Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00634/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2025, proposto da
-OMISSIS- a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Uffici Territoriali del Governo di Alessandria, Genova e Salerno, in persona rispettivamente del Ministro e dei Prefetti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Co.C.I.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ambroselli e Fabrizio Magrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- s.p.a., -OMISSIS- s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., -OMISSIS- s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di Co.C.I.V., prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto d’appalto (Rep. n.-OMISSIS-) relativo ai lavori di « Realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da p.k. -OMISSIS-+-OMISSIS- a p.k -OMISSIS-+-OMISSIS- BP e da p.k. -OMISSIS-+-OMISSIS- a p.k. -OMISSIS-+-OMISSIS- BD “Lotto -OMISSIS- »;
- del provvedimento di Co.C.I.V. prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la prosecuzione del contratto de quo con la sola -OMISSIS- s.r.l.;
- della nota della Prefettura di Genova, prot. n.-OMISSIS-, di comunicazione della pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato;
- dell’istanza presentata dalla -OMISSIS- s.r.l. il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 48 comma 17, del d.lgs. 50/2016;
- delle norme contrattuali, del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2019 e delle Condizioni Generali di Affidamento, qualora intese come volte a inibire gli effetti ripristinatori della riammissione al controllo giudiziario;
- di tutti gli atti presupposti, ivi compresa, ove occorra, l’interdittiva dell’UTG di Salerno del -OMISSIS-;
- di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali;
nonché, per l’accertamento
del diritto al ripristino del rapporto contrattuale, anche previa declaratoria di nullità delle norme contrattuali, del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2019 e delle Condizioni Generali di Affidamento, qualora intese come volte a inibire gli effetti ripristinatori della riammissione al controllo giudiziario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Co.C.I.V.; del Ministero dell'Interno e degli Uffici Territoriali del Governo di Alessandria, Genova e Salerno;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 marzo 2026 il dott. UC IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- il ricorrente è stato destinatario di un’informazione interdittiva antimafia che è stata impugnata innanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno.
In primo grado, l’impugnazione è stata accolta ma la decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello (sent. 2388 del 12 marzo 2024); la sentenza è stata poi impugnata per revocazione ma il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile (sentenza n. -OMISSIS-).
2. Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, la risoluzione del contratto d’appalto relativo ai lavori di realizzazione delle opere civili di linea per il lotto -OMISSIS- nonché il successivo atto con cui la società ha disposto la prosecuzione del rapporto negoziale con la sola -OMISSIS- s.r.l..
3. Con l’ordinanza numero 455 del 7 marzo 2025 il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore di questo Tribunale e, pertanto, il giudizio è stato riassunto con atto notificato e depositato il 21 marzo 2025.
4. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Con il proprio ricorso la ricorrente censura:
a. la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990; degli artt. 34- bis , 84 e 91 del d.lgs. 159/2011; dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente. A suo dire, infatti, l’atto impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, che le avrebbe permesso di evidenziare l’imminente ripristino del controllo giudiziario;
b. la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990; degli artt. 34- bis , 84 e 91 del d.lgs. 159/2011; dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente, posto che, a suo dire, il ripristino del controllo giudiziario avrebbe rimosso ab origine la condizione ostativa alla prosecuzione del rapporto contrattuale, generando, così, l’invalidità sopravvenuta degli atti impugnati;
c. la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990; degli artt. 34- bis , 84, 91 e 94 del d.lgs. 159/2011; degli artt. 80 e 103 del d.lgs. 50/2016; degli artt. 1372 e 1453 c.c. nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
6. Il Collegio reputa fondata, e dirimente, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevato dalla resistente.
Come noto, le controversie che insorgono nella fase esecutiva del contratto appartengono di norma alla cognizione del giudice ordinario in quanto nonostante essa sia strettamente connessa con la prodromica ad evidenza pubblica e ad essa consequenziale, i contraenti si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive sono qualificabili come diritti soggettivi o obblighi giuridici, a seconda delle posizioni in concreto assunte.
La costituzione di un rapporto giuridico di diritto comune si pone quindi come spartiacque fra le due giurisdizioni e come primo atto appartenente a quella ordinaria, nel cui ambito rientrano tutte le patologie ed inefficacie negoziali, siano esse inerenti alla struttura del contratto ovvero sopravvenute ( ex multis Cassazione civile, Sez. Unite, 23 aprile 2020, n. 8099).
