CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1367/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3769/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatabiano - Piazza Vittorio Emanuele N. 32 95011 Calatabiano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54920 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6 aprile 2024 Ricorrente1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di
Calatabiano per l'annullamento dell'avviso d'accertamento n.54920 emesso da detto ente il 5 ottobre 2020
e notificato il 9 febbraio 2024 per la riscossione di Euro 842,76 a titolo di IMU, oneri e accessori relativi all'anno 2016; lamentava l'omessa motivazione dell'avviso e lo spirare dei termini di decadenza e prescrizione entro i quali l'Amministrazione era tenuta all'accertamento del mancato pagamento dell'imposta in questione;
chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con condanna di controparte alle spese processuali, da distrarre.
Non si costituiva il Comune di Calatabiano.
All'udienza camerale del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente1, tempestivamente proposto rispetto alla comprovata data del 9 febbraio 2024 alla quale
è stato notificato l'atto impugnato (cfr. al fascicolo telematico del ricorrente), è fondato e va accolto.
L'art.1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n.296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente (…) un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del d. lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni”.
Nel caso a mano, attenendo il controverso tributo all'anno d'imposta 2016, il relativo accertamento andava notificato entro il 31 dicembre 2021.
Né ad impedire l'eccepita decadenza può bastare la sospensione dei termini, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, prevista dal primo comma dell'art.67 del d.l. n.18 del 17 marzo 2020.
Il ricorso in esame va pertanto accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore alla lite che ne ha fatto espressa e motivata richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente1 e, per l'effetto, annulla l'impugnato avviso d'accertamento; condanna il Comune di Calatabiano a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in quanto versato a titolo di contributo unificato e nella somma d Euro 200,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al 15%,, con distrazione in favore del procuratore alla lite. Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo
Pennisi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3769/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatabiano - Piazza Vittorio Emanuele N. 32 95011 Calatabiano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54920 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6 aprile 2024 Ricorrente1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di
Calatabiano per l'annullamento dell'avviso d'accertamento n.54920 emesso da detto ente il 5 ottobre 2020
e notificato il 9 febbraio 2024 per la riscossione di Euro 842,76 a titolo di IMU, oneri e accessori relativi all'anno 2016; lamentava l'omessa motivazione dell'avviso e lo spirare dei termini di decadenza e prescrizione entro i quali l'Amministrazione era tenuta all'accertamento del mancato pagamento dell'imposta in questione;
chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con condanna di controparte alle spese processuali, da distrarre.
Non si costituiva il Comune di Calatabiano.
All'udienza camerale del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente1, tempestivamente proposto rispetto alla comprovata data del 9 febbraio 2024 alla quale
è stato notificato l'atto impugnato (cfr. al fascicolo telematico del ricorrente), è fondato e va accolto.
L'art.1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n.296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente (…) un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del d. lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni”.
Nel caso a mano, attenendo il controverso tributo all'anno d'imposta 2016, il relativo accertamento andava notificato entro il 31 dicembre 2021.
Né ad impedire l'eccepita decadenza può bastare la sospensione dei termini, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, prevista dal primo comma dell'art.67 del d.l. n.18 del 17 marzo 2020.
Il ricorso in esame va pertanto accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore alla lite che ne ha fatto espressa e motivata richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente1 e, per l'effetto, annulla l'impugnato avviso d'accertamento; condanna il Comune di Calatabiano a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in quanto versato a titolo di contributo unificato e nella somma d Euro 200,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al 15%,, con distrazione in favore del procuratore alla lite. Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo
Pennisi