Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5390/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r. g. 5390/2021 promossa da:
, (c.f. ) e , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Federico Maria C.F._2
Manitta ed Emanuela Spinella;
ATTORI contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._5 Controparte_4
) e (c.f. ), rappresentati C.F._6 Controparte_5 C.F._7
e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Giovanni Iemmolo;
CONVENUTI E ATTORI RICONVENZIONALI
e nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_6
tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santo Spagnolo
TERZA CHIAMATA
All'udienza del 26.09.2024 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti chiedevano al Tribunale di riconoscere e dichiarare il grave inadempimento dell'avv. in relazione al mandato, espletato in proprio favore CP_7
pagina 1 di 11
A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti esponevano:
- che nell'agosto 2007 era deceduto il loro padre senza redigere testamento;
CP_8
- che eredi legittimi erano i tre figli, , (odierni ricorrenti) e Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
- che, all'apertura della successione, non era residuato alcun patrimonio;
- che, tuttavia, nel settembre del 1999, aveva donato al nipote, , la CP_8 Parte_4
nuda proprietà della casa di abitazione sita in IR, via Della Pastorizia 16;
- che, in data 9.04.2003, aveva trasferito l'immobile, conferendo procura speciale a Parte_4
vendere ad , a;
CP_8 Persona_1
- che nel 2003 aveva trasferito tutti i suoi risparmi su un libretto postale, cointestato a CP_8
; Persona_1
- che, al fine di ottenere tutela dei diritti ereditari, insieme alla sorella avevano Parte_3 conferito incarico professionale all'Avv. , ma che la sua strategia processuale era stata CP_7
fallimentare e le domande erano state respinte sia in primo che in secondo grado.
Riferivano, infatti, che l'avv. aveva agito contro , affermando che la donazione CP_1 Persona_1
intercorsa tra e il nipote, , era stata risolta in virtù della successiva CP_8 Parte_4 procura speciale a vendere rilasciata da quest'ultimo e che il de cuius , essendo rientrato CP_8 nella disponibilità del bene, aveva venduto la nuda proprietà dell'immobile a;
l'avv. Persona_1
aveva dunque richiesto al Tribunale di IR: 1) di dichiarare nullo il contratto di CP_1
compravendita per mancanza di causa, in quanto il sig. non avrebbe pagato il prezzo pattuito;
2) Per_1
in subordine, di dichiarare che le parti solo apparentemente avrebbero posto in essere una vendita, posto che la loro reale volontà sarebbe stata quella di realizzare una donazione, lesiva della quota necessaria degli eredi di;
3) di condannare il sig. a restituire le somme prelevate CP_8 Per_1
dal libretto postale a lui cointestato in quanto costituenti i risparmi di . CP_8
Riferivano che il Tribunale di IR aveva respinto le domande affermando: 1) che non poteva essere dichiarata la nullità della compravendita, perché il prezzo era stato pattuito, ma asseritamente non corrisposto;
2) che la domanda di simulazione strumentale ad ottenere la riduzione della donazione non poteva essere accolta in quanto gli attori non avevano svolto alcuna attività assertiva con la domanda di riduzione, non indicando né l'ammontare dell'asse ereditario, né il valore della quota di pagina 2 di 11 legittima violata;
3) che non poteva condannarsi il alla restituzione delle somme prelevate dal Per_1 libretto postale posto che con l'azione di petizione ereditaria era possibile reclamare solo i beni che, al tempo dell'apertura della successione, sono compresi nell'asse ereditario e non, invece, i beni di cui il de cuius ha disposto quando era in vita.
Narravano, ancora, che era stato respinto anche il gravame avanzato dinanzi alla Corte di Appello di
Catania, con le seguenti motivazioni: 1) che era indimostrata la dedotta risoluzione di fatto della donazione;
2) che la compravendita non era stata posta in essere dal de cuius , ma dal CP_8 nipote , essendo l' mero procuratore speciale di quest'ultimo, con la Parte_4 CP_8
conseguenza che il negozio non era idoneo a ledere la quota necessaria degli eredi;
3) che il mancato pagamento del prezzo avrebbe potuto rilevare come inadempimento, ma non come causa di nullità del contratto;
4) che il sig non poteva essere condannato alla restituzione dei risparmi per carenza Per_1
di prova circa la consistenza del libretto postale e dei presunti abusivi prelevamenti.
Tutto ciò esposto, i ricorrenti deducevano che il grave inadempimento dell'Avv. , era CP_7 consistito nell'errato inquadramento della fattispecie e, conseguentemente, nell'errata individuazione della domanda giudiziale da proporre, evidenziando che lo stesso avrebbe dovuto esperire azione di riduzione avverso la donazione dell'immobile fatta da a e, CP_8 Parte_4
successivamente, azione di restituzione contro , quale acquirente del bene donato, Persona_1
precisando che tali azioni non erano più proponibili, essendo spirato il termine decennale per esperire la domanda di riduzione.
Secondo i ricorrenti, inoltre, l'avv. avrebbe dovuto esperire l'azione di riduzione anche con CP_1 riferimento alle somme versate dall' nel libretto cointestato al CP_8 Per_1
Infine, per i ricorrenti, l'inadempimento dell'Avv. era ulteriormente qualificato dalla violazione CP_1
del dovere di consegna dei documenti ex art. 22 del codice deontologico e dalla violazione del dovere di informazione ex art. 27 del codice deontologico.
Sulla base delle superiori considerazioni, affermavano di aver patito un danno patrimoniale pari a
29.954,50 (ossia il valore della quota di legittima ad essi spettante, calcolata in 2/3 del valore del patrimonio del de cuius ex art. 537, comma 2, c.c.) ed alle spese legali e processuali sostenute nel corso del giudizio di primo e di secondo grado.
I ricorrenti, inoltre, deducevano di aver patito un danno non patrimoniale consistito nell'aver subito due inutili processi e nella violazione del diritto alla ragionevole durata processo.
pagina 3 di 11 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28. 10. 2021, si costituivano CP_1
i primi quattro quali eredi e la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
quinta quale chiamata e rinunciante all'eredità di chiedendo il rigetto delle CP_7
domande attoree, proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del compenso all'avvocato, nonché chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa in manleva la compagnia assicurativa dell'Avv. , CP_1 Controparte_6
Eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, per essere competente quello di Ragusa ex artt. 18 e 20 c.p.c ( residenza del convenuto e luogo in cui era sorta l'obbligazione), ovvero quello di IR ove era stata eseguita la prestazione e, deducendo la carenza di legittimazione passiva di che aveva rinunciato all'eredità, allegavano la Controparte_5 correttezza dell'operato dell'avv. , richiamando l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale CP_1 secondo cui l'inesistenza del requisito del prezzo determina la nullità del contratto, quando il prezzo risulta destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato;
rilevando poi che l'azione di riduzione non poteva essere esperita nei confronti del donatario sig. , in quanto la donazione Parte_4 era stata risolta in via di fatto dalla dichiarazione contenuta nell'atto di intervento del medesimo, in cui aveva affermato di non essere mai entrato nella disponibilità del bene e che la donazione non aveva mai prodotto effetti, evidenziavano in ogni caso che l'azione di riduzione non poteva essere esperita ex art. 564 c.c., perché gli in qualità di legittimari, non avevano accettato l'eredità con beneficio di CP_8
inventario.
Evidenziavano che era stata una scelta degli attori non proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello ed avanzavano domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta dall'Avv. nei due gradi di giudizio per un CP_7 ammontare pari ad € 20.734,16, oltre accessori di legge.
Chiedevano, infine di essere autorizzati alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione con la quale l'avv. aveva stipulato Controparte_6 CP_1
contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale, con polizze nn. 370150056 e 371050055, al fine di essere tenuti indenni da qualsivoglia eventuale declaratoria di responsabilità.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva con comparsa di Controparte_6
costituzione depositata il 22/02/2022, eccependo la carenza di legittimazione degli attori per assenza di prova circa l'avvenuto decesso del de cuius ed il rapporto di parentela ed evidenziando che l'azione era pagina 4 di 11 stata promossa da e , i quali non avevano titolo per reclamare la quota di Parte_1 Parte_2
spettanza di Parte_3
Allegando la correttezza dell'operato dell'avv. , eccepiva poi l'assenza di prova di tutte le voci CP_1
di danno e chiedeva il rigetto di ogni domanda, ovvero in subordine, per il caso di ritenuta fondatezza della richiesta risarcitoria, l'accoglimento nei limiti previsti dalla polizza.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione ed istruito documentalmente il processo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.9.2024, previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Occorre, preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , per Controparte_5
avere la stessa rinunciato all'eredità di in data 2.9.2020. CP_7
Quanto all'eccezione sollevata da relativa al difetto di legittimazione attiva, Controparte_6
occorre osservare che con essa si contesta, in realtà, non tanto il difetto di legittimazione quanto la mancanza di prova della titolarità del diritto in capo agli attori. Infatti, affinché la legittimazione attiva sussista è sufficiente che gli attori affermino, senza dimostrare, che il de cuius, , è CP_8
deceduto e che sono i suoi eredi. Sotto questo profilo, risulta evidente che gli attori abbiano assolto tale onere di allegazione come risulta dall'atto di costituzione, dove gli attori affermano, da un lato, che
è morto e, dall'altro, di esserne figli nonché eredi legittimi. CP_8
Per quanto riguarda, invece, il difetto di prova, si evidenzia che gli attori hanno dimostrato sia l'avvenuto decesso del de cuius, sia il rapporto di parentela intercorrente tra il predetto e gli stessi attori;
risulta agli atti sia la sentenza di primo grado del Tribunale di IR sia la sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Catania, le quali, pur avendo rigettato le domande proposte dai signori hanno accertato implicitamente il decesso del de cuuis, , e la qualità di eredi degli CP_8 CP_8
odierni ricorrenti. Infatti, le suddette sentenze in più punti qualificano gli odierni attori come gli eredi di e si riferiscono a quest' ultimo come al de cuius. Tali sentenze ben possono essere CP_8 utilizzate come prova, posto che in giurisprudenza è pacifico che “la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice (in quanto essa, di per sè, già non faccia stato nel giudizio nel quale è prodotta), che "costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non. vincolanti" (tra le tante Cass.
2015. n. 840).
L'eccezione, dunque, deve essere respinta.
pagina 5 di 11 Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dagli eredi dell'Avv. , CP_1 premesso che l'attore riveste la qualità di consumatore avendo concluso un contratto di Parte_1 opera professionale con l'avv. , con applicazione della relativa normativa che individua CP_7
la competenza nel Tribunale del luogo in cui risiede il consumatore, va altresì respinta la tesi ulteriormente ribadita nella comparsa conclusionale, secondo cui sarebbe competente il Tribunale di
IR, ove gli attori avevano eletto domicilio ( presso lo studio dell'Avv. Antonio Bandiera), trattandosi di domicilio speciale rilevante solo ai fini processuali con riferimento a quel determinato giudizio in cui era stato conferito mandato all'avv. . CP_1
Procedendo al merito, la domanda attore è tuttavia infondata e va respinta.
Tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, va rammentato che l'obbligazione del professionista, e nel caso di specie dell'avvocato, costituisce esempio classico di obbligazione di mezzi e non di risultato (sul punto cfr. ex plurimis, Cass. 14 agosto 1997 n. 7618, Cass. 15 giugno 1999 n.
5946, Cass. 8 agosto 2000 n. 10431, Cass. 18 luglio 2002 n. 10454, Cass. 26 febbraio 2002 n. 2836), per la quale dunque il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di giudizio di responsabilità del professionista, inoltre, è ribadito il principio generale (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
11213 del 09/05/2017) secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Ancora da ultimo la Corte di Legittimità ha cosi affermato : “ … Si tratta, peraltro, di accertamento rispetto al quale, in sede civile, "vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo pagina 6 di 11 penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"", da tenere ferma, appunto, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva", ove "il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonchè l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così, nuovamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.) Tuttavia, occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (in tal senso, ancora, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Orbene, in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, o - come nell'ipotesi che qui occupa - per scadenza del termine per il rituale deposito del ricorso per cassazione,
è ravvisabile "la seconda delle ipotesi innanzi considerate", poichè l'esito del giudizio il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista "non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica", sicchè "l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita" (così, del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.; in senso analogo, peraltro, già Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-
01; Cass. Sez. 3, sent. 26 aprile 2010, n. 9917, Rv. 612727-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2004, n.
