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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. AN AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1114 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa:
da nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Alcaro;
ricorrente contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 presidente e legale rappresentante p.t., con sede a Isca sullo Jonio, Via Paparo n. 2;
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di essere stato assunto dalla “Versante Ionico” Parte_2
(oggi Unione dei Comuni del ) in data 26.05.1980, con contratto a tempo determinato Parte_3 stipulato ai sensi della L. n. 285 del 01.06.1977; che aveva prestato presso l'ente la sua attività di lavoro in pre-ruolo ed a tempo determinato sino al 31.12.1981; che, a partire dal 01.01.1982, era stato immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato, continuando ad offrire la sua prestazione lavorativa per l' sino al 31.01.1985; che, in data 01.02.1985, era stato assunto a Controparte_1 tempo indeterminato dal Comune di Davoli, alle cui dipendenze aveva espletato l'attività lavorativa sino al 01.08.2019, allorquando era stato collocato in pensione anticipata (ex anzianità) secondo il sistema misto, giusto Decreto del Comune di Davoli del 02.08.2019; che aveva percepito il
Trattamento di Fine Servizio solo per il periodo lavorativo dal 01.01.1982 al 31.07.2019 e non anche per le mensilità di lavoro relative al periodo di pre-ruolo 26.05.1980 – 31.12.1981; che erano rimaste senza riscontro, sia la PEC del 07.10.2021 che aveva inviato all'ente per richiedere la corresponsione delle indennità mancanti, sia la successiva comunicazione del 20.04.2023 inoltrata all'ente dal proprio difensore;
tanto premesso, chiede: “A) Accertare e Dichiarare il diritto del Ricorrente
[...]
alla corresponsione in suo favore del TFS per il periodo 26 maggio 1980 – 31 dicembre Parte_1
1981 a cura dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico;
B) Accertare e Dichiarare che l'ammontare di tale TFS è pari ad euro 3.375,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo, ovvero nel diverso ammontare che dovesse essere ritenuto legittimo e corretto dall'adita
AG, pur sempre nel rispetto dei limiti della domanda;
C) Condannare l'Unione dei Comuni del
Versante Ionico a corrispondere il detto TFS in favore della Parte Ricorrente;
D) Condannare la
Parte Resistente al pagamento delle spese legali con distrazione in favore del costituito procuratore
– difensore, che ne fa espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Non si è costituita l' , sebbene ritualmente citata, di cui va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata.
Parte ricorrente invoca il diritto alla corresponsione del cd. trattamento di fine servizio, anche per il periodo in cui ha prestato attività di lavoro dipendente presso l'ente convenuto, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 26.05.1980 al 31.12.1981. Assume, in punto di legittimazione passiva, che l'onere di provvedere al relativo pagamento spetti all'ente datore di lavoro che, a suo tempo, lo aveva assunto con contratto a termine, in base alla L. n. 285/1977.
E' pacifico e, comunque, documentato, che l'istante abbia ricevuto il TFS solo per il periodo lavorativo decorrente dal 01.01.1982 fino al 31.07.2019, coincidente con la sua immissione in ruolo
(cfr. all. n. 6, prospetto riepilogativo del TFS) e che per tale periodo l'indennità sia stata corrisposta dall' . CP_2
Condividendo l'assunto del ricorrente, si osserva, però, che, con riguardo al periodo 26.05.1980-
31.12.1981, antecedente alla sua immissione in ruolo, nel corso del quale ha prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l'allora Comunità Montana del Versante Ionico, ora Unione dei
Comuni del Versante Ionico, l'obbligo di corrispondere il relativo TFS gravi sul datore di lavoro, da individuarsi nell'Unione dei Comuni del Versante Ionico (già Comunità Montana del Versante
Ionico).
Il principio secondo cui, nel periodo lavorativo di pre-ruolo, onerato della corresponsione del TFS è
l'ente datore, anziché l' , rinviene il suo fondamento nella circostanza che, altrimenti, il CP_2 lavoratore risulterebbe privo di tutela previdenziale in quanto, essendo stato assunto ai sensi della L. n. 285/77, esso non potrebbe pretendere il pagamento dell'indennità da alcun Istituto Previdenziale, non risultando iscritto per tale lasso temporale presso Enti Previdenziali. Ne deriva che, per il periodo dal 26.05.1980 al 31.12.1981, in cui il ricorrente ha prestato servizio con contratto a tempo determinato, tenuto a corrispondere il TFS è l'Unione dei Comuni Versante Ionico, quale ente datore di lavoro, ex L. n. 285/77 (cfr., per un caso analogo, sentenza n. 106 del 09.02.2021 del Tribunale di
Cassino – Sezione Lavoro, prodotta dall'istante).
Quanto all'ammontare del T.F.S., esso va quantificato nella somma di euro 3.375,82, calcolata in base ai conteggi elaborati dal consulente attoreo (cfr. all. n. 8), che si reputano corretti e vengono dunque recepiti dal giudice.
Pertanto, l'ente convenuto va condannato a pagare al ricorrente la suddetta somma, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente a ricevere il TFS per il periodo 26.05.1980 – 31.12.1981 e, per l'effetto, condanna l'Unione dei Comuni del Versante Ionico a corrispondergli, a detto titolo, la complessiva somma euro 3.375,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 per onorario, oltre agli accessori di legge, ed oltre alla spesa per il pagamento del contributo unificato se dovuto e versato, da distrarsi in favore del procuratore attoreo anticipatario.
