Articolo 26 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
Articolo 25Articolo 27
Versione
9 settembre 1973
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Versione
7 agosto 2012
Art. 26. (Residui)

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' - rubrica Istituto superiore di sanita' - concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012