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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Francesca Vullo Presidente
- dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 1582/2025, promossa in grado d'appello
DA
(già ) (C. F. e P. IV ) con sede legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in Botticino (BS) via Molini n. 41, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_3
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto TROTTI (C. F.
[...]
) presso il cui studio legale in Edolo (BS) via F.lli Ramus n. 21 è elettivamente C.F._1 domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C. F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Luigi GIORDANO ( ), presso il cui studio legale in Bellano C.F._3
(LC) via Taceno n. 3 è elettivamente domiciliato pec: pagina 1 di 23 Email_2
APPELLATO
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni:
- Per , già , appellante Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello Civile di Milano, contrariis reiectis, con ogni miglior formula e statuizione in fatto e diritto, in totale riforma dell'appellata sentenza, così giudicare:
In via preliminare: sussistendone i requisiti di cui all'art. 283 c.p.c., disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, in tutto o in subordine in parte, dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, stante la manifesta fondatezza delle ragioni dell'impugnazione e/o potendo derivare dall'esecuzione un pregiudizio grave ed irreparabile.
In via principale: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, voglia Ill.ma Corte
d'Appello Civile di Milano annullare e/o dichiarare nulla e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare integralmente la sentenza n. 160/2025 pubblicata in data 16 maggio 2025 dal Tribunale di
ON ad esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 306/2021, notificata in data 23 maggio 2025, per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni come già rassegnate in primo grado e come qui di seguito ritrascritte:
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: rigettarsi l'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto (n. 506/2020 – RG. n. 1256/2020), emesso dal Tribunale di ON in data 30.11.2020, con condanna del sig. al pagamento in CP_1 favore della , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di € Parte_2
14.965,50# oltre interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo, nonché le spese liquidate in € 700,00 per compenso professionale, € 145,00 per anticipazioni oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche per intervenuta decadenza e prescrizione.
pagina 2 di 23 IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: respingersi le avverse richieste e domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto anche per intervenuta decadenza e prescrizione, e per l'effetto condannarsi il sig. al pagamento in favore della , in persona del suo CP_1 Parte_2 legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 14.965,50# o quella diversa che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: Spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi, con
l'aumento previsto dal novellato art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti depositati telematicamente con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
In via istruttoria: con ogni riserva di istanza istruttoria o documentale nei limiti di legge.”
- Per , appellato CP_1
“Per tutto quanto dedotto, si chiede respingersi l'appello promosso da salvo che per la Parte_1 riduzione di E.7.536,00 per tasse sull'immobile, domanda effettivamente rinunciata in corso di causa.
Correggere l'errore di calcolo nel capo B) del dispositivo della sentenza di primo grado riquantificando le somme oggetto di condanna di pagamento a carico di in Parte_1
E122.747,00 + iva ove dovuta anziché E109.546,46 + iva ove dovuta, già considerata l'esclusione della somma di E.7.536,00 per tasse sull'immobile.
Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'appellato CP_1
e per esso del sottoscritto procuratore che per le competenze si dichiara antistatario.”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 160/2025, pubblicata il 16/05/2025, il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 506 del 30/11/2020 proposto da
contro
S.P.A. (già ), ogni CP_1 Parte_1 Parte_2 altra istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, condanna CP_1
a pagare: Parte_1
A) € 9.950,00 in restituzione dei maggiori esborsi rispetto a quanto contrattualmente previsto;
pagina 3 di 23 B) il risarcimento degli ulteriori danni esposti quantificati all'esito del giudizio in € 109.546,96 oltre iva se dovuta;
- condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento di € 9.000,00 per aver resistito Parte_1 in giudizio in mala fede negando la sottoscrizione degli accordi sul prezzo, riconosciuti dalla
CTU, nonché per aver agito per il recupero di un credito non dovuto, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in € 24.647,27, come da nota depositata, oltre spese generali, accessori di legge,
[...] spese di CTP (€ 2.156,96) e successive;
- pone definitivamente le spese di entrambe le CCTTUU a carico di . Parte_1
***
Va premesso che ha proposto istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c. e che su Parte_1 detta istanza la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata, con ordinanza pubblicata il 30/06/2025, disponendo la sospensione degli effetti esecutivi della predetta sentenza.
***
Ciò posto, la vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con ricorso per ingiunzione S.P.A. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di ON Parte_1
l'emanazione, in data 30/11/2020, del decreto ingiuntivo n. 506/2020, con il quale veniva ingiunto a il pagamento dell'importo di € 14.965,50, oltre interessi come da domanda e spese CP_1 della procedura, portato dalla fattura n. 601-FE del 22/10/2020 emessa da per il Parte_1 pagamento di lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile di proprietà di CP_1
- Con rituale atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 506/2020 formulando domanda riconvenzionale dei confronti di . Parte_1
A fondamento dell'opposizione adduceva che il corrispettivo totale per i lavori concordati ammontava a € 66.550,00 (iva inclusa) – dato dalla somma del compenso previsto a corpo nel contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 28/11/2020 pari € 50.600,00 (iva inclusa) con il compenso pattuito per i lavori extra previsti con accordo sottoscritto in data 19/03/2019 pari a € 15.950,00 (iva inclusa) – e che prima dell'emanazione del decreto ingiuntivo aveva già pagato a l'importo pari Parte_1
a € 76.500,00 (iva inclusa), maggiore rispetto all'importo concordato.
pagina 4 di 23 Su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, sia la restituzione dell'importo di € 9.950,00, asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto alle pattuizioni contrattuali, sia il riconoscimento del risarcimento per tutta una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa di inadempimenti, contrattuali e non, imputabili a
[...]
. Parte_1
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta da CP_1
Nel chiedere il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1 volta ad ottenere la restituzione di € 9.950,00, deduceva che nel corso della realizzazione delle opere erano stati concordati lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel contratto d'appalto e che residuava in suo favore il credito portato dal decreto ingiuntivo dato dalla differenza tra il costo per tutte le opere eseguite, pari a € 83.150,00 (oltre iva), e quanto già corrisposto da pari a € CP_1
69.545,45 (oltre iva).
Chiedeva, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale con la quale chiedeva il CP_1 risarcimento delle varie voci di danno e sollevava, per alcune di dette voci di danno, l'eccezione di improcedibilità e, per altre, l'eccezione di prescrizione e decadenza.
Nella comparsa di costituzione in giudizio, disconosceva la sottoscrizione che Parte_1 risultava apposta dal suo legale rappresentante (sig. in calce alla seconda pagina Parte_3 del documento n. 4 prodotto da CP_1
Nel corso della prima udienza di comparizione S.P.A. disconosceva anche la Parte_1 sottoscrizione che risultava apposta dal suo legale rappresentante, in calce al Parte_3 documento n. 18 prodotto da CP_1
conseguentemente, formulava istanza di verificazione ex art. 216 e ss. c.p.c. dei CP_1 documenti n. 4 e n. 18.
Il Tribunale di ON concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, disponeva procedersi preliminarmente all'espletamento di CTU volta a descrivere le opere svolte da e ad accertare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati da Parte_1
CP_1
Depositata la relazione tecnica, il Tribunale di ON ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva procedersi all'espletamento di CTU grafologica volta ad accertare la genuinità delle firme pagina 5 di 23 apposte dal legale rappresentante di ( sui documenti Parte_1 Parte_3 prodotti come n. 4 e n. 18 da CP_1
Espletati tutti gli incombenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza n. 160/2025 il Tribunale di ON accoglieva l'opposizione proposta da CP_1
e revocava il decreto ingiuntivo n. 506 del 30/11/2020.
[...]
Nel dettaglio, il Tribunale, richiamato il contratto di appalto intercorso tra le parti – in forza del quale aveva commissionato alla l'esecuzione di lavori dietro il CP_1 Parte_1 corrispettivo, determinato a corpo, pari a € 50.600,00 (iva inclusa) con la previsione di cui all'art. 4 dell'articolato contrattuale, secondo cui per le opere in variante ed in aumento per ogni singola categoria di lavoro si sarebbe provveduto alla relativa contabilizzazione in base a contrattazione preventiva – e rilevato che erano state concordate integrazioni per complessivi € 15.950,00 (iva inclusa), riteneva che l'ammontare complessivo dei lavori fosse pari a € 66.550,00 (iva inclusa) – di cui
€ 50.600,00 (iva inclusa) quale importo determinato a corpo nel contratto d'appalto e € 15.950,00 (iva inclusa) per le integrazione preventivate – e rilevava che l'importo complessivamente versato da era superiore di € 9.950,00 rispetto a quello dovuto. CP_1
Riteneva inoltre accertati i danni lamentati da in via riconvenzionale, derivanti da CP_1 vizi e difformità delle opere e da inadempimenti dell'impresa esecutrice, oltre che quelli scaturiti dalla causa civile promossa dai proprietari dell'appartamento sito al piano superiore per i danni loro derivati dall'esecuzione delle opere in oggetto e per il fermo dei lavori determinato dai relativi accertamenti peritali, che avevano determinato l'indisponibilità dell'unità immobiliare, liquidando questi ultimi in €
97.200,00, computati sulla base di un canone locatizio mensile medio di € 1.200,00, inferiore all'importo stabilito a titolo di penale nell'articolato contrattuale.
Pertanto, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di condannava la al pagamento di € CP_1 Parte_1
9.950,00 a titolo di restituzione dei maggiori compensi ricevuti in esecuzione del contratto d'appalto ed al pagamento di € 109.546,96 (oltre iva ove dovuta) a titolo di risarcimento danni.
Il Tribunale di ON condannava, inoltre, al pagamento in favore di Parte_1 di € 9.000,00 sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver disconosciuto le firme apposte sui CP_1 documenti che all'esito della perizia grafologica risultavano autografe, e per aver agito per il recupero di un credito non dovuto.
pagina 6 di 23 veniva inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e venivano poste Parte_1 definitivamente a suo carico le spese per entrambe le CTU espletate nel corso del giudizio.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo d'appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto che aveva corrisposto in eccedenza a quanto contrattualmente pattuito l'importo di CP_1
€ 9.950,00, quando invece ciò risulterebbe smentito dai documenti versati in atti e dalle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio. Rilevava al riguardo che nel corso dell'esecuzione dei lavori erano state concordate ed eseguite una serie di varianti in aumento, della cui sussistenza è stata data prova in sede di escussione testimoniale, richiamando al riguardo quanto dichiarato dal teste e da Testimone_1 Testimone_2
Ha dedotto, ulteriormente, che dai conteggi allegati alla CTU (nell'allegato D) era emersa l'esecuzione di opere per un importo pari a € 71.275,00 (oltre iva) – al netto dei vizi riconosciuti – e che, pertanto, avendo già pagato fatture per un importo pari a € 69.545,45 (oltre iva), sarebbe CP_1 residuato, in ogni caso, un debito di quest'ultimo pari a € 1.729,55 (oltre iva).
Con il secondo motivo d'appello contestava la valenza probatoria attribuita dal Tribunale ai documenti n. 4 e n. 18 prodotti nel giudizio di primo grado da a scapito della fattura azionata CP_1 in sede monitoria. Assumeva che le modifiche manoscritte presenti nei documenti n. 4 e n. 18 erano state apposte unilateralmente da dopo l'apposizione della firma del sig. . CP_1 Pt_3
Assumeva inoltre che tra le due pagine di cui risulta composto il documento n. 4 non sussiste alcun legame e che le aggiunte a penna non erano state concordate con la società.
Con il terzo motivo d'appello censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i lavori di cui chiedeva il pagamento erano mere duplicazioni di voci già in precedenza conteggiate e ha considerato corretti i calcoli riepilogativi contenuti nella comparsa conclusionale di CP_1
[...]
Sul punto, l'appellante ha dedotto che i conteggi effettuati dal CTU erano diversi da quelli schematizzati da nella sua comparsa conclusionale, in quanto quest'ultimo CP_1 avrebbe aggiunto e rimosso voci non contabilizzate e riconosciute dal CTU.
Con il quarto motivo d'appello lamentava la mancata disamina da parte Parte_1 dell'organo giudicante di primo grado dell'eccezione di improcedibilità delle domande formulate in via riconvenzionale dal per i danni derivanti dalla vicenda processuale che lo ha visto CP_1
pagina 7 di 23 chiamato in causa dai proprietari dell'unità immobiliare posta al piano superiore. Deduceva che le domande riconvenzionali legate alla vicenda processuale erano improcedibili in quanto coperte da giudicato e comunque precluse dal principio di concentrazione delle domande. Assumeva inoltre che la definizione transattiva della vicenda non consentiva, in ogni caso, a di formulare CP_1 ulteriori pretese relative a tale vicenda processuale.
Con il quinto motivo d'appello censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto a l'importo pari a € 97.200,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato CP_1 godimento dell'immobile. Assumeva al riguardo che non avrebbe potuto essergli imputata tale voce di danno non essendo stata provata la sussistenza del nesso causale con un suo asserito inadempimento.
Assumeva inoltre che il riferimento alla penale contenuto nell'appellata sentenza sarebbe destituito di fondamento e il danno asseritamente patito da controparte non risulterebbe comprovato né nell'an, né nel quantum.
Con il sesto motivo d'appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha riconosciuto l'importo pari a € 7.536,00 a titolo di risarcimento del danno per le tasse pagate sull'immobile. Al riguardo evidenziava che il Giudice non avrebbe potuto accogliere tale domanda poiché era stata rinunciata dalla controparte che non l'aveva riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e in sede di comparsa conclusionale.
Con settimo motivo d'appello censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto i danni morali quantificandoli equitativamente in € 8.000,00. Al riguardo deduceva che tale voce di danno non può essere considerata in re ipsa e che avrebbe dovuto essere rigettata in assenza di prove dell'esistenza di sofferenze e ripercussioni.
Con l'ottavo motivo d'appello censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto €
17.547,00 a titolo di risarcimento dei danni per vizi e mancata esecuzione di opere. Lamentava inoltre l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle eccezioni di prescrizione e decadenza già formulate in primo grado, che riproponeva in sede d'appello, e la circostanza che l'organo giudicante di primo grado avrebbe tenuto conto delle risultanze della consulenza di parte anziché di quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Con il nono motivo d'appello censurava la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. affermando che non sussistevano gli elementi costitutivi della responsabilità aggravata.
pagina 8 di 23 Con il decimo motivo d'appello censurava la sentenza appellata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite chiedendone l'integrale riforma con condanna di al pagamento delle CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e anche delle spese per le CTU.
- Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conferma CP_1 dell'appellata sentenza.
Nel dettaglio, confermando che nel corso del primo grado di giudizio aveva rinunciato alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per le tasse pagate sull'immobile (pari € 7.536,00), adduceva l'erroneità del calcolo operato dal giudice di prime cure al punto B) del dispositivo della sentenza impugnata laddove liquidava il risarcimento del danno quantificandolo in € 109.546,96 (oltre iva se dovuta) anziché in € 122.747,00 (oltre iva se dovuta) e ne chiedeva la correzione.
All'udienza del 20/11/2025, all'esito della discussione orale delle parti ex art. 350 bis c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 160/2025 del Tribunale di Parte_1
ON è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento nei termini di seguito meglio precisati.
***
Preliminarmente deve essere affrontata l'opposizione formulata, all'udienza del 16/10/2025, da
[...]
alla produzione di nuovi documenti da parte di avvenuta con la Parte_1 CP_1 comparsa di costituzione (doc. dal n. App 03 al n. App 08) e con l'ulteriore nota di deposito del
15/10/2025 (doc. dal n. App 09 al n. App 12).
Si tratta di documentazione formatasi dopo la data di pubblicazione della sentenza di primo grado
(16/05/2025) e che, pertanto, non avrebbe potuto produrre prima. CP_1
Tanto premesso, pur risultando ammissibile, la predetta documentazione appare irrilevante ai fini decisori.
***
Ciò posto, possono essere esaminati i motivi d'appello che, per una migliore chiarezza espositiva, verranno trattati in ordine parzialmente diverso rispetto a quello dato nell'atto d'appello.
***
Il primo e il terzo motivo d'appello, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono fondati e possono trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
pagina 9 di 23 Determinante ai fini del contendere è il conteggio dei lavori eseguiti da Parte_1 effettuato dal CTU in ordine alla descrizione ed al computo delle opere svolte.
Nell'allegato D) della relazione tecnica d'ufficio è contenuto un conteggio dei lavori eseguiti che indica in € 71.275,00 (oltre iva) l'importo totale dei lavori – al netto dei vizi riconosciuti – e in € 3.770,45
(oltre iva) il credito residuo a favore di ottenuto detraendo dal totale dei lavori CP_1 eseguiti i vizi riconosciuti, quantificati in € 5.500,00 oltre iva, e le fatture già pagate, per un importo di
€ 69.545,45 oltre iva, (cfr. pag. 47 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Il prospetto contenuto nella comparsa conclusionale depositata in primo grado da CP_1 indica, invece, un credito di quest'ultimo – al netto delle fatture già pagate e dei vizi riconosciuti – pari a € 28.184,70 (iva inclusa) e dunque nettamente superiore rispetto a quello stimato dal CTU (cfr. pag.
14 di 19 della comparsa conclusionale).
Contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado – che ha acriticamente disatteso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio aderendo ai diversi conteggi proposti dal senza addurre specifici elementi motivatori – questa Corte ritiene che non sussistano CP_1 elementi e ragioni per discostarsi dai conteggi contenuti nell'allegato D) della relazione tecnica d'ufficio.
Infatti, detti conteggi non contengono errori di valutazione e di computo avendo il CTU coerentemente tenuto conto:
- delle opere non eseguite, sottraendole dal totale – si fa riferimento, in particolare, alle opere indicate alla lettera A24 (sistemazione area verde grossolana più riempimento) per le quali è stato sottratto l'importo pari a € 2.047,00, e a quelle indicate alla lettera A28 (fornitura e posa autobloccanti) per le quali è stato sottratto l'importo pari a € 6.000,00;
- delle opere già conteggiate, che sono state correttamente escluse per evitare ingiustificate duplicazioni – si fa riferimento alle opere indicate alle lettere B1, B2, B5, C1 e C2 per le quali nel conteggio è stato indicato un importo pari a € 0,00;
- delle opere sostituite, che sono state prese in considerazione una sola volta proprio per evitare, anche in questo caso, ingiustificate duplicazioni – si fa riferimento alle opere indicate alle lettere A21, A22 e A23 sostituite dalle opere indicate alla lettera C3, alle opere indicate alle lettere B3 e B4 sostituite dalle opere indicate alla lettera C5.
pagina 10 di 23 Non sussistono, dunque, ragioni che possano indurre la Corte a discostarsi dalla valutazione espressa dal CTU che appare logica, conseguenziale e fondata su criteri oggettivi e conducente ad un risultato di piena attendibilità.
Il CTU ha determinato il valore dei lavori effettuati sulla base di criteri di stima tecnicamente corretti e condivisibili nei risultai, e pertanto possono essere condivise le predette valutazioni peritali in ordine alla determinazione delle singole voci che concorrono a determinare il rapporto dare-avere tra le parti.
I conteggi del CTU indicano in € 71.275,00 (oltre iva) il costo totale dei lavori eseguiti da
[...]
già tenuto conto delle opere non eseguite (sistemazione area verde e fornitura e posa Parte_1 autobloccanti), ma al netto dei vizi accertati, per i quali si procederà ad effettuare una liquidazione separata esaminando l'appello nella parte in cui ha ad oggetto la domanda riconvenzionale di
CP_1
Alla luce dei conteggi effettuati dal CTU deve escludersi che abbia pagato € CP_1
9.950,00 in più per le opere eseguite da . Nello specifico, atteso che Parte_1 [...]
ha eseguito lavori per un importo pari a € 78.402,50 (iva inclusa) e che risulta pacifico Parte_1 che ha già pagato quattro fatture per l'esecuzione dei lavori corrispondendo CP_1 all'odierna appellante un importo pari a € 76.500,00 (iva inclusa), residua un credito in favore di
[...]
pari a € 1.902,50 (iva inclusa) – ottenuto sottraendo dall'importo di € 78.402,50 la Parte_1 somma di € 76.500,00.
In accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello la sentenza deve essere riformata e CP_1 va condannato a pagare in favore di la somma pari a € 1.902,50 (iva
[...] Parte_1 inclusa) oltre interessi nella misura legale dalla data della fattura n. 106-FE (22.10.2020) all'effettivo soddisfo.
***
Il secondo motivo d'appello resta assorbito dall'accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello appena esaminati.
***
Le argomentazioni proposte con il quarto motivo d'appello non risultano, invece, fondate.
Con il motivo in esame l'appellante ha inteso riproporre in sede d'appello l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto la CP_1 liquidazione dei danni derivanti dalla vicenda processuale che lo ha visto citato in giudizio dai proprietari dell'unità immobiliare posta al piano superiore, rispetto a quella di sua proprietà, per i danni pagina 11 di 23 da questi subiti a causa dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte della
[...]
. Parte_1
L'eccezione di improcedibilità è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, occorre rilevare che il giudizio instaurato dai proprietari dell'unità immobiliare posta al piano superiore rispetto a quello di proprietà del aveva ad oggetto l'accertamento CP_1 dei danni da questi patiti a causa dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell'appartamento del e la richiesta del relativo risarcimento. In questo giudizio CP_1
(rubricato al n. R.G. 474/2014 del Tribunale di ON) ha effettivamente CP_1 chiamato in causa nella sua qualità di impresa esecutrice dei lavori (oltre che il Parte_1 direttore dei lavori), ma la chiamata in causa è avvenuta in manleva per i danni occorsi a soggetti terzi rispetto al contratto d'appalto.
Il giudizio di primo grado che ha dato origine al presente giudizio d'appello aveva ad oggetto, invece, in via riconvenzionale l'accertamento dei danni subiti direttamente dal e la CP_1 richiesta volta ad ottenere il relativo risarcimento da parte di . Parte_1
Come risulta evidente la causa petendi dei due giudizi è differente e nel giudizio incardinato per primo dai proprietari dell'unità immobiliare del piano superiore non aveva alcun obbligo CP_1 di proporre la domanda volta ad ottenere anche il risarcimento dei danni da lui subiti, in quanto la era stata chiamata esclusivamente in manleva per i danni causati a terzi. Parte_1
Dunque, poteva proporre le domande riconvenzionali per ottenere il risarcimento CP_1 dei danni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non risultando tali domande coperte dal giudicato.
In secondo luogo, non rappresenta ostacolo alla proposizione delle domande in commento neppure la sussistenza di una transazione raggiunta tra e all'esito del CP_1 Parte_1 giudizio instaurato dai proprietari dell'unità immobiliare del piano superiore.
Infatti, occorre rilevare che nel giudizio in commento il Tribunale di ON con la sentenza n.
511/2019 ha accertato la sussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. di e lo ha CP_1 condannato al risarcimento dei danni in favore degli attori, ad eseguire gli interventi per la messa in sicurezza del proprio appartamento e a pagare le spese di lite in favore degli attori. Il Tribunale di
ON ha inoltre condannato (e il direttore dei lavori) a tenere indenne Parte_1 dai capi di condanna sopra menzionati. CP_1
pagina 12 di 23 All'esito dell'emanazione della sentenza è intervenuto tra le parti atto transattivo (cfr. doc. n. 19 del fascicolo di primo grado di ove al punto g) era espressamente previsto che CP_1
<Sono esclusi dalla presente scrittura altri rapporti tra le parti non decidi nella sentenza 511/19>>.
Ebbene, posto che tra i rapporti decisi con la sentenza appena richiamata non figura quello tra
[...]
e per i danni che quest'ultimo allega di aver subito, ne consegue Parte_1 CP_1 che di questi poteva, dunque, chiedere il ristoro, in via riconvenzionale, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
L'eccezione di improcedibilità formulata da avverso le domande Parte_1 riconvenzionali di non può trovare accoglimento e le voci di danno di cui ha CP_1 chiesto il risarcimento in via riconvenzionale possono essere trattate nel merito esaminando i successivi motivi d'impugnazione che le riguardano.
