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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34643 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GO NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 02/02/2024 dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ascoltato il difensore e procuratore speciale della parte civile, EO MI, avv. Antonio Salvatore Scordo, presente in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, allegando conclusioni scritte accompagnate dalla nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
ascoltata l'avv. Pia Iacutone, che ha sostituito l'avv. Antonino Todaro, difensore e procuratore speciale delle parti civili "Rete per la legalità Sicilia APS - Associazione e Fondazione contro il racket e l'usura" e "Rete per la legalità Messina APS - Associazione e Fondazione contro il racket e l'usura", che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto dall'imputato, depositando conclusioni scritte accompagnate da nota spese delle quali hanno chiesto la liquidazione;
udito il difensore del ricorrente, avv. Domenico Andrè, che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34643 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di gravame spesi nel merito, che la Corte territoriale ha esaminato e respinto, con logico e pertinente argomentare. NI Arrigo, a ministero del difensore abilitato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MESSINA del 2 febbraio 2024, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 7 giugno 2023, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen., ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione e 1.200,00 euro di multa. La Corte ha, inoltre, dichiarato l'imputato interdetto legalmente per la durata della pena ed ha confermato nel resto la decisione impugnata, condannando l'imputato alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio. 1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 530 comma 2, cod.proc.pen., artt. 81, 629, 628, comma terzo, n. 1 e 416 bis.1 cod. pen.. La Corte di merito avrebbe totalmente travisato il risultato probatorio della istruzione dibattimentale, stimando attendibili e genuine le dichiarazioni delle persone offese, che, viceversa, avrebbero manifestato evidenti reticenze ed amnesie selettive, rivelandosi del tutto inaffidabili ed inattendibili. Le stesse persone offese, peraltro costituitesi parti civili, avrebbero avuto un evidente interesse calunniatorio a causa del complesso portato obbligatorio sotteso alla vicenda che ha condotto alla contestazione dei fatti descritti in imputazione. I giudici del merito neppure avrebbero considerato la consulenza di parte resa dal dott. Mendolia, svolta sui contenuti digitali dello smartphone in uso all'imputato, che offrirebbero contezza dei reali rapporti intercorsi tra lo stesso e le persone offese. In particolare, la persona offesa MI sarebbe il diretto interessato ai lavori in corso nel cantiere San Licandro, mentre i toni dei messaggi del MI intrattenuti col ricorrente sarebbero sempre cordiali e mancherebbe qualsiasi forma di intimidazione costrittiva. Il AC inoltre avrebbe assistito solo una volta ad uno sguardo minaccioso dell'imputato che guardava di pezzi di legno posti in terra. 1.1. Il motivo appare manifestamente infondato ed anche aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, così ribaltando sulla Corte di legittimità aspetti già convincentemente trattati nel merito, nella duplice conformità verticale delle decisioni. Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (v. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della _decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. In realtà, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connesso travisamento nella valutazione del materiale probatorio, insiste nel proporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Con riferimento ad affidabilità personale delle vittime di estorsione ed attendibilità del narrato, la Corte di merito si è uniformata ai criteri più volte enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, che si richiama anche per le annotazioni CED dele successive decisioni conformi) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Tuttavia — ed è proprio quello che la Corte di merito ha fatto — può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Ciò posto, le dichiarazioni della persona offesa EO MI, costituita parte civile, sono state attentamente vagliate e ritenute scevre da qualsiasi intento calunniatorio. E' stata valorizzata la linearità della ricostruzione, nonché i riscontri provenienti dalle altre risultanze acquisite nel corso del giudizio, rappresentate dalle dichiarazioni del CI, del CA e degli operai messi a .disposizione dell'Arrigo, dalla documentazione in atti, oltre che di quanto riscontrato dagli operanti. Analoghi rilievi possono operarsi per le dichiarazioni dell'altra persona offesa costituitasi, a sua volta parte civile, il cui narrato è confermato proprio dal MI e dagli altri testi citati oltre che dalla documentazione posta a conforto del narrato. Peraltro, la pronunzia ha preso in specifica considerazione anche la prova a discarico rappresentata dalla consulenza tecnica sullo smartphone in uso all'imputato. Essa altro non documenta se non rapporti di confidenza che devono ritenersi "imposti" al MI. Le gentilezze invocate dal difensore dell'imputato sulla consegna di regali in pesce fresco o altri beni, non incidono sulla complessiva illiceità delle pretese, che si sono palesate non iure e contra ius. La valutazione di attendibilità della persona offesa rappresenta comunque una valutazione di fatto, che se adeguatamente argomentata non è suscettibile di censura con i motivi di ricorso (Sez. U. Bell'Arte cit.). 2. Col secondo motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., la violazione e falsa applicazione dell'art. 393 cod. pen.. La condotta sarebbe sussumibile nell'alveo della ragion fattasi. L'Arrigo avrebbe agito per soddisfare un suo credito, portare a termine i lavori nel cantiere San Licandro, bloccati per le gravissime irregolarità ed inadempienze delle persone offese 2.1. Anche tale motivo partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità del precedente. Il rapporto dell'imputato col MI nasce non iure, per le modalità stesse intimidatrici dell'Arrigo, il quale spende il suo curriculum criminale e la sua parentela con una nota famiglia legata alla realtà mafiosa messinese (quella dei Minardi) per ottenere dal MI vantaggi certamente ingiusti. La Corte di merito ben argomenta circa la totale estraneità della fattispecie concreta all'esame rispetto alla ragion fattasi, della quale difetta la corrispondenza del quantum debeatur ed anche la speculare reciprocità di obblighi tra vittima e carnefice, che non coincidono perfettamente alle parti del rapporto obbligatorio dedotto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, IL Nicola, Rv. 280027 - 02, in motivazione). 3. Col terzo motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione dell'art. 416 bis.1 cod.pen., difettando nella condotta dell'agente sia il metodo, che le finalità di agevolazione mafiosa. Non basterebbero al riguardo i rapporti di parentela coi fratelli Minardi per giustificare il riconoscimento di tale aggravante. 3.1. Anche tale motivo partecipa della medesima sorte processuale dei precedenti. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo deletreiza . rnpugnata, così venendo meno all'onere di specificità. Il compendio indiziario riportato nel provvedimento impugnato, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, in considerazione del fatto che l'agente si è fatto portatore di una carica di intimidazione estesa e legata al contesto ambientale, sia per i suoi trascorsi, sia per i legami notori con ambienti criminali di tipo mafioso, derivanti dalla parentela con la famiglia Minardi, storicamente di spicco nel panorama della mafia messinese. E' noto che la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019). La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. 4. Col quarto motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione degli artt. 63, comma quarto e 62 bis cod. pen.. Il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la circostanza aggravante non privilegiata non escluderebbe assolutamente che resti operante la disposizione generale che disciplina il concorso omogeneo di circostanze aggravanti ex art. 63, comma terzo e quarto cod. pen., trattandosi di ipotesi di cumulo giuridico di aggravanti. 4.1. La deduzione è manifestamente infondata in diritto. Come insegnano le Sezioni unite di questa Corte, le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01; seguita più recentemente da Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Rv. 286212 - 01). Una volta applicate le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante non privilegiata del delitto di estorsione (uso di un'arma), la pena base detentiva resta fissata in anni cinque di reclusione, pena sulla quale deve applicarsi l'aumento previsto per l'altra aggravante (privilegiata) ad effetto speciale, nella misura ingravescente specificamente indicata dalla legge. La disposizione generale dettata dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., quale limite legale agli aumenti dovuti al cumulo materiale di circostanze aggravanti, non trova dunque applicazione ove l'effetto ingravescente dell'altra aggravante ad effetto speciale sia stato già neutralizzato in conseguenza del bilanciamento. Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la disciplina di "contenzione" prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria dettata dalla disposizione speciale, che misura l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, che si liquidano come da dispositivo. 5.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MI EO, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile Rete per la legalità Messina APS e dalla parte civile Rete per la legalità Sicilia APS che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ascoltato il difensore e procuratore speciale della parte civile, EO MI, avv. Antonio Salvatore Scordo, presente in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, allegando conclusioni scritte accompagnate dalla nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
ascoltata l'avv. Pia Iacutone, che ha sostituito l'avv. Antonino Todaro, difensore e procuratore speciale delle parti civili "Rete per la legalità Sicilia APS - Associazione e Fondazione contro il racket e l'usura" e "Rete per la legalità Messina APS - Associazione e Fondazione contro il racket e l'usura", che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto dall'imputato, depositando conclusioni scritte accompagnate da nota spese delle quali hanno chiesto la liquidazione;
udito il difensore del ricorrente, avv. Domenico Andrè, che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34643 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di gravame spesi nel merito, che la Corte territoriale ha esaminato e respinto, con logico e pertinente argomentare. NI Arrigo, a ministero del difensore abilitato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MESSINA del 2 febbraio 2024, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 7 giugno 2023, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen., ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione e 1.200,00 euro di multa. La Corte ha, inoltre, dichiarato l'imputato interdetto legalmente per la durata della pena ed ha confermato nel resto la decisione impugnata, condannando l'imputato alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio. 1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 530 comma 2, cod.proc.pen., artt. 81, 629, 628, comma terzo, n. 1 e 416 bis.1 cod. pen.. La Corte di merito avrebbe totalmente travisato il risultato probatorio della istruzione dibattimentale, stimando attendibili e genuine le dichiarazioni delle persone offese, che, viceversa, avrebbero manifestato evidenti reticenze ed amnesie selettive, rivelandosi del tutto inaffidabili ed inattendibili. Le stesse persone offese, peraltro costituitesi parti civili, avrebbero avuto un evidente interesse calunniatorio a causa del complesso portato obbligatorio sotteso alla vicenda che ha condotto alla contestazione dei fatti descritti in imputazione. I giudici del merito neppure avrebbero considerato la consulenza di parte resa dal dott. Mendolia, svolta sui contenuti digitali dello smartphone in uso all'imputato, che offrirebbero contezza dei reali rapporti intercorsi tra lo stesso e le persone offese. In particolare, la persona offesa MI sarebbe il diretto interessato ai lavori in corso nel cantiere San Licandro, mentre i toni dei messaggi del MI intrattenuti col ricorrente sarebbero sempre cordiali e mancherebbe qualsiasi forma di intimidazione costrittiva. Il AC inoltre avrebbe assistito solo una volta ad uno sguardo minaccioso dell'imputato che guardava di pezzi di legno posti in terra. 1.1. Il motivo appare manifestamente infondato ed anche aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, così ribaltando sulla Corte di legittimità aspetti già convincentemente trattati nel merito, nella duplice conformità verticale delle decisioni. Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (v. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della _decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. In realtà, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connesso travisamento nella valutazione del materiale probatorio, insiste nel proporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Con riferimento ad affidabilità personale delle vittime di estorsione ed attendibilità del narrato, la Corte di merito si è uniformata ai criteri più volte enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, che si richiama anche per le annotazioni CED dele successive decisioni conformi) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Tuttavia — ed è proprio quello che la Corte di merito ha fatto — può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Ciò posto, le dichiarazioni della persona offesa EO MI, costituita parte civile, sono state attentamente vagliate e ritenute scevre da qualsiasi intento calunniatorio. E' stata valorizzata la linearità della ricostruzione, nonché i riscontri provenienti dalle altre risultanze acquisite nel corso del giudizio, rappresentate dalle dichiarazioni del CI, del CA e degli operai messi a .disposizione dell'Arrigo, dalla documentazione in atti, oltre che di quanto riscontrato dagli operanti. Analoghi rilievi possono operarsi per le dichiarazioni dell'altra persona offesa costituitasi, a sua volta parte civile, il cui narrato è confermato proprio dal MI e dagli altri testi citati oltre che dalla documentazione posta a conforto del narrato. Peraltro, la pronunzia ha preso in specifica considerazione anche la prova a discarico rappresentata dalla consulenza tecnica sullo smartphone in uso all'imputato. Essa altro non documenta se non rapporti di confidenza che devono ritenersi "imposti" al MI. Le gentilezze invocate dal difensore dell'imputato sulla consegna di regali in pesce fresco o altri beni, non incidono sulla complessiva illiceità delle pretese, che si sono palesate non iure e contra ius. La valutazione di attendibilità della persona offesa rappresenta comunque una valutazione di fatto, che se adeguatamente argomentata non è suscettibile di censura con i motivi di ricorso (Sez. U. Bell'Arte cit.). 