Tuttavia, vi sono ipotesi in cui, anche nella fase successiva alla stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione agisce con poteri autoritativi, con conseguente lesione di una situazione di interesse legittimo e competenza del giudice amministrativo a conoscere della controversia nella ordinaria sede di legittimità. Ipotesi che si potrebbe verificare anche nel caso di recesso dal contratto conseguente ad una informativa prefettizia interdittiva ( ex multis Cass. civ., Sez. Unite, 29 agosto 2008, n. 21928).
La portata del principio de quo è stata circoscritta dal Consiglio di Stato il quale ha precisato che il recesso dell’Amministrazione dal contratto ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 delDPR 252/1998 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) motivato dal sospetto di infiltrazioni mafiose nell’impresa appaltatrice, è generalmente attratto nella giurisdizione amministrativa, « ma non anche il recesso effettuato nella fase esecutiva, da considerare paritetica e rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU., 28 novembre 2008, n. 28345; Cons. Stato, V, 7 gennaio 2009, n. 8; Cons. Giust, Amm. Reg. Sic. 28 settembre 2007, n. 883; Cons. Stato, V, 14 maggio 2010, n. 2959 e 10 febbraio 2010, n. 691; Cons. Stato, IV, 2 febbraio 2010, n. 469) » (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 marzo 2014, n. 1312), soggiungendosi che « al medesimo giudice ordinario si ritiene affidato ogni atto successivo all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto, ivi compresa la revoca dell’aggiudicazione stessa per sopravvenuti motivi di opportunità (cfr. in tal senso Cass., SS.UU., 11 gennaio 2011, n. 391) » (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 marzo 2014, n. 1312).
Inoltre, per il giudice della giurisdizione « nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima della aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, tra tali atti essendo compreso anche quello di revoca della aggiudicazione stessa (principio formulato nella sentenza n. 27169/07 e confermato nelle successive decisioni n. 10443/08, n. 19805/08 e n. 20596/08) » (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., 11 gennaio 2011, n. 391).
Tanto premesso in linea genarle, occorre ulteriormente adattare le delineate coordinate ermeneutiche alle peculiarità del caso di specie, che non ha ad oggetto il recesso da un contratto o la revoca di un’aggiudicazione ma l’applicazione di una clausola risultava espressa.
L’articolo 11.2 del contratto prevede, infatti, che « Il COMMITTENTE ha il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per colpa del CONTRAENTE, oltre che nelle ipotesi specificatamente previste nelle Condizioni Generali ed in Contratto, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del CONTRATTO sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis cp, 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.. La risoluzione di cui al presente art. 11.2 è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 ».
Ebbene, le condizioni generali di affidamento prevedono, all’art. 38 (« CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – VERIFICHE ANTIMAFIA – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – SISTEMA SANZIONATORIO ») che « e) La risoluzione automatica del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. per colpa del CONTRAENTE, interviene e si verifica in caso di positivo accertamento antimafia effettuato ad opera delle competenti Autorità nelle forme previste dal D.Lgs n. 159/2011 in capo al CONTRAENTE, sia prima che successivamente alla stipula del CONTRATTO ».
Detta previsione è, tra l’altro, applicativa dell’art. 3, comma 4 del protocollo di legalità, siglato tra la resistente e le Prefetture di Genova e Alessandria, a mente del quale « Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano (lato esito interdittivo. RF o OC effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi OC comunica senza ritardo alla Prefettura e a RF l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono »
Inoltre, l’art. 8.2. del protocollo de quo prevede espressamente che « In conformità a quanto indicato all'art 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo ».
Protocollo che, si rammenta, è stato impugnato dal ricorrente solo per l’Ipotesi in cui esso venga interpretato come volta a inibire gli effetti ripristinatori della riammissione al controllo giudiziario.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice a quo non ci si trova, quindi, innanzi ad un’ipotesi di recesso da un contratto già stipulato ma all’applicazione della clausola risolutiva espressa contenuta in un atto negoziale dove l’interdittiva rappresenta un mero elemento della fattispecie civilistica.
Innanzi a un’ipotesi del genere l’amministrazione procedente non esercita alcun potere (vieppiù discrezionale) ma si avvale infatti di un diritto contrattuale che la pone in una posizione del tutto paritetica con il privato.
Ne consegue che ogni valutazione circa il corretto esercizio del diritto de quo deve essere effettuata dal giudice ordinario.
7. Per quanto sopra esposto, il Collegio deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all'art. 11 del cod. proc. amm..
8. In virtù della natura della presente decisione il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, con prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, ex art. 11 del cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC IA, Presidente FF, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.