***
Il quinto motivo d'appello, con il quale l'appellante ha contestato il riconoscimento in favore di della somma pari a € 97.200,00 a titolo di risarcimento per il mancato godimento CP_1 dell'immobile, è meritevole di accoglimento.
In primis vale rilevare come nel giudizio di primo grado non ha fatto valere la CP_1 penale contrattualmente stabilita ma, reputando quest'ultima eccessivamente onerosa, ha agito per il risarcimento del danno.
Non avendo agito per ottenere la penale, che poteva essere riconosciuta indipendentemente dalla prova del danno effettivo, bensì per ottenere il risarcimento del danno, il era gravato dall'onere CP_1 di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa. Pertanto, il danno non poteva essere considerato in re ipsa per il solo fatto che la richiesta era stata ridimensionata dal punto di vista quantitativo rispetto al valore della penale, ma doveva essere provato sia nell'an, sia nel quantum.
Nel caso di specie, non ha dato prova della sussistenza del danno di cui ha chiesto CP_1 il ristoro e neppure della sussistenza del nesso di causalità con una qualche condotta di
[...]
. Parte_1
Infatti, quand'anche fosse stata data prova di un simile danno, questo non avrebbe potuto dirsi causalmente imputabile a . Parte_1
Al riguardo, non è dato comprendere come a fronte dell'obbligazione assunta da
[...]
di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria che al loro completamento Parte_1 avrebbero comunque determinato la consegna di un'unità abitativa a “rustico”, non immediatamente pagina 13 di 23 utilizzabile se non previa esecuzione di ulteriori opere espressamente escluse dal contratto d'appalto
(vedi art. 1, lettera B secondo la quale: <restano escluse dal presente appalto le seguenti voci: … fornitura pavimentazione tutte, serramenti, fabbro, impianti tutti e pittore …>> – doc. n. 2 del fascicolo di primo grado di , la stessa impresa esecutrice dei lavori possa essere CP_1 poi chiamata a rispondere per i danni derivanti dal mancato godimento dell'immobile.
Inoltre, se il fermo del cantiere è da ritenersi collegato alla pendenza della lite con un soggetto terzo estraneo al contratto d'appalto e alla necessità di espletare una CTU in quella sede – come allegato dallo stesso – non può al riguardo essere attribuita a CP_1 Parte_1 alcuna responsabilità.
Infine, non risulta assolto l'onere di provare il quantum richiesto, essendosi CP_1 limitato a fare riferimento ad un non meglio precisato valore locatizio di € 1.200,00 al mese senza indicare, nemmeno sotto forma di mera allegazione, il modo in cui è pervenuto a tale somma.
***
Per ciò che concerne il sesto motivo d'appello la Corte non può che limitarsi a prendere atto che la stessa parte appellata ha confermato di aver rinunciato, già nell'ambito del giudizio di primo grado, alla domanda volta ad ottenere il risarcimento di € 7.536,00 quali tasse pagate sull'immobile.
Tale somma, conseguentemente, non verrà presa in considerazione nell'accertamento dei pregiudizi lamentati e dei quali ha chiesto il ristoro. CP_1
***
Il settimo motivo d'appello, con il quale ha contestato il riconoscimento in Parte_1 favore di della somma pari a € 8.000,00 equitativamente determinata a titolo di CP_1 risarcimento dei danni morali/esistenziali/ da disagio abitativo/stress per la pendenza della causa, è meritevole di essere accolto.
La Corte ritiene di non poter condividere quanto statuito dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto tali danni provati in via documentale e in via testimoniale.
Invero, dal punto di vista documentale risultano depositate in atti esclusivamente delle fatture che fanno riferimento a delle visite psichiatriche cui si sarebbe sottoposto tra il mese CP_1 di luglio e il mese di novembre del 2016 (cfr. doc. n. 29 del fascicolo di primo grado di CP_1
, ma da tali fatture non è possibile desumere che a tali visite si è sottoposto a causa dello stress
[...] provocatogli dall'intera vicenda collegata all'unità abitativa oggetto del contratto d'appalto.
pagina 14 di 23 Tra i testi escussi in primo grado solo la sig.ra moglie del ha Tes_3 CP_1 affermato in modo alquanto generico e aspecifico che il marito <<… ha vissuto un periodo di forte stress, preoccupazione, ansia, associato anche a problemi di lavoro e si è sottoposto a varie visite specialistiche …>> (cfr. pag. 9 di 15 del verbale d'udienza del 03/10/2023), ma non sono state neppure allegate le concrete ripercussioni che questo periodo di forte stress avrebbe causato nella vita del
CP_1
Ne consegue che, in difetto della prova di un effettivo danno, contrariamente a quanto operato dall'organo giudicante di primo grado, nessuna voce di danno può al riguardo essere riconosciuta.
***
Le doglianze sollevate con l'ottavo motivo d'appello – aventi ad oggetto il risarcimento del danno riconosciuto dal Tribunale in favore di nella misura di € 17.547,00 per vizi e opere CP_1 non eseguite – risultano solo in parte fondate.
Conseguentemente, per maggiore chiarezza espositiva, si procede ad esaminarle singolarmente.
In ordine all'eccezione di decadenza e prescrizione riproposta dall'appellante in questa sede d'appello sull'assunto per cui le opere sarebbero state completate e consegnate entro la data pattuita e pertanto sarebbero ormai decorsi i termini per la denunzia dei vizi e per esercitare l'azione di risarcimento, appare determinante stabilire se i lavori siano stati conclusi da parte della . Parte_1
Ebbene, a fronte della sussistenza delle contrapposte posizioni, non è stata provata da parte di
[...]
l'avvenuta conclusione dei lavori oggetto del contratto, non avendo la stessa prodotto Parte_1 alcun documento comprovante l'effettiva fine dei lavori e la chiusura del cantiere.
In assenza di prova della fine dei lavori e della chiusura del cantiere non possono trovare applicazione i termini di decadenza e prescrizione previsti in materia di appalto.
È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che se l'appaltatore non ha portato a termine l'esecuzione dell'opera non può essere applicata la disciplina prevista in materia d'appalto e, segnatamente, non possono trovare applicazione i termini di denuncia dei vizi previsti dall'art. 1667
c.c., trovando invece applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale (v. ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 5771 del 04/03/2025).
Deve concludersi che l'eccezione di prescrizione e decadenza è infondata, in quanto, non essendo stata data prova della fine dei lavori, trova applicazione, nel caso di specie, l'ordinaria prescrizione decennale prevista in materia di inadempimento contrattuale.
pagina 15 di 23 Tanto premesso, può procedersi alla verifica dei singoli vizi lamentati da per i CP_1 quali l'appellata sentenza ha riconosciuto il risarcimento del danno nella misura pari a € 17.547,00
(oltre iva).
In ordine alle opere non eseguite va rilevato che tra le voci che hanno concorso alla determinazione del danno liquidato in primo grado (€ 17.547,00 oltre iva) figurano € 2.047,00 per la sistemazione delle aree verdi ed € 6.000,00 per la fornitura e posa autobloccanti.
Non si tratta di opere viziate, ma di opere di cui ha completamente omesso Parte_1
l'esecuzione.
Orbene, il conteggio delle opere effettuato dal CTU, preso in considerazione per l'accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello, tiene già conto della mancata esecuzione di queste opere e il loro importo è stato correttamente sottratto dal computo del compenso per le opere eseguite.
Dunque, per evitare di dare corso ad un'indebita duplicazione, gli importi pari a € 2.047,00 e pari a €
6.000,00, già scomputati nel calcolo di quanto dovuto per le opere eseguite, non potranno essere riconosciuti anche sotto forma di risarcimento del danno.
In questa sede si ritiene comunque opportuno vagliare le contestazioni sollevate dall'odierna appellante
. Parte_1
Le argomentazioni proposte nell'atto d'appello per tali opere non eseguite non possono trovare accoglimento.
Anzitutto, che tali opere non siano state eseguite risulta non solo dalla relazione di parte presa in considerazione dal Giudice di prime cure (doc. n. 16 del fascicolo di primo grado di CP_1
, ma anche dalla relazione tecnica d'ufficio nella quale si legge:
[...]
• “A24) Sistemazione area a verde grossolana con riempimento di materiale fino pronto alla lavorazione definitiva quale giardino. Durante i sopralluoghi è stato possibile accertare che tale lavorazione non è stata eseguita in qualunque parte della pertinenza esterna di proprietà attorea.” (cfr. pag. 12 di 80 della relazione tecnica d'ufficio);
• “A28) Fornitura e posa autobloccanti anticati zona ingresso garage, corridoio a salire da ingresso garage e continua fino a parte superiore. Durante i sopralluoghi è stato possibile accertare che tale lavorazione non è stata eseguita in qualsiasi parte della pertinenza esterna di proprietà attorea.” (cfr. pag. 12 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Inoltre, nel proprio atto d'appello formula delle contestazioni circa tali omesse Parte_1 lavorazioni che riprendono le osservazioni già formulate dal suo CTP, ma alle quali il CTU aveva già
pagina 16 di 23 replicato affermando, con risposta che la Corte ritiene condivisibile e idonea a determinare il rigetto delle contestazioni, che: <<… in merito al punto A24 sistemazione area a verde grossolana … il tecnico di parte cerca di dimostrare che l'impresa abbia provveduto ad effettuare una sistemazione a verde grossolana dell'area. A tal proposito, ritenendo non convincenti le argomentazioni come riportate, si conferma che la sistemazione a verde grossolana come descritta nel contratto, ove si precisa con riempimento di materiale fino pronto alla lavorazione definitiva quale giardino, non è stata eseguita. Rimane anche confermata la cifra indicata in perizia in allegato D pari a 2.047,00 euro
a riduzione dell'importo di contratto … in merito al punto A28 autobloccanti, … il tecnico di parte convenuta se da un lato conferma che nelle aree in oggetto non siano presenti aree pavimentate con masselli, dall'altro cerca di dimostrare un aumento delle aree potenzialmente da pavimentare rispetto
a quelle previste in fase di stipula del contratto. In proposito il sottoscritto conferma che la fornitura e posa autobloccanti non è stata eseguita. Le aree esterne destinate alla pavimentazione o a giardino sono state desunte da un elaborato grafico contenuto negli atti di causa come peraltro già ben precisato in perizia. La pretesa sovrastima delle superfici da pavimentare con masselli risulta giustificata con ipotesi assunte dal tecnico di parte non condivise dal sottoscritto. Rimane confermata anche la cifra di 6.000,00 euro, come esposta nell'allegato D, a riduzione dell'importo di contratto>>
(cfr. pag. 52 e 53 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Posto che il CTU ha confermato la mancata esecuzione delle due opere in commento, il motivo d'appello, sotto questo specifico profilo, non può essere accolto.
Tra le opere viziate indicate dal CT di parte rientravano il muro in pietra CP_1 dell'ingresso sud-ovest, gli intonaci e i massetti e le strutture in pietra.
Contrariamente a quanto operato dall'organo giudicante di primo grado – che condividendo le risultanze della consulenza tecnica di parte, ha liquidato il danno per il rifacimento di tutte e tre le opere appena indicate – deve ritenersi che sulla base delle risultanze della CTU possa essere riconosciuto il risarcimento del danno soltanto per due delle tre opere indicate e, segnatamente, per il muro in pietra dell'ingresso sud-ovest e per gli intonaci e massetti.
La sussistenza di vizi nell'esecuzione del muro in pietra dell'ingresso sud-ovest e per gli intonaci e massetti è stata accertata dal CTU, oltre che dal CT di parte nella cui relazione CP_1 tecnica quanto al muro in pietra si legge che <<… alla data del secondo sopralluogo, svoltosi il 22 febbraio 2023, il sottoscritto ha rilevato un fuori piombo del muro stesso di alcuni centimetri causato da una sua rotazione monolitica al piede …>> (cfr. pag. 17 di 80 della relazione tecnica d'ufficio) e pagina 17 di 23 quanto agli intonaci e massetti si legge che <<… alla data del sopralluogo il sottoscritto ha effettivamente rilevato, come lamentato da parte attorea, alcune fessurazioni presenti nei massetti di sottofondo in particolare al piano primo. In proposito si vedano le fotografie B01, B02 come riportate in allegato B. Sono altresì presenti alcune fessure e distacchi negli intonaci sia a piano primo che a piano terra. In proposito si vedano le fotografie B03, B04 e B05 come riportate in allegato B …>>
(cfr. pag. 18 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
In relazione ai due vizi in esame , nel proprio atto d'appello, ha poi sollevato Parte_1 delle contestazioni sovrapponibili a quelle già avanzate dal suo CTP come osservazioni alla relazione tecnica d'ufficio e alle quali il CTU ha già dato risposta nei seguenti termini: <<… a pagina 8 delle osservazioni a firma del tecnico di parte convenuta, in merito al punto 5 ove si parla del muro in pietra ingresso sud ovest, si cerca di ricondurre il dissesto, peraltro riconosciuto anche dallo stesso tecnico,
a cause non riconducibili alla condotta dell'impresa convenuta. Il sottoscritto in proposito ritiene che il fuori piombo del muro in questione, come rilevato direttamente durante i sopralluoghi, sia dovuto alla mancanza di una adeguata fondazione capace anche di sopportare eventuali azioni orizzontali tali da indurre un momento di ribaltamento dello stesso. Si conferma la cifra pari a 2.500,00 euro come esposta dal sottoscritto nell'allegato D al fine della sua sistemazione …>> (cfr. pag. 52 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Si tratta di contestazioni alle quali il CTU ha già ampiamente dato risposta e che, pertanto, vanno disattese.
L'appello deve essere conseguentemente rigettato nella parte in cui l'appellante ha contestato il riconoscimento del risarcimento del danno per i due vizi appena esaminati.
Per ciò che concerne, invece, le strutture in pietra l'appello proposto da deve Parte_1 trovare accoglimento.
Infatti, sebbene il CT di parte di avesse ritenuto sussistente un difetto di CP_1 lavorazione per le strutture in pietra, il CTU ha correttamente ritenuto di non conteggiarlo tra i vizi affermando che <<… la lavorazione in questione viene descritta al primo punto della missiva del
19/03/2012 ad integrazione del contratto originario e sopra riportata alla voce B1. In particolare la descrizione della suddetta lavorazione recita “Pulizia e stuccatura muratura in sasso della vostra taverna e la parete dello studio”. Non viene precisata la finitura da ottenere né tanto meno che la lavorazione dovesse essere eseguita a mano come invece preteso dalla parte attrice a garanzia di un
pagina 18 di 23 grado di finitura migliore. In proposito si vedano le fotografie B06 e B07 come riportate in allegato B
…>> (cfr. pag. 18 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Le risultanze della CTU sul punto vengono condivise dalla Corte che, in accoglimento del motivo d'appello su tale specifico punto, non riconosce il risarcimento del danno stimato dal CT di parte in € 4.000,00. CP_1
In conclusione, il parziale accoglimento dell'ottavo motivo d'appello comporta la rideterminazione del risarcimento del danno per i vizi che – al netto delle opere non eseguite che sono state già escluse dal computo del compenso da corrispondere a (dal quale sono stati sottratti € Parte_1
2.047,00 per la sistemazione delle aree verdi e € 6.000,00 per fornitura e posa autobloccanti) e al netto di quanto chiesto ma non riconosciuto per le strutture in pietra (€ 4.000,00) – viene quantificato, sulla scorta di quanto emerge nella CTU, in complessivi € 5.500,00 oltre iva (di cui € 2.500,00 per la sistemazione del muro in pietra dell'ingresso sud-ovest e € 3.000,00 per la sistemazione di intonaci e massetti - cfr. pag. 52 e 53 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Sul predetto importo di € 5.500,00 (oltre iva se dovuta), già attualizzato dal CTU alla data del
12.04.2023, data della perizia, occorre riconoscere la rivalutazione monetaria secondo indici istat famiglie di operai e impiegati (FOI) dalla data della CTU (12.04.2023) alla data della presente sentenza e gli interessi compensativi al tasso di legge sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data. Sul complessivo importo così determinato competono altresì gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Il nono motivo d'appello, con cui ha impugnato il capo della sentenza nel quale Parte_1
è stata disposta la sua condanna ex art. 96 c.p.c., è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha fondato la condanna in commento sul “callido” disconoscimento delle firme da parte di e sull'assunto che la stessa impresa avesse agito per il Parte_1 recupero di un credito non dovuto.
L'esito del giudizio d'appello, che porta alla condanna di al pagamento in favore CP_1 della di un credito residuo di quest'ultima per i lavori eseguiti, determina il Parte_1 venir meno di uno dei due presupposti sui quali è stata fondata la condanna a € 9.000,00 ex art. 96
c.p.c., in quanto non è possibile affermare che abbia agito con mala fede o Parte_1 colpa grave per il recupero del credito.
pagina 19 di 23 Resta, però, fermo il disconoscimento proposto dall'odierno appellante rispetto alle sottoscrizioni apposte dal suo legale rappresentante ai documenti n. 4 e n. 18 del fascicolo di primo grado di che consente di confermare la condanna ex art. 96 c.p.c., seppure in misura CP_1 ridotta.
non si è limitata a disconoscere le sottoscrizioni apposte dal suo legale Parte_1 rappresentante, ma si è spinta oltre arrivando ad affermare che la controparte avrebbe autonomamente effettuato le aggiunte a penna dopo l'apposizione delle sottoscrizioni.
La mala fede di , sotto questo profilo, sussiste ed è provata. Infatti, è sufficiente Parte_1 prendere in considerazione il documento n. 3 prodotto in primo grado da per CP_1 constatare che tale documento contiene l'elenco della fornitura che è stato poi prodotto anche come documento n. 18, e che, rispetto a quest'ultimo, è privo della maggior parte delle aggiunte a penna e anche delle sottoscrizioni delle parti. Ne consegue che le sottoscrizioni delle parti prima assenti (come risulta dal documento n. 3) siano state apposte a seguito delle aggiunte a penna e non dopo, non trovando altrimenti giustificazione la loro apposizione.
Quanto appena rilevato rende evidente che ha abusato dello strumento Parte_1 processuale e, pertanto, deve essere condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ad ogni buon conto, essendo venuto meno uno dei presupposti sui quali la condanna era stata fondata, la Corte ritiene di poter rideterminare l'importo della condanna riducendola del 50% rispetto a quanto già statuito dal primo Giudice e, conseguentemente, di poter condannare ex art. Parte_1
96 c.p.c. al pagamento dell'importo pari a € 4.500,00.
***
Alla conferma della condanna ex art. 96 c.p.c. di per aver abusato dello Parte_1 strumento processuale disconoscendo le sottoscrizioni del suo legale rappresentante con mala fede, segue la conferma della statuizione del primo Giudice che ha posto totalmente a carico di
[...]
il pagamento delle spese per l'espletamento della CTU grafologica, resasi necessaria Parte_1 esclusivamente a causa del disconoscimento delle sottoscrizioni.
***
Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza parzialmente riformata.
In accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello, deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore di dell'importo pari a € 1.902,50 (iva inclusa) oltre Parte_1
pagina 20 di 23 interessi nella misura legale dalla data della fattura n. 106-FE (22.10.2020) all'effettivo soddisfo per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da quest'ultima.
In parziale accoglimento dei motivi d'appello dal quinto all'ottavo, deve essere Parte_1 condannata a risarcire in favore di il danno quantificato nell'importo di € 5.500,00 CP_1
(oltre iva se dovuta). Come già innanzi rilevato, sul predetto importo, già attualizzato dal CTU alla data del 12.04.2023, data della perizia, spettano la rivalutazione secondo indici istat famiglie di operai e impiegati (FOI) dalla data della CTU (12.04.2023) alla data della presente sentenza e gli interessi compensativi al tasso di legge sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data. Sul complessivo importo così determinato spettano altresì gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
In parziale accoglimento del nono motivo d'appello, la condanna di ex art. 96 Parte_1
c.p.c. deve essere rideterminata in complessivi € 4.500,00.
Mentre, il rigetto o l'assorbimento degli ulteriori motivi d'appello determina la conferma dell'appellata sentenza in punto di revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna a carico di
[...]
al pagamento delle spese per la CTU grafologica. Parte_1
***
Il nuovo esito della lite determina la necessità di riformare anche il capo della sentenza appellata relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio che, alla luce della soccombenza reciproca e della drastica riduzione del risarcimento del danno originariamente chiesto da in via CP_1 riconvenzionale, devono essere compensate tra le parti nella misura di 2/3 e poste a carico di per il restante terzo. CP_1
Pertanto, l'appellato va condannato alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 [...]
, di 1/3 delle spese di lite del giudizio di primo grado che vanno liquidate, in ragione Parte_1 del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, in complessivi euro 1.700,00 (importo che corrisponde a 1/3 delle spese liquidabili per il primo grado di giudizio pari a euro 5.100,00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed IV, se dovuta, come per legge.
***
Deve essere riformata anche la statuizione relativa alle spese per l'espletamento della CTU tecnica, le quali, all'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico di nella CP_1 misura del 70% e a carico di nella misura del restante 30%. Parte_1
pagina 21 di 23 ***
L'esito del presente giudizio di appello, e segnatamente il parziale accoglimento dell'appello proposto da , giustifica la parziale compensazione anche delle spese di lite del presente Parte_1 grado che, conseguentemente, vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3 e poste a carico dell'appellato per il restante terzo. CP_1
Per ciò che concerne l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, richiesto dal difensore di , la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che per Parte_1 il suo riconoscimento non è sufficiente l'utilizzo del “processo telematico”, ma è richiesto, invece, che gli atti e i documenti vengano redatti e prodotti con tecniche informatiche più raffinate che consentano di “navigare” all'interno dell'atto e dei documenti (tramite tecniche “ipertestuali”) e di ridurre significativamente i tempi per la loro consultazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 21365 del
19/07/2023).
Ciò posto, i collegamenti “ipertestuali” contenuti negli atti di sono quelli Parte_1 presenti a pag. 2 dell'atto d'appello e a pag. 49 e 50 dello stesso atto;
non sussistono altri collegamenti di questa tipologia che abbiano facilitato la consultazione dei documenti nel corpo dell'atto, né nella comparsa conclusionale, che ne risulta completamente sprovvista.
Deve concludersi che nella redazione degli atti giudiziari la difesa di non ha Parte_1 adottato delle tecniche informatiche che abbiano permesso alla Corte di navigare agevolmente tra gli atti e i documenti e di ridurre in maniera significativa i tempi per la consultazione degli stessi.
Pertanto, la maggiorazione richiesta non può essere riconosciuta.
In conclusione, l'appellato va condannato alla rifusione in favore dell'appellante CP_1
, di 1/3 delle spese di lite del presente giudizio d'appello che vanno liquidate, in Parte_1 ragione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi ed esclusa la maggiorazione richiesta, in complessivi euro
1.400,00 (importo che corrisponde a 1/3 delle spese liquidate per il presente giudizio d'appello pari a euro 4.200,00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed IV, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 160/2025 pubblicata in Parte_1 CP_1
pagina 22 di 23 data 16/05/2025 dal Tribunale Ordinario di ON, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza appellata condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 [...]
della somma pari a € 1.902,50 (iva inclusa) oltre interessi nella misura legale Parte_1 dalla data di emissione della fattura n. 106-FE (22.10.2020) all'effettivo soddisfo;
- condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
a titolo di risarcitorio, la somma di € 5.500,00 (oltre iva se dovuta), oltre rivalutazione
[...] monetaria secondo indici istat FOI dalla data del 12.04.2023, data della CTU, alla data della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data, oltre interessi al saggio legale sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
- ridetermina la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. in € 4.500,00; Parte_1
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 [...]
di 1/3 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_1 euro 1.700,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, disponendo la compensazione tra le parti dei restanti 2/3;
- pone le spese per la CTU tecnica a carico di nella misura del 70% e a CP_1 carico di nella misura del restante 30%; Parte_1
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 [...]
di 1/3 delle spese di lite del presente grado d'appello che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge, disponendo la compensazione tra le parti dei restanti 2/3.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Francesca Vullo
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Francesca Vullo Presidente
- dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 1582/2025, promossa in grado d'appello
DA
(già ) (C. F. e P. IV ) con sede legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in Botticino (BS) via Molini n. 41, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_3
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto TROTTI (C. F.
[...]
) presso il cui studio legale in Edolo (BS) via F.lli Ramus n. 21 è elettivamente C.F._1 domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C. F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Luigi GIORDANO ( ), presso il cui studio legale in Bellano C.F._3
(LC) via Taceno n. 3 è elettivamente domiciliato pec: pagina 1 di 23 Email_2
APPELLATO
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni:
- Per , già , appellante Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello Civile di Milano, contrariis reiectis, con ogni miglior formula e statuizione in fatto e diritto, in totale riforma dell'appellata sentenza, così giudicare:
In via preliminare: sussistendone i requisiti di cui all'art. 283 c.p.c., disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, in tutto o in subordine in parte, dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, stante la manifesta fondatezza delle ragioni dell'impugnazione e/o potendo derivare dall'esecuzione un pregiudizio grave ed irreparabile.
In via principale: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, voglia Ill.ma Corte
d'Appello Civile di Milano annullare e/o dichiarare nulla e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare integralmente la sentenza n. 160/2025 pubblicata in data 16 maggio 2025 dal Tribunale di
ON ad esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 306/2021, notificata in data 23 maggio 2025, per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni come già rassegnate in primo grado e come qui di seguito ritrascritte:
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: rigettarsi l'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto (n. 506/2020 – RG. n. 1256/2020), emesso dal Tribunale di ON in data 30.11.2020, con condanna del sig. al pagamento in CP_1 favore della , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di € Parte_2
14.965,50# oltre interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo, nonché le spese liquidate in € 700,00 per compenso professionale, € 145,00 per anticipazioni oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche per intervenuta decadenza e prescrizione.
pagina 2 di 23 IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: respingersi le avverse richieste e domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto anche per intervenuta decadenza e prescrizione, e per l'effetto condannarsi il sig. al pagamento in favore della , in persona del suo CP_1 Parte_2 legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 14.965,50# o quella diversa che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: Spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi, con
l'aumento previsto dal novellato art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti depositati telematicamente con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
In via istruttoria: con ogni riserva di istanza istruttoria o documentale nei limiti di legge.”
- Per , appellato CP_1
“Per tutto quanto dedotto, si chiede respingersi l'appello promosso da salvo che per la Parte_1 riduzione di E.7.536,00 per tasse sull'immobile, domanda effettivamente rinunciata in corso di causa.
Correggere l'errore di calcolo nel capo B) del dispositivo della sentenza di primo grado riquantificando le somme oggetto di condanna di pagamento a carico di in Parte_1
E122.747,00 + iva ove dovuta anziché E109.546,46 + iva ove dovuta, già considerata l'esclusione della somma di E.7.536,00 per tasse sull'immobile.
Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'appellato CP_1
e per esso del sottoscritto procuratore che per le competenze si dichiara antistatario.”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 160/2025, pubblicata il 16/05/2025, il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 506 del 30/11/2020 proposto da
contro
S.P.A. (già ), ogni CP_1 Parte_1 Parte_2 altra istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, condanna CP_1
a pagare: Parte_1
A) € 9.950,00 in restituzione dei maggiori esborsi rispetto a quanto contrattualmente previsto;
pagina 3 di 23 B) il risarcimento degli ulteriori danni esposti quantificati all'esito del giudizio in € 109.546,96 oltre iva se dovuta;
- condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento di € 9.000,00 per aver resistito Parte_1 in giudizio in mala fede negando la sottoscrizione degli accordi sul prezzo, riconosciuti dalla
CTU, nonché per aver agito per il recupero di un credito non dovuto, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in € 24.647,27, come da nota depositata, oltre spese generali, accessori di legge,
[...] spese di CTP (€ 2.156,96) e successive;
- pone definitivamente le spese di entrambe le CCTTUU a carico di . Parte_1
***
Va premesso che ha proposto istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c. e che su Parte_1 detta istanza la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata, con ordinanza pubblicata il 30/06/2025, disponendo la sospensione degli effetti esecutivi della predetta sentenza.
***
Ciò posto, la vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con ricorso per ingiunzione S.P.A. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di ON Parte_1
l'emanazione, in data 30/11/2020, del decreto ingiuntivo n. 506/2020, con il quale veniva ingiunto a il pagamento dell'importo di € 14.965,50, oltre interessi come da domanda e spese CP_1 della procedura, portato dalla fattura n. 601-FE del 22/10/2020 emessa da per il Parte_1 pagamento di lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile di proprietà di CP_1
- Con rituale atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 506/2020 formulando domanda riconvenzionale dei confronti di . Parte_1
A fondamento dell'opposizione adduceva che il corrispettivo totale per i lavori concordati ammontava a € 66.550,00 (iva inclusa) – dato dalla somma del compenso previsto a corpo nel contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 28/11/2020 pari € 50.600,00 (iva inclusa) con il compenso pattuito per i lavori extra previsti con accordo sottoscritto in data 19/03/2019 pari a € 15.950,00 (iva inclusa) – e che prima dell'emanazione del decreto ingiuntivo aveva già pagato a l'importo pari Parte_1
a € 76.500,00 (iva inclusa), maggiore rispetto all'importo concordato.
pagina 4 di 23 Su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, sia la restituzione dell'importo di € 9.950,00, asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto alle pattuizioni contrattuali, sia il riconoscimento del risarcimento per tutta una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa di inadempimenti, contrattuali e non, imputabili a
[...]
. Parte_1
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta da CP_1
Nel chiedere il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1 volta ad ottenere la restituzione di € 9.950,00, deduceva che nel corso della realizzazione delle opere erano stati concordati lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel contratto d'appalto e che residuava in suo favore il credito portato dal decreto ingiuntivo dato dalla differenza tra il costo per tutte le opere eseguite, pari a € 83.150,00 (oltre iva), e quanto già corrisposto da pari a € CP_1
69.545,45 (oltre iva).
Chiedeva, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale con la quale chiedeva il CP_1 risarcimento delle varie voci di danno e sollevava, per alcune di dette voci di danno, l'eccezione di improcedibilità e, per altre, l'eccezione di prescrizione e decadenza.
Nella comparsa di costituzione in giudizio, disconosceva la sottoscrizione che Parte_1 risultava apposta dal suo legale rappresentante (sig. in calce alla seconda pagina Parte_3 del documento n. 4 prodotto da CP_1
Nel corso della prima udienza di comparizione S.P.A. disconosceva anche la Parte_1 sottoscrizione che risultava apposta dal suo legale rappresentante, in calce al Parte_3 documento n. 18 prodotto da CP_1
conseguentemente, formulava istanza di verificazione ex art. 216 e ss. c.p.c. dei CP_1 documenti n. 4 e n. 18.
Il Tribunale di ON concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, disponeva procedersi preliminarmente all'espletamento di CTU volta a descrivere le opere svolte da e ad accertare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati da Parte_1
CP_1
Depositata la relazione tecnica, il Tribunale di ON ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva procedersi all'espletamento di CTU grafologica volta ad accertare la genuinità delle firme pagina 5 di 23 apposte dal legale rappresentante di ( sui documenti Parte_1 Parte_3 prodotti come n. 4 e n. 18 da CP_1
Espletati tutti gli incombenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Con la sentenza n. 160/2025 il Tribunale di ON accoglieva l'opposizione proposta da CP_1
e revocava il decreto ingiuntivo n. 506 del 30/11/2020.
[...]
Nel dettaglio, il Tribunale, richiamato il contratto di appalto intercorso tra le parti – in forza del quale aveva commissionato alla l'esecuzione di lavori dietro il CP_1 Parte_1 corrispettivo, determinato a corpo, pari a € 50.600,00 (iva inclusa) con la previsione di cui all'art. 4 dell'articolato contrattuale, secondo cui per le opere in variante ed in aumento per ogni singola categoria di lavoro si sarebbe provveduto alla relativa contabilizzazione in base a contrattazione preventiva – e rilevato che erano state concordate integrazioni per complessivi € 15.950,00 (iva inclusa), riteneva che l'ammontare complessivo dei lavori fosse pari a € 66.550,00 (iva inclusa) – di cui
€ 50.600,00 (iva inclusa) quale importo determinato a corpo nel contratto d'appalto e € 15.950,00 (iva inclusa) per le integrazione preventivate – e rilevava che l'importo complessivamente versato da era superiore di € 9.950,00 rispetto a quello dovuto. CP_1
Riteneva inoltre accertati i danni lamentati da in via riconvenzionale, derivanti da CP_1 vizi e difformità delle opere e da inadempimenti dell'impresa esecutrice, oltre che quelli scaturiti dalla causa civile promossa dai proprietari dell'appartamento sito al piano superiore per i danni loro derivati dall'esecuzione delle opere in oggetto e per il fermo dei lavori determinato dai relativi accertamenti peritali, che avevano determinato l'indisponibilità dell'unità immobiliare, liquidando questi ultimi in €
97.200,00, computati sulla base di un canone locatizio mensile medio di € 1.200,00, inferiore all'importo stabilito a titolo di penale nell'articolato contrattuale.
Pertanto, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di condannava la al pagamento di € CP_1 Parte_1
9.950,00 a titolo di restituzione dei maggiori compensi ricevuti in esecuzione del contratto d'appalto ed al pagamento di € 109.546,96 (oltre iva ove dovuta) a titolo di risarcimento danni.
Il Tribunale di ON condannava, inoltre, al pagamento in favore di Parte_1 di € 9.000,00 sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver disconosciuto le firme apposte sui CP_1 documenti che all'esito della perizia grafologica risultavano autografe, e per aver agito per il recupero di un credito non dovuto.
pagina 6 di 23 veniva inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e venivano poste Parte_1 definitivamente a suo carico le spese per entrambe le CTU espletate nel corso del giudizio.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo d'appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto che aveva corrisposto in eccedenza a quanto contrattualmente pattuito l'importo di CP_1
€ 9.950,00, quando invece ciò risulterebbe smentito dai documenti versati in atti e dalle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio. Rilevava al riguardo che nel corso dell'esecuzione dei lavori erano state concordate ed eseguite una serie di varianti in aumento, della cui sussistenza è stata data prova in sede di escussione testimoniale, richiamando al riguardo quanto dichiarato dal teste e da Testimone_1 Testimone_2
Ha dedotto, ulteriormente, che dai conteggi allegati alla CTU (nell'allegato D) era emersa l'esecuzione di opere per un importo pari a € 71.275,00 (oltre iva) – al netto dei vizi riconosciuti – e che, pertanto, avendo già pagato fatture per un importo pari a € 69.545,45 (oltre iva), sarebbe CP_1 residuato, in ogni caso, un debito di quest'ultimo pari a € 1.729,55 (oltre iva).
Con il secondo motivo d'appello contestava la valenza probatoria attribuita dal Tribunale ai documenti n. 4 e n. 18 prodotti nel giudizio di primo grado da a scapito della fattura azionata CP_1 in sede monitoria. Assumeva che le modifiche manoscritte presenti nei documenti n. 4 e n. 18 erano state apposte unilateralmente da dopo l'apposizione della firma del sig. . CP_1 Pt_3
Assumeva inoltre che tra le due pagine di cui risulta composto il documento n. 4 non sussiste alcun legame e che le aggiunte a penna non erano state concordate con la società.
Con il terzo motivo d'appello censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i lavori di cui chiedeva il pagamento erano mere duplicazioni di voci già in precedenza conteggiate e ha considerato corretti i calcoli riepilogativi contenuti nella comparsa conclusionale di CP_1
[...]
Sul punto, l'appellante ha dedotto che i conteggi effettuati dal CTU erano diversi da quelli schematizzati da nella sua comparsa conclusionale, in quanto quest'ultimo CP_1 avrebbe aggiunto e rimosso voci non contabilizzate e riconosciute dal CTU.
Con il quarto motivo d'appello lamentava la mancata disamina da parte Parte_1 dell'organo giudicante di primo grado dell'eccezione di improcedibilità delle domande formulate in via riconvenzionale dal per i danni derivanti dalla vicenda processuale che lo ha visto CP_1
pagina 7 di 23 chiamato in causa dai proprietari dell'unità immobiliare posta al piano superiore. Deduceva che le domande riconvenzionali legate alla vicenda processuale erano improcedibili in quanto coperte da giudicato e comunque precluse dal principio di concentrazione delle domande. Assumeva inoltre che la definizione transattiva della vicenda non consentiva, in ogni caso, a di formulare CP_1 ulteriori pretese relative a tale vicenda processuale.
Con il quinto motivo d'appello censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto a l'importo pari a € 97.200,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato CP_1 godimento dell'immobile. Assumeva al riguardo che non avrebbe potuto essergli imputata tale voce di danno non essendo stata provata la sussistenza del nesso causale con un suo asserito inadempimento.
Assumeva inoltre che il riferimento alla penale contenuto nell'appellata sentenza sarebbe destituito di fondamento e il danno asseritamente patito da controparte non risulterebbe comprovato né nell'an, né nel quantum.
Con il sesto motivo d'appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha riconosciuto l'importo pari a € 7.536,00 a titolo di risarcimento del danno per le tasse pagate sull'immobile. Al riguardo evidenziava che il Giudice non avrebbe potuto accogliere tale domanda poiché era stata rinunciata dalla controparte che non l'aveva riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e in sede di comparsa conclusionale.
Con settimo motivo d'appello censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto i danni morali quantificandoli equitativamente in € 8.000,00. Al riguardo deduceva che tale voce di danno non può essere considerata in re ipsa e che avrebbe dovuto essere rigettata in assenza di prove dell'esistenza di sofferenze e ripercussioni.
Con l'ottavo motivo d'appello censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto €
17.547,00 a titolo di risarcimento dei danni per vizi e mancata esecuzione di opere. Lamentava inoltre l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle eccezioni di prescrizione e decadenza già formulate in primo grado, che riproponeva in sede d'appello, e la circostanza che l'organo giudicante di primo grado avrebbe tenuto conto delle risultanze della consulenza di parte anziché di quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Con il nono motivo d'appello censurava la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. affermando che non sussistevano gli elementi costitutivi della responsabilità aggravata.
pagina 8 di 23 Con il decimo motivo d'appello censurava la sentenza appellata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite chiedendone l'integrale riforma con condanna di al pagamento delle CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e anche delle spese per le CTU.
- Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conferma CP_1 dell'appellata sentenza.
Nel dettaglio, confermando che nel corso del primo grado di giudizio aveva rinunciato alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per le tasse pagate sull'immobile (pari € 7.536,00), adduceva l'erroneità del calcolo operato dal giudice di prime cure al punto B) del dispositivo della sentenza impugnata laddove liquidava il risarcimento del danno quantificandolo in € 109.546,96 (oltre iva se dovuta) anziché in € 122.747,00 (oltre iva se dovuta) e ne chiedeva la correzione.
All'udienza del 20/11/2025, all'esito della discussione orale delle parti ex art. 350 bis c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 160/2025 del Tribunale di Parte_1
ON è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento nei termini di seguito meglio precisati.
***
Preliminarmente deve essere affrontata l'opposizione formulata, all'udienza del 16/10/2025, da
[...]
alla produzione di nuovi documenti da parte di avvenuta con la Parte_1 CP_1 comparsa di costituzione (doc. dal n. App 03 al n. App 08) e con l'ulteriore nota di deposito del
15/10/2025 (doc. dal n. App 09 al n. App 12).
Si tratta di documentazione formatasi dopo la data di pubblicazione della sentenza di primo grado
(16/05/2025) e che, pertanto, non avrebbe potuto produrre prima. CP_1
Tanto premesso, pur risultando ammissibile, la predetta documentazione appare irrilevante ai fini decisori.
***
Ciò posto, possono essere esaminati i motivi d'appello che, per una migliore chiarezza espositiva, verranno trattati in ordine parzialmente diverso rispetto a quello dato nell'atto d'appello.
***
Il primo e il terzo motivo d'appello, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono fondati e possono trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
pagina 9 di 23 Determinante ai fini del contendere è il conteggio dei lavori eseguiti da Parte_1 effettuato dal CTU in ordine alla descrizione ed al computo delle opere svolte.
Nell'allegato D) della relazione tecnica d'ufficio è contenuto un conteggio dei lavori eseguiti che indica in € 71.275,00 (oltre iva) l'importo totale dei lavori – al netto dei vizi riconosciuti – e in € 3.770,45
(oltre iva) il credito residuo a favore di ottenuto detraendo dal totale dei lavori CP_1 eseguiti i vizi riconosciuti, quantificati in € 5.500,00 oltre iva, e le fatture già pagate, per un importo di
€ 69.545,45 oltre iva, (cfr. pag. 47 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Il prospetto contenuto nella comparsa conclusionale depositata in primo grado da CP_1 indica, invece, un credito di quest'ultimo – al netto delle fatture già pagate e dei vizi riconosciuti – pari a € 28.184,70 (iva inclusa) e dunque nettamente superiore rispetto a quello stimato dal CTU (cfr. pag.
14 di 19 della comparsa conclusionale).
Contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado – che ha acriticamente disatteso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio aderendo ai diversi conteggi proposti dal senza addurre specifici elementi motivatori – questa Corte ritiene che non sussistano CP_1 elementi e ragioni per discostarsi dai conteggi contenuti nell'allegato D) della relazione tecnica d'ufficio.
Infatti, detti conteggi non contengono errori di valutazione e di computo avendo il CTU coerentemente tenuto conto:
- delle opere non eseguite, sottraendole dal totale – si fa riferimento, in particolare, alle opere indicate alla lettera A24 (sistemazione area verde grossolana più riempimento) per le quali è stato sottratto l'importo pari a € 2.047,00, e a quelle indicate alla lettera A28 (fornitura e posa autobloccanti) per le quali è stato sottratto l'importo pari a € 6.000,00;
- delle opere già conteggiate, che sono state correttamente escluse per evitare ingiustificate duplicazioni – si fa riferimento alle opere indicate alle lettere B1, B2, B5, C1 e C2 per le quali nel conteggio è stato indicato un importo pari a € 0,00;
- delle opere sostituite, che sono state prese in considerazione una sola volta proprio per evitare, anche in questo caso, ingiustificate duplicazioni – si fa riferimento alle opere indicate alle lettere A21, A22 e A23 sostituite dalle opere indicate alla lettera C3, alle opere indicate alle lettere B3 e B4 sostituite dalle opere indicate alla lettera C5.
pagina 10 di 23 Non sussistono, dunque, ragioni che possano indurre la Corte a discostarsi dalla valutazione espressa dal CTU che appare logica, conseguenziale e fondata su criteri oggettivi e conducente ad un risultato di piena attendibilità.
Il CTU ha determinato il valore dei lavori effettuati sulla base di criteri di stima tecnicamente corretti e condivisibili nei risultai, e pertanto possono essere condivise le predette valutazioni peritali in ordine alla determinazione delle singole voci che concorrono a determinare il rapporto dare-avere tra le parti.
I conteggi del CTU indicano in € 71.275,00 (oltre iva) il costo totale dei lavori eseguiti da
[...]
già tenuto conto delle opere non eseguite (sistemazione area verde e fornitura e posa Parte_1 autobloccanti), ma al netto dei vizi accertati, per i quali si procederà ad effettuare una liquidazione separata esaminando l'appello nella parte in cui ha ad oggetto la domanda riconvenzionale di
CP_1
Alla luce dei conteggi effettuati dal CTU deve escludersi che abbia pagato € CP_1
9.950,00 in più per le opere eseguite da . Nello specifico, atteso che Parte_1 [...]
ha eseguito lavori per un importo pari a € 78.402,50 (iva inclusa) e che risulta pacifico Parte_1 che ha già pagato quattro fatture per l'esecuzione dei lavori corrispondendo CP_1 all'odierna appellante un importo pari a € 76.500,00 (iva inclusa), residua un credito in favore di
[...]
pari a € 1.902,50 (iva inclusa) – ottenuto sottraendo dall'importo di € 78.402,50 la Parte_1 somma di € 76.500,00.
In accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello la sentenza deve essere riformata e CP_1 va condannato a pagare in favore di la somma pari a € 1.902,50 (iva
[...] Parte_1 inclusa) oltre interessi nella misura legale dalla data della fattura n. 106-FE (22.10.2020) all'effettivo soddisfo.
***
Il secondo motivo d'appello resta assorbito dall'accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello appena esaminati.
***
Le argomentazioni proposte con il quarto motivo d'appello non risultano, invece, fondate.
Con il motivo in esame l'appellante ha inteso riproporre in sede d'appello l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto la CP_1 liquidazione dei danni derivanti dalla vicenda processuale che lo ha visto citato in giudizio dai proprietari dell'unità immobiliare posta al piano superiore, rispetto a quella di sua proprietà, per i danni pagina 11 di 23 da questi subiti a causa dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte della
[...]
. Parte_1
L'eccezione di improcedibilità è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, occorre rilevare che il giudizio instaurato dai proprietari dell'unità immobiliare posta al piano superiore rispetto a quello di proprietà del aveva ad oggetto l'accertamento CP_1 dei danni da questi patiti a causa dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell'appartamento del e la richiesta del relativo risarcimento. In questo giudizio CP_1
(rubricato al n. R.G. 474/2014 del Tribunale di ON) ha effettivamente CP_1 chiamato in causa nella sua qualità di impresa esecutrice dei lavori (oltre che il Parte_1 direttore dei lavori), ma la chiamata in causa è avvenuta in manleva per i danni occorsi a soggetti terzi rispetto al contratto d'appalto.
Il giudizio di primo grado che ha dato origine al presente giudizio d'appello aveva ad oggetto, invece, in via riconvenzionale l'accertamento dei danni subiti direttamente dal e la CP_1 richiesta volta ad ottenere il relativo risarcimento da parte di . Parte_1
Come risulta evidente la causa petendi dei due giudizi è differente e nel giudizio incardinato per primo dai proprietari dell'unità immobiliare del piano superiore non aveva alcun obbligo CP_1 di proporre la domanda volta ad ottenere anche il risarcimento dei danni da lui subiti, in quanto la era stata chiamata esclusivamente in manleva per i danni causati a terzi. Parte_1
Dunque, poteva proporre le domande riconvenzionali per ottenere il risarcimento CP_1 dei danni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non risultando tali domande coperte dal giudicato.
In secondo luogo, non rappresenta ostacolo alla proposizione delle domande in commento neppure la sussistenza di una transazione raggiunta tra e all'esito del CP_1 Parte_1 giudizio instaurato dai proprietari dell'unità immobiliare del piano superiore.
Infatti, occorre rilevare che nel giudizio in commento il Tribunale di ON con la sentenza n.
511/2019 ha accertato la sussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. di e lo ha CP_1 condannato al risarcimento dei danni in favore degli attori, ad eseguire gli interventi per la messa in sicurezza del proprio appartamento e a pagare le spese di lite in favore degli attori. Il Tribunale di
ON ha inoltre condannato (e il direttore dei lavori) a tenere indenne Parte_1 dai capi di condanna sopra menzionati. CP_1
pagina 12 di 23 All'esito dell'emanazione della sentenza è intervenuto tra le parti atto transattivo (cfr. doc. n. 19 del fascicolo di primo grado di ove al punto g) era espressamente previsto che CP_1
<Sono esclusi dalla presente scrittura altri rapporti tra le parti non decidi nella sentenza 511/19>>.
Ebbene, posto che tra i rapporti decisi con la sentenza appena richiamata non figura quello tra
[...]
e per i danni che quest'ultimo allega di aver subito, ne consegue Parte_1 CP_1 che di questi poteva, dunque, chiedere il ristoro, in via riconvenzionale, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
L'eccezione di improcedibilità formulata da avverso le domande Parte_1 riconvenzionali di non può trovare accoglimento e le voci di danno di cui ha CP_1 chiesto il risarcimento in via riconvenzionale possono essere trattate nel merito esaminando i successivi motivi d'impugnazione che le riguardano.
***
Il quinto motivo d'appello, con il quale l'appellante ha contestato il riconoscimento in favore di della somma pari a € 97.200,00 a titolo di risarcimento per il mancato godimento CP_1 dell'immobile, è meritevole di accoglimento.
In primis vale rilevare come nel giudizio di primo grado non ha fatto valere la CP_1 penale contrattualmente stabilita ma, reputando quest'ultima eccessivamente onerosa, ha agito per il risarcimento del danno.
Non avendo agito per ottenere la penale, che poteva essere riconosciuta indipendentemente dalla prova del danno effettivo, bensì per ottenere il risarcimento del danno, il era gravato dall'onere CP_1 di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa. Pertanto, il danno non poteva essere considerato in re ipsa per il solo fatto che la richiesta era stata ridimensionata dal punto di vista quantitativo rispetto al valore della penale, ma doveva essere provato sia nell'an, sia nel quantum.
Nel caso di specie, non ha dato prova della sussistenza del danno di cui ha chiesto CP_1 il ristoro e neppure della sussistenza del nesso di causalità con una qualche condotta di
[...]
. Parte_1
Infatti, quand'anche fosse stata data prova di un simile danno, questo non avrebbe potuto dirsi causalmente imputabile a . Parte_1
Al riguardo, non è dato comprendere come a fronte dell'obbligazione assunta da
[...]
di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria che al loro completamento Parte_1 avrebbero comunque determinato la consegna di un'unità abitativa a “rustico”, non immediatamente pagina 13 di 23 utilizzabile se non previa esecuzione di ulteriori opere espressamente escluse dal contratto d'appalto
(vedi art. 1, lettera B secondo la quale: <restano escluse dal presente appalto le seguenti voci: … fornitura pavimentazione tutte, serramenti, fabbro, impianti tutti e pittore …>> – doc. n. 2 del fascicolo di primo grado di , la stessa impresa esecutrice dei lavori possa essere CP_1 poi chiamata a rispondere per i danni derivanti dal mancato godimento dell'immobile.
Inoltre, se il fermo del cantiere è da ritenersi collegato alla pendenza della lite con un soggetto terzo estraneo al contratto d'appalto e alla necessità di espletare una CTU in quella sede – come allegato dallo stesso – non può al riguardo essere attribuita a CP_1 Parte_1 alcuna responsabilità.
Infine, non risulta assolto l'onere di provare il quantum richiesto, essendosi CP_1 limitato a fare riferimento ad un non meglio precisato valore locatizio di € 1.200,00 al mese senza indicare, nemmeno sotto forma di mera allegazione, il modo in cui è pervenuto a tale somma.
***
Per ciò che concerne il sesto motivo d'appello la Corte non può che limitarsi a prendere atto che la stessa parte appellata ha confermato di aver rinunciato, già nell'ambito del giudizio di primo grado, alla domanda volta ad ottenere il risarcimento di € 7.536,00 quali tasse pagate sull'immobile.
Tale somma, conseguentemente, non verrà presa in considerazione nell'accertamento dei pregiudizi lamentati e dei quali ha chiesto il ristoro. CP_1
***
Il settimo motivo d'appello, con il quale ha contestato il riconoscimento in Parte_1 favore di della somma pari a € 8.000,00 equitativamente determinata a titolo di CP_1 risarcimento dei danni morali/esistenziali/ da disagio abitativo/stress per la pendenza della causa, è meritevole di essere accolto.
La Corte ritiene di non poter condividere quanto statuito dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto tali danni provati in via documentale e in via testimoniale.
Invero, dal punto di vista documentale risultano depositate in atti esclusivamente delle fatture che fanno riferimento a delle visite psichiatriche cui si sarebbe sottoposto tra il mese CP_1 di luglio e il mese di novembre del 2016 (cfr. doc. n. 29 del fascicolo di primo grado di CP_1
, ma da tali fatture non è possibile desumere che a tali visite si è sottoposto a causa dello stress
[...] provocatogli dall'intera vicenda collegata all'unità abitativa oggetto del contratto d'appalto.
pagina 14 di 23 Tra i testi escussi in primo grado solo la sig.ra moglie del ha Tes_3 CP_1 affermato in modo alquanto generico e aspecifico che il marito <<… ha vissuto un periodo di forte stress, preoccupazione, ansia, associato anche a problemi di lavoro e si è sottoposto a varie visite specialistiche …>> (cfr. pag. 9 di 15 del verbale d'udienza del 03/10/2023), ma non sono state neppure allegate le concrete ripercussioni che questo periodo di forte stress avrebbe causato nella vita del
CP_1
Ne consegue che, in difetto della prova di un effettivo danno, contrariamente a quanto operato dall'organo giudicante di primo grado, nessuna voce di danno può al riguardo essere riconosciuta.
***
Le doglianze sollevate con l'ottavo motivo d'appello – aventi ad oggetto il risarcimento del danno riconosciuto dal Tribunale in favore di nella misura di € 17.547,00 per vizi e opere CP_1 non eseguite – risultano solo in parte fondate.
Conseguentemente, per maggiore chiarezza espositiva, si procede ad esaminarle singolarmente.
In ordine all'eccezione di decadenza e prescrizione riproposta dall'appellante in questa sede d'appello sull'assunto per cui le opere sarebbero state completate e consegnate entro la data pattuita e pertanto sarebbero ormai decorsi i termini per la denunzia dei vizi e per esercitare l'azione di risarcimento, appare determinante stabilire se i lavori siano stati conclusi da parte della . Parte_1
Ebbene, a fronte della sussistenza delle contrapposte posizioni, non è stata provata da parte di
[...]
l'avvenuta conclusione dei lavori oggetto del contratto, non avendo la stessa prodotto Parte_1 alcun documento comprovante l'effettiva fine dei lavori e la chiusura del cantiere.
In assenza di prova della fine dei lavori e della chiusura del cantiere non possono trovare applicazione i termini di decadenza e prescrizione previsti in materia di appalto.
È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che se l'appaltatore non ha portato a termine l'esecuzione dell'opera non può essere applicata la disciplina prevista in materia d'appalto e, segnatamente, non possono trovare applicazione i termini di denuncia dei vizi previsti dall'art. 1667
c.c., trovando invece applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale (v. ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 5771 del 04/03/2025).
Deve concludersi che l'eccezione di prescrizione e decadenza è infondata, in quanto, non essendo stata data prova della fine dei lavori, trova applicazione, nel caso di specie, l'ordinaria prescrizione decennale prevista in materia di inadempimento contrattuale.
pagina 15 di 23 Tanto premesso, può procedersi alla verifica dei singoli vizi lamentati da per i CP_1 quali l'appellata sentenza ha riconosciuto il risarcimento del danno nella misura pari a € 17.547,00
(oltre iva).
In ordine alle opere non eseguite va rilevato che tra le voci che hanno concorso alla determinazione del danno liquidato in primo grado (€ 17.547,00 oltre iva) figurano € 2.047,00 per la sistemazione delle aree verdi ed € 6.000,00 per la fornitura e posa autobloccanti.
Non si tratta di opere viziate, ma di opere di cui ha completamente omesso Parte_1
l'esecuzione.
Orbene, il conteggio delle opere effettuato dal CTU, preso in considerazione per l'accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello, tiene già conto della mancata esecuzione di queste opere e il loro importo è stato correttamente sottratto dal computo del compenso per le opere eseguite.
Dunque, per evitare di dare corso ad un'indebita duplicazione, gli importi pari a € 2.047,00 e pari a €
6.000,00, già scomputati nel calcolo di quanto dovuto per le opere eseguite, non potranno essere riconosciuti anche sotto forma di risarcimento del danno.
In questa sede si ritiene comunque opportuno vagliare le contestazioni sollevate dall'odierna appellante
. Parte_1
Le argomentazioni proposte nell'atto d'appello per tali opere non eseguite non possono trovare accoglimento.
Anzitutto, che tali opere non siano state eseguite risulta non solo dalla relazione di parte presa in considerazione dal Giudice di prime cure (doc. n. 16 del fascicolo di primo grado di CP_1
, ma anche dalla relazione tecnica d'ufficio nella quale si legge:
[...]
• “A24) Sistemazione area a verde grossolana con riempimento di materiale fino pronto alla lavorazione definitiva quale giardino. Durante i sopralluoghi è stato possibile accertare che tale lavorazione non è stata eseguita in qualunque parte della pertinenza esterna di proprietà attorea.” (cfr. pag. 12 di 80 della relazione tecnica d'ufficio);
• “A28) Fornitura e posa autobloccanti anticati zona ingresso garage, corridoio a salire da ingresso garage e continua fino a parte superiore. Durante i sopralluoghi è stato possibile accertare che tale lavorazione non è stata eseguita in qualsiasi parte della pertinenza esterna di proprietà attorea.” (cfr. pag. 12 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Inoltre, nel proprio atto d'appello formula delle contestazioni circa tali omesse Parte_1 lavorazioni che riprendono le osservazioni già formulate dal suo CTP, ma alle quali il CTU aveva già
pagina 16 di 23 replicato affermando, con risposta che la Corte ritiene condivisibile e idonea a determinare il rigetto delle contestazioni, che: <<… in merito al punto A24 sistemazione area a verde grossolana … il tecnico di parte cerca di dimostrare che l'impresa abbia provveduto ad effettuare una sistemazione a verde grossolana dell'area. A tal proposito, ritenendo non convincenti le argomentazioni come riportate, si conferma che la sistemazione a verde grossolana come descritta nel contratto, ove si precisa con riempimento di materiale fino pronto alla lavorazione definitiva quale giardino, non è stata eseguita. Rimane anche confermata la cifra indicata in perizia in allegato D pari a 2.047,00 euro
a riduzione dell'importo di contratto … in merito al punto A28 autobloccanti, … il tecnico di parte convenuta se da un lato conferma che nelle aree in oggetto non siano presenti aree pavimentate con masselli, dall'altro cerca di dimostrare un aumento delle aree potenzialmente da pavimentare rispetto
a quelle previste in fase di stipula del contratto. In proposito il sottoscritto conferma che la fornitura e posa autobloccanti non è stata eseguita. Le aree esterne destinate alla pavimentazione o a giardino sono state desunte da un elaborato grafico contenuto negli atti di causa come peraltro già ben precisato in perizia. La pretesa sovrastima delle superfici da pavimentare con masselli risulta giustificata con ipotesi assunte dal tecnico di parte non condivise dal sottoscritto. Rimane confermata anche la cifra di 6.000,00 euro, come esposta nell'allegato D, a riduzione dell'importo di contratto>>
(cfr. pag. 52 e 53 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Posto che il CTU ha confermato la mancata esecuzione delle due opere in commento, il motivo d'appello, sotto questo specifico profilo, non può essere accolto.
Tra le opere viziate indicate dal CT di parte rientravano il muro in pietra CP_1 dell'ingresso sud-ovest, gli intonaci e i massetti e le strutture in pietra.
Contrariamente a quanto operato dall'organo giudicante di primo grado – che condividendo le risultanze della consulenza tecnica di parte, ha liquidato il danno per il rifacimento di tutte e tre le opere appena indicate – deve ritenersi che sulla base delle risultanze della CTU possa essere riconosciuto il risarcimento del danno soltanto per due delle tre opere indicate e, segnatamente, per il muro in pietra dell'ingresso sud-ovest e per gli intonaci e massetti.
La sussistenza di vizi nell'esecuzione del muro in pietra dell'ingresso sud-ovest e per gli intonaci e massetti è stata accertata dal CTU, oltre che dal CT di parte nella cui relazione CP_1 tecnica quanto al muro in pietra si legge che <<… alla data del secondo sopralluogo, svoltosi il 22 febbraio 2023, il sottoscritto ha rilevato un fuori piombo del muro stesso di alcuni centimetri causato da una sua rotazione monolitica al piede …>> (cfr. pag. 17 di 80 della relazione tecnica d'ufficio) e pagina 17 di 23 quanto agli intonaci e massetti si legge che <<… alla data del sopralluogo il sottoscritto ha effettivamente rilevato, come lamentato da parte attorea, alcune fessurazioni presenti nei massetti di sottofondo in particolare al piano primo. In proposito si vedano le fotografie B01, B02 come riportate in allegato B. Sono altresì presenti alcune fessure e distacchi negli intonaci sia a piano primo che a piano terra. In proposito si vedano le fotografie B03, B04 e B05 come riportate in allegato B …>>
(cfr. pag. 18 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
In relazione ai due vizi in esame , nel proprio atto d'appello, ha poi sollevato Parte_1 delle contestazioni sovrapponibili a quelle già avanzate dal suo CTP come osservazioni alla relazione tecnica d'ufficio e alle quali il CTU ha già dato risposta nei seguenti termini: <<… a pagina 8 delle osservazioni a firma del tecnico di parte convenuta, in merito al punto 5 ove si parla del muro in pietra ingresso sud ovest, si cerca di ricondurre il dissesto, peraltro riconosciuto anche dallo stesso tecnico,
a cause non riconducibili alla condotta dell'impresa convenuta. Il sottoscritto in proposito ritiene che il fuori piombo del muro in questione, come rilevato direttamente durante i sopralluoghi, sia dovuto alla mancanza di una adeguata fondazione capace anche di sopportare eventuali azioni orizzontali tali da indurre un momento di ribaltamento dello stesso. Si conferma la cifra pari a 2.500,00 euro come esposta dal sottoscritto nell'allegato D al fine della sua sistemazione …>> (cfr. pag. 52 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Si tratta di contestazioni alle quali il CTU ha già ampiamente dato risposta e che, pertanto, vanno disattese.
L'appello deve essere conseguentemente rigettato nella parte in cui l'appellante ha contestato il riconoscimento del risarcimento del danno per i due vizi appena esaminati.
Per ciò che concerne, invece, le strutture in pietra l'appello proposto da deve Parte_1 trovare accoglimento.
Infatti, sebbene il CT di parte di avesse ritenuto sussistente un difetto di CP_1 lavorazione per le strutture in pietra, il CTU ha correttamente ritenuto di non conteggiarlo tra i vizi affermando che <<… la lavorazione in questione viene descritta al primo punto della missiva del
19/03/2012 ad integrazione del contratto originario e sopra riportata alla voce B1. In particolare la descrizione della suddetta lavorazione recita “Pulizia e stuccatura muratura in sasso della vostra taverna e la parete dello studio”. Non viene precisata la finitura da ottenere né tanto meno che la lavorazione dovesse essere eseguita a mano come invece preteso dalla parte attrice a garanzia di un
pagina 18 di 23 grado di finitura migliore. In proposito si vedano le fotografie B06 e B07 come riportate in allegato B
…>> (cfr. pag. 18 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Le risultanze della CTU sul punto vengono condivise dalla Corte che, in accoglimento del motivo d'appello su tale specifico punto, non riconosce il risarcimento del danno stimato dal CT di parte in € 4.000,00. CP_1
In conclusione, il parziale accoglimento dell'ottavo motivo d'appello comporta la rideterminazione del risarcimento del danno per i vizi che – al netto delle opere non eseguite che sono state già escluse dal computo del compenso da corrispondere a (dal quale sono stati sottratti € Parte_1
2.047,00 per la sistemazione delle aree verdi e € 6.000,00 per fornitura e posa autobloccanti) e al netto di quanto chiesto ma non riconosciuto per le strutture in pietra (€ 4.000,00) – viene quantificato, sulla scorta di quanto emerge nella CTU, in complessivi € 5.500,00 oltre iva (di cui € 2.500,00 per la sistemazione del muro in pietra dell'ingresso sud-ovest e € 3.000,00 per la sistemazione di intonaci e massetti - cfr. pag. 52 e 53 di 80 della relazione tecnica d'ufficio).
Sul predetto importo di € 5.500,00 (oltre iva se dovuta), già attualizzato dal CTU alla data del
12.04.2023, data della perizia, occorre riconoscere la rivalutazione monetaria secondo indici istat famiglie di operai e impiegati (FOI) dalla data della CTU (12.04.2023) alla data della presente sentenza e gli interessi compensativi al tasso di legge sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data. Sul complessivo importo così determinato competono altresì gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Il nono motivo d'appello, con cui ha impugnato il capo della sentenza nel quale Parte_1
è stata disposta la sua condanna ex art. 96 c.p.c., è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha fondato la condanna in commento sul “callido” disconoscimento delle firme da parte di e sull'assunto che la stessa impresa avesse agito per il Parte_1 recupero di un credito non dovuto.
L'esito del giudizio d'appello, che porta alla condanna di al pagamento in favore CP_1 della di un credito residuo di quest'ultima per i lavori eseguiti, determina il Parte_1 venir meno di uno dei due presupposti sui quali è stata fondata la condanna a € 9.000,00 ex art. 96
c.p.c., in quanto non è possibile affermare che abbia agito con mala fede o Parte_1 colpa grave per il recupero del credito.
pagina 19 di 23 Resta, però, fermo il disconoscimento proposto dall'odierno appellante rispetto alle sottoscrizioni apposte dal suo legale rappresentante ai documenti n. 4 e n. 18 del fascicolo di primo grado di che consente di confermare la condanna ex art. 96 c.p.c., seppure in misura CP_1 ridotta.
non si è limitata a disconoscere le sottoscrizioni apposte dal suo legale Parte_1 rappresentante, ma si è spinta oltre arrivando ad affermare che la controparte avrebbe autonomamente effettuato le aggiunte a penna dopo l'apposizione delle sottoscrizioni.
La mala fede di , sotto questo profilo, sussiste ed è provata. Infatti, è sufficiente Parte_1 prendere in considerazione il documento n. 3 prodotto in primo grado da per CP_1 constatare che tale documento contiene l'elenco della fornitura che è stato poi prodotto anche come documento n. 18, e che, rispetto a quest'ultimo, è privo della maggior parte delle aggiunte a penna e anche delle sottoscrizioni delle parti. Ne consegue che le sottoscrizioni delle parti prima assenti (come risulta dal documento n. 3) siano state apposte a seguito delle aggiunte a penna e non dopo, non trovando altrimenti giustificazione la loro apposizione.
Quanto appena rilevato rende evidente che ha abusato dello strumento Parte_1 processuale e, pertanto, deve essere condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ad ogni buon conto, essendo venuto meno uno dei presupposti sui quali la condanna era stata fondata, la Corte ritiene di poter rideterminare l'importo della condanna riducendola del 50% rispetto a quanto già statuito dal primo Giudice e, conseguentemente, di poter condannare ex art. Parte_1
96 c.p.c. al pagamento dell'importo pari a € 4.500,00.
***
Alla conferma della condanna ex art. 96 c.p.c. di per aver abusato dello Parte_1 strumento processuale disconoscendo le sottoscrizioni del suo legale rappresentante con mala fede, segue la conferma della statuizione del primo Giudice che ha posto totalmente a carico di
[...]
il pagamento delle spese per l'espletamento della CTU grafologica, resasi necessaria Parte_1 esclusivamente a causa del disconoscimento delle sottoscrizioni.
***
Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza parzialmente riformata.
In accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello, deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore di dell'importo pari a € 1.902,50 (iva inclusa) oltre Parte_1
pagina 20 di 23 interessi nella misura legale dalla data della fattura n. 106-FE (22.10.2020) all'effettivo soddisfo per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da quest'ultima.
In parziale accoglimento dei motivi d'appello dal quinto all'ottavo, deve essere Parte_1 condannata a risarcire in favore di il danno quantificato nell'importo di € 5.500,00 CP_1
(oltre iva se dovuta). Come già innanzi rilevato, sul predetto importo, già attualizzato dal CTU alla data del 12.04.2023, data della perizia, spettano la rivalutazione secondo indici istat famiglie di operai e impiegati (FOI) dalla data della CTU (12.04.2023) alla data della presente sentenza e gli interessi compensativi al tasso di legge sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data. Sul complessivo importo così determinato spettano altresì gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
In parziale accoglimento del nono motivo d'appello, la condanna di ex art. 96 Parte_1
c.p.c. deve essere rideterminata in complessivi € 4.500,00.
Mentre, il rigetto o l'assorbimento degli ulteriori motivi d'appello determina la conferma dell'appellata sentenza in punto di revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna a carico di
[...]
al pagamento delle spese per la CTU grafologica. Parte_1
***
Il nuovo esito della lite determina la necessità di riformare anche il capo della sentenza appellata relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio che, alla luce della soccombenza reciproca e della drastica riduzione del risarcimento del danno originariamente chiesto da in via CP_1 riconvenzionale, devono essere compensate tra le parti nella misura di 2/3 e poste a carico di per il restante terzo. CP_1
Pertanto, l'appellato va condannato alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 [...]
, di 1/3 delle spese di lite del giudizio di primo grado che vanno liquidate, in ragione Parte_1 del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, in complessivi euro 1.700,00 (importo che corrisponde a 1/3 delle spese liquidabili per il primo grado di giudizio pari a euro 5.100,00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed IV, se dovuta, come per legge.
***
Deve essere riformata anche la statuizione relativa alle spese per l'espletamento della CTU tecnica, le quali, all'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico di nella CP_1 misura del 70% e a carico di nella misura del restante 30%. Parte_1
pagina 21 di 23 ***
L'esito del presente giudizio di appello, e segnatamente il parziale accoglimento dell'appello proposto da , giustifica la parziale compensazione anche delle spese di lite del presente Parte_1 grado che, conseguentemente, vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3 e poste a carico dell'appellato per il restante terzo. CP_1
Per ciò che concerne l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, richiesto dal difensore di , la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che per Parte_1 il suo riconoscimento non è sufficiente l'utilizzo del “processo telematico”, ma è richiesto, invece, che gli atti e i documenti vengano redatti e prodotti con tecniche informatiche più raffinate che consentano di “navigare” all'interno dell'atto e dei documenti (tramite tecniche “ipertestuali”) e di ridurre significativamente i tempi per la loro consultazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 21365 del
19/07/2023).
Ciò posto, i collegamenti “ipertestuali” contenuti negli atti di sono quelli Parte_1 presenti a pag. 2 dell'atto d'appello e a pag. 49 e 50 dello stesso atto;
non sussistono altri collegamenti di questa tipologia che abbiano facilitato la consultazione dei documenti nel corpo dell'atto, né nella comparsa conclusionale, che ne risulta completamente sprovvista.
Deve concludersi che nella redazione degli atti giudiziari la difesa di non ha Parte_1 adottato delle tecniche informatiche che abbiano permesso alla Corte di navigare agevolmente tra gli atti e i documenti e di ridurre in maniera significativa i tempi per la consultazione degli stessi.
Pertanto, la maggiorazione richiesta non può essere riconosciuta.
In conclusione, l'appellato va condannato alla rifusione in favore dell'appellante CP_1
, di 1/3 delle spese di lite del presente giudizio d'appello che vanno liquidate, in Parte_1 ragione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi ed esclusa la maggiorazione richiesta, in complessivi euro
1.400,00 (importo che corrisponde a 1/3 delle spese liquidate per il presente giudizio d'appello pari a euro 4.200,00) oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed IV, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 160/2025 pubblicata in Parte_1 CP_1
pagina 22 di 23 data 16/05/2025 dal Tribunale Ordinario di ON, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza appellata condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante CP_1 [...]
della somma pari a € 1.902,50 (iva inclusa) oltre interessi nella misura legale Parte_1 dalla data di emissione della fattura n. 106-FE (22.10.2020) all'effettivo soddisfo;
- condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
a titolo di risarcitorio, la somma di € 5.500,00 (oltre iva se dovuta), oltre rivalutazione
[...] monetaria secondo indici istat FOI dalla data del 12.04.2023, data della CTU, alla data della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data, oltre interessi al saggio legale sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
- ridetermina la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. in € 4.500,00; Parte_1
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 [...]
di 1/3 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_1 euro 1.700,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, disponendo la compensazione tra le parti dei restanti 2/3;
- pone le spese per la CTU tecnica a carico di nella misura del 70% e a CP_1 carico di nella misura del restante 30%; Parte_1
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 [...]
di 1/3 delle spese di lite del presente grado d'appello che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge, disponendo la compensazione tra le parti dei restanti 2/3.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Francesca Vullo
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