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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 08/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 619 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 16.04.2025 da:
(c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Brentonico (TN), fraz. Cornè, Loc. Ere n. 3; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PIETROPAOLO ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Dante n. 17;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Brentonico (TN), via Dos De Roboim n. 49; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA TARTAROTTI, 45 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso congiunto alle condizioni convenute tra le parti.”.
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 16.04.2025 hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2
nati il 15.05.2008, così come stabilite nella sentenza n. 3/2022 Persona_3
pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 21.12.2021.
2. In data 18.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
4. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 3/2022 pronunciata il 21.12.2021 dal Tribunale di Rovereto, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. con effetto a fare data dal deposito del ricorso introduttivo, il contributo al mantenimento della figlia pari alla data odierna ad euro 283,00 mensili, da corrispondere entro il Persona_4
giorno 15 di ciascun mese, e con rivalutazione annuale ISTAT a partire dal giorno 1 luglio 2026, verrà corrisposto dall'altro genitore al genitore collocatario che avrà a suo carico, per il Per_2
mese di riferimento, per almeno 30 giorni continuativi;
2. per il caso di collocamento, anche temporaneo, di presso una struttura idonea, resta Per_2 fermo l'obbligo dei genitori di contribuire paritariamente alle relative spese di vitto ed alloggio;
3. le spese straordinarie (Protocollo CNF) per tutti e tre i figli sono nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, i quali, prima della anticipazione, dovranno confrontarsi e consultarsi, mediante messaggio whatsapp o posta elettronica, e quindi concordarle, per importi superiori ad euro 100,00 per ciascun titolo di spesa, anche frazionata, relativa a ciascun figlio;
pagina2 di 3 4. la madre avrà diritto, ricorrendone i presupposti, a percepire integralmente gli assegni Parte_2
ed i contributi previsti dalle legge in favore dei figli;
5. restano confermate le altre condizioni di divorzio, e tra esse l'obbligo del padre Parte_1
di contribuire al mantenimento ordinario dei figli e per complessivi euro 566,00 Per_1 Per_3
mensili (euro 283,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal giorno 1 luglio 2026 e da versarsi sul conto corrente della Signora entro il 15 Parte_2
di ogni mese.
Così deciso nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 619 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 16.04.2025 da:
(c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Brentonico (TN), fraz. Cornè, Loc. Ere n. 3; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PIETROPAOLO ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Dante n. 17;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Brentonico (TN), via Dos De Roboim n. 49; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA TARTAROTTI, 45 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso congiunto alle condizioni convenute tra le parti.”.
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 16.04.2025 hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2
nati il 15.05.2008, così come stabilite nella sentenza n. 3/2022 Persona_3
pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 21.12.2021.
2. In data 18.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
3.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
3.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
4. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 3/2022 pronunciata il 21.12.2021 dal Tribunale di Rovereto, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. con effetto a fare data dal deposito del ricorso introduttivo, il contributo al mantenimento della figlia pari alla data odierna ad euro 283,00 mensili, da corrispondere entro il Persona_4
giorno 15 di ciascun mese, e con rivalutazione annuale ISTAT a partire dal giorno 1 luglio 2026, verrà corrisposto dall'altro genitore al genitore collocatario che avrà a suo carico, per il Per_2
mese di riferimento, per almeno 30 giorni continuativi;
2. per il caso di collocamento, anche temporaneo, di presso una struttura idonea, resta Per_2 fermo l'obbligo dei genitori di contribuire paritariamente alle relative spese di vitto ed alloggio;
3. le spese straordinarie (Protocollo CNF) per tutti e tre i figli sono nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, i quali, prima della anticipazione, dovranno confrontarsi e consultarsi, mediante messaggio whatsapp o posta elettronica, e quindi concordarle, per importi superiori ad euro 100,00 per ciascun titolo di spesa, anche frazionata, relativa a ciascun figlio;
pagina2 di 3 4. la madre avrà diritto, ricorrendone i presupposti, a percepire integralmente gli assegni Parte_2
ed i contributi previsti dalle legge in favore dei figli;
5. restano confermate le altre condizioni di divorzio, e tra esse l'obbligo del padre Parte_1
di contribuire al mantenimento ordinario dei figli e per complessivi euro 566,00 Per_1 Per_3
mensili (euro 283,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal giorno 1 luglio 2026 e da versarsi sul conto corrente della Signora entro il 15 Parte_2
di ogni mese.
Così deciso nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3