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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II unica civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. r.g. n. R. G. 6071 del Ruolo Generale dell'anno 2022, tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pinca giusta mandato alle liti in atti c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Domenico Visone giusta mandato alle liti in atti
Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato in data 13.9.2022, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ a) Accertare e Controparte_1 dichiarare l'inadempimento colpevole della convenuta agli accordi relativi al ritiro merce invenduta, all'accredito delle note credito, e all'emissione della nota sconto per differenza;
b) Accertare e dichiarare l'illegittimo incasso dei titoli dalla stessa convenuta ricevuti in pagamento;
c) Per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento CP_1 del danno per: 1) Euro 9.005,13, pari alla differenza tra l'importo delle forniture ricevute (8.410,20) e i credito per note di credito emesse e mai onorate ed assegno incassato;
2) Euro 6.210,00 per sanzioni comminate dall'UTG a;
3) Euro 30.000,00 per danno Parte_1 economico aziendale derivante dalla impossi ilit di accedere al credito bancario e di continuare un'attività con fatturato di circa € 400.000 annui;
in particolare la rappresentata in epigrafe non ha potuto accedere al credito di €100.000, con garanzia statale al 100% che sarebbe spettato senza le citate segnalazioni. E così complessivi Euro 45.215,13 o per la maggiore o minore somma ritenuta di spettanza da Codesto Tribunale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. d) Con vittoria di spese competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” A sostegno della domanda, deduceva che: - aveva intrattenuto rapporti commerciali con da sette anni; - che in data 3.6.2019 e 15.7.2019, effettuava ordini, Controparte_1 rispettivamente per € 22.755,07 e € 2.586,40, tramite l'agenzia di riferimento Rawspace – Seven Group s.a.s.; - che la data di consegna della merce sarebbe stata pattuita per fine agosto 2019; - che alla data dei predetti ordini, aveva regolarmente saldato tutte le forniture precedenti ed aveva un Contr credito nei confronti di per le note credito del 6.6.19 di € 3.061,00 e del 6.5.19 di € 1.887,34 (note di credito che, secondo gli accordi, avrebbero dovuto essere saldate a vista); - che, nel mese di settembre 2019, il Corriere di riferimento aziendale si sarebbe recato presso il punto CP_2 vendita di DÒ (LE), Piazza Mazzini n. 11, per ritirare in anticipo i titoli a garanzia delle Pt_1 forniture future (ordini giugno/luglio), lasciando in consegna solo una minima parte di merce;
- che il sig. in tale occasione avrebbe consegnato i titoli a scadenza 30/10, 30/11, 30/12 e CP_3 30/1/20; - che, in effetti, la merce sarebbe giunta a solo nel mese di ottobre 2019 Parte_1
e che la Rawspace – Seven Group s.a.s., le avrebbe assicurato l'accredito delle note di credito, e il ritiro, a far data dal 15.11.2019, della merce invenduta e sulla prima fornitura - arrivata con qualche giorno di ritardo - avrebbe applicato uno sconto del 30% (€ 8.410,20 anziché € Controparte_1 Contr 12.014,56); - che, medio tempore aveva incassato il primo titolo a scadenza 30/10 e che, dopo il 15 novembre, aveva disatteso quanto promesso;
- di aver predisposto una denuncia per truffa e di Contr aver rimandato impagato l'assegno con scadenza 30.11.19; - che la – per giustificare l'incasso degli assegni 30.12.19 e 30.1.20 – avrebbe assunto falsamente che la aveva un debito di € Pt_1
17.942,78; - di essere quindi creditrice nei confronti di delle seguenti somme: - Euro CP_1
9.005,13, pari alla differenza tra l'importo delle forniture ricevute (8.410,20) e i crediti per note di credito emesse e mai onorate ed assegno incassato;
- Euro 6.210,00 per sanzioni;
- Euro 30.000,00 per danno economico aziendale derivante dalla impossibilità di accedere al credito bancario e di continuare un'attività con fatturato di circa € 400.000 annui, in particolare la rappresentata in epigrafe non ha potuto accedere al credito di € 100.000,00 con garanzia statale al 100% che sarebbe spettato senza le citate segnalazioni, per complessivi Euro 45.215,13. Si costituiva CP_1 contestando la domanda attrice e deduceva che la era invece titolare di un credito CP_1 residuo di Euro 12.092,39 nei confronti della per la fornitura di merce Parte_1 pari ad Euro 25.341,47; eccepiva l'inesistenza di qualsivoglia credito in capo alla
[...] nei confronti della in relazione alle note di credito del 6.5.2019 Parte_1 Controparte_1 di Euro 1.887,34 e del 6.6.2019 di Euro 3.061,00 attinenti alla collezione primavera-estate 2019 ed emesse al fine di compensare il credito che la aveva nei confronti della Parte_1 nascente da accordi intervenuti tra le parti;
contestava tutte le circostanze Controparte_1 dedotte dalla a fondamento delle domande avversarie spiegate, circa assunti Parte_1 termini di scadenza per la consegna delle merci acquistate dalla stessa e ritardi nella consegna. Concludeva chiedendo: “a) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, rigettare per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto ogni domanda promossa dalla
[...]
