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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Roberta Guardasole ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.6534\2021 r.g., e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. FIORITO PAOLO, domiciliato come in atti;
-Opponente
NEI CONFRONTI DI
( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_2
(C.F. ) già in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_2 CP_3
e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura allegata su CodiceFiscale_2 foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata come in atti;
-Opposta
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 3/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 7024/2020 reso in forma non esecutiva in data
19/11/2020, pubblicato il 23.11.2020 dal Tribunale di Napoli nel procedimento recante numero di RG 20968/2020 e notificato all'esponente in data 27.01.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare ad la somma di €. 21.356,30 oltre interessi come CP_1 da domanda e spese legali come liquidate nel predetto decreto, somma dovuta quale saldo debitore maturato a seguito del mancato pagamento dei ratei di cui al contratto di finanziamento numero 10273025540360 stipulato dal predetto sig. con Parte_1
Fiditalia s.p.a.
1 In particolare, l'opponente deduceva: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art 644 c.p.c.; 2) di non avere mai sottoscritto il contratto di finanziamento azionato in via monitoria procedendo al formale disconoscimento della sottoscrizione;
3) la prescrizione del credito azionato, 4) l'inefficacia della cessione per essere la stessa notificata ad indirizzo precedente dal quale si era ormai trasferito.
Ciò posto concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto della eventuale richiesta di provvisoria esecuzione e nel merito dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo tardivamente notificato ovvero revocare lo stesso previo accertamento dell'insussistenza del credito come reclamato dall'opposta, dichiarare infondata la domanda della ricorrente e per l'effetto revocare in ogni caso il menzionato decreto ingiuntivo n. 7024/2020 con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva nei termini la convenuta la quale si opponeva alle deduzioni del e Pt_1 richiedeva: in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ovvero in subordine istanza di ingiunzione ex art. 183 ter cpc per la somma di € 21.356,30 e nel merito il rigetto di ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei confronti di della somma di € 21.356,30 (ovvero quella Parte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto
(entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna del debitore al pagamento in solido;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) CP_ alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 21.356,30 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio contrattualmente previsto dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 d.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c. e 183 ter c.p.c., concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., esperita CTU grafologica
2 depositata in data 19/03/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio è divenuto inefficace, siccome notificato oltre lo scadere del termine di cui all'art. 644 c.p.c..
Infatti, il termine di sessanta giorni, entro il quale a norma dell'art. 644 c.p.c. deve intervenire la notificazione del provvedimento monitorio risulta decorso, poiché il primo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo non andava a buon fine, e risulta pacifico che parte opposta, prima della decorrenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c., e della successiva notifica che si perfezionava in data 27/01/2021, non depositava alcuna istanza di rimessione in termini.
Peraltro, la revoca del decreto ingiuntivo non esime il Tribunale dal valutare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in giudizio da nei Controparte_1 confronti del citato opponente, costituendo ius receptum il principio per il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena. L'opposizione, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo a un giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti avente a oggetto la domanda proposta dal creditore.
Passando al merito è infondata e va rigettata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per apocrifia della firma.
Vanno a questo punto richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU. Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non 3 può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n.
10688 del 2008; Cass., n. 1642 del 1976).
Ebbene il perito, dr. all'esito delle indagini effettuate riferisce che: “ Il Persona_1
documento in verifica a firma multipla di , risulta un originale chiaramente autografo Parte_1
ed attribuibile alla mano del medesimo.”
Nel caso di specie l'opponente non ha nominato un proprio CTP e non sono stati effettuati specifici rilievi all'operato del consulente tecnico.
Altresì infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposto.
Il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 01/07/2011, prevedendo 84 rate mensili di euro 156,50 ciascuna, per una durata totale, quindi, di 7 anni, da pagarsi il 15 di ogni mese a partire dal 15/01/2012 e con naturale scadenza al 15/01/2019.
Il termine di prescrizione risulta utilmente interrotto a seguito della rituale notifica del decreto ingiuntivo in data 27.01.2021 ( circostanza pacifica e non contestata ex art 115
c.p.c.).
