TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/12/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2123/2018 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Gianluca
TE LL per parte attrice, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2123 del R.G.A.C. 2018, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca LL;
- attrice -
contro
(c.f. / p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto condannare , in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della stessa , Parte_1 per la causale indicata in citazione, della somma di €. 14.032,56 (euro quattordicimilatrentadue/56) o di quell'altra somma maggiore o minore di giustizia accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali moratori ex art. 1284, c. 4, cod. civ. a decorrere dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo ed oltre spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori come previsti dalla legge”.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta non si è costituita.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte convenuta la quale - sebbene ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato come l'attrice invochi il pagamento della somma di € 14.032,56, a suo dire spettantele a titolo di saldo rispetto al già percepito acconto di € 13.769,86 erogato da per la campagna 2008. CP_1
Ha avanzato detta domanda sull'assunto della parziarietà dell'eseguito pagamento rispetto all'importo complessivamente dovuto, fondando detta allegazione sulla circostanza che, per l'annualità successiva (anno 2009), il predetto Ente pagatore le avesse corrisposto la somma ben maggiore pari ad € 27.802,42.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda attorea sia infondata e vada, dunque, rigettata per le seguenti ragioni.
Come agevolmente evincibile dalla documentazione versata in atti dall'odierna istante, risulta che per l'annualità in contestazione (ovvero per l'anno 2008) - a fronte di una richiesta, avanzata CP_1
dalla , di erogazione di contributi per terreni potenzialmente ammissibili al regime di Pt_1
pagamento unico di estensione pari a 17,02 ettari (vedasi la relativa Domanda Unica) - abbia ammesso al regime de quo terreni di estensione inferiore per una superficie complessiva pari a 9,34 ettari, venendo poi a parametrare proprio a siffatta minore estensione il beneficio economico riconosciuto alla beneficiaria.
Appare, dunque, di tutta evidenza come - non avendo parte attrice in alcun modo censurato la condotta con cui ha determinato in 9,34 ettari l'effettiva estensione di superficie di terreni CP_1 meritevoli di accesso al regime del beneficio economico in esame, così omettendo di sottoporre al vaglio dell'adìto Tribunale le ragioni per le quali una parte dei terreni per quali era stata pure avanzata richiesta non sono stati ammessi alla misura dall'Ente pagatore - la domanda di pagamento veicolata in citazione non può che essere rigettata, non potendosi evidentemente ritenere, in mancanza della benché minima allegazione e prova al riguardo, che il sol fatto che nel 2009 sia stata ammessa alla misura una superficie maggiore (e, dunque, riconosciuta una somma maggiore) giustifichi la conclusione che anche per l'annualità antecedente sussistessero le medesime condizioni fattuali e, dunque, sussistesse il diritto a percepire la stessa somma percepita nell'annualità successiva.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, stante la mancata costituzione di parte convenuta, alcuna statuizione può essere resa da questo Tribunale atteso che “la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il
riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (in tal senso, ex multis, Cass., sez. II, sentenza n.
17432 del 19.8.2011).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2123/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di parte convenuta.
2) Rigetta la domanda attorea.
3) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Proc. n. 2123/2018 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Gianluca
TE LL per parte attrice, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2123 del R.G.A.C. 2018, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca LL;
- attrice -
contro
(c.f. / p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto condannare , in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della stessa , Parte_1 per la causale indicata in citazione, della somma di €. 14.032,56 (euro quattordicimilatrentadue/56) o di quell'altra somma maggiore o minore di giustizia accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali moratori ex art. 1284, c. 4, cod. civ. a decorrere dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo ed oltre spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori come previsti dalla legge”.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta non si è costituita.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte convenuta la quale - sebbene ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato come l'attrice invochi il pagamento della somma di € 14.032,56, a suo dire spettantele a titolo di saldo rispetto al già percepito acconto di € 13.769,86 erogato da per la campagna 2008. CP_1
Ha avanzato detta domanda sull'assunto della parziarietà dell'eseguito pagamento rispetto all'importo complessivamente dovuto, fondando detta allegazione sulla circostanza che, per l'annualità successiva (anno 2009), il predetto Ente pagatore le avesse corrisposto la somma ben maggiore pari ad € 27.802,42.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda attorea sia infondata e vada, dunque, rigettata per le seguenti ragioni.
Come agevolmente evincibile dalla documentazione versata in atti dall'odierna istante, risulta che per l'annualità in contestazione (ovvero per l'anno 2008) - a fronte di una richiesta, avanzata CP_1
dalla , di erogazione di contributi per terreni potenzialmente ammissibili al regime di Pt_1
pagamento unico di estensione pari a 17,02 ettari (vedasi la relativa Domanda Unica) - abbia ammesso al regime de quo terreni di estensione inferiore per una superficie complessiva pari a 9,34 ettari, venendo poi a parametrare proprio a siffatta minore estensione il beneficio economico riconosciuto alla beneficiaria.
Appare, dunque, di tutta evidenza come - non avendo parte attrice in alcun modo censurato la condotta con cui ha determinato in 9,34 ettari l'effettiva estensione di superficie di terreni CP_1 meritevoli di accesso al regime del beneficio economico in esame, così omettendo di sottoporre al vaglio dell'adìto Tribunale le ragioni per le quali una parte dei terreni per quali era stata pure avanzata richiesta non sono stati ammessi alla misura dall'Ente pagatore - la domanda di pagamento veicolata in citazione non può che essere rigettata, non potendosi evidentemente ritenere, in mancanza della benché minima allegazione e prova al riguardo, che il sol fatto che nel 2009 sia stata ammessa alla misura una superficie maggiore (e, dunque, riconosciuta una somma maggiore) giustifichi la conclusione che anche per l'annualità antecedente sussistessero le medesime condizioni fattuali e, dunque, sussistesse il diritto a percepire la stessa somma percepita nell'annualità successiva.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, stante la mancata costituzione di parte convenuta, alcuna statuizione può essere resa da questo Tribunale atteso che “la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il
riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (in tal senso, ex multis, Cass., sez. II, sentenza n.
17432 del 19.8.2011).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2123/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di parte convenuta.
2) Rigetta la domanda attorea.
3) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato