TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 126
TAR
Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e del capitolato

    Il numero dei posti offerti non era elemento essenziale dell'offerta in questa fase, in quanto solo stimato e non incidente sui punteggi tecnico o economico. La verifica della disponibilità e agibilità degli immobili doveva avvenire prima della stipula dei contratti attuativi, non prima dell'aggiudicazione dell'accordo quadro. L'esclusione di AT è illegittima anche considerando che altre offerte sono state modificate in aumento senza conseguenze.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. n 241/1990

    La Corte ha ritenuto assorbente il primo motivo di ricorso relativo alla natura dell'accordo quadro e all'essenzialità del numero dei posti offerti. Pertanto, non si pronuncia specificamente su questo motivo.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per lucro cessante e danno emergente

    La domanda risarcitoria è stata rigettata in quanto l'accoglimento del ricorso per annullamento dell'esclusione comporta la possibilità per la ricorrente di ottenere l'aggiudicazione in forma specifica. Inoltre, le spese di partecipazione alla gara restano a carico di ciascun partecipante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 126
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 126
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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