Orbene, sul decorso della prescrizione in un contratto di mutuo si è più volte espressa la
Cassazione ribadendo che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo. La differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (Cass. civ. nn.
2301/2004; 19291/2010; 17798/2011; 4232/2023, principio espresso anche da Cass. Sez.
Un., n. 24418/2010).
Con la decadenza dal beneficio del termine, però, il debito residuo diventa immediatamente esigibile, il creditore può richiedere il pagamento immediato in un'unica soluzione e, pertanto, il termine da cui decorre la prescrizione è da individuarsi con la data di decadenza dal beneficio del termine, momento dal quale l'intera somma può essere richiesta. Nel caso che ci occupa, pertanto, il termine per prescrizione ha iniziato a decorrere dal 22/08/2012 ( data di decadenza dal beneficio del termine) ed è di palese evidenza che non si può essere
4 verificata se solo si considera che il decreto ingiuntivo è stato correttamente notificato in data 27/01/2021.
Va disattesa, infine, l'eccezione dell'opponente che non abbia un titolo Controparte_1 idoneo in quanto non gli è stata validamente notificata la cessione del credito poiché la stessa fu effettuata al precedente indirizzo dal quale ormai egli si era trasferito.
Non può non rilevarsi come l'eccezione confonda il piano della validità della cessione del credito e quello della efficacia della stessa, in quanto la comunicazione al debitore della intervenuta cessione opera sul piano dell'efficacia e non della validità.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in mancanza della notificazione prevista dall' art. 1264 c.c. o dall'art. 58 co. 2 e 4
TUB; quest'ultima è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
Ciò premesso come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e pertanto può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.' (Cass. Civ.
1770/2014.)
Da quanto sin qui detto ne discende che a prescindere da ogni indagine in ordine alla validità della comunicazione della cessione del credito eseguita in data 14/11/2018 e contestata, la pacifica notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo equivale a comunicazione di intervenuta cessione del credito e rende la stessa efficace nei confronti del debitore ceduto.
Parimenti infondata è l'eccezione del tutto generica di inidoneità della documentazione offerta dalla banca a provare l'esistenza del credito.
Invero il credito per cui è causa risulta documentalmente provato con la produzione da parte dell'opposta del contratto di finanziamento n. 10273025540360 in uno all'estratto conto certificato ex art 50 TUB con l'indicazione delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi dovuti, nonché delle rate pagate dal debitore.
5 Ebbene nei contratti di finanziamento si applicano i principi ordinari di riparto dell'onere della prova in base ai quali una volta che l'attore sostanziale abbia provato la fonte negoziale del dritto azionato e l'erogazione della somma data a mutuo o a titolo di finanziamento spetta poi al convenuto sostanziale provare l'avvenuto fatto estintivo ovvero il pagamento (cfr. Cass. Civ. sez. unite n. 13533\2001).
In conclusione, l'opposta ha provato la fonte del credito allegando il contratto di CP_1 finanziamento e l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, ha provato, inoltre, di essere il legittimato attivo in conseguenza di cessione del credito da parte della società Fiditalia Spa, allegando il contratto di cessione dei crediti ed il relativo allegato con enumerazione dei rapporti di credito effettivamente ceduti, ha, quindi, allegato l'inadempimento dell'opponente, il quale non lo ha contestato né ha dato prova di aver adempiuto;
le eccezioni nel merito sollevate dal convenuto risultano tutte infondate.
Pertanto, per i motivi di cui sopra, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto tardivamente notificata ed in accoglimento della domanda della opposta disposata la condanna l'opponente al pagamento della somma di € 21.356,30 oltre interessi al tasso contrattuale da calcolarsi sul solo capitale a decorrere dalla domanda fino al saldo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei compensi medi di cui al d.m. 55\2014 come attualizzato dal d.m. 147\2022. Per le cause ricomprese nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente e per l'intero a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 6534 /2021, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7024/2020;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 21.356,30 oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, da calcolarsi sul solo capitale, a decorrere dalla domanda fino al saldo;
3) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al
15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
6 4) Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, si pongono integralmente a carico di parte opponente.
Così deciso in Napoli, il 27.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
7
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Roberta Guardasole ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.6534\2021 r.g., e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. FIORITO PAOLO, domiciliato come in atti;
-Opponente
NEI CONFRONTI DI
( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_2
(C.F. ) già in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_2 CP_3
e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura allegata su CodiceFiscale_2 foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata come in atti;
-Opposta
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 3/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 7024/2020 reso in forma non esecutiva in data
19/11/2020, pubblicato il 23.11.2020 dal Tribunale di Napoli nel procedimento recante numero di RG 20968/2020 e notificato all'esponente in data 27.01.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare ad la somma di €. 21.356,30 oltre interessi come CP_1 da domanda e spese legali come liquidate nel predetto decreto, somma dovuta quale saldo debitore maturato a seguito del mancato pagamento dei ratei di cui al contratto di finanziamento numero 10273025540360 stipulato dal predetto sig. con Parte_1
Fiditalia s.p.a.
1 In particolare, l'opponente deduceva: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art 644 c.p.c.; 2) di non avere mai sottoscritto il contratto di finanziamento azionato in via monitoria procedendo al formale disconoscimento della sottoscrizione;
3) la prescrizione del credito azionato, 4) l'inefficacia della cessione per essere la stessa notificata ad indirizzo precedente dal quale si era ormai trasferito.
Ciò posto concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto della eventuale richiesta di provvisoria esecuzione e nel merito dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo tardivamente notificato ovvero revocare lo stesso previo accertamento dell'insussistenza del credito come reclamato dall'opposta, dichiarare infondata la domanda della ricorrente e per l'effetto revocare in ogni caso il menzionato decreto ingiuntivo n. 7024/2020 con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva nei termini la convenuta la quale si opponeva alle deduzioni del e Pt_1 richiedeva: in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ovvero in subordine istanza di ingiunzione ex art. 183 ter cpc per la somma di € 21.356,30 e nel merito il rigetto di ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei confronti di della somma di € 21.356,30 (ovvero quella Parte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto
(entro i limiti di cui alla legge 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna del debitore al pagamento in solido;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) CP_ alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 21.356,30 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio contrattualmente previsto dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 d.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c. e 183 ter c.p.c., concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., esperita CTU grafologica
2 depositata in data 19/03/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio è divenuto inefficace, siccome notificato oltre lo scadere del termine di cui all'art. 644 c.p.c..
Infatti, il termine di sessanta giorni, entro il quale a norma dell'art. 644 c.p.c. deve intervenire la notificazione del provvedimento monitorio risulta decorso, poiché il primo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo non andava a buon fine, e risulta pacifico che parte opposta, prima della decorrenza del termine di cui all'art. 644 c.p.c., e della successiva notifica che si perfezionava in data 27/01/2021, non depositava alcuna istanza di rimessione in termini.
Peraltro, la revoca del decreto ingiuntivo non esime il Tribunale dal valutare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in giudizio da nei Controparte_1 confronti del citato opponente, costituendo ius receptum il principio per il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena. L'opposizione, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo a un giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti avente a oggetto la domanda proposta dal creditore.
Passando al merito è infondata e va rigettata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per apocrifia della firma.
Vanno a questo punto richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU. Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non 3 può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n.
10688 del 2008; Cass., n. 1642 del 1976).
Ebbene il perito, dr. all'esito delle indagini effettuate riferisce che: “ Il Persona_1
documento in verifica a firma multipla di , risulta un originale chiaramente autografo Parte_1
ed attribuibile alla mano del medesimo.”
Nel caso di specie l'opponente non ha nominato un proprio CTP e non sono stati effettuati specifici rilievi all'operato del consulente tecnico.
Altresì infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposto.
Il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 01/07/2011, prevedendo 84 rate mensili di euro 156,50 ciascuna, per una durata totale, quindi, di 7 anni, da pagarsi il 15 di ogni mese a partire dal 15/01/2012 e con naturale scadenza al 15/01/2019.
Il termine di prescrizione risulta utilmente interrotto a seguito della rituale notifica del decreto ingiuntivo in data 27.01.2021 ( circostanza pacifica e non contestata ex art 115
c.p.c.).
