TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 5296/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5296/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC V. IA ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
n persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 4.1.2019 al 20.7.2021, svolgendo le mansioni di meccanico specializzato,
livello 5 del C.C.N.L. Metalmeccanica – Aziende Artigiane, ha convenuto in giudizio
[...]
per sentirla condannare al pagamento della complessiva Controparte_3
somma lorda di € 28.865,90 a titolo di lavoro ordinario, scatti di anzianità, E.a.r. per mancata
2 adesione all'Ente bilaterale e a San. Arti (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'Artigianato), ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e
T.F.R..
ritualmente evocata in giudizio, ha omesso Controparte_4
di costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
L' ritualmente evocato in giudizio ha omesso di costituirsi ed è dichiarato CP_2
contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi.
Il ricorso è fondato.
Infatti, l'instaurazione del rapporto intrattenuto con la convenuta è nonchè l'orario e le mansioni svolte dal ricorrente sono state asseverate dalla documentazione in atti.
Inoltre i testi escussi, hanno confermato quanto dedotto in ricorso, ovverosia che “2) il
lavoro si è svolto secondo i seguenti orari e modalità: - dal lunedì al venerdì il lavoro aveva inizio al
mattino alle ore 8,00 e terminava alle ore 19,00, con mezz'ora di sosta per la colazione;
il sabato dalle
ore 8,00 alle ore 13,00; - durante tali orari e in tali giorni il ricorrente, ha svolto le seguenti mansioni:
attività di meccanico specializzato, riparatore di autovetture di ogni genere;
3) nel periodo lavorativo
non ha usufruito di tutte le ferie (solo di 14 giorni all'anno in agosto, durante le settimane centrali)
né ha usufruito di permessi e delle festività spettanti secondo le previsioni contrattuali”(cfr. teste verbale di udienza del 30.4.2023 e verbale di udienza del Tes_1 Testimone_2
giorno 15.10.2024).
Sulla scorta di tali considerazioni, la resistente va condannata al pagamento della chiesta somma lorda di € 28.865,90, non contestata, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo, nonché alla regolarizzazione contributiva del lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri minimi stante la relativa complessità della causa. Nulla nei rapporti con l' CP_2
3
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e condanna al Controparte_4
pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 28.865,90, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;
2) Condanna alla regolarizzazione della Controparte_4
posizione contributiva facente capo al lavoratore;
3) Condanna a rifondere le spese di lite Controparte_4
sostenute dal ricorrente che liquida in favore dell'avv. IA dichiaratosi antistatario in € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4) Nulla sulle spese relativamente all' CP_2
5) Così deciso in data 22.12.2025
Il Giudice
IA IN Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 5296/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5296/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC V. IA ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
n persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 4.1.2019 al 20.7.2021, svolgendo le mansioni di meccanico specializzato,
livello 5 del C.C.N.L. Metalmeccanica – Aziende Artigiane, ha convenuto in giudizio
[...]
per sentirla condannare al pagamento della complessiva Controparte_3
somma lorda di € 28.865,90 a titolo di lavoro ordinario, scatti di anzianità, E.a.r. per mancata
2 adesione all'Ente bilaterale e a San. Arti (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'Artigianato), ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e
T.F.R..
ritualmente evocata in giudizio, ha omesso Controparte_4
di costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
L' ritualmente evocato in giudizio ha omesso di costituirsi ed è dichiarato CP_2
contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta, dopo esser stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi.
Il ricorso è fondato.
Infatti, l'instaurazione del rapporto intrattenuto con la convenuta è nonchè l'orario e le mansioni svolte dal ricorrente sono state asseverate dalla documentazione in atti.
Inoltre i testi escussi, hanno confermato quanto dedotto in ricorso, ovverosia che “2) il
lavoro si è svolto secondo i seguenti orari e modalità: - dal lunedì al venerdì il lavoro aveva inizio al
mattino alle ore 8,00 e terminava alle ore 19,00, con mezz'ora di sosta per la colazione;
il sabato dalle
ore 8,00 alle ore 13,00; - durante tali orari e in tali giorni il ricorrente, ha svolto le seguenti mansioni:
attività di meccanico specializzato, riparatore di autovetture di ogni genere;
3) nel periodo lavorativo
non ha usufruito di tutte le ferie (solo di 14 giorni all'anno in agosto, durante le settimane centrali)
né ha usufruito di permessi e delle festività spettanti secondo le previsioni contrattuali”(cfr. teste verbale di udienza del 30.4.2023 e verbale di udienza del Tes_1 Testimone_2
giorno 15.10.2024).
Sulla scorta di tali considerazioni, la resistente va condannata al pagamento della chiesta somma lorda di € 28.865,90, non contestata, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo, nonché alla regolarizzazione contributiva del lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri minimi stante la relativa complessità della causa. Nulla nei rapporti con l' CP_2
3
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e condanna al Controparte_4
pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 28.865,90, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;
2) Condanna alla regolarizzazione della Controparte_4
posizione contributiva facente capo al lavoratore;
3) Condanna a rifondere le spese di lite Controparte_4
sostenute dal ricorrente che liquida in favore dell'avv. IA dichiaratosi antistatario in € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4) Nulla sulle spese relativamente all' CP_2
5) Così deciso in data 22.12.2025
Il Giudice
IA IN Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4