commissionati , che richiedevano misure di sicurezza per la stabilità dei lavori sul tetto , in rapporto alla palese e grave inidoneità tecnica e di mezzi degli esecutori…”
In tale contesto , il RIunale di IA nella sentenza ora appellata ha correttamente concluso come dalle risultanze desumibili dalla sentenza penale in atti emerge che “ e non avevano effettuato alcun Parte_2 Parte_1 accertamento circa la capacità imprenditoriale del né avevano chiesto e/o CP_2
preteso la predisposizione di un POS e/o di misure di prevenzione per lavori macroscopicamente pericolosi e da eseguirsi in quota “. Tali conclusioni appaiono condivisibili , tenuto conto che dalle indagini effettuate e desumibili dalla sentenza penale in giudicato prodotta dall' emerge CP_1 effettivamente la inidoneità tecnica e di mezzi degli esecutori dei lavori. ( cfr. in particolare sul punto le dichiarazioni , riportate nella sentenza penale , del dr.
della . Per_4 Pt_4
Risulta inoltre, fra l'altro ed in estrema sintesi , dalla informativa della PG- di
IA del 13.12.2011 ( doc. 8 fasc. primo grado ) che : “ risulta dagli atti CP_1 pubblici disponibili che nessuno dei quattro operatori avesse una regolare posizione lavorativa “ …. CAUSE EVENTO : Caduta di un operatore dal tetto sul sottostante pavimento a quota m.6 rispetto al punto iniziale di avvenuto cedimento delle lastre di copertura , in assenza di idonee opere provvisionali o adeguati dispositivi di protezione individuali anticaduta “.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato .
Nella memoria di costituzione in appello, l' ( cfr. pagine 14 e 15 ) ha precisato : CP_1
“ Unitamente al presente atto l' deposita l'attestazione di credito aggiornata CP_1
10.1.2025 , corredata dal prospetto di calcolo del valore capitale della rendita e dello sviluppo dei ratei e degli interessi : da tale documentazione risulta che l'ammontare delle prestazioni previdenziali di cui l'Ente ha disposto il pagamento in favore di in conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta , Parte_3 alla data del 10.1.2025 , a complessivi euro 461.303,55, di cui euro 10.097,24 per indennità di temporanea di complessivi 320 giorni ( dalla data del sinistro al
24.8.2012 ) , euro 30,99 per spese mediche , euro 137.072,52 per ratei di rendita pagati al 9.1.2025 ed euro 314.102,80 per valore capitale della rendita ….”
La domanda . così riquantificata in sede di appello , può essere accolta , atteso che non si tratta di domanda nuova ma solo di una mera precisazione del petitum originario ( cfr ex plurimis Cass. Sez. 3^ 3704/2012; Cass. Sez. Lav. 4089/2016;
Cass. Sez. 3^ ord. 9005/2022)..
Pertanto , In parziale riforma della sentenza n. 180/2024 del RIunale di IA , va solo rideterminata la somma dovuta in favore dell in euro 461.303,55 ; con CP_1 conferma nel resto delle statuizioni della sentenza di primo grado , compresa quella sulle spese. Va precisato che la conferma delle statuizioni del RIunale investe anche il riconoscimento dei solo interessi legali atteso che , sul punto , nessuna specifica censura è stata proposta dall' CP_1
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e e sono Pt_1 Pt_2 liquidate , in favore dell' ex d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. CP_1
147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo.
Nulla sulle spese del grado in relazione alla posizione , rimasto Controparte_2 contumace anche in appello.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 180/2024 del RIunale di IA , ridetermina la somma dovuta in favore dell in euro 461.303,55 ; conferma nel resto le statuizioni CP_1
della sentenza di primo grado , compresa quella sulle spese.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado che , in favore di , liquida CP_1 in complessivi euro 9750, 00 , oltre spese generali ed oneri di legge .
Nulla sulle spese in relazione alla posizione Dell'Oglio.
Milano 2 ottobre 2025
Il Presidente
GI AU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. GI AU Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 180/2024 del RIunale di
IA ( Giudice dr.ssa F. Ferrari ) promossa con ricorso
DA
Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ROCCO DI TORREPADULA PIETRO e C.F._3 dell'avv. ROMANO ENRICO , elettivamente domiciliati presso C.F._4 il loro studio in IA via Folperti n. 29
APPELLANTI
CONTRO
C.F. con il patrocinio dell'avv. Paola Scalmanini CP_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano , via C.F._5
Mazzini n. 7
APPELLATO
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
Come da ricorso in data 5.11.2024
PER L' CP_1
Come da memoria depositata in data 13.1.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 180 /2024 il RIunale di IA pronunciando su ricorso proposto dall nei confronti di , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_2 ha così deciso : “ accertata la responsabilità concorrente di , Parte_1
e nella determinazione dell'infortunio sul lavoro Parte_2 Controparte_2 del 6.10.2011 ai danni di , condanna i convenuti, in solido tra loro, Parte_3
a pagare in favore dell' la somma di € 397.471,62 alla data del 10.3.2022 a CP_1 titolo di regresso ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965, oltre interessi legali;
condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali di liquidate in € CP_1
15294 per compenso professionale, euro 43 per cu oltre 15% , per spese generali Iva
e Cap come per legge;
“.
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del procedimento di primo grado sono così riassunti nella sentenza ora appellata : “ Con ricorso depositato il 20.12.2022 sede di IA, adiva questo giudice CP_1 svolgendo azione di regresso ex artt.10 e 11 del T.U.1124/65 nei confronti di
[...]
, e al fine di recuperare le prestazioni Pt_2 Parte_1 Controparte_2
assicurative erogate dall'Istituto a infortunatosi in data Parte_3
6.10.2011.
A fondamento della domanda l' esponeva quanto segue: CP_1
I coniugi e nell'anno 2011 avevano appaltato “in Parte_2 Parte_1 nero” i lavori di ristrutturazione del tetto in eternit del capannone sito in località
SA CH n°6 a Corvino San Quirico, pertinenziale alla loro abitazione, al muratore sig. : quest'ultimo per la esecuzione dei lavori aveva assoldato Controparte_2 alcuni operai tra cui . Parte_3
Il 06.10.2011 erano arrivati a Corvino San Quirico località SA CH n°6
[...]
, , e per iniziare i CP_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3 lavori: venivano accolti in loco dalla sig.a , che aveva aperto il Parte_2 capannone e lo aveva rammostrato loro, si era allontanata dal luogo e aveva lasciato gli operai al loro lavoro.
I sigg.i , , e Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3 erano saliti sulla copertura del capannone tramite una scala a pioli in alluminio ed ivi avevano iniziato a lavorare: spostandosi sul tetto, aveva calpestato una Pt_3 lastra in eternit, che aveva ceduto sotto il suo peso, facendolo rovinare a terra da un'altezza di circa 6 metri.
I sigg.. e erano accorsi per soccorrere il sig. ed avevano CP_2 Per_2 Pt_3 allertato la sig.a la quale non aveva voluto chiamare i soccorsi: il sig. Pt_2 Pt_3 era stato caricato sul proprio furgone Kangoo dai suoi colleghi di lavoro e trasportato nei pressi del pronto soccorso di Voghera, dove veniva abbandonato solo sul veicolo in attesa dell'intervento della Croce Rossa, allertata telefonicamente
Il sig. , gravemente ferito, era stato soccorso e trasportato presso il Pt_3
Policlinico San Matteo di IA dove rimaneva ricoverato nel reparto di Rianimazione in ragione dei gravissimi e plurimi traumi. Il caso era stato immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica, che aveva rubricato il procedimento penale n°1646/11 RGNR RIunale di Voghera ed avviava le indagini: venivano effettuati accertamenti sia dai Carabinieri di Voghera che dai funzionari dell (cfr. docc. 1-
8), che avevano accertato che l'infortunio si era verificato a causa delle violazione di specifiche norme di prevenzione da parte dei sigg.i e Parte_2 [...]
con particolare riferimento agli artt. 256 comma 1 d. L.vo n°81/08, 148 Parte_1 comma 1 d. L.vo n°81/08, 122 in relazione all'art. 159 punto 2 lett.a) d. L.vo n°81/08: le relative contravvenzioni elevate rimanevano inevase dai destinatari.
Il RIunale di IA, all'esito delle indagini, rinviava a giudizio e Parte_2
per il reato previsto e punito dagli artt. 113 c.p., 590 c.p. commi Parte_1
1 e 2 in relazione all'art. 583 c.p. comma 1 n°1 mentre veniva Parte_2 imputata anche del reato previsto e punito dall'art. 593 c.p. (omissione di soccorso), reati tutti commessi ai danni di : all'esito del dibattimento con Parte_3
sentenza 1234/16, passata in giudicato il 10.11.16, i due imputati venivano ritenuti responsabili dei reati loro ascritti e condannati alle pene stabilite nella decisione, che produceva. Nei confronti di solo successivamente alla CP_1 Controparte_2
pronuncia della sentenza di condanna suindicata, veniva rubricato un procedimento penale – n° 8213/18 R.G.N.R.- conclusosi con decreto di archiviazione 21.01.20 per la sopravvenuta prescrizione del reato
Il sinistro veniva denunciato all' che lo accoglieva in tutela. CP_1
All'esito del lunghissimo e dolorosissimo iter clinico delle cure, durante le quali il sig.
veniva peraltro sottoposto a numerosi interventi chirurgici ed a Parte_3
reiterati tentativi riabilitativi, egli veniva giudicato guarito con lesioni permanenti gravissime: egli ha esitato infatti fratture craniche multiple a sinistra (frontale, orbita sinistra, temporale sin., seno mascellare e sfenoidale sin) con pneumoencefalo, ESA, frattura pluriframmentaria scomposta radio sn. Con lesione parziale nervo mediano, frattura trasversa sin L5, frattura ala sacrale sin. ala iliaca sin., frattura pluriframmentaria scomposta pube, branca ischio pubica sin, rottura uretra
Le lesioni esitate dal sig. gli hanno impedito per un lungo periodo Pt_3
l'astensione dall'attività lavorativa e cagionato al medesimo severissimi postumi permanenti, che incidono inesorabilmente sia sull'integrità psicofisica che sulla sua capacità reddituale, quest'ultima perduta integralmente. L concludeva CP_3 chiedendo la condanna dei tre convenuti in solido al rimborso delle somme erogate ai sensi del T.U. 1124/1965 per prestazioni al lavoratore – pari ad euro €
397.471,62, quantificate alla data del 10.03.22, di cui € 10.097,24 per indennità di temporanea di complessivi 320 giorni (dalla data del sinistro al 24.08.12), € 30,99 per spese mediche, € 102.768,35 per ratei di rendita pagati al 09.03.22 ed € 284.575,04 per valore capitale della rendita calcolato al 10.03.22, come risulta anche dall'attestato di credito prodotto, sottoscritto dal Direttore I.N.A.I.L
Si costituivano tempestivamente in giudizio e , Parte_1 Parte_2
contestando la domanda e i motivi posti a fondamento della stessa.
In particolare, i convenuti eccepivano, in via del tutto preliminare, la prescrizione del diritto all'esercizio dell'azione di regresso ex art 10 e 11 TU 1124/65 da parte dell' essendo decorsi oltre tre anni dalla data del fatto e comunque dalla data CP_1 della passio in giudicato della sentenza del RIunale di IA in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, non potendo considerarsi tali in quanto disconosciuti, i documenti prodotti da (n 89,89bis e 89 ter) ; entrambi eccepivano il loro CP_1 difetto di legittimazione passiva non essendo proprietari del bene sul quale il lavoro doveva essere eseguito e indicando unico responsabile Controparte_2
dell'infortunio subito dal lavoratore da lui incaricato della esecuzione dei lavori che gli erano stati affidati. Pertanto, in subordine chiedevano la condanna in via esclusiva dell'altro convenuto al pagamento delle somme richieste da ovvero, CP_1
in subordine, chiedevano di essere manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale riconoscimento di una responsabilità solidale.
, regolarmente citato in giudizio da non si costituiva e ne è Controparte_2 CP_1 stata dichiarata la contumacia “
Ciò premesso il RIunale ha ritenuto la infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da Pt_2 Pt_1
Nel merito , il RIunale ha richiamato preliminarmente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine da un lato alla responsabilità ed alla posizione di garanzia che deve attribuirsi al committente dei lavori e dall'altro agli effetti che debbono essere attribuiti nella fattispecie all'intervenuto giudicato in sede penale
Su tale ultimo punto il RIunale ha affermato che “ In particolare, quanto alla efficacia del giudicato penale di condanna in seno all'azione di regresso posta in essere dall va ricordato, che la Corte di legittimità già con la sentenza n. 13890 CP_1
dell'11 dicembre 1999 ha avuto modo di chiarire che le disposizioni del nuovo codice di procedura penale in materia di rapporto fra giudicato penale e il seguente giudizio civile sono improntate al principio che il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio penale e non abbiano, quindi, potuto esprimere le proprie ragioni in quel giudizio, esercitandovi appieno il proprio diritto di difesa. Il giudicato penale è però, vincolante per chi sia stato parte del giudizio penale, nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso. Se, però, il giudicato penale non può essere opposto a chi non è stato parte del giudizio penale, ciò non toglie che tale ultimo soggetto, nel processo civile, possa invocare in proprio favore il giudicato medesimo, per quanto in esso espressamente deciso, dato che, comunque, per il condannato, esso esplica in pieno la sua funzione di giudicato (art. 651 e 654 cod. proc. pen.). Ne consegue che nell'azione di regresso esercitata dall' ai sensi degli artt. 10 e 11 DPR 1124/65 ben può giovare all , che ad CP_1 CP_3
esso si richiami, il giudicato penale che ha accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso per ciò che attiene l'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ogni indagine, però, che non sia stata svolta nel giudizio penale e che, invece, sia essenziale nel giudizio civile, deve essere sviluppata in tale ultimo giudizio ed, in particolare, ciò vale per l'indagine sull'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora non sia stata svolta nel giudizio penale o in tale giudizio non sia stato fissato il grado del concorso stesso
(cfr. Cass. n. 21563/2018). “
Ciò premesso , il RIunale ha ritenuto la fondatezza della domanda di regresso proposta dall osservando in particolare in relazione alla posizione degli attuali CP_1 appellanti : Pt_2 Pt_1
“ Nel caso specifico, la responsabilità di e er le gravi lesioni subite da Pt_1 Pt_2
(e, per l'omissione di soccorso, quanto a a seguito Parte_3 Parte_2 della caduta da un'altezza di c.a. dodici metri da terra, causata dal cedimento delle lastre del tetto in eternit del capannone sul quale stava lavorando senza dispositivi di protezione è stata già accertata dal RIunale penale di IA con sentenza di condanna n. 1234/2016 del 14.09.2016 (doc 22 all passata in giudicato in CP_1 data 10.11.2016 ( ……. )
Nel caso di specie, richiamandosi il contenuto della sentenza di condanna emessa a carico di e occorre dare atto che il giudice penale ha accertato la Pt_2 Pt_1
responsabilità degli stessi.
