CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
CA NA, TO
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3750/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2004
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130023702684000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130023704813000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5525/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale socio accomandatario e amministratore unico della Società_1 sas e Ricorrente_2, quale socio accomandante della Società_1 sas , proponevano impugnazione
contro
Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Caserta avverso il diniego -silenzio in autotutela di istanza di sgravio , notificata in data 8.10.24 in relazione alle cartelle esattoriali relative ad IRPEF 2004, notificate ad entrambi i ricorrenti, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale , la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Collegio riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, appare documentato che in data 5.6.24, con nota prot. 143803 , l'Ufficio aveva già provveduto a dare riscontro ad analoga istanza di sgravio presentata dagli odierni ricorrenti.
In tal modo il resistente dimostrava che aveva risposto alla istanza di sgravio basata sulla stessa circostanza attualmente riproposta dai contribuenti a seguito del sopraggiunto annullamento dei richiamati avvisi di accertamento , come deciso nella sentenza della CGT Campania n. 2402/18/22 depositata il
9.2.22.
Con il predetto atto del 5.6.24 , l'Ufficio aveva risposto , pronunciandosi , tra le altre, anche sulle quattro cartelle oggetto del presente gravame.
I due ricorrenti, dunque, presentavano istanza di sgravio delle predette cartelle, nonostante l'adozione del provvedimento -risposta , notificato dall'Agenzia delle Entrate ad entrambi i fratelli Nominativo_2.
Infatti, risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente , che Ricorrente_1 , in data 18.6.24 , impugnava l'intimazione di pagamento sotteso alla cartella n. 02820130023702684, con ricorso iscritto a ruolo RGR 5627/2024, sollevando le medesime censure riproposte con il ricorso in esame.
Il ricorrente Ricorrente_2 , invece, risulta aver impugnato il sollecito di pagamento notificato il 12.9.24 e relativo alla cartella di pagamento n. 02820130023704813 con ricorso RGR n. 6290/2024 , notificato in data 5.11.24, proponendo le medesime censure , anche in tale caso l'Ufficio , dopo aver evidenziato che la cartella era stata notificata e non impugnata , evidenziava che le predette cartelle sono state oggetto di provvedimenti di sospensione AdeR per definizione agevolata DL 119/2028 in cui debito è stato ripartito in n. 18 rate e riscosso per alcune in parte e per altre in toto , come emerge dal sistema informativo
PARCO.
Inoltre, risulta che i ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di adesione alla rottamazione dei carichi pendenti, nelle more del giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento. Le istanze di adesione alla rottamazione relative alle cartelle impugnate con il ricorso in esame, risultano presentate in data 19.4.2017 e 13.4.2027 per le cartelle oggetto di definizione ex DL 193/2026 ed in data
13.4.2017 per le cartelle oggetto di definizione ai sensi del DL 119/2018
Tali cartelle sono state oggetto di provvedimenti di sospensione AdeR per definizione agevolata il cui debito è stato ripartito in 18 rate e riscosso per alcune in parte e per altre integralmente.
Si evidenzia, inoltre, che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 2402/18/22 è stata depositata in data 9.3.2022, ovvero successivamente alla rottamazione che risulta per determinate cartelle di pagamento , anche perfezionata.
Dunque, considerata la normativa in materia di rottamazione di cui hanno beneficiato i contribuenti ed il perfezionamento della relativa definizione agevolata , non sussistono i presupposti per poter accogliere la richiesta di annullamento delle cartelle, come rappresentato dall'Ufficio nella risposta all'istanza notificata in data 5.6.24 .
Alla luce delle predette considerazioni, appare legittimo l'operato della resistente che non ha dato seguito alla ulteriore successiva istanza avente ad oggetto il medesimo contenuto della precedente e ripresentata in data 8.10.24.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
2.000,00. Così deciso in caserta il 15/12/25
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
CA NA, TO
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3750/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2004
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130023702684000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130023704813000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5525/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale socio accomandatario e amministratore unico della Società_1 sas e Ricorrente_2, quale socio accomandante della Società_1 sas , proponevano impugnazione
contro
Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Caserta avverso il diniego -silenzio in autotutela di istanza di sgravio , notificata in data 8.10.24 in relazione alle cartelle esattoriali relative ad IRPEF 2004, notificate ad entrambi i ricorrenti, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale , la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Collegio riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, appare documentato che in data 5.6.24, con nota prot. 143803 , l'Ufficio aveva già provveduto a dare riscontro ad analoga istanza di sgravio presentata dagli odierni ricorrenti.
In tal modo il resistente dimostrava che aveva risposto alla istanza di sgravio basata sulla stessa circostanza attualmente riproposta dai contribuenti a seguito del sopraggiunto annullamento dei richiamati avvisi di accertamento , come deciso nella sentenza della CGT Campania n. 2402/18/22 depositata il
9.2.22.
Con il predetto atto del 5.6.24 , l'Ufficio aveva risposto , pronunciandosi , tra le altre, anche sulle quattro cartelle oggetto del presente gravame.
I due ricorrenti, dunque, presentavano istanza di sgravio delle predette cartelle, nonostante l'adozione del provvedimento -risposta , notificato dall'Agenzia delle Entrate ad entrambi i fratelli Nominativo_2.
Infatti, risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente , che Ricorrente_1 , in data 18.6.24 , impugnava l'intimazione di pagamento sotteso alla cartella n. 02820130023702684, con ricorso iscritto a ruolo RGR 5627/2024, sollevando le medesime censure riproposte con il ricorso in esame.
Il ricorrente Ricorrente_2 , invece, risulta aver impugnato il sollecito di pagamento notificato il 12.9.24 e relativo alla cartella di pagamento n. 02820130023704813 con ricorso RGR n. 6290/2024 , notificato in data 5.11.24, proponendo le medesime censure , anche in tale caso l'Ufficio , dopo aver evidenziato che la cartella era stata notificata e non impugnata , evidenziava che le predette cartelle sono state oggetto di provvedimenti di sospensione AdeR per definizione agevolata DL 119/2028 in cui debito è stato ripartito in n. 18 rate e riscosso per alcune in parte e per altre in toto , come emerge dal sistema informativo
PARCO.
Inoltre, risulta che i ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di adesione alla rottamazione dei carichi pendenti, nelle more del giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento. Le istanze di adesione alla rottamazione relative alle cartelle impugnate con il ricorso in esame, risultano presentate in data 19.4.2017 e 13.4.2027 per le cartelle oggetto di definizione ex DL 193/2026 ed in data
13.4.2017 per le cartelle oggetto di definizione ai sensi del DL 119/2018
Tali cartelle sono state oggetto di provvedimenti di sospensione AdeR per definizione agevolata il cui debito è stato ripartito in 18 rate e riscosso per alcune in parte e per altre integralmente.
Si evidenzia, inoltre, che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 2402/18/22 è stata depositata in data 9.3.2022, ovvero successivamente alla rottamazione che risulta per determinate cartelle di pagamento , anche perfezionata.
Dunque, considerata la normativa in materia di rottamazione di cui hanno beneficiato i contribuenti ed il perfezionamento della relativa definizione agevolata , non sussistono i presupposti per poter accogliere la richiesta di annullamento delle cartelle, come rappresentato dall'Ufficio nella risposta all'istanza notificata in data 5.6.24 .
Alla luce delle predette considerazioni, appare legittimo l'operato della resistente che non ha dato seguito alla ulteriore successiva istanza avente ad oggetto il medesimo contenuto della precedente e ripresentata in data 8.10.24.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
2.000,00. Così deciso in caserta il 15/12/25