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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 997/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4388/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Sede 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Resistente_2 P.IVA_1 Società Gestione S.p.a. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15720/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 20230488300004169 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento della TARES per l'anno 2013 Ricorrente_1per euro 5.655,05 a carico della s.r.l. in liquidazione . La contribuente contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuta decadenza e prescrizione, dovuta alla irritualità della notifica degli atti prodromici ed alla inesistenza della notifica, in quanto effettuata da una società di posta privata a tanto non autorizzata . La soc. Soges, concessionaria dei servizi di riscossione si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto . All'esito della istruttoria i primi giudici rigettavano il ricorso, soffermandosi, in particolare, sulla ritualità delle notifiche degli atti prodromici e deducendo, tra l'altro, che la motivazione appariva sufficiente, contenendo tutti gli elementi essenziali per consentire la individuazione della pretesa impositiva, e che non risultavano fondate tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte ricorrente, stante la ritualità della notifica, così da interrompere i termini . Si è costituita anche in appello la Soges, concludendo per il rigetto del gravame . A parere della C.G.T. di Secondo Grado l'appello deve essere senza dubbio rigettato . Deve anzitutto ritenersi che la sentenza di primo grado sia correttamente motivata, avendo fornito almeno in parte risposte per ogni questione sollevata . In particolare, va ritenuta la ritualità della notifica degli atti prodromici avvenuta attraverso la procedura della compiuta giacenza, peraltro non contestata dalla stessa appellante, con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di prescrizione o decadenza . L'appellante lamenta pure che non gli sarebbe stato notificato un ulteriore sollecito di pagamento, ma ciò appare del tutto irrilevante e non lesivo delle sue prerogative, avendo già avuto conoscenza della procedura impositiva in suo danno attraverso la notifica degli atti prodromici . In secondo luogo, deve escludersi qualsiasi profilo di inesistenza della notifica, in quanto avvenuta con la procedura della compiuta giacenza, ed avendo raggiunto il suo scopo di rendere edotta la parte della esistenza della procedura . L'appello va pertanto in toto rigettato . Spese del grado come da soccombenza e liquidazione di cui al dispositivo che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti . Napoli, L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4388/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Sede 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Resistente_2 P.IVA_1 Società Gestione S.p.a. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15720/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 20230488300004169 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento della TARES per l'anno 2013 Ricorrente_1per euro 5.655,05 a carico della s.r.l. in liquidazione . La contribuente contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuta decadenza e prescrizione, dovuta alla irritualità della notifica degli atti prodromici ed alla inesistenza della notifica, in quanto effettuata da una società di posta privata a tanto non autorizzata . La soc. Soges, concessionaria dei servizi di riscossione si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto . All'esito della istruttoria i primi giudici rigettavano il ricorso, soffermandosi, in particolare, sulla ritualità delle notifiche degli atti prodromici e deducendo, tra l'altro, che la motivazione appariva sufficiente, contenendo tutti gli elementi essenziali per consentire la individuazione della pretesa impositiva, e che non risultavano fondate tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte ricorrente, stante la ritualità della notifica, così da interrompere i termini . Si è costituita anche in appello la Soges, concludendo per il rigetto del gravame . A parere della C.G.T. di Secondo Grado l'appello deve essere senza dubbio rigettato . Deve anzitutto ritenersi che la sentenza di primo grado sia correttamente motivata, avendo fornito almeno in parte risposte per ogni questione sollevata . In particolare, va ritenuta la ritualità della notifica degli atti prodromici avvenuta attraverso la procedura della compiuta giacenza, peraltro non contestata dalla stessa appellante, con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di prescrizione o decadenza . L'appellante lamenta pure che non gli sarebbe stato notificato un ulteriore sollecito di pagamento, ma ciò appare del tutto irrilevante e non lesivo delle sue prerogative, avendo già avuto conoscenza della procedura impositiva in suo danno attraverso la notifica degli atti prodromici . In secondo luogo, deve escludersi qualsiasi profilo di inesistenza della notifica, in quanto avvenuta con la procedura della compiuta giacenza, ed avendo raggiunto il suo scopo di rendere edotta la parte della esistenza della procedura . L'appello va pertanto in toto rigettato . Spese del grado come da soccombenza e liquidazione di cui al dispositivo che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti . Napoli, L'ESTENSORE IL PRESIDENTE