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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/11/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1379/2025 RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.,
promosso da nata a [...] il [...] (C.F. ), cittadina Parte_1 C.F._1
italiana residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con provvedimento in data 28-29/1/2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di RE, in Ciriè (TO) domiciliata in via Cibrario 23 presso lo studio dell'avv. Carla
RT che la rappresenta e difende per procura in atti;
ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera n. 183 del 28.1.2025
- r i c o r r e n t e -
contro nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale,
pagina 1 di 8 • Disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato dei minori e alla madre, Per_1 Per_2
disponendo che le scelte di maggior interesse per i minori vengano adottate dalla madre,
con mantenimento di residenza anagrafica e dimora abituale dei minori presso
l'abitazione materna;
• Dato atto che l'abitazione già familiare è condotta in locazione dal gennaio 2024 dalla
signora in forza di altro e diverso contratto rispetto a quello in essere durante la Pt_1
convivenza more uxorio, assegnare alla signora la casa e gli arredi ivi contenuti, Pt_1
in quanto affidataria esclusiva e comunque collocataria prevalente dei figli;
• Provvedere in ordine agli incontri padre/figli secondo le modalità che tengano
prioritariamente conto delle esigenze e dei desideri dei minori, comunque in modo libero
(come da desiderio dei figli), ed in ogni caso, salvo diversi e migliori accordi a fine
settimana alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio per le vacanze
natalizie, ad anni alterni le vacanze pasquali, per 15 giorni anche non consecutivi con il
padre durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30/5 di ogni anno,
comunicando previamente anche il luogo in cui i minori saranno condotti;
• Porre a carico del sig. dalla data della domanda, a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli minori la somma mensile di €. 600,00 (€. 300,00 ciascuno), da
versare entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate
dal Protocollo d'intesta sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati
di RE
• Disporre che l'assegno unico universale venga percepito nella misura intera dalla signora
Parte_1
In ogni caso
– Con le spese del procedimento, rimborso forfettario spese studio, CPA e Iva di legge.”
CONCLUSIONI DEL P. M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23.5.2025, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
. La ricorrente ha premesso che:
[...]
- le parti avevano intrapreso una convivenza more uxorio nel 2009, conclusasi nel giugno
2023 e da cui sono nati due figli, entrambi minorenni, (nata in [...], in Persona_3
data 3/7/2010), e (nato in [...], in data [...]); Persona_4
- da allora la madre ha continuato a vivere nell'immobile già casa familiare, il cui canone di locazione, pari ad €450,00 al mese, è stato pagato fino a dicembre 2024 dal convenuto, essendo poi subentrati nel contratto, in qualità di conduttori, la ricorrente e suo padre;
- il convenuto ha versato complessivamente nel 2024 €2.000,00 per il mantenimento dei figli, senza nulla corrispondere per il 2025; -
- dichiara di percepire circa €350,00 al mese per il suo lavoro di badante (anche se a luglio 2025 ha percepito €1.028,00), mentre l'assegno unico di € 470,00 continua ad essere percepito dal convenuto, in merito alla cui situazione patrimoniale e lavorativa attuale dichiara di non essere informata, anche se sostiene che in passato aveva un contratto di lavoro subordinato come operaio per un compenso mensile pari ad
€1800,00;
- la relazione more uxorio si è conclusa a causa dell'abuso di alcol dell'uomo e che a seguito della fine della relazione quest'ultimo ha tenuto nei confronti della ricorrente un atteggiamento persecutorio riportato in una denuncia in data 7/9/2024, integrata in data
21/9/2024, a seguito della quale è stato aperto un procedimento penale, nel cui ambito il
Tribunale di RE ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento da parte del sig. alla signora , limitata a quest'ultima e non estesa ai minori, CP_1 Pt_1
con prescrizione del braccialetto elettronico (ordinanza 26/9/2024 Tribunale RE);
- in data 17/1/2025 è stato notificato alla ricorrente, e per essa al suo legale, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per il delitto di cui agli artt.
612 bis c I e II, 61 n. 11 quinquies c.p. e per il reato di cui agli artt. 56, 614 e 61 n. 2 c.p. e in data 21/3/2025 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di RE ha pagina 3 di 8 fissato udienza preliminare al 29/5/2025 per il delitto di cui all'art. 612 bis c. I e II, 61 n, 11
quinquies) c.p. e per il reato di cui all'art. 56, 614, 61 n. 2) c.p.c.
Inoltre, nella memoria ex art 473-bis.17 c.1 c.p.c., la ricorrente ha riferito che il 10
settembre 2025 il Sig. si toglieva il braccialetto elettronico e la stessa era tenuta CP_1
sotto protezione dai Carabinieri di Cirié. La Madre ha specificato in udienza che i figli hanno visto il padre nel weekend 4-5 ottobre 2025, occasione nella quale il convenuto ha firmato autorizzazioni e diari scolastici.
In merito al rapporto padre-figli, allega la ricorrente che: il convenuto ha con i minori una relazione discontinua;
che i comportamenti persecutori nei confronti della ricorrente sono avvenuti alla presenza dei figli, generando negli stessi un forte turbamento;
che il convenuto non collabora nella gestione dei minori, ad esempio non firmando le autorizzazioni scolastiche né dando il proprio consenso per il rilascio della carta d'identità del figlio.
Allega, infine, la ricorrente che il convenuto si è reso irreperibile con i Servizi Sociali,
mentre le sue assenze risultano giustificate, tanto che la stessa si è resa disponibile per un incontro successivo.
Tanto premesso, la ricorrente chiede: l'affido esclusivo cosiddetto “rafforzato” dei minori, con possibilità di adottare le decisioni più rilevanti per i minori e con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
l'assegnazione in suo favore della casa e degli arredi ivi contenuti, in quanto affidataria esclusiva e comunque collocataria prevalente dei figli;
incontri padre/figli secondo le modalità che tengano prioritariamente conto delle esigenze e dei desideri dei minori, comunque in modo libero (come da desiderio dei figli), ed in ogni caso, salvo diversi e migliori accordi a fine settimana alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio per le vacanze natalizie, ad anni alterni le vacanze pasquali, per 15 giorni anche non consecutivi con il padre durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30/5
di ogni anno, comunicando previamente anche il luogo in cui i minori saranno condotti;
porre in carico al un assegno di mantenimento mensile pari ad € 300,00 per CP_1
pagina 4 di 8 ogni figlio (€ 600 al mese complessivi); disporre la corresponsione dell'assegno unico interamente in capo alla madre.
Il resistente, cui gli atti sono stati ritualmente notificati (ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il
17.06.2025) non si è costituito in giudizio.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, anche alla luce della modifica normativa di cui al D.L. 149/2022.
Nel merito, può essere accolta la richiesta di affido esclusivo cd. “rafforzato” in capo alla madre, in quanto, come sottolineato anche nella relazione dei Servizi Sociali, la stessa esercita da sola in via di fatto già allo stato le funzioni genitoriali e i Servizi non ravvisano profili di criticità nel rapporto madre-figli. Il , in particolare, ha CP_1
tenuto un atteggiamento di costante disinteresse in merito all'affido dei minori: infatti,
in primis, si è reso irreperibile nei confronti dei Servizi Sociali, e poi non si è mai costituito nel procedimento giudiziale, così dimostrando di non avere intenzione alcuna di occuparsi in maniera effettiva, costante ed adeguata dei propri figli.