2. Col secondo motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., la violazione e falsa applicazione dell'art. 393 cod. pen.. La condotta sarebbe sussumibile nell'alveo della ragion fattasi. L'Arrigo avrebbe agito per soddisfare un suo credito, portare a termine i lavori nel cantiere San Licandro, bloccati per le gravissime irregolarità ed inadempienze delle persone offese 2.1. Anche tale motivo partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità del precedente. Il rapporto dell'imputato col MI nasce non iure, per le modalità stesse intimidatrici dell'Arrigo, il quale spende il suo curriculum criminale e la sua parentela con una nota famiglia legata alla realtà mafiosa messinese (quella dei Minardi) per ottenere dal MI vantaggi certamente ingiusti. La Corte di merito ben argomenta circa la totale estraneità della fattispecie concreta all'esame rispetto alla ragion fattasi, della quale difetta la corrispondenza del quantum debeatur ed anche la speculare reciprocità di obblighi tra vittima e carnefice, che non coincidono perfettamente alle parti del rapporto obbligatorio dedotto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, IL Nicola, Rv. 280027 - 02, in motivazione). 3. Col terzo motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione dell'art. 416 bis.1 cod.pen., difettando nella condotta dell'agente sia il metodo, che le finalità di agevolazione mafiosa. Non basterebbero al riguardo i rapporti di parentela coi fratelli Minardi per giustificare il riconoscimento di tale aggravante. 3.1. Anche tale motivo partecipa della medesima sorte processuale dei precedenti. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo deletreiza . rnpugnata, così venendo meno all'onere di specificità. Il compendio indiziario riportato nel provvedimento impugnato, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, in considerazione del fatto che l'agente si è fatto portatore di una carica di intimidazione estesa e legata al contesto ambientale, sia per i suoi trascorsi, sia per i legami notori con ambienti criminali di tipo mafioso, derivanti dalla parentela con la famiglia Minardi, storicamente di spicco nel panorama della mafia messinese. E' noto che la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019). La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. 4. Col quarto motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione degli artt. 63, comma quarto e 62 bis cod. pen.. Il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la circostanza aggravante non privilegiata non escluderebbe assolutamente che resti operante la disposizione generale che disciplina il concorso omogeneo di circostanze aggravanti ex art. 63, comma terzo e quarto cod. pen., trattandosi di ipotesi di cumulo giuridico di aggravanti. 4.1. La deduzione è manifestamente infondata in diritto. Come insegnano le Sezioni unite di questa Corte, le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01; seguita più recentemente da Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Rv. 286212 - 01). Una volta applicate le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante non privilegiata del delitto di estorsione (uso di un'arma), la pena base detentiva resta fissata in anni cinque di reclusione, pena sulla quale deve applicarsi l'aumento previsto per l'altra aggravante (privilegiata) ad effetto speciale, nella misura ingravescente specificamente indicata dalla legge. La disposizione generale dettata dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., quale limite legale agli aumenti dovuti al cumulo materiale di circostanze aggravanti, non trova dunque applicazione ove l'effetto ingravescente dell'altra aggravante ad effetto speciale sia stato già neutralizzato in conseguenza del bilanciamento. Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la disciplina di "contenzione" prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria dettata dalla disposizione speciale, che misura l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, che si liquidano come da dispositivo. 5.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile MI EO, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile Rete per la legalità Messina APS e dalla parte civile Rete per la legalità Sicilia APS che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.