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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2024, n. 10383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10383 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale AE GA, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10383 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 06 aprile 2023 la Corte di assise di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da RA EA di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello in data 16/12/2020, definitiva il 01/05/2021, e quelli giudicati con altre due sentenze, già ritenuti uniti in continuazione con una precedente sentenza. La Corte ha ritenuto non provata la sussistenza di un unico disegno criminoso, nonostante la parziale omogeneità di uno dei reati, quello di partecipazione al clan mafioso Santapaola-Ercolano, per la lontananza nel tempo delle varie condotte, pari a circa nove anni, per lo stato di detenzione che ha intervallato tali condotte portando alla presumibile cesura dei rapporti con il clan di appartenenza, rapporti ripresi solo dopo la scarcerazione, sopraggiunta il 25/02/2015, secondo quanto accertato nella relativa sentenza di merito, e infine per la diversa composizione associativa del clan di cui egli fatto parte, accertata nelle varie sentenze, circostanza quest'ultima che contrasta con l'ipotesi di una programmazione unitaria originaria, sin dal 1995, sia dei reati-fine del clan, sia di quelli ascritti all'istante stesso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso RA EA, per mezzo del suo difensore avv. Maria Lucia D'Anna, articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. Il reato associativo, specie di stampo mafioso, è per sua natura permanente e non automaticamente interrotto da uno stato di detenzione;
inoltre è frequente che esso venga giudicato con più condanne, che interessano archi temporali diversi di quello che, però, rimane un unico delitto. L'applicazione dell'istituto della continuazione, in questi casi, consente di riconoscere tale unicità e di applicare l'unica pena, che sarebbe stata irrogata nel caso di condanna in un unico procedimento. Le condanne tra le quali egli ha chiesi:o la continuazione ripercorrono la sua storia criminale nell'ambito del clan Santapaola-Ercolano, di cui egli è sempre stato partecipe, dal 1995 al 2016, nonostante i molti periodi di detenzione. Le prime due condanne hanno riguardato la sua partecipazione dal 1995 al 2006, poi egli è stato detenuto dal 2008 al 2015 ma proprio durante tale periodo egli ha ricevuto l'incarico di rappresentante dei paesi per conto della famiglia Santapaola. 2 Tutte le predette condanne, quindi, si riferiscono a tranches del medesimo resto associativo, e lo iato temporale tra i vari periodi non è ostativo al riconoscimento dell'unicità di disegno criminoso quando, come nel presente caso, la commissione della tranche successiva trova la spinta psicologica nel pregresso accordo partecipativo. La parziale diversità soggettiva della compagine associativa non è ostativa al riconoscimento della continuazione, perché essa deriva solo dall'ampliamento del programma delittuoso e dell'ambito territoriale, dal diverso ruolo operativo ricoperto dal ricorrente, dall'adesione di nuovi membri e dall'uscita di altri. Le varie sentenze di merito hanno riconosciuto l'unicità del sodalizio criminoso costituito dal clan Santapaola, che non si è mai sciolto e a cui il ricorrente ha aderito sin dagli anni '80, senza mai manifestare alcuna forma di recesso. Anche la detenzione non ha mai rappresentato un momento di cesura ma, al contrario, un esempio di continuità. L'ordinanza impugnata è quindi illegittima, perché non applica i principi interpretativi dettati dalla Corte di cassazione per la continuazione tra reati associativi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza impugnata è motivata in modo approfondito e non illogico, e risulta avere valutato tutti gli argomenti prospettati dal ricorrente, ed avere esaminato le varie sentenze depositate. La sua conclusione, che non sia dimostrata, in particolare, la sussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. commesso tra il 1995 e il 2006 e l'analogo reato commesso solo a partire dal 2015, stante anche la detenzione patita tra il 2008 e il 2015, è fondata su elementi tratti dai provvedimenti in questione, costituiti da sentenze definitive il cui contenuto non può essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice dell'esecuzione. La Corte di assise di appello ha applicato correttamente il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- 3 temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 27007) Esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamente evidenziato che la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania il 16 dicembre 2020, nel condannare l'EA per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., ha limitato l'inizio del suo reinserimento nel clan ad un'epoca successiva alla sua scarcerazione, avvenuta il 25/02/2015; ha anche sottolineato la rilevante diversità dei componenti del clan negli anni di cui alle prime condanne e nel periodo di cui alla sentenza per la quale è stato chiesto il riconoscimento della continuazione. La valutazione che tutti questi elementi contrastino con l'ipotesi di una programmazione unitaria anche del solo reato associativo, essendo intervenuti un lungo periodo di allontanamento dal clan, ritenuto dalla sentenza citata, ed una profonda modifica della compagine associativa di cui il ricorrente è stato partecipe sino al 2006, è quindi logica e conforme alle decisioni dei giudici della cognizione. L'accertamento contenuto nella sentenza del 16 dicembre 2020, costituendo un giudizio irrevocabile e non modificabile dal giudice dell'esecuzione, rende infatti corretta l'affermazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto l'istanza non meritevole di accoglimento mancando, per i motivi sopra detti, la prova di «una contestuale programmazione della fattispecie criminosa e dell'asserita unicità di disegno criminoso». La diversa deduzione che, secondo il ricorrente, dovrebbe trarsi dal complesso dell2 varie sentenze di condanna, le quali indicherebbero la sua appartenenza al clan ininterrottamente dal 1995 al 2016, anche durante il suo lungo periodo di carcerazione, non è pertanto corretta né plausibile, in quanto contrasta con l'accertamento dell'ultima sentenza, secondo cui egli si è reinserito nel clan solo a partire dal 2015. 3. Deve altresì ribadirsi che «In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la 4 quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il riconoscimento della continuazione per l'ampiezza dell'arco temporale in cui si collocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici della loro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa».(Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275451). III ricorrente non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso, nonostante la forte distanza temporale tra i vari delitti. E' quindi corretta la decisione di rigetto dell'istanza, dovendo i due episodi essere ritenuti «non frutto di una primigenia delibazione». 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processua li. P.Q.III. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale AE GA, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10383 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 06 aprile 2023 la Corte di assise di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da RA EA di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello in data 16/12/2020, definitiva il 01/05/2021, e quelli giudicati con altre due sentenze, già ritenuti uniti in continuazione con una precedente sentenza. La Corte ha ritenuto non provata la sussistenza di un unico disegno criminoso, nonostante la parziale omogeneità di uno dei reati, quello di partecipazione al clan mafioso Santapaola-Ercolano, per la lontananza nel tempo delle varie condotte, pari a circa nove anni, per lo stato di detenzione che ha intervallato tali condotte portando alla presumibile cesura dei rapporti con il clan di appartenenza, rapporti ripresi solo dopo la scarcerazione, sopraggiunta il 25/02/2015, secondo quanto accertato nella relativa sentenza di merito, e infine per la diversa composizione associativa del clan di cui egli fatto parte, accertata nelle varie sentenze, circostanza quest'ultima che contrasta con l'ipotesi di una programmazione unitaria originaria, sin dal 1995, sia dei reati-fine del clan, sia di quelli ascritti all'istante stesso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso RA EA, per mezzo del suo difensore avv. Maria Lucia D'Anna, articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. Il reato associativo, specie di stampo mafioso, è per sua natura permanente e non automaticamente interrotto da uno stato di detenzione;
