Ordinanza collegiale 21 marzo 2022
Ordinanza presidenziale 2 maggio 2024
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01276/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2021, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montepaone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''''ottemperanza
del decreto ingiuntivo nr. 458/2020 (rg 1524/2020), emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 8 maggio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Montepaone, con la relativa documentazione;
Viste le ordinanze collegiali n. 470/2022 del 21 marzo 2022; n. 255/2025 del 7 febbraio 2025 e n. 35/2026 del 13 gennaio 2026;
Viste le memorie di parte ricorrente;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 il dott. IV EA come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a., la Banca Sistema s.p.a. lamentava la mancata ottemperanza, da parte del Comune di Montepaone al decreto ingiuntivo in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva condannato il Comune al pagamento in suo favore della somma di euro 335.975,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi secondo domanda (ovvero oltre interessi di mora nella misura di cui all’art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere dalla data di scadenza delle singole fatture), nonché delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 634,00 per spese ed euro 4.185,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Parte ricorrente specificava, con tabelle di calcolo inserite nel ricorso, che il suo credito ammontava, alla data del 23 luglio 2021, per capitale a euro 232.642,21 oltre interessi ex D. Lgs n. 231/2002 come richiesti, ovvero interessi moratori nella misura di cui all’art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere dalla data di scadenza delle fatture ammontanti alla data del 23 luglio 2021 ad euro 100.610,3 oltre i successivi interessi moratori maturandi nella misura di cui all’art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, sino alla data del saldo sulle singole fatture, oltre alle spese del procedimento come liquidate e quelle successive relative a richiesta copie, notificazione e ottenimento del timbro di definitività del decreto presso gli uffici di cancelleria;
Si costituiva in giudizio il Comune di Montepaone, rilevando che, con delibera n. 22 del 13 maggio 2019 il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 243 bis del d. lgs 267/2000 (TU Enti Locali), aggiunto dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 3 DL 174/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012, aveva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ritualmente trasmesso alla Corte dei Conti - Sez. regionale di Controllo per la Calabria - nonché alla Commissione per la Finanza e gli organici per gli enti locali presso il Ministero dell’Interno, con conseguente necessità di sospendere il giudizio.
Con le tre ordinanze collegiali in epigrafe, era, con la prima, disposta la sospensione del giudizio, come successivamente confermata con la seconda; con la terza, era invece ordinato al Comune di Montepaone di depositare in giudizio una dettagliata relazione sullo stato del debito e sulle sue tempistiche di pagamento, dato che nelle more era intervenuta l’approvazione del riequilibrio finanziario del Comune di Montepaone, con conseguente prosecuzione del giudizio dopo la sua sospensione.
In prossimità della nuova trattazione, parte ricorrente depositava una memoria in cui insisteva nell’accoglimento del ricorso per ottemperanza, non avendo l’ente locale ancora adempiuto al pagamento del titolo divenuto esecutivo.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva che, non avendo ottemperato il Comune all’ordine di cui all’ordinanza n. 35/2026 cit., deve dedursi che il debito del Comune permane nella sua integralità, per quanto evidenziato nel ricorso introduttivo.
Ne consegue, pertanto quanto segue.
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che è stata dichiarata definitivamente esecutiva e passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, anche dopo l’approvazione del riequilibrio finanziario;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- di conseguenza:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario generale del Comune di Catanzaro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Montepaone di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Catanzaro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Montepaone al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge e quanto provato per spese necessarie all’instaurazione del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV EA |
IL SEGRETARIO