Sentenza 15 dicembre 2021
Massime • 1
Integra il reato di esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia la condotta di chi, privo dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 128, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, procura l'emissione di lettere di credito (nella specie cd. "stand by" da parte di banche estere su richiesta di società estere simulanti ragioni di debito verso imprenditori italiani in difficoltà finanziarie) da presentare ad istituti autorizzati per la riscossione, in quanto tali lettere esplicano una funzione di garanzia atta a consentire ai beneficiari l'ottenimento di finanziamenti di pari importo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2021, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2021 |
Testo completo
02916-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 2784 GEPPINO RAGO -Presidente Sent. n. sez. UP 15/12/2021 MARIA DANIELA BORSELLINO - GIUSEPPE COSCIONI R.G.N. 23334/2021 Relatore - SANDRA RECCHIONE MARZIA MINUTILLO TURTUR ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO NA AO nato il [...] NO ME TO nato il [...] AR MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi;
udito il difensore degli imputati NO NA AO e NO ME TO, Avv. CLAUDIO CORATELLA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
udito il difensore dell'imputato AR MA, Avv.ORAZIO ESPOSITO il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
Siam RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza dell'8 ottobre 2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto qui di interesse, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NO ND OL e NO ME NT per tutti i reati loro ascritti ad eccezione del reato di cui al capo a) perché estinti per prescrizione;
confermava la condanna di DU AR per i reati di cui ai capi a), b), c), e), f) e le statuizioni civili;
agli imputati, insieme a NO LO e NZ UE (che non avevano proposto appello) ed a LL GI e ON OB (che non hanno proposto ricorso per cassazione) erano contestati il reato di esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia (capo b), l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe nell'ambito dell'abusivo esercizio dell'attività suddetta (capo a), a NO ND OL e NO ME NT come promotori, a DU come partecipante;
ai ricorrenti erano poi contestati il reato di truffa ex artt. 110, 640 e 61 n.7 cod.pen. ai danni della LL RT s.r.l. (capo c), la truffa ex artt. 81, 110, 640 e 61 n.7 cod.pen. ai danni della FA s.r.l. e US IA s.r.l. (capo e), il reato di truffa ex artt. 110, 640 e 61 n.7 cod.pen. ai danni della CY YA (capo f); a NO ND OL (e a LL GI, non ricorrente), il reato di truffa ex artt. 110, 640 e 61 n.7 cod.pen. ai danni della TE s.r.l. (capo d); a NO ND OL e NO ME NT (e LL GI, non ricorrente, e NZ UE, non appellante) il reato di truffa ex artt. 110, 640 e 61 n.7 cod.pen. ai danni della IE CA s.n.c. (reato contestato con decreto di citazione n.129/2012 R.G. Dib.). Si contestava che NO ND OL e NO ME NT, quali amministratori della NO GR Investment Inc. avente sede dichiarata in New York e sede operativa in IN, proponevano ai propri clienti, di solito imprenditori in difficoltà finanziarie, soluzioni per reperire finanziamenti al di fuori dei canali bancari ordinari mediante ricorso a particolari strumenti finanziari (soprattutto lettere di credito) senza la dovuta iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 128 sexies d.lgs. 385/93; tenendo celata la mancata iscrizione all'albo, ottenevano compensi dai clienti per l'attività svolta al fine di far loro rilasciare lettere di credito per poter accedere a finanziamenti, senza poi che vi fosse realmente tale emissione o comunque senza che la lettera di credito, emessa da una banca straniera, fosse accettata dai finanziatori italiani;
dell'associazione faceva parte anche DU AR, che per la società ricopriva la 2 Scommi qualifica di chief business development, che partecipava alle trattative con i clienti e si era prestato ad intestarsi l'amministrazione e la rappresentanza di società di diritto inglese create appositamente per le operazioni finanziarie truffaldine.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Giorgio Weil nell'interesse di NO ND OL e NO ME NT. Premesse le differenze tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato, il difensore osserva che il presunto reato associativo del caso in esame interferisce con due elementi di fatto che non possono essere trascurati: a)il vincolo familiare che lega i ricorrenti e b) la sussistenza di una società commerciale, regolarmente costituita secondo la disciplina civilistica, di cui erano soci i ricorrenti;
per sostenere la presenza di una associazione a delinquere sarebbe stato necessario dimostrare l'esistenza di un vincolo associativo al di là del rapporto familiare e che si ponesse come un quid pluris rispetto al lecito oggetto sociale.
1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la decisione impugnata errava nel considerare l'attività esercitata dai ricorrenti quale intermediazione creditizia in quanto la figura del mediatore prevede, come elemento caratterizzante, la terzietà rispetto alle parti, mentre i ricorrenti avevano ottenuto mandato a rappresentare i clienti ed operavano in nome proprio;
inoltre, era errato assimilare lo strumento della lettera di credito stand by alla fideiussione in quanto la lettera di credito è strumento cartolare, del tutto sganciato dal rapporto causale.
1.3 Il difensore osserva che la truffa in atti illeciti è cosa ben distinta dalla truffa che ha per oggetto cose acquisite mediante reato;
in questo secondo caso, la punibilità può essere esclusa in quanto non è più il fine della vittima ad essere illecito, ma l'oggetto della disposizione che non può dirsi legittimamente appartenente al patrimonio del truffato;
ciò si era verificato nel caso di specie, in cui il fine illecito di godere di erogazioni non dovute era comune ai concorrenti ed alle persone offese.
1.4 Il difensore eccepisce che era mancante la motivazione in ordine al calcolo della pena;
la motivazione era anche illogica, visto che assoggettava al medesimo trattamento sanzionatorio i due ricorrenti, mentre in primo grado la dosimetria della pena era stata differenziata.
2. Propone ricorso l'Avv. Claudio Coratella nell'interesse di NO ND OL e NO ME NT. Silim 2.1 Il difensore osserva come la insussistente supposta attività di mediazione creditizia non era sussumibile sotto la norma di cui all'art. 128 sexies D.lgs. 385/93; a tale proposito, riassunti i concetti di credito documentario e lettera di credito, rileva che anche a voler assimilare la lettera di credito stand by alla fideiussione prevista dall'ordinamento nazionale, i clienti della NO GR (le persone, cioè, rispetto alle quali si sarebbe posta in essere l'illecita attività di mediazione creditizia) non erano gli ordinanti, bensì i beneficiari delle garanzie, che erano, eventualmente, il frutto di una attività finanziaria intermediata all'estero, che vedeva come parti contrattuali banche straniere e società straniere: la mediazione creditizia, ammesso che la si volesse ritenere tale, avveniva pertanto tra la società estera e la banca estera, senza alcun coinvolgimento del soggetto italiano, al quale veniva solo consegnato un titolo quale beneficiario garantito dall'adempimento dell'obbligazione "simulata"; già in atto di appello si era pertanto eccepito che, anche a voler ritenere punibile una attività condotta interamente all'estero, si sarebbe dovuto ritenere il reato procedibile previa richiesta del Ministro di Giustizia;
ne discendeva inoltre che il supposto reato di cui all'art. 140 bis del D.lgs. 385/1993 non era stato neppure all'origine della decisione presa dalle persone offese dai singoli reati di truffa di addivenire alla conclusione dei rispettivi rapporti con la NO GR, circostanza che escludeva ogni artifizio e raggiro per la consumazione dei reati fine. Il difensore rileva che la lettera di credito stand by non poteva comunque ritenersi ricompresa, se oggetto di intermediazione, tra le attività di cui all'art. 128 sexies d.lgs. 385/93, visto che il suo schema contrattuale escludeva che la stessa potesse essere assimilata ad una fideiussione, né alla più comune lettera di credito, in quanto spariva la funzione intermediaria della banca (tipica della lettera di credito "semplice"), posto che ordinante e beneficiario si accordano a far sì che si faccia uso di un credito documentario solo se l'ordinante non adempia;
la Corte di appello, pur riconoscendo i diversi tipi di regolamenti contrattuali dei diversi strumenti giuridici considerati, aveva assimilato erroneamente le lettere di credito stand by alle fideiussioni, valorizzando lo scopo di garanzia che entrambe perseguono, pur nella profonda diversità delle cause dei rispettivi contratti e malgrado la lettera di credito stand by si differenzi profondamente non solo dalla fideiussione, ma anche da ogni forma di credito documentario, proprio perché non basato sulla presentazione di alcuna documentazione di credito da parte del beneficiario, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello. 4 Il difensore osserva che le ragioni che portavano i ricorrenti a non poter essere riconosciuti responsabili del reato di cui al capo b) riverberavano i loro effetti anche sui reati di truffa, anche perché le presunte persone offese non avevano considerato in alcun modo il requisito del poter svolgere attività di mediazione in capo ai ricorrenti, nel momento dell'adesione al programma asseritamente criminoso degli stessi, visto che oggetto della contrattazione era una lettera di credito stand by emessa da una banca per ordine di una società straniera con la quale avevano accettato di formalizzare un rapporto commerciale e che li avrebbe visti come beneficiari del credito;
mancava un nesso causale tra la supposta mancanza di abilitazione e la determinazione dell'erroneo consenso altrui necessario per la consumazione del delitto di truffa;
per quanto poi riguardava la truffa di cui al decreto di citazione n.129/2012 R.G. Dib., non poteva dubitarsi della consapevolezza in capo alle ritenute persone offese di ogni dettaglio delle operazioni concordate, degli effetti delle stesse e della persona degli interlocutori, per cui non vi era stata alcuna induzione in errore, né alcuna condotta fraudolenta. Per tutti i motivi esposti, il difensore conclude che era conseguente l'impossibilità di configurare il reato associativo, ma che doveva essere esaminato il dato che i giudici di merito avevano ritenuto esistente l'associazione senza considerare se l'attività di esercizio abusivo della mediazione creditizia costituisse o meno l'attività principale o esclusiva della compagine societaria denominata NO GR, aspetto che non era stato approfondito, malgrado risultasse l'emissione di numerose fatture che indicavano che la società avesse una cospicua attività, rispetto alla quale quella contestata appariva essere marginale;
era quindi insussistente il reato associativo in quanto sarebbe stata necessaria la dimostrazione che il sodalizio criminoso rappresentasse un'organizzazione autonoma da quella lecita: un'eventuale associazione criminosa, annidata tra le pieghe dell'ente, sarebbe potuta sussistere soltanto provando l'autonomia dal punto di vista strutturale, per cui ciò che poteva ritenersi provato era al più un concorso di persone nel reato di truffa.
1.2 Il difensore eccepisce che le sentenze di merito non avevano considerato la posizione di NO ME NT, il quale era stato ritenuto promotore e organizzatore della associazione contestata sub a) tramite una stringata motivazione priva di autonoma valutazione della sua posizione processuale con esplicito richiamo alle argomentazioni spese sul punto per la posizione del fratello NO ND OL, per cui tale qualifica era stata motivata solo sulla base del rapporto di consanguineità. 5 Schim.
1.3 Con riferimento al reato di truffa indicato nella imputazione come "Decreto di citazione n.129/2012 R.G. Dib., era evidente che nella fase genetica dei nuovi rapporti contrattuali non era dato evincere ove si annidasse l'attività decettizia necessaria per configurare il reato di truffa, ponendosi come elemento decisivo, se non unico, per la formazione e la manifestazione del consenso della IE la circostanza, maturata nel suo esclusivo ambito di attività, di sostituire la EN MA s.r.l. nei rapporti con la committente Alpasan;
infatti i contratti sottoscritti erano pienamente validi e, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, avevano effettivamente determinato il sorgere di forniture dalla IE alla AM Commerciale e tra quest'ultima e la Alpasan;
a questo punto l'eventuale attività decettizia si era spostata, secondo la Corte di appello, sulla fase esecutiva del contratto, in quanto la AM non aveva mai pagato le fatture ricevute da IE, ma in tale fase mancava completamente una attività decettizia, con la logica conseguenza di dover ricondurre il mancato pagamento della merce ala categoria del mero inadempimento civilistico 1.4 Relativamente al reato di truffa di cui al capo f), il difensore osserva che era stata erroneamente rigettata la richiesta di nullità/inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte a mezzo rogatoria internazionale rese da SE RO: infatti, la cancelleria del giudice di primo grado aveva comunicato il 12/8/2015 che l'esame del teste RO si sarebbe svolto lunedì 17/8/2015 a Miami (USA), per cui vi erano solo due giorni feriali in cui l'imputato e il suo difensore avrebbero dovuto premunirsi di titolo di viaggio, espletare tutte le formalità burocratiche e raggiungere il continente americano, impresa evidentemente impossibile, con conseguente violazione al diritto di difesa e assistenza dell'imputato, nonché della partecipazione del difensore al procedimento;
sull'eccezione, la Corte di appello si era riportata esclusivamente al trattato di mutua assistenza in materia penale tra Italia e Stati Uniti, ritenendo che la presenza delle parti e dei difensori non sia necessaria, avendo gli stessi solo la facoltà di partecipare all'audizione, senza considerare che secondo gli artt. 191, 727 e 729 cod.proc.pen. la prova non può essere acquisita in contrasto con principi fondamentale ed inderogabili dell'ordinamento italiano;
ne discendeva la nullità della rogatoria e la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste. Quanto alla truffa di cui al capo f), dovevano ritenersi valide le censure già esposte in ordine alla attività connessa alle lettere di credito stand by: se, infatti, le modalità della truffa consistevano semplicemente nel silenzio serbato in ordine a un requisito (l'iscrizione nell'Albo speciale dei mediatori creditizi) che in realtà gli agenti non dovevano possedere, la truffa non poteva dirsi perfezionata: non 6 Sim emergeva da alcun atto che RO si fosse determinato a versare le somme di denaro perché convinto della idoneità degli agenti a porre in essere atti di mediazione creditizia;
a parte l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di RO, in considerazione del fatto che RO, e per lui la CY YA, fossero i beneficiari e non gli ordinanti della lettera di credito stand by e che la stessa fu loro effettivamente consegnata, doveva escludersi la fattispecie di truffa, in quanto causa giuridicamente rilevante del relativo contratto non era lo sconto della lettera presso un istituto di credito da parte del beneficiario, bensì la garanzia del pagamento in caso di inadempimento dell'ordinante (nel caso specifico, del contratto di vendita di una imbarcazione della CY YA alla UK Nautica), circostanza mai verificatasi, così come mai era stata richiesto il pagamento alla banca inglese garante della UK Nautica in caso di inadempimento della stessa.
1.5 Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la concessione delle attenuanti generiche nonostante oggetto di specifico motivo di appello: la supposta gravità dei fatti contestati era stata oggetto di una duplice valutazione, sia per la determinazione della pena base per il reato associativo che per il diniego delle attenuanti generiche, operazione vietata dalla legge.
3. Propone ricorso il difensore di DU AR.
3.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello, pur avendo espressamente riconosciuto che la lettera di credito stand by costituisce un contratto di garanzia atipico non equiparabile alla lettera di credito vera e propria perché, a differenza di queste, è azionabile solo nel caso di inadempimento del debitore principale, aveva ritenuto che l'attività posta in essere dai fratelli NO e dalla NO GR rientrasse tra quelle riservate per legge agli intermediari iscritti nell'apposito albo: osserva che, come spiegato dal Prof. Fabio Peluso, la lettera stand by non è uno strumento di pagamento, ma uno strumento di garanzia, che viene attivata dal venditore-creditore, presentando i documenti prescritti all'emittente, solo nel caso in cui egli non abbia ricevuto il pagamento dall'acquirente-debitore, e che solo al verificarsi di tale eventualità egli potrà ricevere l'indennizzo da parte dell'emittente per la sua prestazione;
sono generalmente coinvolti il venditore, il compratore e la banca di quest'ultimo, e non la banca del venditore;
il venditore- creditore può valersi della banca del proprio Paese come garante della garanzia della banca estera del compratore, ma la banca del venditore-creditore non ha alcun rapporto con il debitore e, laddove interviene nel rapporto, solitamente si assume il rischio del pagamento da parte della banca del compratore-debitore 7 Sh um che può, ma non ha l'obbligo, di garantire l'indennizzo alla banca del venditore- creditore;
la lettera stand by, in assenza dell'assunzione dell'obbligo diretto da parte della banca del compratore-debitore nei confronti della banca del venditore-creditore, non potrà mai essere scontata dal venditore-creditore presso la propria banca e quindi non consente di avere alcuna anticipazione di somme e/o altre forme di finanziamento;
pertanto, la lettera stand by, non essendo uno strumento di pagamento ma una garanzia autonoma, non può rientrare nella attività di concessione di finanziamento ed errava la Corte di appello laddove aveva paragonato la garanzia fideiussoria al contratto autonomo di garanzia della lettera stand by in quanto quest'ultima ha come causa non il pagamento del debito, ma il risarcimento/indennizzo del danno nel caso di inadempimento del debitore.
1.2 Il difensore rileva che laddove venisse ritenuto insussistente il reato di cui al capo b), cadrebbero anche le residue imputazioni, in quanto l'attività dei fratelli NO sarebbe da considerare, anche sotto il mero profilo della consulenza, del tutto lecita.
1.3 Il difensore osserva che la Corte di appello aveva ritenuto che l'organizzazione che creava l'apparenza di una società che forniva servizi di consulenza e procacciamento di credito, quando si trattava di una attività che non era volta a nascondere, ma a far conoscere e divulgare l'attività, il chè rendeva illogica la motivazione della sentenza impugnata, in quanto un'organizzazione delinquenziale difficilmente pubblicizza le proprie attività, anche laddove le stesse assumano all'esterno parvenze di liceità; inoltre la Corte di appello aveva posto a base della propria decisione anche accertamenti eseguiti dagli operanti di polizia giudiziaria a mezzo consultazione in internet e google maps, che non erano mai stati controllati e verificati;
era poi illogico ritenere che la sola presenza di un studio, di una segretaria e della pubblicità su Internet, peraltro facilmente smascherabile, potessero essere sufficienti a trarre in inganno persone variamente ed altamente qualificate quale erano le persone offese dal reato ed i rispettivi professionisti: se poi la struttura organizzativa posta in essere dai fratelli NO era stata capace di ingannare imprenditori e professionisti, vieppiù era stata in grado di ingannare DU, privo di scolarizzazione e di conoscenze su strumenti finanziari;
inoltre, né il teste OG, né la teste TO avevano mai riferito che GA si fosse presentato come esperto del settore metallurgico, che stavano aprendo una banca, che avesse assicurato la LL RT s.r.l. che avrebbe potuto ottenere un'apertura di credito ricorrendo alle lettere di credito emesse da banche estere Shm e, in particolare, dalla AY di Londra;
non era riscontrabile nella condotta di DU alcun serio contributo causale, nemmeno sotto l'aspetto del concorso morale, ai fini della commissione dei reati ascritto, non potendo considerarsi tale la mera partecipazione ad alcuni incontri, l'essersi prestato a fare da legale rappresentante di società estere, dovendosi considerare questi come comportamenti di mera sottomissione, che non dimostravano alcuna connaturale partecipazione ai fatti delittuosi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi proposti da NO ND OL e NO ME NT sono inammissibili.
1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Ciò premesso, partendo dal primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Weil, lo stesso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta alle pag. 21 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali si è evidenziato che vi era una stabile organizzazione nella quale ognuno dei consociati aveva il proprio ruolo (i fratelli NO apparivano come i professionisti in grado di ottenere credito dalle banche o da finanziarie, DU procacciava clienti e assumeva la qualifica formale di amministratore delle società che assumevano fittiziamente obbligazioni nei confronti degli imprenditori italiani al fine di ottenere l'emissione delle lettere di credito stand by sulla base dei contratti stipulati), la Sim consapevolezza dei singoli di cooperare per la realizzazione del programma criminoso comune, la predisposizione di mezzi per creare l'apparenza di una società che forniva servizi di consulenza e procacciamento di crediti. Pertanto, è stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso con la - realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati" (Sez. 5 Sentenza n. 1964 del 07/12/2018, Magnani, Rv. - 274442-01).