Il ha inoltre tenuto condotte incompatibili con la sicurezza e il benessere fisico CP_1
ed emotivo dei figli;
nello specifico, l'abuso di alcol e il tentativo di introdursi nell'abitazione della ricorrente, nonché i comportamenti persecutori oggetto del procedimento penale a carico dello stesso e l'essersi reso irreperibile, dopo aver disattivato il braccialetto elettronico, sono tutte condotte indice di scarsa attenzione al benessere psico-fisico della prole. Il padre, inoltre, dopo l'allontanamento dalla casa familiare non ha avuto un rapporto stabile e costante con i ragazzi, tanto che la figlia per un periodo ha sospeso gli incontri con lo stesso. Per_2
D'altra parte, emerge anche la non collaborazione del padre nella gestione dei minori,
come nel caso della mancata firma dei diari e delle autorizzazioni scolastiche, concesse solo di recente. La madre ha inoltre lamentato che per il 2025 il padre nulla ha versato per i figli.
pagina 5 di 8 È, quindi, evidente che il regime dell'affido condiviso non sia compatibile, in primo luogo, con un'efficace gestione quotidiana dei figli, e ancor di più con un eventuale contesto emergenziale, in quanto, in entrambi i casi, è necessario che la figura genitoriale sia capace di provvedere in modo fattivo e senza ritardo all'interesse del minore. Conseguentemente, se permanesse l'affido condiviso ad entrambi i genitori, vi sarebbe il concreto pericolo di un'immobilizzazione nelle scelte da compiere nell'interesse dei figli, a causa della non collaborazione del padre. Per tutte tali ragioni,
deve essere disposto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” in favore della madre.
Tenuto conto che i figli riferiscono ai Servizi Sociali di non avere al momento problemi ad incontrare il padre, ma anche in considerazione di quanto sopra affermato e della relazione dei Servizi Sociali, nella quale si prospetta l'opportunità di svolgere gli incontri padre-figli in luogo neutro, qualora il padre voglia riprendere una relazione continuativa con i figli, gli incontri, dovranno avvenire con il monitoraggio dei Servizi,
finché sia ritenuto utile o necessario. Gli incontri potranno essere sospesi nel caso in cui i Servizi si avvedano che il padre assuma comportamento non idonei, a tutela dei minori.
Poichè la Sig.ra (che già conduce con contratto di locazione la casa Parte_1
familiare) è unica affidataria e collocataria dei minori, va a lei assegnata la casa familiare con i relativi arredi.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, nulla è stato provato in merito alla situazione economica e lavorativa del Sig. , a fronte di una stabilità Controparte_1
nella situazione economica della madre, dotata di adeguata capacità lavorativa;
va anche tenuto conto che gli oneri di cura e accudimento della prole – di sicura valenza economica - gravano in via quasi esclusiva sulla madre. alla luce di tali elementi, si ritiene congrua misura di contribuzione del Sig. al mantenimento dei Controparte_1
figli, la somma di € 200,00 per ciascun figlio (complessivamente € 400,00 mensili).
pagina 6 di 8 Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 24.6.2016 tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale Ordinario di RE
L'SS NI sarà percepito unicamente dalla Sig.ra unica affidataria e Pt_1
collocataria dei minori.
In considerazione della mancata opposizione del convenuto e dell'accoglimento solo parziale della domanda di contribuzione della madre, sussistono gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RE, visto il parere del P.M così provvede:
• Dispone l'affido esclusivo cd. “rafforzato” dei minori e alla madre, Per_1 Per_2
che potrà adottare da sola le scelte di maggior interesse per i minori, a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di istruzione, sanitaria, di residenza,
di rilascio documenti ecc.; i figli avranno residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna
• Dispone che gli incontri padre-figli avvengano secondo i tempi e le modalità
individuate dai Servizi Sociali, sentite le esigenze dei figli, e con il monitoraggio degli stessi Servizi Sociali finché ritenuto utile o necessario;
gli incontri potranno essere sospesi qualora il padre abbia un comportamento valutato inidoneo dai
Servizi, a tutela dei minori.
• Dispone l'assegnazione della casa familiare e degli arredi ivi contenuti alla Sig.
Parte_1
• Dispone che il Sig. corrisponda alla , a decorrere dal Controparte_1 Pt_1
corrente mese di novembre 2025, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma pagina 7 di 8 complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli;
il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 24.6.2016 tra
Magistrati ed Avvocati del Tribunale Ordinario di RE
• Dispone che l'SS NI sia percepito interamente dalla madre affidataria dei figli.
• Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di RE addì 4 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST.
dott.ssa Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1379/2025 RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.,
promosso da nata a [...] il [...] (C.F. ), cittadina Parte_1 C.F._1
italiana residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con provvedimento in data 28-29/1/2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di RE, in Ciriè (TO) domiciliata in via Cibrario 23 presso lo studio dell'avv. Carla
RT che la rappresenta e difende per procura in atti;
ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera n. 183 del 28.1.2025
- r i c o r r e n t e -
contro nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale,
pagina 1 di 8 • Disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato dei minori e alla madre, Per_1 Per_2
disponendo che le scelte di maggior interesse per i minori vengano adottate dalla madre,
con mantenimento di residenza anagrafica e dimora abituale dei minori presso
l'abitazione materna;
• Dato atto che l'abitazione già familiare è condotta in locazione dal gennaio 2024 dalla
signora in forza di altro e diverso contratto rispetto a quello in essere durante la Pt_1
convivenza more uxorio, assegnare alla signora la casa e gli arredi ivi contenuti, Pt_1
in quanto affidataria esclusiva e comunque collocataria prevalente dei figli;
• Provvedere in ordine agli incontri padre/figli secondo le modalità che tengano
prioritariamente conto delle esigenze e dei desideri dei minori, comunque in modo libero
(come da desiderio dei figli), ed in ogni caso, salvo diversi e migliori accordi a fine
settimana alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio per le vacanze
natalizie, ad anni alterni le vacanze pasquali, per 15 giorni anche non consecutivi con il
padre durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30/5 di ogni anno,
comunicando previamente anche il luogo in cui i minori saranno condotti;
• Porre a carico del sig. dalla data della domanda, a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli minori la somma mensile di €. 600,00 (€. 300,00 ciascuno), da
versare entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate
dal Protocollo d'intesta sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati
di RE
• Disporre che l'assegno unico universale venga percepito nella misura intera dalla signora
Parte_1
In ogni caso
– Con le spese del procedimento, rimborso forfettario spese studio, CPA e Iva di legge.”
CONCLUSIONI DEL P. M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23.5.2025, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
. La ricorrente ha premesso che:
[...]
- le parti avevano intrapreso una convivenza more uxorio nel 2009, conclusasi nel giugno
2023 e da cui sono nati due figli, entrambi minorenni, (nata in [...], in Persona_3
data 3/7/2010), e (nato in [...], in data [...]); Persona_4
- da allora la madre ha continuato a vivere nell'immobile già casa familiare, il cui canone di locazione, pari ad €450,00 al mese, è stato pagato fino a dicembre 2024 dal convenuto, essendo poi subentrati nel contratto, in qualità di conduttori, la ricorrente e suo padre;
- il convenuto ha versato complessivamente nel 2024 €2.000,00 per il mantenimento dei figli, senza nulla corrispondere per il 2025; -
- dichiara di percepire circa €350,00 al mese per il suo lavoro di badante (anche se a luglio 2025 ha percepito €1.028,00), mentre l'assegno unico di € 470,00 continua ad essere percepito dal convenuto, in merito alla cui situazione patrimoniale e lavorativa attuale dichiara di non essere informata, anche se sostiene che in passato aveva un contratto di lavoro subordinato come operaio per un compenso mensile pari ad
€1800,00;
- la relazione more uxorio si è conclusa a causa dell'abuso di alcol dell'uomo e che a seguito della fine della relazione quest'ultimo ha tenuto nei confronti della ricorrente un atteggiamento persecutorio riportato in una denuncia in data 7/9/2024, integrata in data
21/9/2024, a seguito della quale è stato aperto un procedimento penale, nel cui ambito il
Tribunale di RE ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento da parte del sig. alla signora , limitata a quest'ultima e non estesa ai minori, CP_1 Pt_1
con prescrizione del braccialetto elettronico (ordinanza 26/9/2024 Tribunale RE);
- in data 17/1/2025 è stato notificato alla ricorrente, e per essa al suo legale, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per il delitto di cui agli artt.
612 bis c I e II, 61 n. 11 quinquies c.p. e per il reato di cui agli artt. 56, 614 e 61 n. 2 c.p. e in data 21/3/2025 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di RE ha pagina 3 di 8 fissato udienza preliminare al 29/5/2025 per il delitto di cui all'art. 612 bis c. I e II, 61 n, 11
quinquies) c.p. e per il reato di cui all'art. 56, 614, 61 n. 2) c.p.c.
Inoltre, nella memoria ex art 473-bis.17 c.1 c.p.c., la ricorrente ha riferito che il 10
settembre 2025 il Sig. si toglieva il braccialetto elettronico e la stessa era tenuta CP_1
sotto protezione dai Carabinieri di Cirié. La Madre ha specificato in udienza che i figli hanno visto il padre nel weekend 4-5 ottobre 2025, occasione nella quale il convenuto ha firmato autorizzazioni e diari scolastici.
In merito al rapporto padre-figli, allega la ricorrente che: il convenuto ha con i minori una relazione discontinua;
che i comportamenti persecutori nei confronti della ricorrente sono avvenuti alla presenza dei figli, generando negli stessi un forte turbamento;
che il convenuto non collabora nella gestione dei minori, ad esempio non firmando le autorizzazioni scolastiche né dando il proprio consenso per il rilascio della carta d'identità del figlio.
Allega, infine, la ricorrente che il convenuto si è reso irreperibile con i Servizi Sociali,
mentre le sue assenze risultano giustificate, tanto che la stessa si è resa disponibile per un incontro successivo.
Tanto premesso, la ricorrente chiede: l'affido esclusivo cosiddetto “rafforzato” dei minori, con possibilità di adottare le decisioni più rilevanti per i minori e con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
l'assegnazione in suo favore della casa e degli arredi ivi contenuti, in quanto affidataria esclusiva e comunque collocataria prevalente dei figli;
incontri padre/figli secondo le modalità che tengano prioritariamente conto delle esigenze e dei desideri dei minori, comunque in modo libero (come da desiderio dei figli), ed in ogni caso, salvo diversi e migliori accordi a fine settimana alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio per le vacanze natalizie, ad anni alterni le vacanze pasquali, per 15 giorni anche non consecutivi con il padre durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30/5
di ogni anno, comunicando previamente anche il luogo in cui i minori saranno condotti;
porre in carico al un assegno di mantenimento mensile pari ad € 300,00 per CP_1
pagina 4 di 8 ogni figlio (€ 600 al mese complessivi); disporre la corresponsione dell'assegno unico interamente in capo alla madre.
Il resistente, cui gli atti sono stati ritualmente notificati (ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il
17.06.2025) non si è costituito in giudizio.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, anche alla luce della modifica normativa di cui al D.L. 149/2022.
Nel merito, può essere accolta la richiesta di affido esclusivo cd. “rafforzato” in capo alla madre, in quanto, come sottolineato anche nella relazione dei Servizi Sociali, la stessa esercita da sola in via di fatto già allo stato le funzioni genitoriali e i Servizi non ravvisano profili di criticità nel rapporto madre-figli. Il , in particolare, ha CP_1
tenuto un atteggiamento di costante disinteresse in merito all'affido dei minori: infatti,
in primis, si è reso irreperibile nei confronti dei Servizi Sociali, e poi non si è mai costituito nel procedimento giudiziale, così dimostrando di non avere intenzione alcuna di occuparsi in maniera effettiva, costante ed adeguata dei propri figli.
Il ha inoltre tenuto condotte incompatibili con la sicurezza e il benessere fisico CP_1
ed emotivo dei figli;
nello specifico, l'abuso di alcol e il tentativo di introdursi nell'abitazione della ricorrente, nonché i comportamenti persecutori oggetto del procedimento penale a carico dello stesso e l'essersi reso irreperibile, dopo aver disattivato il braccialetto elettronico, sono tutte condotte indice di scarsa attenzione al benessere psico-fisico della prole. Il padre, inoltre, dopo l'allontanamento dalla casa familiare non ha avuto un rapporto stabile e costante con i ragazzi, tanto che la figlia per un periodo ha sospeso gli incontri con lo stesso. Per_2
D'altra parte, emerge anche la non collaborazione del padre nella gestione dei minori,
come nel caso della mancata firma dei diari e delle autorizzazioni scolastiche, concesse solo di recente. La madre ha inoltre lamentato che per il 2025 il padre nulla ha versato per i figli.
pagina 5 di 8 È, quindi, evidente che il regime dell'affido condiviso non sia compatibile, in primo luogo, con un'efficace gestione quotidiana dei figli, e ancor di più con un eventuale contesto emergenziale, in quanto, in entrambi i casi, è necessario che la figura genitoriale sia capace di provvedere in modo fattivo e senza ritardo all'interesse del minore. Conseguentemente, se permanesse l'affido condiviso ad entrambi i genitori, vi sarebbe il concreto pericolo di un'immobilizzazione nelle scelte da compiere nell'interesse dei figli, a causa della non collaborazione del padre. Per tutte tali ragioni,
deve essere disposto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” in favore della madre.
Tenuto conto che i figli riferiscono ai Servizi Sociali di non avere al momento problemi ad incontrare il padre, ma anche in considerazione di quanto sopra affermato e della relazione dei Servizi Sociali, nella quale si prospetta l'opportunità di svolgere gli incontri padre-figli in luogo neutro, qualora il padre voglia riprendere una relazione continuativa con i figli, gli incontri, dovranno avvenire con il monitoraggio dei Servizi,
finché sia ritenuto utile o necessario. Gli incontri potranno essere sospesi nel caso in cui i Servizi si avvedano che il padre assuma comportamento non idonei, a tutela dei minori.
Poichè la Sig.ra (che già conduce con contratto di locazione la casa Parte_1
familiare) è unica affidataria e collocataria dei minori, va a lei assegnata la casa familiare con i relativi arredi.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, nulla è stato provato in merito alla situazione economica e lavorativa del Sig. , a fronte di una stabilità Controparte_1
nella situazione economica della madre, dotata di adeguata capacità lavorativa;
va anche tenuto conto che gli oneri di cura e accudimento della prole – di sicura valenza economica - gravano in via quasi esclusiva sulla madre. alla luce di tali elementi, si ritiene congrua misura di contribuzione del Sig. al mantenimento dei Controparte_1
figli, la somma di € 200,00 per ciascun figlio (complessivamente € 400,00 mensili).
pagina 6 di 8 Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 24.6.2016 tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale Ordinario di RE
L'SS NI sarà percepito unicamente dalla Sig.ra unica affidataria e Pt_1
collocataria dei minori.
In considerazione della mancata opposizione del convenuto e dell'accoglimento solo parziale della domanda di contribuzione della madre, sussistono gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RE, visto il parere del P.M così provvede:
• Dispone l'affido esclusivo cd. “rafforzato” dei minori e alla madre, Per_1 Per_2
che potrà adottare da sola le scelte di maggior interesse per i minori, a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di istruzione, sanitaria, di residenza,
di rilascio documenti ecc.; i figli avranno residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna
• Dispone che gli incontri padre-figli avvengano secondo i tempi e le modalità
individuate dai Servizi Sociali, sentite le esigenze dei figli, e con il monitoraggio degli stessi Servizi Sociali finché ritenuto utile o necessario;
gli incontri potranno essere sospesi qualora il padre abbia un comportamento valutato inidoneo dai
Servizi, a tutela dei minori.
• Dispone l'assegnazione della casa familiare e degli arredi ivi contenuti alla Sig.
Parte_1
• Dispone che il Sig. corrisponda alla , a decorrere dal Controparte_1 Pt_1
corrente mese di novembre 2025, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma pagina 7 di 8 complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli;
il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 24.6.2016 tra
Magistrati ed Avvocati del Tribunale Ordinario di RE
• Dispone che l'SS NI sia percepito interamente dalla madre affidataria dei figli.
• Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di RE addì 4 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST.
dott.ssa Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
dott.ssa Antonia Mussa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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