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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/12/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3796 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CINOTTI IL Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CINOTTI Controparte_1 C.F._2
IL
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Volterra (PI), in data 23.02.2019, trascritto presso il
Comune di Volterra – Parte I – n° 2 anno 2019, dalla cui unione nascevano le figlie, il 22.10.2012,
(C.F.: e in data 24.08.2019, nasceva anche la seconda Persona_1 C.F._3 figlia minore, (C.F.: ). Persona_2 C.F._4
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
1 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe in accoglimento dell'accordo tra le parti, e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...], lo Parte_1
08.05.1984 (C.F.: ) e nato a [...], lo C.F._1 Controparte_1
04.08.1982 (C.F.: ), che hanno contratto matrimonio in Volterra C.F._2
(PI), in data 23.02.2019, trascritto presso il Comune di Volterra – Parte I – n° 2 anno 2019;
2. AFFIDA le figlie minori e in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, e, disgiuntamente, con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza della prole con ciascuno di essi, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della
2 vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. ASSEGNA l'abitazione familiare sita in Volterra (PI), Via dei Leccetti n° 18, che rimane in proprietà esclusiva di , a , la quale continua a Controparte_1 Parte_1 viverci con le figlie minori mantenendovi la loro e la propria residenza.
[...]
trasferirà senza ritardo la propria residenza presso altro immobile delle cui CP_1 spese si fa autonomamente carico e continua a pagare per intero la rata mensile del mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare di Via dei Leccetti n° 18, attualmente pari ad € 585,00, e ciò sino alla sua estinzione;
4. DISPONE che, per quanto riguarda i tempi di permanenza con ciascun genitore, le figlie minori stanno presso il padre dal giovedì al lunedì, tenuto conto degli orari di entrata e di uscita (anche pomeridiana) da scuola e dall'asilo, e con la madre per i restanti giorni.
Trascorrono, poi, le maggiori festività annuali con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, nonché 15 giorni durante le vacanze estive, 5 giorni durante quelle di Natale
e 3 giorni in occasione della Pasqua, anche in maniera non consecutiva. Ciascun genitore, durante il tempo in cui terrà con sè le figlie minori e Persona_1 Per_2
, ha cura di rispettarne gli impegni scolastici, sportivi, ludici e sociali,
[...] accompagnandole ovunque necessitino;
5. DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie per il tempo che le hanno con sé. Per quanto riguarda le spese straordinarie, i genitori hanno concordato che, previa concertazione tra di loro, dividono al 50% le spese scolastiche di qualsiasi tipo e importo, il rinnovo del guardaroba ad ogni cambio di stagione e per eventi specifici, spese per corsi extrascolastici e relative attrezzature, spese per attività sportiva comprensive delle attrezzature e di quanto necessario per il suo svolgimento, spese per eventuali vacanze studio o ricreative senza i genitori, spese mediche di qualsiasi tipo ed importo, oltre a tutte le eventuali spese straordinarie da intendersi come quegli esborsi necessari o utili per le figlie, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina nonché gli esborsi che, seppur scaturenti da eventi prevedibili, non siano quantificabili ex ante o siano diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Con il consenso di , Controparte_1
percepisce, interamente, l'Assegno Unico e Universale per complessivi € Parte_1
398,80, in favore delle figlie minori;
6. I genitori hanno concordato e si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto, nonché della carta di identità valida per l'espatrio e/o altro tipo di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, in favore delle figlie;
3 7. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
8. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Volterra (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- I coniugi hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in loro favore, essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già regolato in precedenza i rapporti economici esistenti tra di loro.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 01/12/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3796 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CINOTTI IL Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CINOTTI Controparte_1 C.F._2
IL
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Volterra (PI), in data 23.02.2019, trascritto presso il
Comune di Volterra – Parte I – n° 2 anno 2019, dalla cui unione nascevano le figlie, il 22.10.2012,
(C.F.: e in data 24.08.2019, nasceva anche la seconda Persona_1 C.F._3 figlia minore, (C.F.: ). Persona_2 C.F._4
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
1 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento, ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe in accoglimento dell'accordo tra le parti, e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...], lo Parte_1
08.05.1984 (C.F.: ) e nato a [...], lo C.F._1 Controparte_1
04.08.1982 (C.F.: ), che hanno contratto matrimonio in Volterra C.F._2
(PI), in data 23.02.2019, trascritto presso il Comune di Volterra – Parte I – n° 2 anno 2019;
2. AFFIDA le figlie minori e in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, e, disgiuntamente, con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza della prole con ciascuno di essi, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della
2 vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. ASSEGNA l'abitazione familiare sita in Volterra (PI), Via dei Leccetti n° 18, che rimane in proprietà esclusiva di , a , la quale continua a Controparte_1 Parte_1 viverci con le figlie minori mantenendovi la loro e la propria residenza.
[...]
trasferirà senza ritardo la propria residenza presso altro immobile delle cui CP_1 spese si fa autonomamente carico e continua a pagare per intero la rata mensile del mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare di Via dei Leccetti n° 18, attualmente pari ad € 585,00, e ciò sino alla sua estinzione;
4. DISPONE che, per quanto riguarda i tempi di permanenza con ciascun genitore, le figlie minori stanno presso il padre dal giovedì al lunedì, tenuto conto degli orari di entrata e di uscita (anche pomeridiana) da scuola e dall'asilo, e con la madre per i restanti giorni.
Trascorrono, poi, le maggiori festività annuali con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, nonché 15 giorni durante le vacanze estive, 5 giorni durante quelle di Natale
e 3 giorni in occasione della Pasqua, anche in maniera non consecutiva. Ciascun genitore, durante il tempo in cui terrà con sè le figlie minori e Persona_1 Per_2
, ha cura di rispettarne gli impegni scolastici, sportivi, ludici e sociali,
[...] accompagnandole ovunque necessitino;
5. DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie per il tempo che le hanno con sé. Per quanto riguarda le spese straordinarie, i genitori hanno concordato che, previa concertazione tra di loro, dividono al 50% le spese scolastiche di qualsiasi tipo e importo, il rinnovo del guardaroba ad ogni cambio di stagione e per eventi specifici, spese per corsi extrascolastici e relative attrezzature, spese per attività sportiva comprensive delle attrezzature e di quanto necessario per il suo svolgimento, spese per eventuali vacanze studio o ricreative senza i genitori, spese mediche di qualsiasi tipo ed importo, oltre a tutte le eventuali spese straordinarie da intendersi come quegli esborsi necessari o utili per le figlie, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina nonché gli esborsi che, seppur scaturenti da eventi prevedibili, non siano quantificabili ex ante o siano diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Con il consenso di , Controparte_1
percepisce, interamente, l'Assegno Unico e Universale per complessivi € Parte_1
398,80, in favore delle figlie minori;
6. I genitori hanno concordato e si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto, nonché della carta di identità valida per l'espatrio e/o altro tipo di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, in favore delle figlie;
3 7. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
8. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Volterra (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- I coniugi hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in loro favore, essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già regolato in precedenza i rapporti economici esistenti tra di loro.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 01/12/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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