TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 634
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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    Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ha ritenuto che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

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    Invalidità sopravvenuta degli atti impugnati a seguito del ripristino del controllo giudiziario

    Il Collegio ha ritenuto che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

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    Violazione di norme contrattuali e di legge

    Il Collegio ha ritenuto che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

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    Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ha ritenuto che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

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    Il Collegio ha ritenuto che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

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    Il Collegio ha ritenuto che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

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    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

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    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

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    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attiene all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, inserita in un atto negoziale, e non all'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, la valutazione del corretto esercizio di tale diritto contrattuale spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 634
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 634
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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