1.2 Relativamente alla natura della lettera di credito stand by, i ricorsi non si confrontano con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagine 14 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali si evidenzia come la lettera di credito stand by debba essere ritenuta attività di concessione del credito. Infatti, la lettera di credito "stand by" deve essere definita come promessa di pagamento unilaterale allo scopo di essere utilizzata come cauzione per la corretta esecuzione di un contratto commerciale sottostante, o meglio come l'impegno scritto di una banca (emittente) emesso per ordine di un compratore (ordinante) a favore di un venditore (beneficiario) ad effettuare un pagamento a beneficio del venditore previo ritiro di determinati documenti giudicati conformi al testo del credito stesso;
lo schema proposto dalla NO GR consisteva nel simulare l'esistenza di un contratto di fornitura tra l'imprenditore (venditore) ed una società estera (compratore), che richiedeva l'emissione di una lettera di credito stand by ad una banca estera;
la lettera emessa dalla banca estera veniva presentata alla banca italiana, che avrebbe aperto una linea di credito corrispondete alla somma garantita. Così ricostruito lo schema, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che tale attività rientri tra quelle per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo: posto che, ai sensi dell'art. 128 sexies D.lgs. 385/93 il mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la 10 J. Imm concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, non vi è dubbio che l'attività svolta dalla NO GR debba essere definita come mediazione creditizia: Infatti, l'art. 3 DM 29/2009 (Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.) e l'art. 2 DM 53/2015 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130) prevedono che "per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:... f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonchè ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma."; visto l'espresso riferimento a “ogni altra forma di rilascio di garanzie", e che la lettera di credito stand by emessa dalla banca estera serviva proprio a garantire il pagamento del prezzo dal compratore al venditore, l'attività tesa al rilascio della suddetta lettera rientra necessariamente in quelle per le quali le normą sopra richiamate richiedano l'iscrizione all'apposito albo. Del tutto irrilevante è sia il fatto che lo schema fosse finalizzato alla apertura di una linea di credito da parte di una banca italiana (sulla base della lettera di credito stand by), sia che la NO GR fosse incaricata dal cliente e quindi non fosse terzo rispetto allo stesso (motivo proposto dall'Avv. Weil), posto che mediatore creditizio è la figura che mette in contatto istituti di credito, banche 0 intermediari finanziari, con la potenziale clientela interessata all'accesso al credito, indipendentemente dal fatto che sia legato ad un delle parti e che il reato si concretizzava nel momento in cui veniva dato incarico alla NO GR di individuare gli strumenti finanziari più adatti alle sue esigenze. Per lo stesso motivo, è manifestamente infondato il motivo di ricorso (proposto dall'Avv. Coratella) secondo il quale il reato sarebbe stato commesso all'estero, visto che la consumazione dei reati deve essere fatta risalire al conferimento dell'incarico alla NO GR e che le truffe sono consistite proprio nell'aver fatto credere alle parti offese che vi sarebbe stata una garanzia spendibile in Italia;
corretta appare, pertanto, la motivazione della Corte di 11 Silan appello contenuta alla pagina 24 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che i reati contestati sono avvenuti al momento della conclusione del contratto tra le parti offese e NO GR, e che le condotte successive, anche se eventualmente avvenute in parte all'estero, hanno soltanto portato ad ulteriori conseguenze il reato;
essendo avvenuta comunque almeno in parte l'azione, ai sensi dell'art. 6 cod.pen. nessun dubbio vi può essere sulla non necessità della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro, essendo il reato stato commesso nel territorio dello Stato.
1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Weil secondo il quale la punibilità del reato di truffa dovrebbe essere esclusa in quanto l'oggetto della disposizione patrimoniale era illecito, per cui non si poteva dire appartenere al patrimonio del truffato, il motivo non considera che "In tema di truffa, quando l'agente si è procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, il delitto sussiste anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito motivato da fini illeciti, poiché in tal caso non viene meno l'oggettività giuridica della fattispecie, costituita dall'esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali" (Sez.1, Sentenza n. 42890 del 27/09/2013, Paterlini e altro, Rv. 257296-01); nel caso in esame, il fine illecito era costituito dall'ottenere una linea di credito mediante falsi presupposti (il simulare un credito in capo all'imprenditore, che avrebbe dovuto portare al rilascio di una garanzia e, sulla base della stessa, di una linea di credito), mentre l'oggetto della disposizione patrimoniale era costituito dalle somme versate dalle persone offese alla NO GR, ed è quindi il patrimonio delle persone offese che è stato ritenuto (giustamente) meritevole di tutela.
1.4 Quanto al quarto motivo di ricorso proposto dall'Avv. Weil, si deve rilevare che la Corte di appello ha congruamente motivato la dosimetria della pena con le considerazioni contenute a pag.25 della sentenza impugnata, evidenziando la capacità a delinquere degli NO e la pericolosità dell'associazione; neppure appare illogico che ai due ricorrenti NO sia stata irrogata la medesima pena, posto che la condanna ad una pena più alta inflitta a NO ND OL rispetto a NO ME NT deriva dal fatto che il primo aveva una imputazione in più rispetto al secondo (il reato di cui al capo d, dichiarato prescritto in appello).
1.5 Relativamente al motivo di ricorso proposto dall'Avv. Coratella secondo cui l'avere sottaciuto alle persone offese che la NO GR non poteva svolgere attività di mediazione creditizia non avrebbe avuto alcuna influenza nella sim. 12 commissione delle truffe, è agevole rilevare (premesso che la Corte di appello ha risposto alla censura a pagina 18 della sentenza impugnata) che proprio il far credere alle persone offese che i ricorrenti potessero ottenere finanziamenti era il motivo che spingeva le persone offese a rivolgersi alla NO GR ed a versare una prima somma per il conferimento per l'incarico; gli artifici e raggiri sono da individuare nel fatto che NO GR faceva credere di poter ottenere garanzie da usare poi per far avere linee di credito alle persona offese, pur sapendo che ciò non era possibile in quanto le banche italiane non avrebbero mai accettato garanzie provenienti da banche estere ritenute non affidabili, quale quelle proposte dalla NO GR (si veda la analitica ricostruzione delle truffe contenuta dalle pagine da 15 a 20 della sentenza impugnata) o evocassero nomi di importanti banche quali la AY, senza che sia mai stato neppure affermata l'esistenza di contatti con funzionari della stessa La Corte di appello ha risposto anche alla censura secondo cui non è stato valutato se l'attività della NO GR di cui ai capi di imputazione fosse o meno quella principale o esclusiva della compagine, osservando che non vi era alcuna organizzazione commerciale lecita, ma solo una fittizia società idonea ad ingannare imprenditori, traendo tale conclusione dagli elementi elencati alle pagine 21 (sede principale a New York e succursali a New York e Londra, quando negli indirizzi indicati avevano sede altre società che nulla avevano a che fare con i ricorrenti, con attività tutte svolte da IN); il motivo è poi generico, visto che non indica quale altra attività svolgesse la NO GR, oltre a quella contestata.
1.6 Sulla figura di NO ME NT, ritenuto promotore dell'associazione alla pari di NO ND OL, le sentenze di merito accomunano i due fratelli in quanto: entrambi si presentavano come i professionisti in grado di far ottenere finanziamenti alle persone offese;
sul sito internet NO ME NT era presentato come co-chairman (quindi, soggetto che svolge le funzioni di presidente); il contratto di locazione dell'immobile ove aveva sede la NO GR era stato stipulato da entrambi i ricorrenti;
correttamente, pertanto, anche NO ME NT è stato ritenuto promotore dell'associazione, intendendosi tale figura come quella di chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sè le prime adesioni e consensi partecipativi (vedi 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv. 268962-01); inoltre, la censura secondo la quale non vi è motivazione sul ruolo di promotore di NO ME NT è inammissibile per non essere stata proposta in appello. 13 Ilm 1.7 Relativamente alla truffa commessa ai danni della IE, il meccanismo della stessa è ben descritto dalla Corte di appello alle pagine 31 e 32 della sentenza impugnata, dove vengono evidenziati gli artifici e raggiri posti in essere, consistenti nel consiglio dato dai ricorrenti a rivolgersi alla NO GR, che aveva poi a sua volta convinto i soci della IE a fornire il proprio materiale alla AM Commerciale, che gli imputati garantivano essere solida e solvibile e di fatto amministrata dagli stessi NO;
la fornitura della merce era poi rimasta impagata. Ciò premesso risultano sussistenti tutti i requisiti del reato di truffa, visto che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame, teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto;
le considerazioni contenute nel motivo di ricorso tendono a fornire una valutazione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità 1.8 Quanto alla eccezione di nullità/inutilizzabilità della testimonianza di RO, si deve rilevare come imputato e difensore avessero avuto tutto il tempo di presentarsi all'udienza fissata per il 17 agosto, posto che l'avviso relativo alla stessa era arrivato il giorno 12 agosto, per cui vi era tutto il tempo di programmare un viaggio per gli Stati Uniti;
né si può dire che occorresse tempo per preparare la difesa, non trattandosi di un atto "a sorpresa", ma della testimonianza di un soggetto evidentemente già indicato nella lista testimoniale. Inoltre, l'art. 14 della legge 224 del 1984 (Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America) prevede che: ".
2. A richiesta, lo Stato richiesto indicherà la data ed il luogo della comparizione.
3. Lo Stato richiesto consentirà la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta.
4. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformità con le leggi dello Stato richiesto.
5. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori." Dall'articolo sopra richiamato, si evince che, oltre a non esservi alcuna necessità, ai fini della validità della testimonianza, della partecipazione dell'imputato e del suo difensore, la presenza di questi ultimi è "consentita", e quindi postula una richiesta di partecipazione che, nel caso in esame, non risulta 14 5. hm. esservi mai stata (il motivo di ricorso non ne parla); pertanto, appare corretta la decisione dei giudici di merito di ritenere la testimonianza di RO pienamente utilizzabile.
1.9 Sulla truffa di cui al capo f), il motivo è reiterativo di quanto già proposto in appello e non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta alle pag.19, 28 e 29 della sentenza impugnata, né con le considerazioni generali sulle truffe contestate, nelle quali il raggiro consisteva nel far credere alla persona offesa di poter ottenere una garanzia da una banca estera e quindi una linea di credito da una banca italiana, quando i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza che ciò non sarebbe mai avvenuto.
1.10 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle "ai fini della attenuanti generiche, si deve innanzitutto ribadire che determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem"." (Sez.3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, M., Rv. 275904 03); ciò premsso, la Corte di appello ha motivato in maniera congrua su emtrambi gli aspetti, con la motivazione contenuta a pag.25 della sentenza impugnata.
2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di DU AR è inammissibile.
2.1 Sui primi due motivi di ricorso, devono essere richiamate le considerazioni espresse in precedenza sulla lettera di credito stand by.
2.2 Relativamente al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare come le contestazioni sugli accertamenti svolti dagli operanti di polizia giudiziaria sulla inesistenza delle sedi estere della NO GR attengono a valutazioni di merito, ส non ammissibili nella presente sede;
la censura relativa sull' atteggiamento ingenuo delle vittime dei reati non considera che, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artifizio o del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui e avvenuto il fatto e alle modalità esecutive dello stesso, per cui, ai predetti fini, non può avere rilevanza alcuna l'ingenuità o la scarsa diligenza della persona offesa quando tra l'artifizio o il raggiro usato dall'agente e l'errore in cui la vittima e caduta vi sia un preciso nesso di causalità Quanto poi alla considerazione che anche DU sarebbe stato tratto in inganno dai fratelli NO, la stessa non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato il ruolo attivo di DU 15 nell'associazione e nella commissione delle truffe: in particolare, oltre a presentarsi con un biglietto da visita sul quale era scritto "NO GR DU", il ricorrente: a) era amministratore della Wonder GRing Ltd, che figurava come debitore della LL RT s.r.l. in modo da far ottenere a quest'ultima la lettera di garanzia stand by e quindi una linea di credito presso una banca italiana (truffa di cui al capo c); b) era amministratore anche della UK Nautica per una operazione analoga a quella sopra descritta (truffa ai danni della CY YA, capo d), in cui aveva partecipato anche alle trattative iniziali;
c) aveva partecipato alle trattative con il legale rappresentante della FA s.r.l., affermando che il gruppo NO aveva "fondi immensi, di milioni e milioni di dollari" (capo e); la motivazione della Corte di appello sulla responsabilità del ricorrente per i reati a lui contestati appare pertanto congrua e coerente con le risultanze processuali.
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 15/12/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Geppino Rago Ming Gown. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 GEN. 2022 CANCELLIERE Claudia Pianell 16