L'infortunio è conseguenza della condotta degli imputati, che hanno violato regole comuni di prudenza, perizia ed esperienza, oltre che regole specifiche di sicurezza sul lavoro. In tale sentenza il giudice penale, con motivazione del tutto condivisibile, ha rimproverato loro di avere “…commissionato tali lavori ad una persona CP_2
] che non offriva alcun elemento per ritenere che fosse competente per tali
[...]
lavori, con la necessaria attrezzatura tecnica, lasciando che egli si avvalesse della collaborazione di persone parimenti prive di formazione specifica e soprattutto senza alcun presidio di sicurezza che, in ragione della specifica natura dei lavori, ovverosia la completa rimozione delle lastre in eternit del tetto, con lavori sul tetto, apparivano necessari.”; il RIunale ha altresì evidenziato come “non rileva il fatto che…gli imputati non siano stati considerati quali datori di lavoro per assenza di rapporto di lavoro subordinato con gli operai, perché ciò che viene in rilievo nell'imputazione non
è un rapporto di lavoro subordinato tra i coniugi e gli operai, ma l'aver commissionato dei lavori di rifacimento del tetto in maniera irregolare a CP_2
, consentendogli di avvalersi di 4 operai, omettendo di verificare la resistenza
[...] delle lastre a sopportare il peso degli operai.” (cfr. sent. cit., pag. 21, doc. 1 fasc.att.).
e non avevano effettuato alcun accertamento Parte_2 Parte_1
circa la capacità imprenditoriale del né avevano chiesto e/o preteso la CP_2 predisposizione di un POS e/o di misure di prevenzione per lavori macroscopicamente pericolosi e da eseguirsi in quota… “
Ritenuta , con diffuse argomentazioni , la responsabilità anche di , Controparte_2 rimasto contumace nel procedimento , il RIunale ha condannato in solido Pt_2
e al pagamento , in favore dell' , della somma di € 397.471,62 Pt_1 Parte_5 CP_1
alla data del 10.3.2022 a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965, oltre interessi legali.
Hanno proposto appello e chiedendo , in riforma della sentenza , il Pt_1 Pt_2 rigetto della domanda di regresso proposta nei loro confronti.
anche nel grado di appello non si è costituito ed è stato Controparte_2 dichiarato contumace.
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono Pt_2 Pt_1
. Con atto del 5.11.2024 i sigg. hanno proposto appello avverso la Pt_2 Pt_1 sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
I. ERROR IN PROCEDENDO - SULLA RICHIESTA DI REVOCA DELL'ORDINANZA DI
RINVIO PER LA DISCUSSIONE DEL 26/09/2023 NELLA PARTE IN CUI NON
HA AMMESSO I MEZZI ISTRUTTORI ARTICOLATI DAI SIG.RI TI
IE E TU BE.
Con la prima censura gli appellanti lamentano l'error in procedendo del primo giudice per la mancata ammissione della prova testimoniale secondo i capitoli articolati degli appellanti nella comparsa di costituzione di primo grado. Tale rigetto sarebbe stato privo di motivazione.
Dall'esperimento della prova orale, sarebbe emersa la carenza di legittimazione dei sigg. e i quali non potevano essere considerati datori di lavoro del Pt_1 Pt_2 sig. . Di conseguenza, gli obblighi di prevenzione degli infortuni sarebbero Pt_3 ricaduti esclusivamente sul sig. , effettivo datore di lavoro. CP_2
Chiedono dunque che sia accertata l'esclusiva responsabilità del e che CP_2 questi sia condannato a manlevare i sigg. e Pt_1 Pt_2
II. ERROR IN PROCEDENDO – SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AD ESERCITARE L'AZIONE DI
REGRESSO EX ARTT. 10 E 11 T.U. N. 1124/65.
Con il secondo motivo, gli appellanti rilevano che sarebbe decorso il termine prescrizionale per esercitare l'azione di regresso da parte di e che, a differenza CP_1
di quanto ritenuto dal primo giudice, vi era stato un espresso disconoscimento degli atti interruttivi della prescrizione.
III. ERROR IN IUDICANDO – ILLEGITTIMITA' DELLA PRONUNCIA EMESSA NELLA
PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
PASSIVA DEI SIG.RI TI IE E TU BE.
Con la terza censura, gli appellanti eccepiscono il difetto di legittimazione passiva anche in ragione del fatto che il capannone presso il quale doveva essere eseguito l'intervento di rimozione delle lastre di eternit -presso Corvino San Quirico- non era mai stato di proprietà dei sigg. ma della . Gli appellanti Pt_2 Pt_1 CP_4 avevano solo in uso l'abitazione limitrofa. Gli appellanti si erano quindi interessati solo perché il vento aveva divelto alcune tavole di eternit dal tetto del capannone limitrofo all'abitazione, creando un pericolo per loro stessi.
Dalla sentenza penale di condanna n. 1234/2016 RI. IA si evincerebbe che l'esecuzione dei lavori di riparazione del tetto fosse stata commissionata al e che questi abbia deciso spontaneamente di avvalersi della CP_2
collaborazione di altri lavoratori, tra i quali il sig. . Pt_3
Inoltre, nella parte in fatto di tale sentenza non verrebbe mai citato il Pt_1 mentre la vrebbe solo indicato al il capannone. Pt_2 CP_2
Gli appellanti rilevano, inoltre, che non vi sarebbe prova circa la conclusione di un contratto tra loro e il , né la prova di pagamenti eseguiti dagli stessi. CP_2
Altresì, essi sottolineano che la condanna della sig.ra per omissione di Pt_2
soccorso non potrebbe fondare l'azione di regresso da parte di CP_1
In subordine, rilevano che, al più, la responsabilità civile sarebbe da accertare esclusivamente in capo al poiché dagli atti del procedimento penale sarebbe Pt_1
emerso che questi abbia commissionato il lavoro al . CP_2
IV. ERROR IN IUDICANDO - ILLEGITTIMITA' DELLA PRONUNCIA EMESSA NELLA
PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO L'INFONDATEZZA DELLA PRETESA
AVANZATA DALL'I.N.A.I.L. NEI CONFRONTI DEI SIG.RI TI. Pt_1
Con il quarto motivo, gli appellanti rilevano che, ai sensi dell'art. 11 del TU, l'azione di regresso può essere esercitata solo nei confronti del datore di lavoro e dei suoi incaricati. Dal momento che tra il e la e il sig. non è mai Pt_2 Pt_1 Pt_3
intercorso alcun rapporto di lavoro, i primi non possono essere sottoposti all'azione di regresso. Ciò sarebbe emerso, peraltro, dalla Delibera n. 59/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, la quale annullava il verbale unico di accertamento redatto dalla DTL di IA, con il quale quest'ultima aveva contestato ai sigg. l'irregolare impiego dei lavoratori presso il Pt_2 Pt_1 capannone menzionato. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva stretta connessione , non sono fondati .
Appaiono infondate le censure mosse dagli appellanti con il primo ed il terzo motivo di appello.