inoltre è frequente che esso venga giudicato con più condanne, che interessano archi temporali diversi di quello che, però, rimane un unico delitto. L'applicazione dell'istituto della continuazione, in questi casi, consente di riconoscere tale unicità e di applicare l'unica pena, che sarebbe stata irrogata nel caso di condanna in un unico procedimento. Le condanne tra le quali egli ha chiesi:o la continuazione ripercorrono la sua storia criminale nell'ambito del clan Santapaola-Ercolano, di cui egli è sempre stato partecipe, dal 1995 al 2016, nonostante i molti periodi di detenzione. Le prime due condanne hanno riguardato la sua partecipazione dal 1995 al 2006, poi egli è stato detenuto dal 2008 al 2015 ma proprio durante tale periodo egli ha ricevuto l'incarico di rappresentante dei paesi per conto della famiglia Santapaola. 2 Tutte le predette condanne, quindi, si riferiscono a tranches del medesimo resto associativo, e lo iato temporale tra i vari periodi non è ostativo al riconoscimento dell'unicità di disegno criminoso quando, come nel presente caso, la commissione della tranche successiva trova la spinta psicologica nel pregresso accordo partecipativo. La parziale diversità soggettiva della compagine associativa non è ostativa al riconoscimento della continuazione, perché essa deriva solo dall'ampliamento del programma delittuoso e dell'ambito territoriale, dal diverso ruolo operativo ricoperto dal ricorrente, dall'adesione di nuovi membri e dall'uscita di altri. Le varie sentenze di merito hanno riconosciuto l'unicità del sodalizio criminoso costituito dal clan Santapaola, che non si è mai sciolto e a cui il ricorrente ha aderito sin dagli anni '80, senza mai manifestare alcuna forma di recesso. Anche la detenzione non ha mai rappresentato un momento di cesura ma, al contrario, un esempio di continuità. L'ordinanza impugnata è quindi illegittima, perché non applica i principi interpretativi dettati dalla Corte di cassazione per la continuazione tra reati associativi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza impugnata è motivata in modo approfondito e non illogico, e risulta avere valutato tutti gli argomenti prospettati dal ricorrente, ed avere esaminato le varie sentenze depositate. La sua conclusione, che non sia dimostrata, in particolare, la sussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. commesso tra il 1995 e il 2006 e l'analogo reato commesso solo a partire dal 2015, stante anche la detenzione patita tra il 2008 e il 2015, è fondata su elementi tratti dai provvedimenti in questione, costituiti da sentenze definitive il cui contenuto non può essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice dell'esecuzione. La Corte di assise di appello ha applicato correttamente il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- 3 temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 27007) Esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamente evidenziato che la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania il 16 dicembre 2020, nel condannare l'EA per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., ha limitato l'inizio del suo reinserimento nel clan ad un'epoca successiva alla sua scarcerazione, avvenuta il 25/02/2015; ha anche sottolineato la rilevante diversità dei componenti del clan negli anni di cui alle prime condanne e nel periodo di cui alla sentenza per la quale è stato chiesto il riconoscimento della continuazione. La valutazione che tutti questi elementi contrastino con l'ipotesi di una programmazione unitaria anche del solo reato associativo, essendo intervenuti un lungo periodo di allontanamento dal clan, ritenuto dalla sentenza citata, ed una profonda modifica della compagine associativa di cui il ricorrente è stato partecipe sino al 2006, è quindi logica e conforme alle decisioni dei giudici della cognizione. L'accertamento contenuto nella sentenza del 16 dicembre 2020, costituendo un giudizio irrevocabile e non modificabile dal giudice dell'esecuzione, rende infatti corretta l'affermazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto l'istanza non meritevole di accoglimento mancando, per i motivi sopra detti, la prova di «una contestuale programmazione della fattispecie criminosa e dell'asserita unicità di disegno criminoso». La diversa deduzione che, secondo il ricorrente, dovrebbe trarsi dal complesso dell2 varie sentenze di condanna, le quali indicherebbero la sua appartenenza al clan ininterrottamente dal 1995 al 2016, anche durante il suo lungo periodo di carcerazione, non è pertanto corretta né plausibile, in quanto contrasta con l'accertamento dell'ultima sentenza, secondo cui egli si è reinserito nel clan solo a partire dal 2015. 3. Deve altresì ribadirsi che «In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la 4 quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il riconoscimento della continuazione per l'ampiezza dell'arco temporale in cui si collocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici della loro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa».(Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275451). III ricorrente non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso, nonostante la forte distanza temporale tra i vari delitti. E' quindi corretta la decisione di rigetto dell'istanza, dovendo i due episodi essere ritenuti «non frutto di una primigenia delibazione». 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processua li. P.Q.III. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente