Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1367
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Altro
    Omessa motivazione dell'avviso

    Il giudice non ha motivato specificamente su questo punto, ma ha accolto il ricorso per un altro motivo.

  • Accolto
    Spirato termine di decadenza per l'accertamento

    Il tributo si riferisce all'anno d'imposta 2016, pertanto l'accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2021. La sospensione dei termini nel 2020 non è sufficiente a sanare la decadenza.

  • Accolto
    Soccombenza della controparte

    Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore alla lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1367
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1367
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo