CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 924/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza N. 146 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0188380124000000219 0 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2289/2025 depositato il
29/04/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28/01/2025 all'ASL Salerno DS 60 ed ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 31/01/2025 ed iscritto al n. 462/2025 del RGR, la sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso n. 0188380124000000219 emesso dall'agente per la riscossione
- Direzione Provinciale di Salerno per recupero ticket sanitario non versato per prestazioni effettuate presso la ASL Salerno – Distretto Sanitario 60 e relativo all'annualità 2014, per un importo di €. 786,66, notificato il 09/12/2024.
La ricorrente rappresentava preliminarmente che in data 20/05/2014 era stata rilasciata dall'ASL di Salerno alla sig.ra Ricorrente_1 e ai componenti del suo nucleo familiare, Nominativo_2 (C.F.: CF_1) e Nominat ivo_3 (C.F.: CF_2), certificato di esenzione E02 (certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito), come da documentazione allegata;
quindi, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- intervenuta prescrizione del credito vantato, ove relativa alla frazione dell'anno 2014 antecedente al rilascio dell'esenzione;
- carenza di motivazione, con conseguente impossibilità per la contribuente di comprendere come fosse stato determinato l'importo richiesto, a quali prestazioni facesse riferimento e di verificare i presupposti di fatto della pretesa.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduceva, rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva;
in particolare, i motivi di annullamento dedotti da parte ricorrente a suo avviso, relativi a fasi antecedenti la formazione del ruolo, attenevano esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore. Con riferimento alla carenza di motivazione, ad esempio, gli importi e le indicazioni contenuti nell'avviso riportavano fedelmente i dati forniti, con il ruolo, dallo stesso Ente impositore.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La ricorrente depositava memoria di replica con cui insisteva sui motivi di impugnativa.
L'ASL di Salerno, Distretto Sanitario 60 non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Si ritiene fondata l'eccezione di carenza di motivazione, posto che dall'atto impugnato non si evincono i presupposti di fatto specifici che hanno condotto la ASL di Salerno, Distretto Sanitario 60 (che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio) a trasmettere il ruolo all'agente della riscossione, né la sintetica dicitura “recupero per esenzione indebitamente fruita anno 2014”, priva di riferimenti precisi riferiti alla contribuente, ha consentito a questa Corte di comprendere il motivo del disconoscimento dell'esenzione. Peraltro, mancando un dettaglio delle prestazioni con riferimento alle quali si è provveduto al recupero dei ticket, risulta impossibile valutare la fondatezza dell'eccepita prescrizione del credito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 250,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO. CONDANNA L' ASL DI
SALERNO DS60 AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 250,00 OLTRE
ACCESSORI DI LEGGE E RIMBORSO DEL CUT, DA DISTRARSI IN FAVORE DEL DIFENSORE
DICHIARATOSI ANTISTATARIO.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza N. 146 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0188380124000000219 0 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2289/2025 depositato il
29/04/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28/01/2025 all'ASL Salerno DS 60 ed ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 31/01/2025 ed iscritto al n. 462/2025 del RGR, la sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso n. 0188380124000000219 emesso dall'agente per la riscossione
- Direzione Provinciale di Salerno per recupero ticket sanitario non versato per prestazioni effettuate presso la ASL Salerno – Distretto Sanitario 60 e relativo all'annualità 2014, per un importo di €. 786,66, notificato il 09/12/2024.
La ricorrente rappresentava preliminarmente che in data 20/05/2014 era stata rilasciata dall'ASL di Salerno alla sig.ra Ricorrente_1 e ai componenti del suo nucleo familiare, Nominativo_2 (C.F.: CF_1) e Nominat ivo_3 (C.F.: CF_2), certificato di esenzione E02 (certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito), come da documentazione allegata;
quindi, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- intervenuta prescrizione del credito vantato, ove relativa alla frazione dell'anno 2014 antecedente al rilascio dell'esenzione;
- carenza di motivazione, con conseguente impossibilità per la contribuente di comprendere come fosse stato determinato l'importo richiesto, a quali prestazioni facesse riferimento e di verificare i presupposti di fatto della pretesa.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduceva, rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva;
in particolare, i motivi di annullamento dedotti da parte ricorrente a suo avviso, relativi a fasi antecedenti la formazione del ruolo, attenevano esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore. Con riferimento alla carenza di motivazione, ad esempio, gli importi e le indicazioni contenuti nell'avviso riportavano fedelmente i dati forniti, con il ruolo, dallo stesso Ente impositore.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La ricorrente depositava memoria di replica con cui insisteva sui motivi di impugnativa.
L'ASL di Salerno, Distretto Sanitario 60 non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Si ritiene fondata l'eccezione di carenza di motivazione, posto che dall'atto impugnato non si evincono i presupposti di fatto specifici che hanno condotto la ASL di Salerno, Distretto Sanitario 60 (che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio) a trasmettere il ruolo all'agente della riscossione, né la sintetica dicitura “recupero per esenzione indebitamente fruita anno 2014”, priva di riferimenti precisi riferiti alla contribuente, ha consentito a questa Corte di comprendere il motivo del disconoscimento dell'esenzione. Peraltro, mancando un dettaglio delle prestazioni con riferimento alle quali si è provveduto al recupero dei ticket, risulta impossibile valutare la fondatezza dell'eccepita prescrizione del credito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 250,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO. CONDANNA L' ASL DI
SALERNO DS60 AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 250,00 OLTRE
ACCESSORI DI LEGGE E RIMBORSO DEL CUT, DA DISTRARSI IN FAVORE DEL DIFENSORE
DICHIARATOSI ANTISTATARIO.