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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 700/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 CUT 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202500002210000 notificata il 6 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione
Regionale di Firenze, ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973 n. 602, eccependo che il preavviso non conteneva l'indicazione dei beni immobili sui quali si sarebbe iscritta l'ipoteca e che comunque gli unici beni di sua proprietà erano pervenuti per successione ereditaria del genitore Nominativo_1, ma l'eredità era stata accettata dai coeredi con beneficio di inventario e quindi i relativi beni non erano aggredibili;
rilevato, per quanto il ricorrente non ne faccia oggetto di specifica eccezione, che il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, ha introdotto il comma
2 bis in calce all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a norma del quale «L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1», ma non prescrive affatto che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere anche l'indicazione degli immobili che successivamente saranno oggetto di iscrizione ipotecaria (cfr.: Cass., 13 novembre 2014, n. 24258);
atteso che è vero che l'eredità di Nominativo_1 è stata accettata dal ricorrente Ricorrente_1 con beneficio di inventario dai coeredi, come risulta dal verbale notarile del 23 ottobre 2013, registrato il 30 ottobre 2013, e che secondo l'articolo 490 del codice civile l'effetto tipico prodotto dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è costituito dalla separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio personale dell'erede beneficiato, con la conseguenza che non si verificherà la confusione tra i due patrimoni e che i creditori particolari dell'erede non potranno aggredire il patrimonio ereditario, vincolato al soddisfacimento dei creditori del de cuius;
considerato tuttavia che, secondo la previsione degli articoli 484 e seguenti del codice civile, alla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario si doveva accompagnare la redazione dell'inventario nei tre mesi successivi (salvo proroghe concesse dal tribunale) e che in mancanza di questo tempestivo adempimento, l'accettante con beneficio di inventario diviene erede puro e semplice;
verificato che sono trascorsi oltre due anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e il ricorrente non ha prodotto l'inventario dei beni e neppure una dichiarazione di rinuncia all'eredità, nonostante la specifica eccezione sollevata dall'ufficio al riguardo con le controdeduzioni del 2 ottobre 2025;
preso atto, peraltro, che la richiesta di voltura catastale dell'immobile a proprio nome è certamente incompatibile con la volontà di non accettare l'eredità e per giurisprudenza consolidata equivale invece ad un atto di accettazione formale dell'eredità;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto e che, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in ragione dell'elevato valore della controversia (€uro 215.505,76);
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi
€uro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 700/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 CUT 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002210000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202500002210000 notificata il 6 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione
Regionale di Firenze, ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973 n. 602, eccependo che il preavviso non conteneva l'indicazione dei beni immobili sui quali si sarebbe iscritta l'ipoteca e che comunque gli unici beni di sua proprietà erano pervenuti per successione ereditaria del genitore Nominativo_1, ma l'eredità era stata accettata dai coeredi con beneficio di inventario e quindi i relativi beni non erano aggredibili;
rilevato, per quanto il ricorrente non ne faccia oggetto di specifica eccezione, che il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, ha introdotto il comma
2 bis in calce all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a norma del quale «L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1», ma non prescrive affatto che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere anche l'indicazione degli immobili che successivamente saranno oggetto di iscrizione ipotecaria (cfr.: Cass., 13 novembre 2014, n. 24258);
atteso che è vero che l'eredità di Nominativo_1 è stata accettata dal ricorrente Ricorrente_1 con beneficio di inventario dai coeredi, come risulta dal verbale notarile del 23 ottobre 2013, registrato il 30 ottobre 2013, e che secondo l'articolo 490 del codice civile l'effetto tipico prodotto dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è costituito dalla separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio personale dell'erede beneficiato, con la conseguenza che non si verificherà la confusione tra i due patrimoni e che i creditori particolari dell'erede non potranno aggredire il patrimonio ereditario, vincolato al soddisfacimento dei creditori del de cuius;
considerato tuttavia che, secondo la previsione degli articoli 484 e seguenti del codice civile, alla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario si doveva accompagnare la redazione dell'inventario nei tre mesi successivi (salvo proroghe concesse dal tribunale) e che in mancanza di questo tempestivo adempimento, l'accettante con beneficio di inventario diviene erede puro e semplice;
verificato che sono trascorsi oltre due anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e il ricorrente non ha prodotto l'inventario dei beni e neppure una dichiarazione di rinuncia all'eredità, nonostante la specifica eccezione sollevata dall'ufficio al riguardo con le controdeduzioni del 2 ottobre 2025;
preso atto, peraltro, che la richiesta di voltura catastale dell'immobile a proprio nome è certamente incompatibile con la volontà di non accettare l'eredità e per giurisprudenza consolidata equivale invece ad un atto di accettazione formale dell'eredità;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto e che, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in ragione dell'elevato valore della controversia (€uro 215.505,76);
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi
€uro 5.000,00, oltre accessori come per legge.