Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11703/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11703 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Genovese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica 13;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Liceo -OMISSIS-Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. -OMISSIS-, portante « -OMISSIS- », nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, con il quale è stata rigettata la richiesta ostensione della documentazione oggetto della domanda di accesso agli atti formulata in via incidentale all’atto di invito e diffida del 14/07/2025; nonché per la condanna dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., nonché del Liceo-OMISSIS- di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., all’ostensione della documentazione oggetto della domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in via incidentale all’atto di invito e diffida del 14/07/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Liceo -OMISSIS-Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. VA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente domanda l’annullamento del rigetto dell’istanza di accesso ai documenti dalla stessa presentata e l’accertamento del suo diritto all’ostensione di quanto richiesto oltre che la conseguente condanna a dare seguito alla sua richiesta.
In particolare, la ricorrente espone di essere docente di ruolo dal 2000/2001, classe di concorso A011, già in servizio presso il Liceo-OMISSIS- di Roma fino al -OMISSIS- e attualmente assegnata al Liceo -OMISSIS- di Roma.
Il 15.04.2024 la ricorrente riceveva dal Dirigente scolastico del Liceo -OMISSIS- un decreto di individuazione come soprannumeraria per l’a.s. 2024/2025, con invito a presentare domanda di mobilità entro 24 ore.
La comunicazione risultava alla ricorrente inattesa e contraddittoria, poiché dal prospetto dell’organico del predetto Istituto pubblicato dall’USR Lazio emergevano solo due perdenti posto, uno della classe di concorso A011 e uno della classe di concorso A013, dai quali la ricorrente riteneva di essere esclusa.
In ogni caso, la ricorrente presentava domanda di mobilità condizionata il 16.04.2024.
L’USR Lazio negava però l’assegnazione della stessa al Liceo -OMISSIS-dalla stessa prescelto, sostenendo una presunta contrazione di organico impeditiva anche di tale assegnazione.
Con ricorso al Tribunale del lavoro la ricorrente impugnava il decreto di soprannumerarietà e gli esiti della procedura di mobilità sopra menzionati.
Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Roma: dichiarava illegittimo il decreto del 15.04.2024 e riconosceva il diritto della ricorrente al passaggio di cattedra presso il Liceo -OMISSIS-.
Avverso tale pronunzia l’Amministrazione proponeva appello, pendente al momento attuale.
Nonostante tale sentenza del Tribunale non fosse stata sospesa quanto alla sua esecutività e nonostante numerose diffide, l’USR Lazio non avrebbe dato esecuzione alla predetta decisione, mantenendo la docente in servizio presso altro Istituto.
Nel frattempo al Liceo -OMISSIS-venivano nominate due supplenti, ed al Liceo -OMISSIS- risulterebbero nominate ulteriori docenti.
Il 14.07.2025 la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990 per ottenere: i provvedimenti di nomina dei supplenti in ambedue gli Istituti; gli atti relativi alla revisione dell’organico delle classi di concorso A011/A013 del “-OMISSIS-”; gli impegni di spesa connessi.
L’accesso era motivato da esigenze di tutela giurisdizionale, considerando la pendenza dell’appello, nonché l’esigenza di valutare eventuali denunzie per danno erariale.
L’USR Lazio, con nota prot. n. -OMISSIS-, negava l’accesso sostenendo che la tutela del diritto vantato dalla ricorrente sarebbe già stata garantita dalla sentenza del Tribunale, che la ricorrente non avrebbe partecipato alla mobilità 2025/2026 (affermazione contestata dalla ricorrente), ed infine che l’eventuale esposto alla Corte dei Conti non giustificherebbe l’accesso.
La ricorrente chiedeva successivamente un riesame del predetto diniego, ma l’Amministrazione riteneva di non rispondere a tale sollecitazione.
Con il presente ricorso la docente domanda l’annullamento del diniego di accesso, la condanna all’ostensione dei documenti richiesti, ed in subordine l’accertamento dell’obbligo di esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma.
I profili di illegittimità denunciati attengono, quanto al primo motivo, alla violazione degli artt. 3, 22 e 24 L. 241/1990, alla violazione dei principi di trasparenza e pubblicità, al difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, nonché, quanto al secondo motivo, alla mancata esecuzione di sentenza esecutiva, alla lesione del diritto di difesa e dell’interesse all’azione per danno erariale.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio impugnando e contestando le pretese ricorsuali e domandando il respingimento del ricorso.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento, nei limiti e termini di cui appresso.
La pendenza in appello del contenzioso giurisdizionale tra la ricorrente e l’USR, in uno con la pertinenza dei documenti richiesti rispetto alla predetta controversia, supporta senz’altro la fondatezza della richiesta di accesso agli atti della ricorrente.
Non rileva la sussistenza di una positiva pronunzia in primo grado in favore della ricorrente, dal momento che la stessa non ha ancora ottenuto il bene della vita cui anelava e comunque che la posizione giuridica controversa non è ancora coperta da giudicato né è rimasta incontestata.
La tesi della difesa erariale secondo cui non è dimostrata la necessità dell’ostensione per la ‘cura’ e la ‘difesa’ di un proprio interesse giuridico è inconsistente.
La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 20/2020, ben conosciuta in quanto citata proprio dalla difesa erariale, dopo avere spiegato che “ La necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio ” chiarisce che “ La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa ”.
La menzionata pronunzia dell’organo di composizione dei conflitti tra le sezioni del Consiglio di Stato rimarca altresì l’autonomia tra azione in giudizio e richiesta di accesso agli atti, nel senso che è irrilevante che il contenzioso per il quale si richiede l’accesso sia stato o meno proposto, sia in corso ovvero sia concluso.
Va altresì considerato che in assenza di contro-interessi “forti” (la richiesta invero deve essere “strettamente indispensabile” se concerne dati sensibili o giudiziari, questione che non riguarda la presente fattispecie), rimane precluso al giudice, e prima ancora all’Amministrazione, la valutazione della opportunità o della decisività del documento richiesto rispetto alla dimostrazione della fondatezza della pretesa giudiziale del ricorrente ( cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21).
Nel caso di specie, dalla sentenza di primo grado intervenuta inter partes , che va assunta in questa sede nella sua valenza fattuale e probatoria, ferma l’autonomia delle questioni inerenti all’accesso agli atti, emerge che alcuni dei fatti e delle domande della ricorrente, in particolare le questioni afferenti alla reale situazione venutasi a creare al “-OMISSIS-”, sono state assorbite dall’accertamento della illegittimità del provvedimento datato 15.04.2024 del dirigente scolastico del medesimo Liceo. In particolare, tale accertamento ha riguardato la intimazione alla ricorrente della presentazione della richiesta di trasferimento, in violazione delle condizioni, dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di mobilità previsti dall’art. 21 del C.C.N.I. mobilità del personale docente del 18 maggio 2022.
Orbene, i documenti richiesti appaiono strumentali proprio ad acquisire elementi probatori per tentare di accertare i menzionati profili attinenti alla situazione reale sussistente al “-OMISSIS-” (ossia gli aspetti sostanziali non soltanto quelli “procedimentali” della questione risolti nella prefata sentenza), al momento non chiariti né definiti perché dichiarati assorbiti.
Nella stessa prospettiva, risulta che il Tribunale abbia dichiarato il diritto della ricorrente al passaggio di cattedra presso il Liceo -OMISSIS-di Roma.
Ed i documenti richiesti appaiono proprio strumentali ad accertare “tombalmente” l’effettiva disponibilità del posto e le tempistiche in cui eventualmente tale disponibilità si è manifestata, e pure per tale profilo il nesso di necessità-pertinenza ex ante sussiste pienamente.
In definitiva, dunque, le tesi della difesa erariale sono prive di giuridico fondamento ed in contrasto con gli artt. 24, 111 e 113 Cost., evidenziando una visione riduttiva del diritto di accesso agli atti e della sua rilevanza in chiave difensionale.
Non può però condannarsi l’Amministrazione all’ostensione tout court dei documenti richiesti.
Difatti le Amministrazioni intimate devono operare in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 della L. 241/90, nonché in osservanza del D.P.R. n. 184/2006. Pertanto occorre coinvolgere i terzi controinteressati rispetto alla richiesta della ricorrente.
Peraltro, il fatto che non sia stato seguito il procedimento appena menzionato non è imputabile alla ricorrente ed è significativo delle contraddizioni che hanno caratterizzato la controversia in parola, come rilevato anche dalla sentenza del Tribunale di Roma più volte evocata.
Dunque, in conseguenza di quanto sopra, le Amministrazioni intimate devono attivare le procedure previste dalla legge e dal regolamento per concedere l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente, terminando comunque la procedura entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza a cura della ricorrente.
Gli altri motivi e le altre domande vanno considerate assorbite nella decisione sopra illustrata, e tanto sia per ragioni di economia processuale sia considerando (in disparte la relativa inammissibilità eccepita in modo puntuale dalla difesa erariale) che il secondo motivo è stato proposto in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, all’uopo considerando anche la tipologia del giudizio, nonché l’assorbimento dell’eccezione della difesa erariale in ordine al secondo motivo di ricorso, oltre che la dubbia questione della legittimazione all’accesso per proporre esposto in sede contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, accertata l’illegittimità della mancata ostensione degli atti richiesti, annulla gli atti impugnati e ordina alle Amministrazioni intimate di effettuare le procedure previste dalla legge ai fini della concessione dell’accesso richiesto entro il termine indicato in narrativa, decorrente dalla notifica della presente sentenza a cura della ricorrente.
Condanna le Amministrazioni intimate in solido tra loro ed in parti uguali al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in misura forfettaria complessiva e omnicomprensiva pari ad euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli Istituti scolastici coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
VA TI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TI | AN ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.