Catanzaro, li 05.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AN AG
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. AN AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1114 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa:
da nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Alcaro;
ricorrente contro
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 presidente e legale rappresentante p.t., con sede a Isca sullo Jonio, Via Paparo n. 2;
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di essere stato assunto dalla “Versante Ionico” Parte_2
(oggi Unione dei Comuni del ) in data 26.05.1980, con contratto a tempo determinato Parte_3 stipulato ai sensi della L. n. 285 del 01.06.1977; che aveva prestato presso l'ente la sua attività di lavoro in pre-ruolo ed a tempo determinato sino al 31.12.1981; che, a partire dal 01.01.1982, era stato immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato, continuando ad offrire la sua prestazione lavorativa per l' sino al 31.01.1985; che, in data 01.02.1985, era stato assunto a Controparte_1 tempo indeterminato dal Comune di Davoli, alle cui dipendenze aveva espletato l'attività lavorativa sino al 01.08.2019, allorquando era stato collocato in pensione anticipata (ex anzianità) secondo il sistema misto, giusto Decreto del Comune di Davoli del 02.08.2019; che aveva percepito il
Trattamento di Fine Servizio solo per il periodo lavorativo dal 01.01.1982 al 31.07.2019 e non anche per le mensilità di lavoro relative al periodo di pre-ruolo 26.05.1980 – 31.12.1981; che erano rimaste senza riscontro, sia la PEC del 07.10.2021 che aveva inviato all'ente per richiedere la corresponsione delle indennità mancanti, sia la successiva comunicazione del 20.04.2023 inoltrata all'ente dal proprio difensore;
tanto premesso, chiede: “A) Accertare e Dichiarare il diritto del Ricorrente
[...]
alla corresponsione in suo favore del TFS per il periodo 26 maggio 1980 – 31 dicembre Parte_1
1981 a cura dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico;
B) Accertare e Dichiarare che l'ammontare di tale TFS è pari ad euro 3.375,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo, ovvero nel diverso ammontare che dovesse essere ritenuto legittimo e corretto dall'adita
AG, pur sempre nel rispetto dei limiti della domanda;
C) Condannare l'Unione dei Comuni del
Versante Ionico a corrispondere il detto TFS in favore della Parte Ricorrente;
D) Condannare la
Parte Resistente al pagamento delle spese legali con distrazione in favore del costituito procuratore
– difensore, che ne fa espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Non si è costituita l' , sebbene ritualmente citata, di cui va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata.
Parte ricorrente invoca il diritto alla corresponsione del cd. trattamento di fine servizio, anche per il periodo in cui ha prestato attività di lavoro dipendente presso l'ente convenuto, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 26.05.1980 al 31.12.1981. Assume, in punto di legittimazione passiva, che l'onere di provvedere al relativo pagamento spetti all'ente datore di lavoro che, a suo tempo, lo aveva assunto con contratto a termine, in base alla L. n. 285/1977.
E' pacifico e, comunque, documentato, che l'istante abbia ricevuto il TFS solo per il periodo lavorativo decorrente dal 01.01.1982 fino al 31.07.2019, coincidente con la sua immissione in ruolo
(cfr. all. n. 6, prospetto riepilogativo del TFS) e che per tale periodo l'indennità sia stata corrisposta dall' . CP_2
Condividendo l'assunto del ricorrente, si osserva, però, che, con riguardo al periodo 26.05.1980-
31.12.1981, antecedente alla sua immissione in ruolo, nel corso del quale ha prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l'allora Comunità Montana del Versante Ionico, ora Unione dei
Comuni del Versante Ionico, l'obbligo di corrispondere il relativo TFS gravi sul datore di lavoro, da individuarsi nell'Unione dei Comuni del Versante Ionico (già Comunità Montana del Versante
Ionico).
Il principio secondo cui, nel periodo lavorativo di pre-ruolo, onerato della corresponsione del TFS è
l'ente datore, anziché l' , rinviene il suo fondamento nella circostanza che, altrimenti, il CP_2 lavoratore risulterebbe privo di tutela previdenziale in quanto, essendo stato assunto ai sensi della L. n. 285/77, esso non potrebbe pretendere il pagamento dell'indennità da alcun Istituto Previdenziale, non risultando iscritto per tale lasso temporale presso Enti Previdenziali. Ne deriva che, per il periodo dal 26.05.1980 al 31.12.1981, in cui il ricorrente ha prestato servizio con contratto a tempo determinato, tenuto a corrispondere il TFS è l'Unione dei Comuni Versante Ionico, quale ente datore di lavoro, ex L. n. 285/77 (cfr., per un caso analogo, sentenza n. 106 del 09.02.2021 del Tribunale di
Cassino – Sezione Lavoro, prodotta dall'istante).
Quanto all'ammontare del T.F.S., esso va quantificato nella somma di euro 3.375,82, calcolata in base ai conteggi elaborati dal consulente attoreo (cfr. all. n. 8), che si reputano corretti e vengono dunque recepiti dal giudice.
Pertanto, l'ente convenuto va condannato a pagare al ricorrente la suddetta somma, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente a ricevere il TFS per il periodo 26.05.1980 – 31.12.1981 e, per l'effetto, condanna l'Unione dei Comuni del Versante Ionico a corrispondergli, a detto titolo, la complessiva somma euro 3.375,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 per onorario, oltre agli accessori di legge, ed oltre alla spesa per il pagamento del contributo unificato se dovuto e versato, da distrarsi in favore del procuratore attoreo anticipatario.
Catanzaro, li 05.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AN AG