in persona del suo amministratore e legale rapp.te p.t., emanando all'uopo ogni Parte_1 pronuncia consequenziale e di legge;
b) condannare la in persona del Parte_1 suo amministratore e legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi di causa.” La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e la prova orale. All'udienza del 11.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Motivi della decisione. Il dato fattuale dal quale partire per analizzare la vicenda e quindi la condotta delle parti in ordine ai reciproci obblighi contrattuali è il rapporto dare/avere tra le due aziende al mese di agosto 2019. Sul Contr punto, ha sostenuto che la prova dell' insussistenza del credito relativo alle due note di credito di € 3.061 ed € 1.887,34 era costituita dalle scritture contabili e, in particolare dal prospetto stampa partitari, prodotti e depositati agli atti del giudizio, relativo al periodo dal 1.5.2019 al 31.12.2019, vidimato ed asseverato dal Commercialista Dott. alla data del 30.08.2019, dal Persona_1 quale risultava che il rapporto dare-avere tra la e Controparte_1 Parte_1 aveva saldo pari a zero. Sul punto, deve essere considerato quanto segue: - Controparte_1 asserisce che le due note di credito erano già state compensate, senza però indicare quale fosse il controcredito. Inoltre, la testimone ex dipendente della Testimone_1 Parte_1
(pertanto a conoscenza dei fatti di causa ed indifferente) ha confermato che la società attrice aveva Contr saldato tutte le forniture precedenti, ed anzi era in credito nei confronti di per le note credito del 06/06/19 di €.3.061,00 e del 06/05/19 di €.1.887,34 che, come da accordi, dovevano essere saldate a vista. Sul punto, non possono ritenersi di rilievo probatorio le scritture contabili, in quanto, la “le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ. n. 26216/2011). Ciò posto, deve rilevarsi che parte attrice non ha dato prova di avere pagato l'importo complessivo di Euro 25.341,47 per gli ordini del 03/06/19 e 15/07/19 (rispettivamente per € 22.755,07 e € 2.586,40), né è emerso dall' istruttoria che la merce non sia stata consegnata. Ragion per cui, corretto appare il calcolo dell'importo residuo importo di Euro 12.092,39, scaturente dalla decurtazione dall' importo iniziale di Euro 25.341,47, degli importi relativi all' assegno bancario portato all'incasso CP_1 in data 30.10.2019, nonché dalle note di credito n. 39959 del 20.11.2029 di Euro 2.586,40, n.
[...]
3100 del 21.09.2019 di Euro 1.092,88 e n. 3771 del 22.10.2019 di Euro 3.719,41. Pertanto, dalla somma di Euro 12.092,39, vanno detratte le somme per le note credito del 06/06/19 di €.3.061,00 e del 06/05/19 di €.1.887,34, per una somma di Euro 7.144,05, che corrisponde al credito (o al dare/avere del rapporto commerciale) di Le note di credito sono state emesse in Controparte_1 parte per compensare i ritardi nelle forniture, in parte per il ritiro della merce arrivata in ritardo (dopo il 11 ottobre, secondo le “istruzioni di vendita applicate al rapporto commerciale Pt_2 in questione), come confermato dai testi escussi. Il termine per le consegne, peraltro, non può essere ritenuto “essenziale”, poiché la stessa circostanza che le parti avessero previsto, per i ritardi nelle consegne, una “scontistica”, sta a significare che le parti non avessero considerato la perdita dell' utilità con il decorso del lasso di tempo;
deve escludersi pertanto che il termine possa essere qualificato ai sensi dell' art. 1457 c.c., con gli effetti previsti dalla norma. Logico corollario di quanto accertato è l'infondatezza della domanda di restituzione di Euro 6.210,00 per le sanzioni collegate al protesto degli assegni rimasti impagati, così come della domanda risarcitoria per il
“danno economico aziendale derivante dall' impossibilità di accedere al credito bancario”. Nel caso di specie, non solo non vi è prova, a monte, dell'illegittimità del protesto, ma – a valle – non vi è prova: - della gravità della lesione e della non futilità del danno;
- del “peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza” (Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), trattandosi di imprenditore (mentre, come è noto, per un qualsiasi altro soggetto, tale prova può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito, cfr. Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133); prova di cui il danneggiato è onerato. Le spese, attesa la reciproca soccombenza e la particolarità della materia trattata, possono essere integralmente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. accerta che il credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 ammonta ad Euro 7.144,05;
2. rigetta le altre domande;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Addì 19.11.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Cosimo Calvi