Art. 13
Chi abbandona in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno, per dare ad essi lavoro, sara' punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.
Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sara' aumentata della meta'.
L'imputato, cittadino o straniero, sara' giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se gia' fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale .