Decreto presidenziale 3 marzo 2026
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Zagarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ast -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tonni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento medico-collegiale Prot. -OMISSIS- del 28.08.2025 ritirato a mano dalla -OMISSIS- in data 4.9.2025 con il quale la Commissione Medica del Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) dell'AST di -OMISSIS-, in riferimento al ricorso presentato dalla odierna ricorrente avverso il giudizio del Medico Competente del 5.06.2025, ha disposto, in parziale modifica del predetto giudizio, che la Sig.ra -OMISSIS- è " idonea alla mansione di infermiera/Sterilizzazione Blocco Operatorio con le seguenti prescrizioni:
- evitare attività lavorative di traino e spinta e di movimentazione manuale di carichi con fascia di rischio superiore alla fascia verde;
- obbligo di utilizzo di sollevatori elettrici messi a disposizione in tutte le fasi lavorative in caso di movimentazione di pesi superiori ai 5kg;
- pause o pause operose (attività che comportano la postura seduta) di 10 minuti ogni 2 ore al fine di alternare la postura eretta con quella seduta; in caso di attività presso il blocco operatorio: gestione dei pazienti non collaboranti o poco collaboranti non consentita in solitaria ma con l'utilizzo di ausili";
nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti e successivi compresa la nota prot. -OMISSIS- dell'8.09.2025 a firma della Dott.ssa -OMISSIS-, Medico Competente dell' AST di -OMISSIS- - sede di -OMISSIS- con la quale veniva rifiutata la richiesta di visita medica sul presupposto dell'esistenza del parere espresso dallo SPSAL non essendo emerse - secondo il parere del Medico Competente - modifiche cliniche sostanziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ast -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. OV UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente impugna il provvedimento medico-collegiale Prot. -OMISSIS- del 28 agosto 2025, con il quale la Commissione Medica del Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) dell'AST di -OMISSIS-, in riferimento al ricorso presentato dalla odierna ricorrente avverso il giudizio del Medico Competente del 5 giugno 2025, ha disposto, in parziale modifica del predetto giudizio, che la medesima ricorrente è idonea alla mansione di infermiera/Sterilizzazione Blocco Operatorio con prescrizioni.
Si è costituita l’Amministrazione impugnata, deducendo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudica amministrativo.
Con decreto presidenziale 171/2026 è stata fissata la discussione del ricorso per la camera di consiglio del 23 aprile 2026, ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a, ai soli fini della soluzione da parte del Collegio della questione in rito . Il ricorso è stato successivamente trattenuto in decisione.
1 Sussistono i presupposti per la definizione del ricorso ai sensi dell’art.72 bis c.p.a. Infatti, come eccepito dall’Azienda Sanitaria, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice.
1.1 Il presente giudizio, infatti, sia pure mediante l’impugnazione degli atti della Commissione medica, coincide con l’accertamento del preteso diritto soggettivo della lavoratrice, odierna ricorrente, ad essere esonerata dal datore di lavoro dalle mansioni attualmente espletate.
1.2 Si tratta quindi di una vicenda riguardante la gestione del rapporto di pubblico impiego cd. privatizzato, ex art. 63 D.lgs. n. 165/2001, che involge posizioni giuridiche di natura paritetica, come tali attratte alla giurisdizione del giudice ordinario (si veda, per un caso analogo Tar Calabria – Reggio Calabria 26 ottobre 2023 n. 783 e la giurisprudenza ivi richiamata).
2 Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, nei confronti del quale il ricorso potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 comma 2 CPA:
2.1 Le spese possono essere compensate, dato che il provvedimento oggetto di impugnazione indica il Tar come Tribunale competente per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IA, Presidente
OV UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| OV UI | Renata MA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.