TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 5788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5788 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magaro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7913/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
OC UC, presso il cui studio sito in Mestre Venezia Corso del Popolo n. 89 è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
) rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONE Controparte_1 C.F._2
STEFANO, presso il cui studio sito in Venezia-Dolo, Riviera Matteotti 15, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni a seguito di diffamazione
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
Nel merito
a) Voglia il Tribunale di Venezia, accertato tutto quanto esposto e respinta ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione, condannare l'arch. al risarcimento dei Controparte_2
danni non patrimoniali in favore del sig. , danni quantificati in Euro Parte_1
20.000,00 (ventimila/00) o in quella minor o maggior somma che il Tribunale adito riterrà di
pagina 1 di 11 giustizia. Con gli interessi legali calcolati dal dovuto al pagamento. Con vittoria di spese ed onorari.
b) Voglia il Tribunale di Venezia, accertato tutto quanto esposto, respingere la domanda riconvenzionale proposta dall'arch. nei confronti del sig. , Controparte_1 Parte_1
perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari.
c) Voglia il Tribunale di Venezia, accertato quanto esposto sulla gravissima condotta processuale di controparte che si è concretizzata nella produzione del documento n. 12 (cfr. seconda memoria di controparte ex art. 171 ter CPC) consistente di elementi fra di loro in origine del tutto estranei, ma presentati falsamente come screenshot di un unico post di
Facebook al fine dichiarato di addebitare il reato di diffamazione in capo all'attore, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 CPC l'arch. al risarcimento Controparte_1
dei danni, che si quantificano in quella somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria
Voglia il Giudice ammettere i seguenti capitoli di prova:
01. “Vero che in data 26/08/2023 la sig.ra ha avuto modo di leggere sul Testimone_1 proprio profilo personale di Facebook il post pubblicato dall'arch. così Controparte_1
come riportato anche nella dichiarazione scritta dalla stessa rilasciata e che qui le si rammostra (doc. 02).”
02. “Vero che in data 18/01/2023 la sig.ra ha pubblicato un post su Testimone_1
Facebook avente come oggetto una parziale riproduzione dell'articolo de “IL TT
Ediz. ” sulla crisi della giunta che qui le si rammostra (All. C).” CP_3 CP_1
03. “Vero che il commento del sig. al post pubblicato dalla sig.ra Parte_1 Pt_2
su Facebook del 20/01/2023, che qui le si rammostra (All. B), era il seguente: ”Frutta
[...] fiori uova e popcorn manca soltanto un attrezzo che vibra con batteria”
Per la convenuta:
Accertati i fatti esposti ed il buon diritto di parte convenuta, previa ogni declaratoria di rito, per
i motivi esposti o quelli comunque ritenuti di giustizia, contrariis rejectis:
Dichiararsi inammissibile, invalida, e respingersi comunque in toto ogni avversaria domanda, richiesta ed istanza, perché infondata in fatto e diritto;
pagina 2 di 11 Condannarsi, in via riconvenzionale, parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta della somma di euro 25.000,00, ovvero di quella ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima condotta attorea indicata in citazione, integratasi anche in plurime diffamazioni a mezzo social network;
Competenze professionali integralmente rifuse.
In via istruttoria: si chiede, previa revoca dell'ordinanza 26/3/2025, l'ammissione di prova per interpello e testi, anche contraria, sui capitoli di prova formulati in seconda memoria istruttoria 24/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I fatti di causa
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 22.04.24 , premesso che in data 26/08/2023 alle Parte_1 ore 13:07, l'arch. pubblicava sul suo profilo personale di Facebook una foto Controparte_1
(cd. screenshot) che conteneva parte della conversazione avvenuta in un altro profilo personale di Facebook tra l'attore, il sig. , ed una terza persona, il sig. Parte_1
così commentando: “Caro non impedire i commenti quando Persona_1 Parte_1
mi chiami in causa, oltre tutto dicendo stupidaggini. SE TANTO STIGMATIZZI IL CEMENTO
(tu e affini)... Cambia professione È UNA QUESTIONE DI ETICA considerato che
[...]
diversamente non sei credibile.”, che anche la compagna Parte_3 dell'attore, sig.ra aveva preso visione del predetto post, nel quale la Testimone_1
convenuta non aveva avuto alcuna conversazione diretta col sig. in relazione al Parte_1
post dalla stessa pubblicato, avendo solo commentato uno screenshot che conteneva parte del dialogo svoltosi in precedenza tra il sig. ed il sig. faceva presente che Parte_1 Per_1 nella suddetta parte di dialogo si faceva riferimento al tentativo dell'amministrazione comunale di NE (di cui la convenuta era sindaco) di far approvare nel 2022 un “Piano interventi” che avrebbe comportato un aumento della cubatura disponibile per interventi di edilizia, che tale “Piano interventi” aveva suscitato vivaci contestazioni dell'opposizione e la fine anticipata della giunta comunale non consentì l'approvazione di tale piano, che quindi il pagina 3 di 11 riferimento al suddetto “Piano interventi” che la convenuta, in qualità di sindaco, voleva far approvare riguardava un fatto storico vero;
tanto premess,o sul presupposto che la convenuta avesse gratuitamente offeso il sig. , che i cd. social media sono Parte_1 accessibili ad un ampio e indeterminato numero di persone, che l'offensore – arch.
[...]
oltreché professionalmente qualificato, era una persona di indiscussa visibilità CP_1
politica in NE, avendovi ricoperto il ruolo di sindaco dal 2019 al marzo 2023, mentre l'istante svolgeva a NE il lavoro di agente immobiliare, quale libero professionista, che sia il procedimento di negoziazione assistita che quello di mediazione intrapresi non avevano sortito esiti positivi in senso conciliativo, conveniva i giudizio rassegnando Controparte_1
le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale di Venezia, accertato tutto quanto in premessa esposto e respinta ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione, condannare l'arch. al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del sig. Controparte_1 [...]
, danni quantificati in via equitativa in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00) o in Parte_1
quella minor o maggior somma che si riterrà di giustizia. Con gli interessi legali calcolati dalla data del dovuto a quella del pagamento. Con vittoria di spese ed onorari.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, spiegando altresi' domanda riconvenzionale sull'assunto che l'attore avesse leso il suo onore e la sua reputazione attraverso alcuni post e articoli dal medesimo pubblicati del seguente tenore: 1)“Ti bloccano perché ti xe un ebete!!!... e ti ga un serveo pien de merda”, in risposta ad un commento del sig. (doc. 11); 2) “Frutta fiori Persona_2 uova e popcorn manca soltanto un attrezzo che vibra con batteria” in risposta proprio nei confronti dell'arch. (doc. 12); 3)In data 6/9/2020, “La frase <ci vogliono i coglioni cp_1 per governare> da noi è stata fraintesa”, pensiero riferito alla convenuta (doc. 13); 4) In data
7/5/2022, l'attore condivideva un post di tale che, facendo riferimento al piano Parte_2 interventi di cui sopra, accusava “l'ex sindaca” – ovvero la convenuta – di mentire (doc. 14);
5) In data 18/1/2023, pubblicava un articolo di giornale intitolato “In bilico la giunta Vesnaver”,
e oltre ai commenti sarcastici scriveva riferendosi anche alla convenuta (docc. 6 e 7):
“Aggiungo che i fini devono essere pubblici e non privati”, accusando quindi l'arch. CP_1
di perseguire interessi personali durante il suo mandato da prima cittadina; 6) In risposta ad altro commento al medesimo post, scriveva: “Chissà che inciuci”, alludendo quindi Parte_1 al fatto che la convenuta fosse coinvolta in manovre di palazzo dannose dell'interesse pagina 4 di 11 pubblico;
7)In data 19/1/2023, pubblicava un post scrivendo: “Sottomettersi o Parte_1 dimettersi”, facendo riferimento alla nella sua qualità di sindaco, e nei commenti CP_1 sotto al post egli scriveva: “Mah… mi sembra ben incollata alla poltrona” e “Comunque sia... può tranquillamente ricandidarsi e rivincere… l'unica nota che non avrà i miei voti”; (doc. 15);
8) In data 25/1/2023, pubblicava un articolo di giornale intitolato: Le telefonate a e Parte_4
“fiore meraviglioso, ti faccio un piacere”, commentando poi sotto – e quindi CP_1
riferendosi chiaramente alla perché così le persone disoneste faranno i loro porci CP_1 comodi”, nonché: “Le famose tangenti non vengono più pagate in denaro ma bensì in favori… tipo lavoro regali viaggi--- difficili da scovare”, accusando quindi la convenuta di pensare ad interessi privati e di ricevere tangenti celate (doc.16); tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
- Dichiararsi inammissibile, invalida, e respingersi comunque in toto ogni avversaria domanda, richiesta ed istanza, perché infondata in fatto e diritto;
- Condannarsi, in via riconvenzionale, parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta della somma di euro 25.000,00=, ovvero di quella ritenuta di risarcimento del danno per l'illegittima condotta attorea ut supra, integratasi anche in plurime diffamazioni a mezzo social network.
Con ordinanza del 26.03.25 venivano disattese le richieste di prova formulate dalle parti.
All'udienza del 27.11.25 sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe indicate e dei documenti offerti dalle stesse in comunicazione, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sul merito del giudizio: La domanda attorea
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Va innanzitutto premesso che l'analisi che il Giudice civile deve compiere al fine di valutare la portata diffamatoria di uno scritto, implica necessariamente un bilanciamento tra il diritto alla reputazione (art.2 Cost) ed il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.21 Cost).
Occorre, quindi verificare se nel documento vi siano espressioni offensive e denigratorie idonee a ledere la reputazione di una persona identificata o indentificabile, non essendo sufficiente, tuttavia, che le parole siano spiacevoli o aspre, dovendo invece le stesse superare il limite della critica legittima.
pagina 5 di 11 Detta valutazione implica che l'analisi deve far riferimento al contesto complessivo e non a singole frasi isolate.
In punto di diritto si osserva che Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della liberta' di manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Carta costituzionale e dall'articolo 10 della Convenzione EDU.
Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui ricorre l'esimente del diritto di critica politica se le espressioni profferite, pur aspre, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, né trasmodino in disprezzo per la persona, concretizzandosi in censure all'operato degli avversari politici, nella dialettica tra maggioranza e minoranza (cfr.
Cass. Pen 34464/24)
Ed ancora Il detto requisito della 'continenza' delle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero anche con la parola oltre che con ogni altro mezzo di diffusione), di rilevanza e tutela costituzionali (art. 21 Cost.), viene così rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità: esso postula una forma espositiva corretta della critica rivolta e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. D'altra parte esso non vieta in alcun modo l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti. E' solo fatto carico al giudice di verificare se la valenza negativa dei giudizio espresso possa trovare conforto in elementi positivamente apprezzabili che lo giustifichino e valgano nel contempo ad escludere che si tratti di invettiva volta soltanto ad aggredire la personalità del destinatario, e in ultima analisi ad umiliarlo, al di fuori di un contesto critico e di una funzionalità argomentativa (cfr, Cass.
Pen. 37397/16)
Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica politica è, pertanto, essenzialmente quello della continenza, ovverosia del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di «argumenta ad hominem» (cfr. Sez. 5, n. 4938 del
28/10/2010, cit).
Orbene, nel caso di specie la convenuta non contesta la riferibilità a se' del post indicato dall'istante, circostanza che in quanto pacifica tra le parti, deve ritenersi provata, ben evidenziando, peraltro, il contesto in cui si collocano gli scritti allegati dalle parti.
pagina 6 di 11 Nello specifico la convenuta rappresentava l'iniziale amicizia con compagna dell'istante
[...]
, pure impegnata a livello politico, la quale faceva parte della coalizione politica Tes_1 della convenuta, allorquando la stessa risulto' eletta sindaco nelle elezioni CP_1
comunali a NE nel 2019, mentre la a consigliere comunale di maggioranza. Tes_1
Ha evidenziato che in seguito alla caduta della giunta nel marzo del 2023 , detto rapporto andava in crisi con conseguente commissariamento del Comune, a causa delle dimissioni di alcuni consiglieri, tra cui la stessa sicchè daquel momento, il rapporto tra le Tes_1
parti si incrinava irrimediabilmente, facendo le stesse parte, ora, di diverse coalizioni.
E' evidente pertanto, che in ragione della particolare qualifica rivestita dalla convenuta, le affermazioni riportate dalle parti afferiscono ad un quadro di divergenze politiche.
Invero, il post in oggetto del seguente tenore: “Caro non impedire i Parte_1
commenti quando mi chiami in causa, oltre tutto dicendo stupidaggini. SE TANTO
STIGMATIZZI IL CEMENTO (tu e affini)... Cambia professione È UNA QUESTIONE DI
ETICA considerato che diversamente non sei Parte_3
credibile, è un commento ad una dichiarazione del pure riportata in cui lo stesso Parte_1 diceva “ ma quante ne spari, ci sono aree dismesse da recuperare e zone già Persona_1 predisposte per fare certe strutture…piccolo esempio…si può comprare un capannone già esistente e strutturarlo per tale opera…quindi di che cemento parli…anzi parliamo degli
80.000 metri cubi piano intervento della tua ex sindaca (evidentemente la ? CP_1
Orbene, posto che da tale messagistica non è dato evincersi chiaramente i termini della questione, appare tuttavia evidente che quanto scritto dalla sia una difesa agli CP_1 attacchi dell'istante, in ordine alla gestione del territorio ed all'edificazione di immobili, i toni sono accesi, ma difensivi, non vi è l'uso di espressioni volgari e l'invito a cambiare mestiere, non si risolve in un attacco gratuito, rappresentando, piuttosto, un modo ironico per sottolineare l'assurdità di quanto detto dal convenuto.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata la domanda attorea, dovendosi ritenere che il post in oggetto, non abbia contenuti diffamatori, non potendosi configurare quale attacco gratuito alla personalità dell'istante, quanto piuttosto un'accesa e ironica difesa delle posizioni della convenuta rispetto alle critiche alla medesima rivolte dallo stesso istante.
3. Sulla domanda riconvenzionale.
Anche la domanda riconvenzionale deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito indicate.
pagina 7 di 11 Valgano con riferimento alla stessa i medesimi principi po'anzi illustrati con riferimento al legittimo esercizio del diritto di critica, evidenziandosi, altresi', che mentre la diffamazione lede la reputazione altrui con falsità o aggressioni gratuite, la critica esprime un giudizio negativo e la satira lo fa tramite ironia e paradosso.
Si osserva ancora che la convenuta nella comparsa costitutiva ha fatto riferimento espressamente a plurime dichiarazioni – queste si - diffamatorie rese dall'attore nei suoi confronti sempre attraverso Facebook, cui la convenuta riteneva di soprassedere ma che ora, vista la condotta avversaria, intende legittimamente far valere avanti questa Autorità
Giudiziaria. (cfr. pag 2 comparsa costitutiva).
Il fatto che la stessa intendesse soprassedere sulle affermazioni di seguito riportate, da conto ragionevolmente di una valutazione dalla medesima fatta in ordine ad un contesto di contrapposizioni ideologiche, di diverse vedute esternate anche con toni aspri, che hanno caratterizzato i rapporti tra le parti.
Veniamo ora all'esame dei singoli scritti asseritamente diffamatori indicati dalla convenuta:
Quanto al primo 1) “Ti bloccano perché ti xe un ebete!!!... e ti ga un serveo pien de merda”, scritto in risposta ad un commento del sig. (doc. 11), lo stesso non Persona_2
contiene alcun riferimento espresso alla convenuta;
cosi come il post di cui al numero 3), scritto in data 6/9/2020, “La frase <ci vogliono i coglioni cp_1 per governare> da noi è stata fraintesa”, (doc. 13);
Con riferimento allo scritto indicato al n.4) pubblicato in data 7/5/2022, la convenuta dice che l'attore condivideva un post di tale che, facendo riferimento al piano interventi di Parte_2 cui sopra, accusava “l'ex sindaca” – ovvero la convenuta – di mentire (doc. 14). Orbene si osserva su tale scritto, che si tratta della semplice condivisione di un post scritto da altri, su cui l'istante non prende alcuna posizione ed in cui peraltro si dice che l'ex sindaca (la verosimilmente) su cui profilo è stata fatta questa dichiarazione, non è intervenuta CP_1
a correggere? Si stratta quindi piu' che di una critica, di un tentativo di capire cosa sia veramente successo.
Con riferimento allo scritto indicato al n.5), la convenuta dice che in data 18/1/2023, l'attore pubblicava un articolo di giornale intitolato “In bilico la giunta , oltre ai commenti CP_1
pagina 8 di 11 sarcastici di cui sopra, scriveva riferendosi anche alla convenuta (docc. 6 e 7): “Aggiungo che
i fini devono essere pubblici e non privati”, accusando quindi l'arch. di perseguire CP_1
interessi personali durante il suo mandato da prima cittadina. Trattasi tuttavia di un'affermazione pulita di carattere generale, assolutamente ammissibile in un contesto di critica politica. Anche il documento n. 7 consta solo di un commento ad un articolo di giornale in cui viene intervistato il sig. che lamenta la mancanza di condivisione Persona_3 politica da parte della giunta comunale. L'attore si limitava a commentare “Il dado è tratto!!
Siamo al cospetto di una oligarchia”. Il commento era dunque rivolto all'intera giunta comunale, manca un'aggressione o un'offesa espressa alla convenuta.
Riguardo invece allo scritto indicato al n. 7), la convenuta dice che in data 19/1/2023,
pubblicava un post scrivendo: “Sottomettersi o dimettersi”, facendo riferimento alla Parte_1
nella sua qualità di sindaco, considerato che nei commenti sotto al post egli CP_1 scriveva: “Mah… mi sembra ben incollata alla poltrona” e “Comunque sia... può tranquillamente ricandidarsi e rivincere… l'unica nota che non avrà i miei voti” (doc.15.).
Manca tuttavia un riferimento espresso alla persona, né detta affermazione quandanche riferibile alla stessa contiene attacchi gratuiti o infamanti, ma semplicemente una considerazione in ordine alla possibilità concreta che la stessa possa candidarsi, fatta con toni sarcastici, ma non denigratori.
Con riferimento, invece, allo scritto sub 8) la convenuta afferma che l'istante In data
25/1/2023, pubblicava un articolo di giornale intitolato: Le telefonate a e Parte_4 CP_1
“fiore meraviglioso, ti faccio un piacere”, commentando poi sotto – e quindi riferendosi chiaramente alla perché così le persone disoneste faranno i loro porci comodi”, CP_1 nonché: “Le famose tangenti non vengono più pagate in denaro ma bensì in favori… tipo lavoro regali viaggi--- difficili da scovare”, accusando quindi la convenuta di pensare ad interessi privati e di ricevere tangenti celate (doc. 16).
Anche in questo caso trattasi di articolo scritto da terzi (N.Mun) in cui si dice chiaramente che la ER è estranea all'inchiesta.
pagina 9 di 11 Tali considerazioni inerenti la portata non diffamatoria dei post e articoli esaminati sono da ritenersi assorbenti e rendono superflua ogni considerazione in ordine all'autenticità di detti documenti.
Da ultimo, con riferimento al post di cui al documento 12 manca Parte_5 soltanto un attrezzo che vibra con batteria” , di cui è stata contestata l'autenticità si osserva quanto segue.
La convenuta in comparsa di risposta evidenzia che detto post era stato scritto dall'istante in risposta proprio nei confronti dell'arch. (cfr. pag. 11 comparsa costitutiva), salvo poi CP_1
precisare nella memoria del 24.12.24 che la convenuta contesta recisamente di aver
“fraudolentemente” artefatto qualsivoglia produzione, avendo semplicemente dedotto in comparsa come l'attore abbia scritto un commento del seguente tenore: Frutta fiori uova e popcorn manca soltanto un attrezzo che vibra con batteria”, con la produzione documentale sintetica utile per capire il contesto in cui tale commento si inseriva, ovvero quello di un post della convenuta del 20 gennaio, in risposta ironica al post di per Parte_6 stemperarne i toni polemici, il quale affermava che il suo mandato fosse giunto “alla frutta”, il tutto senza aver peraltro mai dichiarato che lo scritto fosse un “commento al post della
, ma solo che fosse alla stessa riferibile, essendo stato pubblicato sotto altro post di CP_1
relativo all'argomento (cfr. pag 9 della memoria predetta). Parte_2
Del resto che detto commento non sia una risposta al post della convenuta del 20.01, si evince chiaramente dal documento 12, in cui il commento dell'istante non compare tra le risposte al post della convenuta del 20.01, essendo invece stato scritto sotto altro post di
, senza alcun riferimento alla persona della Parte_2 CP_1
Va tuttavia rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., proprio alla luce delle precisazioni fatte dalla convenuta in ordine alla giustapposizione di un commento dell'istante sotto un suo post al fine di far capire il contesto in cui è stato scritto, ma che tuttavia non si evince dalla lettura di quanto detto dall'istante, in cui non vi è alcun riferimento alla persona della convenuta.
Alla luce delle esposte considerazioni, non potendosi ritenere che gli scritti pubblicati dall'istante siano lesivi dell'onore e della reputazione della convenuta, va rigettata anche la domanda riconvenzionale.
4. Sulle spese di lite
pagina 10 di 11 Appare equo anche in ragione della reciproca soccombenza delle parti, dichiarare integralmente compensate tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Spese compensate
Venezia, 06.12.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magaro'
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magaro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7913/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
OC UC, presso il cui studio sito in Mestre Venezia Corso del Popolo n. 89 è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
) rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONE Controparte_1 C.F._2
STEFANO, presso il cui studio sito in Venezia-Dolo, Riviera Matteotti 15, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni a seguito di diffamazione
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
Nel merito
a) Voglia il Tribunale di Venezia, accertato tutto quanto esposto e respinta ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione, condannare l'arch. al risarcimento dei Controparte_2
danni non patrimoniali in favore del sig. , danni quantificati in Euro Parte_1
20.000,00 (ventimila/00) o in quella minor o maggior somma che il Tribunale adito riterrà di
pagina 1 di 11 giustizia. Con gli interessi legali calcolati dal dovuto al pagamento. Con vittoria di spese ed onorari.
b) Voglia il Tribunale di Venezia, accertato tutto quanto esposto, respingere la domanda riconvenzionale proposta dall'arch. nei confronti del sig. , Controparte_1 Parte_1
perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari.
c) Voglia il Tribunale di Venezia, accertato quanto esposto sulla gravissima condotta processuale di controparte che si è concretizzata nella produzione del documento n. 12 (cfr. seconda memoria di controparte ex art. 171 ter CPC) consistente di elementi fra di loro in origine del tutto estranei, ma presentati falsamente come screenshot di un unico post di
Facebook al fine dichiarato di addebitare il reato di diffamazione in capo all'attore, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 CPC l'arch. al risarcimento Controparte_1
dei danni, che si quantificano in quella somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria
Voglia il Giudice ammettere i seguenti capitoli di prova:
01. “Vero che in data 26/08/2023 la sig.ra ha avuto modo di leggere sul Testimone_1 proprio profilo personale di Facebook il post pubblicato dall'arch. così Controparte_1
come riportato anche nella dichiarazione scritta dalla stessa rilasciata e che qui le si rammostra (doc. 02).”
02. “Vero che in data 18/01/2023 la sig.ra ha pubblicato un post su Testimone_1
Facebook avente come oggetto una parziale riproduzione dell'articolo de “IL TT
Ediz. ” sulla crisi della giunta che qui le si rammostra (All. C).” CP_3 CP_1
03. “Vero che il commento del sig. al post pubblicato dalla sig.ra Parte_1 Pt_2
su Facebook del 20/01/2023, che qui le si rammostra (All. B), era il seguente: ”Frutta
[...] fiori uova e popcorn manca soltanto un attrezzo che vibra con batteria”
Per la convenuta:
Accertati i fatti esposti ed il buon diritto di parte convenuta, previa ogni declaratoria di rito, per
i motivi esposti o quelli comunque ritenuti di giustizia, contrariis rejectis:
Dichiararsi inammissibile, invalida, e respingersi comunque in toto ogni avversaria domanda, richiesta ed istanza, perché infondata in fatto e diritto;
pagina 2 di 11 Condannarsi, in via riconvenzionale, parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta della somma di euro 25.000,00, ovvero di quella ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima condotta attorea indicata in citazione, integratasi anche in plurime diffamazioni a mezzo social network;
Competenze professionali integralmente rifuse.
In via istruttoria: si chiede, previa revoca dell'ordinanza 26/3/2025, l'ammissione di prova per interpello e testi, anche contraria, sui capitoli di prova formulati in seconda memoria istruttoria 24/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I fatti di causa
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 22.04.24 , premesso che in data 26/08/2023 alle Parte_1 ore 13:07, l'arch. pubblicava sul suo profilo personale di Facebook una foto Controparte_1
(cd. screenshot) che conteneva parte della conversazione avvenuta in un altro profilo personale di Facebook tra l'attore, il sig. , ed una terza persona, il sig. Parte_1
così commentando: “Caro non impedire i commenti quando Persona_1 Parte_1
mi chiami in causa, oltre tutto dicendo stupidaggini. SE TANTO STIGMATIZZI IL CEMENTO
(tu e affini)... Cambia professione È UNA QUESTIONE DI ETICA considerato che
[...]
diversamente non sei credibile.”, che anche la compagna Parte_3 dell'attore, sig.ra aveva preso visione del predetto post, nel quale la Testimone_1
convenuta non aveva avuto alcuna conversazione diretta col sig. in relazione al Parte_1
post dalla stessa pubblicato, avendo solo commentato uno screenshot che conteneva parte del dialogo svoltosi in precedenza tra il sig. ed il sig. faceva presente che Parte_1 Per_1 nella suddetta parte di dialogo si faceva riferimento al tentativo dell'amministrazione comunale di NE (di cui la convenuta era sindaco) di far approvare nel 2022 un “Piano interventi” che avrebbe comportato un aumento della cubatura disponibile per interventi di edilizia, che tale “Piano interventi” aveva suscitato vivaci contestazioni dell'opposizione e la fine anticipata della giunta comunale non consentì l'approvazione di tale piano, che quindi il pagina 3 di 11 riferimento al suddetto “Piano interventi” che la convenuta, in qualità di sindaco, voleva far approvare riguardava un fatto storico vero;
tanto premess,o sul presupposto che la convenuta avesse gratuitamente offeso il sig. , che i cd. social media sono Parte_1 accessibili ad un ampio e indeterminato numero di persone, che l'offensore – arch.
[...]
oltreché professionalmente qualificato, era una persona di indiscussa visibilità CP_1
politica in NE, avendovi ricoperto il ruolo di sindaco dal 2019 al marzo 2023, mentre l'istante svolgeva a NE il lavoro di agente immobiliare, quale libero professionista, che sia il procedimento di negoziazione assistita che quello di mediazione intrapresi non avevano sortito esiti positivi in senso conciliativo, conveniva i giudizio rassegnando Controparte_1
le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale di Venezia, accertato tutto quanto in premessa esposto e respinta ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione, condannare l'arch. al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del sig. Controparte_1 [...]
, danni quantificati in via equitativa in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00) o in Parte_1
quella minor o maggior somma che si riterrà di giustizia. Con gli interessi legali calcolati dalla data del dovuto a quella del pagamento. Con vittoria di spese ed onorari.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, spiegando altresi' domanda riconvenzionale sull'assunto che l'attore avesse leso il suo onore e la sua reputazione attraverso alcuni post e articoli dal medesimo pubblicati del seguente tenore: 1)“Ti bloccano perché ti xe un ebete!!!... e ti ga un serveo pien de merda”, in risposta ad un commento del sig. (doc. 11); 2) “Frutta fiori Persona_2 uova e popcorn manca soltanto un attrezzo che vibra con batteria” in risposta proprio nei confronti dell'arch. (doc. 12); 3)In data 6/9/2020, “La frase <ci vogliono i coglioni cp_1 per governare> da noi è stata fraintesa”, pensiero riferito alla convenuta (doc. 13); 4) In data
7/5/2022, l'attore condivideva un post di tale che, facendo riferimento al piano Parte_2 interventi di cui sopra, accusava “l'ex sindaca” – ovvero la convenuta – di mentire (doc. 14);
5) In data 18/1/2023, pubblicava un articolo di giornale intitolato “In bilico la giunta Vesnaver”,
e oltre ai commenti sarcastici scriveva riferendosi anche alla convenuta (docc. 6 e 7):
“Aggiungo che i fini devono essere pubblici e non privati”, accusando quindi l'arch. CP_1
di perseguire interessi personali durante il suo mandato da prima cittadina; 6) In risposta ad altro commento al medesimo post, scriveva: “Chissà che inciuci”, alludendo quindi Parte_1 al fatto che la convenuta fosse coinvolta in manovre di palazzo dannose dell'interesse pagina 4 di 11 pubblico;
7)In data 19/1/2023, pubblicava un post scrivendo: “Sottomettersi o Parte_1 dimettersi”, facendo riferimento alla nella sua qualità di sindaco, e nei commenti CP_1 sotto al post egli scriveva: “Mah… mi sembra ben incollata alla poltrona” e “Comunque sia... può tranquillamente ricandidarsi e rivincere… l'unica nota che non avrà i miei voti”; (doc. 15);
8) In data 25/1/2023, pubblicava un articolo di giornale intitolato: Le telefonate a e Parte_4
“fiore meraviglioso, ti faccio un piacere”, commentando poi sotto – e quindi CP_1
riferendosi chiaramente alla perché così le persone disoneste faranno i loro porci CP_1 comodi”, nonché: “Le famose tangenti non vengono più pagate in denaro ma bensì in favori… tipo lavoro regali viaggi--- difficili da scovare”, accusando quindi la convenuta di pensare ad interessi privati e di ricevere tangenti celate (doc.16); tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
- Dichiararsi inammissibile, invalida, e respingersi comunque in toto ogni avversaria domanda, richiesta ed istanza, perché infondata in fatto e diritto;
- Condannarsi, in via riconvenzionale, parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta della somma di euro 25.000,00=, ovvero di quella ritenuta di risarcimento del danno per l'illegittima condotta attorea ut supra, integratasi anche in plurime diffamazioni a mezzo social network.
Con ordinanza del 26.03.25 venivano disattese le richieste di prova formulate dalle parti.
All'udienza del 27.11.25 sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe indicate e dei documenti offerti dalle stesse in comunicazione, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sul merito del giudizio: La domanda attorea
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Va innanzitutto premesso che l'analisi che il Giudice civile deve compiere al fine di valutare la portata diffamatoria di uno scritto, implica necessariamente un bilanciamento tra il diritto alla reputazione (art.2 Cost) ed il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.21 Cost).
Occorre, quindi verificare se nel documento vi siano espressioni offensive e denigratorie idonee a ledere la reputazione di una persona identificata o indentificabile, non essendo sufficiente, tuttavia, che le parole siano spiacevoli o aspre, dovendo invece le stesse superare il limite della critica legittima.
pagina 5 di 11 Detta valutazione implica che l'analisi deve far riferimento al contesto complessivo e non a singole frasi isolate.
In punto di diritto si osserva che Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della liberta' di manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Carta costituzionale e dall'articolo 10 della Convenzione EDU.
Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui ricorre l'esimente del diritto di critica politica se le espressioni profferite, pur aspre, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, né trasmodino in disprezzo per la persona, concretizzandosi in censure all'operato degli avversari politici, nella dialettica tra maggioranza e minoranza (cfr.
Cass. Pen 34464/24)
Ed ancora Il detto requisito della 'continenza' delle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero anche con la parola oltre che con ogni altro mezzo di diffusione), di rilevanza e tutela costituzionali (art. 21 Cost.), viene così rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità: esso postula una forma espositiva corretta della critica rivolta e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. D'altra parte esso non vieta in alcun modo l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti. E' solo fatto carico al giudice di verificare se la valenza negativa dei giudizio espresso possa trovare conforto in elementi positivamente apprezzabili che lo giustifichino e valgano nel contempo ad escludere che si tratti di invettiva volta soltanto ad aggredire la personalità del destinatario, e in ultima analisi ad umiliarlo, al di fuori di un contesto critico e di una funzionalità argomentativa (cfr, Cass.
Pen. 37397/16)
Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica politica è, pertanto, essenzialmente quello della continenza, ovverosia del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di «argumenta ad hominem» (cfr. Sez. 5, n. 4938 del
28/10/2010, cit).
Orbene, nel caso di specie la convenuta non contesta la riferibilità a se' del post indicato dall'istante, circostanza che in quanto pacifica tra le parti, deve ritenersi provata, ben evidenziando, peraltro, il contesto in cui si collocano gli scritti allegati dalle parti.
pagina 6 di 11 Nello specifico la convenuta rappresentava l'iniziale amicizia con compagna dell'istante
[...]
, pure impegnata a livello politico, la quale faceva parte della coalizione politica Tes_1 della convenuta, allorquando la stessa risulto' eletta sindaco nelle elezioni CP_1
comunali a NE nel 2019, mentre la a consigliere comunale di maggioranza. Tes_1
Ha evidenziato che in seguito alla caduta della giunta nel marzo del 2023 , detto rapporto andava in crisi con conseguente commissariamento del Comune, a causa delle dimissioni di alcuni consiglieri, tra cui la stessa sicchè daquel momento, il rapporto tra le Tes_1
parti si incrinava irrimediabilmente, facendo le stesse parte, ora, di diverse coalizioni.
E' evidente pertanto, che in ragione della particolare qualifica rivestita dalla convenuta, le affermazioni riportate dalle parti afferiscono ad un quadro di divergenze politiche.
Invero, il post in oggetto del seguente tenore: “Caro non impedire i Parte_1
commenti quando mi chiami in causa, oltre tutto dicendo stupidaggini. SE TANTO
STIGMATIZZI IL CEMENTO (tu e affini)... Cambia professione È UNA QUESTIONE DI
ETICA considerato che diversamente non sei Parte_3
credibile, è un commento ad una dichiarazione del pure riportata in cui lo stesso Parte_1 diceva “ ma quante ne spari, ci sono aree dismesse da recuperare e zone già Persona_1 predisposte per fare certe strutture…piccolo esempio…si può comprare un capannone già esistente e strutturarlo per tale opera…quindi di che cemento parli…anzi parliamo degli
80.000 metri cubi piano intervento della tua ex sindaca (evidentemente la ? CP_1
Orbene, posto che da tale messagistica non è dato evincersi chiaramente i termini della questione, appare tuttavia evidente che quanto scritto dalla sia una difesa agli CP_1 attacchi dell'istante, in ordine alla gestione del territorio ed all'edificazione di immobili, i toni sono accesi, ma difensivi, non vi è l'uso di espressioni volgari e l'invito a cambiare mestiere, non si risolve in un attacco gratuito, rappresentando, piuttosto, un modo ironico per sottolineare l'assurdità di quanto detto dal convenuto.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata la domanda attorea, dovendosi ritenere che il post in oggetto, non abbia contenuti diffamatori, non potendosi configurare quale attacco gratuito alla personalità dell'istante, quanto piuttosto un'accesa e ironica difesa delle posizioni della convenuta rispetto alle critiche alla medesima rivolte dallo stesso istante.
3. Sulla domanda riconvenzionale.
Anche la domanda riconvenzionale deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito indicate.
pagina 7 di 11 Valgano con riferimento alla stessa i medesimi principi po'anzi illustrati con riferimento al legittimo esercizio del diritto di critica, evidenziandosi, altresi', che mentre la diffamazione lede la reputazione altrui con falsità o aggressioni gratuite, la critica esprime un giudizio negativo e la satira lo fa tramite ironia e paradosso.
Si osserva ancora che la convenuta nella comparsa costitutiva ha fatto riferimento espressamente a plurime dichiarazioni – queste si - diffamatorie rese dall'attore nei suoi confronti sempre attraverso Facebook, cui la convenuta riteneva di soprassedere ma che ora, vista la condotta avversaria, intende legittimamente far valere avanti questa Autorità
Giudiziaria. (cfr. pag 2 comparsa costitutiva).
Il fatto che la stessa intendesse soprassedere sulle affermazioni di seguito riportate, da conto ragionevolmente di una valutazione dalla medesima fatta in ordine ad un contesto di contrapposizioni ideologiche, di diverse vedute esternate anche con toni aspri, che hanno caratterizzato i rapporti tra le parti.
Veniamo ora all'esame dei singoli scritti asseritamente diffamatori indicati dalla convenuta:
Quanto al primo 1) “Ti bloccano perché ti xe un ebete!!!... e ti ga un serveo pien de merda”, scritto in risposta ad un commento del sig. (doc. 11), lo stesso non Persona_2
contiene alcun riferimento espresso alla convenuta;
cosi come il post di cui al numero 3), scritto in data 6/9/2020, “La frase <ci vogliono i coglioni cp_1 per governare> da noi è stata fraintesa”, (doc. 13);
Con riferimento allo scritto indicato al n.4) pubblicato in data 7/5/2022, la convenuta dice che l'attore condivideva un post di tale che, facendo riferimento al piano interventi di Parte_2 cui sopra, accusava “l'ex sindaca” – ovvero la convenuta – di mentire (doc. 14). Orbene si osserva su tale scritto, che si tratta della semplice condivisione di un post scritto da altri, su cui l'istante non prende alcuna posizione ed in cui peraltro si dice che l'ex sindaca (la verosimilmente) su cui profilo è stata fatta questa dichiarazione, non è intervenuta CP_1
a correggere? Si stratta quindi piu' che di una critica, di un tentativo di capire cosa sia veramente successo.