Gli appellanti infatti si dolgono che il RIunale non abbia ammesso le prove orali richieste tese a dimostrare da un lato che essi non erano i proprietari del capannone in cui è avvenuto l'infortunio del sig. e dall'altro che essi non Parte_3 erano i datori di lavoro di . Pt_3
Gli otto capitoli di prova orale dedotti e riproposti in appello sono i seguenti :
1 ) Vero è che il capannone sito in Corvino San Quirico , presso il quale doveva essere eseguito l'intervento di rimozione delle lastre di eternit è di proprietà della
Zandalisisini BE &C ; Parte_6
2 ) Vero è che i sigg. e hanno in uso l'abitazione limitrofa del Pt_2 Pt_1 capannone , ed erano gli unici presenti in loco al momento in cui il sig. CP_2 avrebbe dovuto svolgere i lavori;
3 ) Vero che i signori e si erano interessati della vicenda in quanto il Pt_1 Pt_2 vento aveva divelto alcune tavole di eternit dal tetto del capannone limitrofo all'abitazione in cui abitano , creando anche pericolo all'incolumità altrui;
4 ) Vero è che il lavoro di ristrutturazione del tetto del capannone sito in Corvino
San Quirico – loc. SA CH , a causa del quale si è verificata la caduta accidentale che ha provocato l'infortunio del sig. , era stata commissionata al sig. Pt_3
, il quale a sua volta , nell'esecuzione delle lavorazioni , decideva di CP_2 avvalersi della collaborazione di altri tre operai , tra i quali il sig. : Parte_3
5 ) Vero che il lavoro commissionato al sig. era di scarsa entità , CP_2
trattandosi di sostituire delle lastre in eternit che il vento aveva divelto dal tetto del capannone limitrofo all'abitazione dove vivono i signori e Pt_1 Pt_2
6 ) Vero che la signora ha aperto il capannone ed ha consentito al sig. Pt_2
di prendere gli attrezzi e cominciare i lavori;
CP_2
7 ) Vero che il sig. aveva proposto al sig. di lavorare per lui CP_2 Pt_3 presso il capannone sito in Corvino San Quirico – località SA CH , ed aveva preso accordi con quest'ultimo in ordine alla retribuzione giornaliera , nonché fornito indicazioni al lavoratore circa l'attività da svolgere;
8 ) . Vero che in occasione dell'intervento eseguito dal sig. , il sig. CP_2 [...]
era allettato ed incapace a muoversi . Parte_1
Tali capitoli , così come già sostanzialmente ed implicitamente statuito dal RIunale
, appaiono irrilevanti ai fini della decisione perché in effetti tendono essenzialmente a provare che e non erano i proprietari del capannone e nemmeno i Pt_2 Pt_1 datori di lavoro di . Pt_3
Sul punto deve però osservarsi che il RIunale ha ravvisato la responsabilità concorrente con anche di e in quanto committenti dei CP_2 Pt_2 Pt_1 lavori in discussione e tale circostanza non appare smentita dai capitoli di prova suddetti .
Va rilevato , anzi , che , con i capitoli sub 2- 3 , gli appellanti chiariscono le ragioni per le quali si erano – comunque - interessati della vicenda .
Sul punto , inoltre , il Collegio ritiene non condivisibile l'assunto degli appellanti ( cfr. quanto esposto con il terzo motivo di appello ) . per il quale “ solo il committente può essere ritenuto responsabile civilmente ai fini della legge 81, non già il semplice committente sine titulo che non ha alcun potere di controllo sulla proprietà presso la quale il lavoro andava svolto “.
Si deve aggiungere che le circostanze dedotte con il capitolo n. 8 non appaiono decisive per provare che non abbia , anch' egli, in precedenza Pt_1
commissionato il lavoro a;
le circostanze dedotte si riferiscono infatti CP_2 solo al giorno dell'esecuzione materiale dei lavori.
Dalle risultanze istruttorie desumibili dalla sentenza penale prodotta dall ( CP_1 doc. 22 fasc. primo grado ) con la quale il RIunale di IA ha riconosciuto la CP_1 responsabilità penale concorrente di e per il reato di cooperazione Pt_2 Pt_1 colposa in lesioni personali gravi si evince sul punto che “ ha Parte_3
quindi riferito che stava cercando lavoro , aveva incontrato in un Controparte_2 bar , questi gli aveva detto di aver ricevuto una commessa da due coniugi per un lavoro , che consisteva nello smantellare un tetto di un capannone vecchio e di rimetterlo a nuovo “. Sempre per completezza si deve aggiungere che appare inammissibile , oltre che irrilevante , il capitolo di sub 5 , trattandosi di una valutazione circa la scarsa entità
o meno dei lavori in discussione.
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Appare infondato anche il secondo motivo di appello in materia di prescrizione.
Il RIunale , rigettando la relativa eccezione sollevata dagli arttuali appellanti , ha osservato testualmente :
“ L'ultimo comma dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede che l'esercizio dell'azione di regresso inizi a decorrere dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di proscioglimento o di condanna. Ne consegue che, divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna n 1234/2016 il 10.11.2016 l ha CP_1 utilmente interrotto il termine di prescrizione per mezzo delle raccomandate prodotte in giudizio (doc da 89, 89 bis, 89 ter 92 e 93 all . In particolare la CP_1 prescrizione è stata interrotta in data 24.4.2017 (doc 89), in data 10.3.2020 (doc 89 ter) in data 22.3.2022 (doc 92) e dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 26.1.2023
Il disconoscimento dei documenti interruttivi della prescrizione da parte dei convenuti è talmente generico da essere inammissibile. “.
Sul punto , in sede di appello , e affermano soltanto che in primo Pt_2 Pt_1 grado “ venivano , inoltre , espressamente disconosciuti , in sede di comparsa di costituzione , gli atti interruttivi prodotti da controparte come documenti 89,89 bis e
89 ter , non risultando idonei ad interrompere la prescrizione “.
Sul punto , il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il RIunale in ordine alla assoluta genericità , sussistente anche in appello, della contestazione degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall CP_1
Nella memoria di costituzione in primo grado e hanno infatti Pt_2 Pt_1 effettivamente solo apoditticamente e genericamente testualmente affermato :
“ Gli atti interruttivi prodotti da controparte con i doc. 89,89bis e 89 ter , che in questa sede si disconoscono , non risultano idonei ad interrompere la prescrizione “ .
In presenza di tale generica ed apodittica contestazione , il Collegio ritiene che gli atti interruttivi anche successivi prodotti dall' siano idonei, atteso il loro CP_1 inequivoco tenore letterale , a costituire in mora e ad interrompere Pt_1 Pt_2 la prescrizione .
Si legge ad es. nella richiesta di rimborso in data 10 Marzo 2022 indirizzata dall agli attuali appellanti ( Doc. 92 prodotto dall' in primo grado , ma CP_1 CP_1 analogo tenore hanno anche le richieste precedenti ) :
“ Oggetto – , infortunio del 6.10.2011 – Richiesta di rimborso Parte_3
Questo Istituto ha provveduto alla erogazione delle prestazioni dovute al lavoratore in oggetto in conseguenza dell'infortunio subito in data 6 ottobre 2011.
Poiché il sinistro si è verificato a causa della vostra esclusiva responsabilità civile , ex art. 1916 c.c. e/o 10 ed 11 T.U. n. 1124/65, chiede di provvedere al rimborso della somma di euro 399.205,97 euro ( come da prospetto allegato ).
Tale importo, tuttavia , è da ritenersi provvisorio , in quanto non comprensivo dei ratei di rendita già corrisposti , importo che verrà quantificato appena possibile .
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della presente . Su tutte le voci indicate decorreranno gli interessi legali fino giorno del rimborso …”.
Si deve aggiungere , per mera completezza , che nella fattispecie non è in discussione la natura di prescrizione del termine previsto dall'art. 112 T.U.11254/
1965 ( comunque sulla natura di prescrizione di tale termine cfr., fra le tante ,
Cass. 22876/2021 ; Cass. Sez. .Unite 5160/2015 ; con la conseguenza che il termine può essere interrotto non solo dalla notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata ma anche da ogni atto idoneo alla costituzione in mora ).
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Il Collegio ritiene l'infondatezza anche delle censure mosse con il quarto motivo di appello .
Premesso che non appaiono oggetto di specifiche censure le statuizioni circa gli effetti nella fattispecie del passaggio in giudicato della sentenza penale emessa nei confronti di per l'infortunio in discussione , il RIunale ha infatti , Pt_2 Pt_1 ad avviso del collegio, richiamato correttamente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l di esercitare CP_1
l'azione di regresso anche nei confronti del committente dei lavori . Il RIunale in particolare ha richiamato sul punto i principi affermati dalla Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 375/2023 .
Si legge nella motivazione di tale sentenza :
“ Invero, questa Corte ha già ritenuto (Sez. 4 penale, Sentenza n. 7188 del
10/01/2018 Ud., dep. 14/02/2018, Rv. 272221 01) che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Si
è anche affermato (Sez. 4 penale, Sentenza n. 28728 del 22/09/2020 Ud., dep.
16/10/2020, Rv. 280049 01) che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.
Analoga la posizione delle sezioni civili di questa Corte, che hanno affermato (Sez. 3,
Sentenza n. 21694 del 20/10/2011, Rv. 620243 - 01) che, in tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né irnprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso “ .
Tenuto conto di tali princiipi , il Collegio ritiene che il RIunale allora correttamente richiamato le risultanze desumibili dalla sentenza penale che , riconoscendo la penale responsabilità di e per il contestato reato colposo di lesioni Pt_2 Pt_1 gravi di cui è stato vittima ha rilevato , con argomentazioni Parte_3 condivise anche da questo collegio , che e hanno “…commissionato Pt_1 Pt_2
tali lavori ad una persona [ ] che non offriva alcun elemento per Controparte_2 ritenere che fosse competente per tali lavori, con la necessaria attrezzatura tecnica, lasciando che egli si avvalesse della collaborazione di persone parimenti prive di formazione specifica e soprattutto senza alcun presidio di sicurezza che, in ragione della specifica natura dei lavori, ovverosia la completa rimozione delle lastre in eternit del tetto, con lavori sul tetto, apparivano necessari…… non rileva il fatto che in sede di impugnazione della contestazione amministrativa gli imputati non siano stati considerati quali datori di lavoro per assenza di rapporto di lavoro subordinato con gli operai, perché ciò che viene in rilievo nell'imputazione non è un rapporto di lavoro subordinato tra i coniugi e gli operai, ma l'aver commissionato dei lavori di rifacimento del tetto in maniera irregolare a , consentendogli di Controparte_2 avvalersi di 4 operai, omettendo di verificare la resistenza delle lastre a sopportare il peso degli operai. Ciò che quindi viene qui in rilievo è la specifica natura dei lavori commissionati , che richiedevano misure di sicurezza per la stabilità dei lavori sul tetto , in rapporto alla palese e grave inidoneità tecnica e di mezzi degli esecutori…”
In tale contesto , il RIunale di IA nella sentenza ora appellata ha correttamente concluso come dalle risultanze desumibili dalla sentenza penale in atti emerge che “ e non avevano effettuato alcun Parte_2 Parte_1 accertamento circa la capacità imprenditoriale del né avevano chiesto e/o CP_2
preteso la predisposizione di un POS e/o di misure di prevenzione per lavori macroscopicamente pericolosi e da eseguirsi in quota “. Tali conclusioni appaiono condivisibili , tenuto conto che dalle indagini effettuate e desumibili dalla sentenza penale in giudicato prodotta dall' emerge CP_1 effettivamente la inidoneità tecnica e di mezzi degli esecutori dei lavori. ( cfr. in particolare sul punto le dichiarazioni , riportate nella sentenza penale , del dr.
della . Per_4 Pt_4
Risulta inoltre, fra l'altro ed in estrema sintesi , dalla informativa della PG- di
IA del 13.12.2011 ( doc. 8 fasc. primo grado ) che : “ risulta dagli atti CP_1 pubblici disponibili che nessuno dei quattro operatori avesse una regolare posizione lavorativa “ …. CAUSE EVENTO : Caduta di un operatore dal tetto sul sottostante pavimento a quota m.6 rispetto al punto iniziale di avvenuto cedimento delle lastre di copertura , in assenza di idonee opere provvisionali o adeguati dispositivi di protezione individuali anticaduta “.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato .
Nella memoria di costituzione in appello, l' ( cfr. pagine 14 e 15 ) ha precisato : CP_1
“ Unitamente al presente atto l' deposita l'attestazione di credito aggiornata CP_1
10.1.2025 , corredata dal prospetto di calcolo del valore capitale della rendita e dello sviluppo dei ratei e degli interessi : da tale documentazione risulta che l'ammontare delle prestazioni previdenziali di cui l'Ente ha disposto il pagamento in favore di in conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta , Parte_3 alla data del 10.1.2025 , a complessivi euro 461.303,55, di cui euro 10.097,24 per indennità di temporanea di complessivi 320 giorni ( dalla data del sinistro al
24.8.2012 ) , euro 30,99 per spese mediche , euro 137.072,52 per ratei di rendita pagati al 9.1.2025 ed euro 314.102,80 per valore capitale della rendita ….”
La domanda . così riquantificata in sede di appello , può essere accolta , atteso che non si tratta di domanda nuova ma solo di una mera precisazione del petitum originario ( cfr ex plurimis Cass. Sez. 3^ 3704/2012; Cass. Sez. Lav. 4089/2016;
Cass. Sez. 3^ ord. 9005/2022)..
Pertanto , In parziale riforma della sentenza n. 180/2024 del RIunale di IA , va solo rideterminata la somma dovuta in favore dell in euro 461.303,55 ; con CP_1 conferma nel resto delle statuizioni della sentenza di primo grado , compresa quella sulle spese. Va precisato che la conferma delle statuizioni del RIunale investe anche il riconoscimento dei solo interessi legali atteso che , sul punto , nessuna specifica censura è stata proposta dall' CP_1
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e e sono Pt_1 Pt_2 liquidate , in favore dell' ex d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. CP_1
147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo.
Nulla sulle spese del grado in relazione alla posizione , rimasto Controparte_2 contumace anche in appello.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 180/2024 del RIunale di IA , ridetermina la somma dovuta in favore dell in euro 461.303,55 ; conferma nel resto le statuizioni CP_1
della sentenza di primo grado , compresa quella sulle spese.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado che , in favore di , liquida CP_1 in complessivi euro 9750, 00 , oltre spese generali ed oneri di legge .
Nulla sulle spese in relazione alla posizione Dell'Oglio.
Milano 2 ottobre 2025
Il Presidente
GI AU