Orbene, sul decorso della prescrizione in un contratto di mutuo si è più volte espressa la
Cassazione ribadendo che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo. La differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (Cass. civ. nn.
2301/2004; 19291/2010; 17798/2011; 4232/2023, principio espresso anche da Cass. Sez.
Un., n. 24418/2010).
Con la decadenza dal beneficio del termine, però, il debito residuo diventa immediatamente esigibile, il creditore può richiedere il pagamento immediato in un'unica soluzione e, pertanto, il termine da cui decorre la prescrizione è da individuarsi con la data di decadenza dal beneficio del termine, momento dal quale l'intera somma può essere richiesta. Nel caso che ci occupa, pertanto, il termine per prescrizione ha iniziato a decorrere dal 22/08/2012 ( data di decadenza dal beneficio del termine) ed è di palese evidenza che non si può essere
4 verificata se solo si considera che il decreto ingiuntivo è stato correttamente notificato in data 27/01/2021.
Va disattesa, infine, l'eccezione dell'opponente che non abbia un titolo Controparte_1 idoneo in quanto non gli è stata validamente notificata la cessione del credito poiché la stessa fu effettuata al precedente indirizzo dal quale ormai egli si era trasferito.
Non può non rilevarsi come l'eccezione confonda il piano della validità della cessione del credito e quello della efficacia della stessa, in quanto la comunicazione al debitore della intervenuta cessione opera sul piano dell'efficacia e non della validità.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in mancanza della notificazione prevista dall' art. 1264 c.c. o dall'art. 58 co. 2 e 4
TUB; quest'ultima è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
Ciò premesso come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e pertanto può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.' (Cass. Civ.
1770/2014.)
Da quanto sin qui detto ne discende che a prescindere da ogni indagine in ordine alla validità della comunicazione della cessione del credito eseguita in data 14/11/2018 e contestata, la pacifica notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo equivale a comunicazione di intervenuta cessione del credito e rende la stessa efficace nei confronti del debitore ceduto.
Parimenti infondata è l'eccezione del tutto generica di inidoneità della documentazione offerta dalla banca a provare l'esistenza del credito.
Invero il credito per cui è causa risulta documentalmente provato con la produzione da parte dell'opposta del contratto di finanziamento n. 10273025540360 in uno all'estratto conto certificato ex art 50 TUB con l'indicazione delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi dovuti, nonché delle rate pagate dal debitore.
5 Ebbene nei contratti di finanziamento si applicano i principi ordinari di riparto dell'onere della prova in base ai quali una volta che l'attore sostanziale abbia provato la fonte negoziale del dritto azionato e l'erogazione della somma data a mutuo o a titolo di finanziamento spetta poi al convenuto sostanziale provare l'avvenuto fatto estintivo ovvero il pagamento (cfr. Cass. Civ. sez. unite n. 13533\2001).
In conclusione, l'opposta ha provato la fonte del credito allegando il contratto di CP_1 finanziamento e l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, ha provato, inoltre, di essere il legittimato attivo in conseguenza di cessione del credito da parte della società Fiditalia Spa, allegando il contratto di cessione dei crediti ed il relativo allegato con enumerazione dei rapporti di credito effettivamente ceduti, ha, quindi, allegato l'inadempimento dell'opponente, il quale non lo ha contestato né ha dato prova di aver adempiuto;
le eccezioni nel merito sollevate dal convenuto risultano tutte infondate.
Pertanto, per i motivi di cui sopra, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto tardivamente notificata ed in accoglimento della domanda della opposta disposata la condanna l'opponente al pagamento della somma di € 21.356,30 oltre interessi al tasso contrattuale da calcolarsi sul solo capitale a decorrere dalla domanda fino al saldo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei compensi medi di cui al d.m. 55\2014 come attualizzato dal d.m. 147\2022. Per le cause ricomprese nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente e per l'intero a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 6534 /2021, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7024/2020;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 della somma di € 21.356,30 oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, da calcolarsi sul solo capitale, a decorrere dalla domanda fino al saldo;
3) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al
15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
6 4) Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, si pongono integralmente a carico di parte opponente.
Così deciso in Napoli, il 27.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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