Con riferimento allo scritto indicato al n.5), la convenuta dice che in data 18/1/2023, l'attore pubblicava un articolo di giornale intitolato “In bilico la giunta , oltre ai commenti CP_1
pagina 8 di 11 sarcastici di cui sopra, scriveva riferendosi anche alla convenuta (docc. 6 e 7): “Aggiungo che
i fini devono essere pubblici e non privati”, accusando quindi l'arch. di perseguire CP_1
interessi personali durante il suo mandato da prima cittadina. Trattasi tuttavia di un'affermazione pulita di carattere generale, assolutamente ammissibile in un contesto di critica politica. Anche il documento n. 7 consta solo di un commento ad un articolo di giornale in cui viene intervistato il sig. che lamenta la mancanza di condivisione Persona_3 politica da parte della giunta comunale. L'attore si limitava a commentare “Il dado è tratto!!
Siamo al cospetto di una oligarchia”. Il commento era dunque rivolto all'intera giunta comunale, manca un'aggressione o un'offesa espressa alla convenuta.
Riguardo invece allo scritto indicato al n. 7), la convenuta dice che in data 19/1/2023,
pubblicava un post scrivendo: “Sottomettersi o dimettersi”, facendo riferimento alla Parte_1
nella sua qualità di sindaco, considerato che nei commenti sotto al post egli CP_1 scriveva: “Mah… mi sembra ben incollata alla poltrona” e “Comunque sia... può tranquillamente ricandidarsi e rivincere… l'unica nota che non avrà i miei voti” (doc.15.).
Manca tuttavia un riferimento espresso alla persona, né detta affermazione quandanche riferibile alla stessa contiene attacchi gratuiti o infamanti, ma semplicemente una considerazione in ordine alla possibilità concreta che la stessa possa candidarsi, fatta con toni sarcastici, ma non denigratori.
Con riferimento, invece, allo scritto sub 8) la convenuta afferma che l'istante In data
25/1/2023, pubblicava un articolo di giornale intitolato: Le telefonate a e Parte_4 CP_1
“fiore meraviglioso, ti faccio un piacere”, commentando poi sotto – e quindi riferendosi chiaramente alla perché così le persone disoneste faranno i loro porci comodi”, CP_1 nonché: “Le famose tangenti non vengono più pagate in denaro ma bensì in favori… tipo lavoro regali viaggi--- difficili da scovare”, accusando quindi la convenuta di pensare ad interessi privati e di ricevere tangenti celate (doc. 16).
Anche in questo caso trattasi di articolo scritto da terzi (N.Mun) in cui si dice chiaramente che la ER è estranea all'inchiesta.
pagina 9 di 11 Tali considerazioni inerenti la portata non diffamatoria dei post e articoli esaminati sono da ritenersi assorbenti e rendono superflua ogni considerazione in ordine all'autenticità di detti documenti.
Da ultimo, con riferimento al post di cui al documento 12 manca Parte_5 soltanto un attrezzo che vibra con batteria” , di cui è stata contestata l'autenticità si osserva quanto segue.
La convenuta in comparsa di risposta evidenzia che detto post era stato scritto dall'istante in risposta proprio nei confronti dell'arch. (cfr. pag. 11 comparsa costitutiva), salvo poi CP_1
precisare nella memoria del 24.12.24 che la convenuta contesta recisamente di aver
“fraudolentemente” artefatto qualsivoglia produzione, avendo semplicemente dedotto in comparsa come l'attore abbia scritto un commento del seguente tenore: Frutta fiori uova e popcorn manca soltanto un attrezzo che vibra con batteria”, con la produzione documentale sintetica utile per capire il contesto in cui tale commento si inseriva, ovvero quello di un post della convenuta del 20 gennaio, in risposta ironica al post di per Parte_6 stemperarne i toni polemici, il quale affermava che il suo mandato fosse giunto “alla frutta”, il tutto senza aver peraltro mai dichiarato che lo scritto fosse un “commento al post della
, ma solo che fosse alla stessa riferibile, essendo stato pubblicato sotto altro post di CP_1
relativo all'argomento (cfr. pag 9 della memoria predetta). Parte_2
Del resto che detto commento non sia una risposta al post della convenuta del 20.01, si evince chiaramente dal documento 12, in cui il commento dell'istante non compare tra le risposte al post della convenuta del 20.01, essendo invece stato scritto sotto altro post di
, senza alcun riferimento alla persona della Parte_2 CP_1
Va tuttavia rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., proprio alla luce delle precisazioni fatte dalla convenuta in ordine alla giustapposizione di un commento dell'istante sotto un suo post al fine di far capire il contesto in cui è stato scritto, ma che tuttavia non si evince dalla lettura di quanto detto dall'istante, in cui non vi è alcun riferimento alla persona della convenuta.
Alla luce delle esposte considerazioni, non potendosi ritenere che gli scritti pubblicati dall'istante siano lesivi dell'onore e della reputazione della convenuta, va rigettata anche la domanda riconvenzionale.
4. Sulle spese di lite
pagina 10 di 11 Appare equo anche in ragione della reciproca soccombenza delle parti, dichiarare integralmente compensate tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Spese compensate
Venezia, 06.12.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magaro'
pagina 11 di 11