10966, Rv. 573480-01)” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 10320/2018).
Nel caso che occupa, è senz'altro dimostrato l'intercorso rapporto professionale, mentre non altrettanto può dirsi in ordine agli ulteriori presupposti della domanda risarcitoria.
Gli attori affermano che l'avv. avrebbe dovuto esperire azione di riduzione avverso la CP_1 donazione dell'immobile fatta da a e, successivamente, l'azione di CP_8 Parte_4
restituzione contro il sig. quale acquirente del bene donato. Per_1
E, tuttavia, occorre anzitutto osservare che parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione, ha riferito che era volontà degli attori – comunicata all'avv. - di non intraprendere alcuna azione CP_1
legale nei confronti del sig. : tale circostanza non è mai stata tempestivamente Parte_4
pagina 7 di 11 contestata e lascia presumere che venne concordata con il legale una strategia difensiva conforme a tale presupposto, ovvero di agire solo nei confronti del sig. Per_1
Ancora, tenuto conto degli atti di causa, si osserva che il contratto stipulato tra e CP_8
in data 15.9.1999, pur qualificato come donazione, integri piuttosto un contratto di Parte_4
vitalizio assistenziale posto che ivi si prevede che «Il donatario sotto pena di risoluzione della presente donazione è obbligato ad assistere e curare il donante sua vita natural durante»; le pattuizioni intercorse, inducono a ricondurre il negozio nell'ambito dello schema del contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), attraverso cui il vitaliziante, Parte_4
, si è obbligato, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato,
[...] [...]
, mantenimento ed assistenza vita natural durante;
sussistono infatti le caratteristiche a tal fine CP_8
individuate dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero l'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante (tra le tante Cass. del 2023 n 32439); ed infatti, il trasferimento è avvenuto nel settembre del 1999, mentre è deceduto CP_8 nell'agosto del 2007.
Al contrario, il negozio in esame non può nemmeno essere qualificato come donazione modale in quanto non vi è sproporzione evidente tra il valore della nuda proprietà dell'immobile (quantificato nel medesimo atto in lire 37.5000.000) e le prestazioni di assistenza poste a carico di;
Parte_4
infine, in carenza di adeguate e specifiche allegazioni ovvero di elementi di prova, può ritenersi dimostrato che effettuò prestazioni di assistenza in favore di . Parte_4 CP_8
Tanto chiarito, non può essere condivisa la tesi di parte attorea secondo cui l'Avv. avrebbe CP_1 dovuto esperire l'azione di riduzione avverso l'atto di trasferimento dell'immobile, in quanto tale azione, può avere ad oggetto le donazioni, ma non i negozi privi del carattere di liberalità come il contratto di vitalizio assistenziale, che si contraddistingue per la sinallagmaticità delle prestazioni.
La domanda attorea non può essere accolta nemmeno nella parte in cui si sostiene che l'avv. CP_7
avrebbe dovuto esperire l'azione di riduzione avverso la donazione indiretta rappresentata
[...] dall'atto con cui ha cointestato il libretto di risparmio a ed infatti, non CP_8 Persona_1
vi è prova né della consistenza di tale libretto, né di eventuali prelievi che il avrebbe effettuato. Per_1
È rimasto meramente labiale, inoltre, l'assunto secondo cui l'avv. non avrebbe consegnato la CP_1
documentazione, avendo al contrario i convenuti espressamente riferito che i documenti vennero consegnati personalmente al sig. alla presenza dell'avv. , presso la Corte Parte_1 CP_9
di Appello di Catania;
la circostanza, riferita sin dalla comparsa di costituzione, è stata contestata per la pagina 8 di 11 prima volta dagli attori soltanto con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc e, dunque tardivamente;
non è oggetto di contestazione, inoltre, che quando venne consegnata la documentazione, era ancora possibile proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, eventualità che gli attori non presero in considerazione.
Ancora, con riferimento alla questione del difetto di informazione si osserva.
Gli attori hanno riferito che l'avv. avrebbe delegato i collaboratori di studio a fornire CP_1 informazioni circa l'andamento del processo, ma ciò non costituisce di per sè inadempimento al dovere di informazioni in assenza di allegazione e prova del fatto che i detti collaboratori non abbiano illustrato adeguatamente e sufficientemente ai clienti le notizie inerenti l'attività svolta e da svolgere ovvero, in assenza di prova del fatto che dall'omissione di una qualche informazione sia derivato un danno, anche soltanto in termini di perdita di chances di vittoria o di diverso esito del processo;
e, infine, si osserva che gli attori non hanno dimostrato di aver chiesto espressamente di interloquire personalmente con l'avv. e che quest'ultimo si sia immotivatamente rifiutato. CP_1
Non essendo emersa la prova dell'inadempimento dell'avv. , pertanto, anche le domande CP_1
risarcitorie vanno respinte.
È infondata la domanda riconvenzionale avanzata dagli eredi dell'avv. . CP_1
Essi affermano che la richiesta di pagamento dei compensi professionali era già stata avanzata dall'avv.
con la comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio N. 5551/19 R.G. (interrotto per il CP_1 decesso di quest'ultimo ex art. 300 c.p.c. e poi estinto ex art. 305 c.p.c.), in cui egli aveva riferito di non aver ricevuto il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in primo ed in secondo grado, riservandosi di proporre azione con separato giudizio;
gli attori hanno eccepito la prescrizione del diritto, essendo decorsi più di tre anni dalla decisione della lite ai sensi dell'art. 2957, comma 2, precisando altresì di aver sempre corrisposto personalmente all'avv. ciò che di volta era stato CP_1
richiesto e che la richiesta di pagamento contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio N. 5551/19 R.G non era idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, essendo generica e tardiva.
In via generale ed astratta si osserva che la ratio dell'istituto della prescrizione presuntiva risiede nel fatto che in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana, in cui il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, è lecito presumere che il pagamento sia stato effettuato nei tempi previsti dalla norma (Cass. sent. del 2022 n. 20047); l'istituto è applicabile al caso in esame ed in particolare occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 2956 n 2 cc, secondo cui il diritto pagina 9 di 11 dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spesse correlate si prescrive in tre anni, termine che per gli avvocati decorre dalla decisione della lite ex art. 2957, secondo comma, cod. civile.
Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione presuntiva risulta essere stata correttamente formulata in quanto i signori hanno riferito di aver saldato interamente il debito man mano che venivano CP_8
richieste le somme dovute (Cass. sent. del 2023 1902); risulta altresì decorso il termine triennale, posto che la sentenza con cui è stata definita la controversia della Corte di Appello di Catania n. 1863 del
2017, è stata pubblicata il 17.10.2017, mentre la richiesta di pagamento dei compensi professionali da parte degli eredi dell'Avv. è stata avanzata nel presente giudizio con domanda riconvenzionale CP_1
deposita 28.10. 2021; la comparsa di costituzione depositata dal professionista nel giudizio N. 5551/19
R.G non è idonea ad interrompere la prescrizione, non contenendo esplicita richiesta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto
(Cass. n. 458 del 2023); ed infatti, nella detta comparsa di costituzione, l'Avv. si è riservato di CP_1
agire in un altro giudizio per ottenere il pagamento dei compensi professionali, il cui ammontare, peraltro, non è stato nemmeno specificato.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, possono essere compensate le spese giudiziali.
Gli attori, invece, vanno condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti della compagnia assicurativa essendo stata respinta la domanda di inadempimento e di Controparte_6
risarcimento danni che ha provocato la chiamata in causa della compagnia medesima. Sul punto, si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in base alla quale “ le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. nn. 2492/16 e
19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12,
8363/10 e 6514/04); le spese sono liquidate tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, riducendo in ragione del 70% le spese inerenti la fase istruttoria, avente natura documentale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 10 di 11 - dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_5
- rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da , , , CP_1 CP_2 Controparte_3
; Controparte_4
- compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
- condanna gli attori in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_6 liquidate in complessivi € 3900,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 18.01.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Dott. Claudio Escher, Magistrato
Ordinario in tirocinio.
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