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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10731 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia in persona del Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 95230 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2003
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
, nata a [...] il [...], res.te in Lacco Parte_1
Ameno, alla Via Provinciale Lacco-Fango 84 (C.F.:
), elettivamente dom,ta in Ischia alla via C.F._1
Osservatorio n.40 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di EG dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atto
Pec: Email_1
Attrice
contro
nato a [...] il [...] ( C.F.: CP_1
) e , nata a [...] CodiceFiscale_2 CP_2
il 25.06.1950, entrambi res.ti in Lacco Ameno ala Via Provinciale
Fango n. 112, elettivamente dom.ti in Barano di Ischia alla Via
Rgn°95230/2003 1 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Vittorio Emanuele n. 58 presso lo studio dell'Avv. CL Di
EG dalla quale sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv.
LI PR , in virtù di procura in atti
Pec : Email_2
Convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 7.7.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con i termini ex 190 cpc.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta all'attenzione della sottoscritta Gop estensore all'udienza del 9.10.23, ad istruttoria già avviata . e decisa alla luce della documentazione in atti, precisando che il fascicolo risulta essere stato interamente digitalizzato per la normativa PNRR, in data 16.5.2025
Nel corso del giudizio è stata svolta prova testi e CTU .
Rgn°95230/2003 2 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Con atto di citazione notificato in data 13.1.2015, l'attrice citava in giudizio i convenuti Signori e al fine per una azione di CP_1 CP_2
regolamentazione di confini e negatoria servitusis.
Esponeva l'attrice di essere coniuge superstite ed erede, avendone espressamente accettato l'eredità, di , nato a Persona_1
Ischia l'11.6.1954 e deceduto il14.6.2009, figlio di
[...]
nato il [...] e deceduto il 19.7.2000, Persona_2
proprietario del suolo sito in Lacco Ameno località “Panella”, identificato in catasto alla particella 62 del f.glio 11, costituente pertinenza esterna della sua casa di abitazione, identificata con la particella 526 dello stesso mappale . Sul lato ovest, tale suolo confina con il percorso viario denominato “Cesa” che si diparte dalla strada provinciale, tale confine era diventato incerto poiché i termini lapidei erano stati divelti e la sede stradale che in quel punto ha una larghezza di circa un metro si presenta senza alcuna delimitazione. I coniugi e proprietari del CP_1 CP_2
fondo identificato con la particella 59 dello stesso foglio di mappa si erano opposti alla determinazione del confine ai sensi dell'art. 950 cc, per cui secondo la difesa attorea, questi ultimi avrebbero nutrito l'aspirazione di imporre una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul suolo dell'attrice . La difesa attorea, precisando di aver esperito il tentativo di mediazione fallito per essere stata rifiutata ogni forma di accordo, così concludeva: << I) dichiararsi che l'immobile attoreo è esente da ogni servitù, vincolo e peso a favore di essi e II) determinarsi il confine Parte_2 CP_1
divisorio , sul lato ovest del fondo dell'attrice e il percorso della via denominata Cesa sulla scorta dei titoli e delle mappe ad essi
Rgn°95230/2003 3 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
corrispondenti; III) Ordinarsi l'apposizione dei termini lapidei in conformità al confine divisorio determinato;
IV) Condannarsi essi convenuti a non frapporre ostacolo di sorta alcuna ala chiusura del fondo dell'attrice in conformità alle risultanze della consulenza che sin da ora si richiede per la identificazione del confine divisorio
;V) Condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni che si quantificheranno in corso di causa, anche a mezzo della consulenza tecnica che sin da ora si richiede, in relazione all'utilità che essi abbiano tratto dalla ingiusta ed illegittima opposizione all'apposizione dei termini divisori, o che si determineranno in via equitativa;
VI) Condannarsi i convenuti in solido fra loro , alla refusione delle spese e compensi degli istanti con attribuzione >>.
Nell'indice della produzione attrice, con timbro di deposito
9.9.2013, risulta indicato al n.1) atto di citazione e al n. 2) “titolo di proprietà”, Si precisa però che agli atti risulta una copia delle
Rinunzia – Accettazione di eredità per notar racc. Persona_3
6117, Rep. 31754 del 15 aprile duemila dodici , dal quale risulta l'accettazione pura e semplice dell'eredità , da Persona_1
parte della attrice e la rinuncia alla stessa eredità Parte_1
da parte dei signori e . Persona_2 Controparte_3
Si costituivano ritualmente i convenuti , i quali impugnavano la domanda perché nulla, improcedibile ed infondata chiedendone il rigetto.
I convenuti, in via preliminare eccepivano l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione che contrariamente a quanto dichiarato da controparte non risultava convocata ad alcun tavolo.
Rgn°95230/2003 4 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La difesa di parte convenuta eccepiva poi la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 cpc comma III n. 3 e 4 , risultando vaghi petitum e causa petendi non consentendo di individuare le ragioni del ricorso al diritto dell'azione. A titolo esemplificativo, la difesa di parte convenuta precisava che nell'atto di citazione veniva indicato il fondo sito in Lacco Ameno alla località
Panella, distinto con la p.lla 62 del foglio 11, costituente pertinenza esterna della casa di abitazione dell'attrice identificata con la p.lla
526 del foglio 11, mentre le due particelle non sono confinanti tra loro e si trovano in zone diverse e distanti.
La difesa di parte convenuta, poi, eccepiva che l'attrice, pur dichiaratasi proprietaria del suolo per la cui tutela agiva non aveva deposita in atti documenti validi a dimostrare la sua legitimatio ad causam atque ad processum , ne aveva adempiuto all'onere di provare la legittimazione passiva dei convenuti.
Nel merito, i convenuti impugnavano l'avversa domanda perché infondata, oltre che nulla, inammissibile e improcedibile.
La difesa di questi ultimi precisavano che per pervenire ai propri cespiti essi da quasi quarant'anni , pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e per quanto di necessità , animo domini, la Via
Vicinale Cesa, che proprio in corrispondenza del fondo per cui è causa presenta , contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, la sua maggiore larghezza e cioè oltre due metri e mezzo. Tale fondo ( incolto fino a pochi anni fa) si presenta come tutti i fondi latistanti la
Vicinale recintato e munito di cancello. Per la difesa di parte convenuta, pertanto, risultava evidente che eventuali diversi riporti catastali dovessero ritenersi privi di efficacia probatoria in presenza
Rgn°95230/2003 5 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
di confinazioni certe, precise e presenti in loco da quasi quarant'anni
. I convenuti, pertanto concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Alla prima udienza del 27.4.2015 il giudice concedeva il termine di
30 giorni per l'avvio della mediazione, che veniva avviata con invito indirizzato ai convenuti inoltrato esclusivamente all'indirizzo del procuratore costituito, per cui all' udienza fissata in prosieguo la difesa di questi ultimi ne impugnava la validità , Il giudice titolare del giudizio, con ordinanza del 5.10.2025 assunta a seguito di riservata proprio sulla sollevata questione di improcedibilità per la preventiva proposizione della mediazione obbligatoria : << Ritenuto che l'invito alla convocazione finalizzata alla mediazione è stato correttamente invitato a mezzo pec agli avvocati costituiti in giudizio, come da mandato conferito dai convenuti, e CP_1
, così come indicato nel verbale di mediazione;
Visto CP_2
l'esito negativo della mediazione per la mancata partecipazione delle parti invitate>>, concedeva i termini ex art. 183 VI comma.
In sede di memoria 183 VI comma II termine l'attrice depositava tra altra documentazione la denunzia di successione presentata dagli eredi di ( padre di dante Persona_2 Persona_1
causa dell'attrice ) e sotto la dicitura “titolo di proprietà” il già depositato atti di accettazione dell'eredità ( accettazione per e rinunzia per gli altri eredi) di Parte_3 Persona_1
Veniva avviata la prova testi, interrotta in attesa dell'esito della
CTU, e in seguito al deposito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rgn°95230/2003 6 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La domanda attorea non può essere accolta
1) In via preliminare
Sulla procedibilità della domanda per il corretto avvio alla mediazione obbligatoria
Nella fattispecie per cui è causa la mediazione obbligatoria risulta essere stata avviata, non prima della notifica dell'atto di citazione, così come indicato nell'atto introduttivo ma solo dopo l'avvio disposto dal giudice all'udienza del 27.4.2015, con comunicazione alle parti presso il domicilio eletto presso il procuratore.
Sulla validità della procedura di mediazione disposta dal giudice li dove la stessa , sia stata comunicata non alle parti di persona ma presso l'indirizzo del procuratore costituito, la giurisprudenza, in un primo tempo con orientamento largamente maggioritario è stata orientata nel ritenere sulla base di un'interpretazione letterale delle disposizioni di cui alla normativa disciplinante la mediazione obbligatoria che l'istanza ( domanda) di mediazione deve necessariamente essere comunicata alla parte e non al procuratore costituito per cui non risulterebbe rituale la convocazione inviata solo a quest'ultimo, come invece avviene relativamente agli atti processuali, poiché il decreto 28/2010, , non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione”. ( ”. Cfr Tribunale di Rimini
27.2.2017; Tribunale di Palermo 5 .
9.2019cfe anche;
Tribunale di S( iena) 5 maggio 2020; Tribunale di Cremona, 1 luglio 2021 Tribunale di Torre Annunziata, 21 febbraio 2023,). Recentemente però
Rgn°95230/2003 7 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
l'orientamento giurisprudenziale ha aperto uno spiraglio a questa rigida interpretazione , infatti il Tribunale di Avellino con sentenza 1 febbraio 2023, n. 178, dopo aver ribadito come il D.lgs 28/2010 non contempli in alcuna sua disposizione “… la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato”, dovendosi pertanto ritenere “… valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore”, osservava tuttavia che l'irregolarità della convocazione in mediazione non sarebbe sanata neppure “…dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.” . La Corte di
Appello di Napoli , con sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024,la Corte di Appello di Napoli ha poi precisato che “…la norma sopra citata prevede la comunicazione “all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010, nel testo previgente e applicabile ratione temporis) con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all'incontro di mediazione. Tale norma deve ritenersi funzionale all'attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473) e per questo
Rgn°95230/2003 8 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
motivo la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente (principio cardine, fatto proprio dalla riforma nel nuovo art. 8, comma 4, D.lgs.
28/2010). La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice e, comunque, per quelle procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente risultando così nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale ha questa ha eletto domicilio (situazione rimasta immutata anche dopo la riforma con riguardo al nuovo art.
5-quater,
D.lgs. 28/2010). Considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio.
D'altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una “parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti
Rgn°95230/2003 9 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo. La comunicazione dell'invito in mediazione, infatti, non può non fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta”. , è ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito in mediazione al legale costituito nel processo, in occasione del quale viene disposta la mediazione, sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata.
Alla luce di tali valutazioni, questo giudice, pur volendo seguire l'orientamento più favorevole al riconoscimento della validità della comunicazione al solo procuratore, ritiene che come giustamente indicato nella pronuncia del Tribunale di Avellino, va fatta una analisi del mandato rilasciato al procuratore dalla parte destinataria della comunicazione , per cui la stessa può considerarsi valida, sempre che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.”
Dall'attento esame della procura rilasciata dai convenuti CP_1
e in atti non si rileva che la stessa contenga
[...] CP_2
l'elezione di domicilio anche per la fase stragiudiziale e per il procedimento di mediazione.
Alla luce di ciò la domanda va dichiarata improcedibile per la mancata corretta istaurazione della procedura obbligatoria di mediazione.
La dichiarazione di improcedibilità della domanda assorbe ogni ulteriore valutazione sul giudizio, ad ogni buon conto per
Rgn°95230/2003 10 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
completezza dell'esame si procede anche ad un breve e succinto esame del merito.
2) Nel merito
La domanda attorea non può essere accolta neanche nel merito, per difetto di prova.
A prescindere dall'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta relativamente alla vaghezza del petitum e della causa petendi, va detto che dalle conclusioni formulate nello stesso la domanda va inquadrata negli istituti della azione di negatoria servitutis ex art. 949 cc ( punto I conclusioni); nell'istituto della azione di regolamentazione dei confini ex 950 cc ( punto II conclusioni) ; nell'istituto dell'azione per apposizione dei termini ex
950 cc ( punto III conclusioni)
Tali azioni rientrano tutte nella azioni previste e disciplinate dal capo IV del Libro III intitolato “ delle azioni a difesa della proprietà”, per cui fermo punto di partenza è la dimostrazione da parte di chi la pretende di averne titolo. L'attrice non ha allegato alla sua produzione alcuna documentazione valida a provare il suo titolo di proprietà, avendo allegato solo copia della denunzia di successione ( del dante causa del suo dante causa) e copia di atto di accettazione di eredità. Atti che non risultano essere sufficienti a dimostrare la titolarità del titolo di proprietà in capo all'attrice .
Alla luce di ciò la domanda attorea non può essere accolta non avendo l'attrice dato prova del suo diritto si proprietà su bene di cui chiede tutela
Un breve accenno va poi fatto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ulteriormente impongono il rigetto della
Rgn°95230/2003 11 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
domanda anche nel merito, li dove l'ausiliario incaricato rispondendo al quesito n. 3 " determini il confine divisorio tra le proprietà delle parti sulla base di titoli e delle mappe " risponde:
<<Come già dettagliatamente descritto al paragrafo 5 " Descrizione dello stato dei luoghi ", la proprietà di parte attrice, identificata al
N.C.E.U. al foglio 11 particella n. 62, oggetto del procedimento, non confina in nessun lato con la proprietà di parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22 sul valore dichiarato nell'atto di citazione ( valore indeterminabile complessità bassa ) calcolate al valore medio , in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori)
Le spese di ctu seguono la soccombenza con il rimborso a parte vincitrice dei costi anticipati
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) in via preliminare e pregiudiziale, si dichiara la domanda improcedibile per il non corretto e quindi mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione
2) nel merito, rigetta la domanda per difetto di prova, non avendo l'attrice provato la sua legitimatio ad causam atque ad processum, non risultando agli atti alcun atto
Rgn°95230/2003 12 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
idoneo a dimostrare la titolarità del titolo di proprietà in capo alla stessa;
3) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio che si liquidano come in parte motiva in €
6400,00 oltre spese generali, iva e cpa, a favore dell'Avv.
CL Di EG dichiaratasi antistataria
4) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio che si liquidano come in parte motiva
€ 6400,00 oltre spese generali, iva e cpa, a favore dell'Avv. LI PR dichiaratasi antistataria
Così deciso in Napoli 6.11.2025
Il Gop
Dott. Maria Pia De Riso
Rgn°95230/2003 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia in persona del Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 95230 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2003
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
, nata a [...] il [...], res.te in Lacco Parte_1
Ameno, alla Via Provinciale Lacco-Fango 84 (C.F.:
), elettivamente dom,ta in Ischia alla via C.F._1
Osservatorio n.40 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di EG dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atto
Pec: Email_1
Attrice
contro
nato a [...] il [...] ( C.F.: CP_1
) e , nata a [...] CodiceFiscale_2 CP_2
il 25.06.1950, entrambi res.ti in Lacco Ameno ala Via Provinciale
Fango n. 112, elettivamente dom.ti in Barano di Ischia alla Via
Rgn°95230/2003 1 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Vittorio Emanuele n. 58 presso lo studio dell'Avv. CL Di
EG dalla quale sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv.
LI PR , in virtù di procura in atti
Pec : Email_2
Convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 7.7.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con i termini ex 190 cpc.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta all'attenzione della sottoscritta Gop estensore all'udienza del 9.10.23, ad istruttoria già avviata . e decisa alla luce della documentazione in atti, precisando che il fascicolo risulta essere stato interamente digitalizzato per la normativa PNRR, in data 16.5.2025
Nel corso del giudizio è stata svolta prova testi e CTU .
Rgn°95230/2003 2 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Con atto di citazione notificato in data 13.1.2015, l'attrice citava in giudizio i convenuti Signori e al fine per una azione di CP_1 CP_2
regolamentazione di confini e negatoria servitusis.
Esponeva l'attrice di essere coniuge superstite ed erede, avendone espressamente accettato l'eredità, di , nato a Persona_1
Ischia l'11.6.1954 e deceduto il14.6.2009, figlio di
[...]
nato il [...] e deceduto il 19.7.2000, Persona_2
proprietario del suolo sito in Lacco Ameno località “Panella”, identificato in catasto alla particella 62 del f.glio 11, costituente pertinenza esterna della sua casa di abitazione, identificata con la particella 526 dello stesso mappale . Sul lato ovest, tale suolo confina con il percorso viario denominato “Cesa” che si diparte dalla strada provinciale, tale confine era diventato incerto poiché i termini lapidei erano stati divelti e la sede stradale che in quel punto ha una larghezza di circa un metro si presenta senza alcuna delimitazione. I coniugi e proprietari del CP_1 CP_2
fondo identificato con la particella 59 dello stesso foglio di mappa si erano opposti alla determinazione del confine ai sensi dell'art. 950 cc, per cui secondo la difesa attorea, questi ultimi avrebbero nutrito l'aspirazione di imporre una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul suolo dell'attrice . La difesa attorea, precisando di aver esperito il tentativo di mediazione fallito per essere stata rifiutata ogni forma di accordo, così concludeva: << I) dichiararsi che l'immobile attoreo è esente da ogni servitù, vincolo e peso a favore di essi e II) determinarsi il confine Parte_2 CP_1
divisorio , sul lato ovest del fondo dell'attrice e il percorso della via denominata Cesa sulla scorta dei titoli e delle mappe ad essi
Rgn°95230/2003 3 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
corrispondenti; III) Ordinarsi l'apposizione dei termini lapidei in conformità al confine divisorio determinato;
IV) Condannarsi essi convenuti a non frapporre ostacolo di sorta alcuna ala chiusura del fondo dell'attrice in conformità alle risultanze della consulenza che sin da ora si richiede per la identificazione del confine divisorio
;V) Condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni che si quantificheranno in corso di causa, anche a mezzo della consulenza tecnica che sin da ora si richiede, in relazione all'utilità che essi abbiano tratto dalla ingiusta ed illegittima opposizione all'apposizione dei termini divisori, o che si determineranno in via equitativa;
VI) Condannarsi i convenuti in solido fra loro , alla refusione delle spese e compensi degli istanti con attribuzione >>.
Nell'indice della produzione attrice, con timbro di deposito
9.9.2013, risulta indicato al n.1) atto di citazione e al n. 2) “titolo di proprietà”, Si precisa però che agli atti risulta una copia delle
Rinunzia – Accettazione di eredità per notar racc. Persona_3
6117, Rep. 31754 del 15 aprile duemila dodici , dal quale risulta l'accettazione pura e semplice dell'eredità , da Persona_1
parte della attrice e la rinuncia alla stessa eredità Parte_1
da parte dei signori e . Persona_2 Controparte_3
Si costituivano ritualmente i convenuti , i quali impugnavano la domanda perché nulla, improcedibile ed infondata chiedendone il rigetto.
I convenuti, in via preliminare eccepivano l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione che contrariamente a quanto dichiarato da controparte non risultava convocata ad alcun tavolo.
Rgn°95230/2003 4 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La difesa di parte convenuta eccepiva poi la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 cpc comma III n. 3 e 4 , risultando vaghi petitum e causa petendi non consentendo di individuare le ragioni del ricorso al diritto dell'azione. A titolo esemplificativo, la difesa di parte convenuta precisava che nell'atto di citazione veniva indicato il fondo sito in Lacco Ameno alla località
Panella, distinto con la p.lla 62 del foglio 11, costituente pertinenza esterna della casa di abitazione dell'attrice identificata con la p.lla
526 del foglio 11, mentre le due particelle non sono confinanti tra loro e si trovano in zone diverse e distanti.
La difesa di parte convenuta, poi, eccepiva che l'attrice, pur dichiaratasi proprietaria del suolo per la cui tutela agiva non aveva deposita in atti documenti validi a dimostrare la sua legitimatio ad causam atque ad processum , ne aveva adempiuto all'onere di provare la legittimazione passiva dei convenuti.
Nel merito, i convenuti impugnavano l'avversa domanda perché infondata, oltre che nulla, inammissibile e improcedibile.
La difesa di questi ultimi precisavano che per pervenire ai propri cespiti essi da quasi quarant'anni , pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e per quanto di necessità , animo domini, la Via
Vicinale Cesa, che proprio in corrispondenza del fondo per cui è causa presenta , contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, la sua maggiore larghezza e cioè oltre due metri e mezzo. Tale fondo ( incolto fino a pochi anni fa) si presenta come tutti i fondi latistanti la
Vicinale recintato e munito di cancello. Per la difesa di parte convenuta, pertanto, risultava evidente che eventuali diversi riporti catastali dovessero ritenersi privi di efficacia probatoria in presenza
Rgn°95230/2003 5 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
di confinazioni certe, precise e presenti in loco da quasi quarant'anni
. I convenuti, pertanto concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Alla prima udienza del 27.4.2015 il giudice concedeva il termine di
30 giorni per l'avvio della mediazione, che veniva avviata con invito indirizzato ai convenuti inoltrato esclusivamente all'indirizzo del procuratore costituito, per cui all' udienza fissata in prosieguo la difesa di questi ultimi ne impugnava la validità , Il giudice titolare del giudizio, con ordinanza del 5.10.2025 assunta a seguito di riservata proprio sulla sollevata questione di improcedibilità per la preventiva proposizione della mediazione obbligatoria : << Ritenuto che l'invito alla convocazione finalizzata alla mediazione è stato correttamente invitato a mezzo pec agli avvocati costituiti in giudizio, come da mandato conferito dai convenuti, e CP_1
, così come indicato nel verbale di mediazione;
Visto CP_2
l'esito negativo della mediazione per la mancata partecipazione delle parti invitate>>, concedeva i termini ex art. 183 VI comma.
In sede di memoria 183 VI comma II termine l'attrice depositava tra altra documentazione la denunzia di successione presentata dagli eredi di ( padre di dante Persona_2 Persona_1
causa dell'attrice ) e sotto la dicitura “titolo di proprietà” il già depositato atti di accettazione dell'eredità ( accettazione per e rinunzia per gli altri eredi) di Parte_3 Persona_1
Veniva avviata la prova testi, interrotta in attesa dell'esito della
CTU, e in seguito al deposito della stessa la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rgn°95230/2003 6 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La domanda attorea non può essere accolta
1) In via preliminare
Sulla procedibilità della domanda per il corretto avvio alla mediazione obbligatoria
Nella fattispecie per cui è causa la mediazione obbligatoria risulta essere stata avviata, non prima della notifica dell'atto di citazione, così come indicato nell'atto introduttivo ma solo dopo l'avvio disposto dal giudice all'udienza del 27.4.2015, con comunicazione alle parti presso il domicilio eletto presso il procuratore.
Sulla validità della procedura di mediazione disposta dal giudice li dove la stessa , sia stata comunicata non alle parti di persona ma presso l'indirizzo del procuratore costituito, la giurisprudenza, in un primo tempo con orientamento largamente maggioritario è stata orientata nel ritenere sulla base di un'interpretazione letterale delle disposizioni di cui alla normativa disciplinante la mediazione obbligatoria che l'istanza ( domanda) di mediazione deve necessariamente essere comunicata alla parte e non al procuratore costituito per cui non risulterebbe rituale la convocazione inviata solo a quest'ultimo, come invece avviene relativamente agli atti processuali, poiché il decreto 28/2010, , non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione”. ( ”. Cfr Tribunale di Rimini
27.2.2017; Tribunale di Palermo 5 .
9.2019cfe anche;
Tribunale di S( iena) 5 maggio 2020; Tribunale di Cremona, 1 luglio 2021 Tribunale di Torre Annunziata, 21 febbraio 2023,). Recentemente però
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l'orientamento giurisprudenziale ha aperto uno spiraglio a questa rigida interpretazione , infatti il Tribunale di Avellino con sentenza 1 febbraio 2023, n. 178, dopo aver ribadito come il D.lgs 28/2010 non contempli in alcuna sua disposizione “… la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato”, dovendosi pertanto ritenere “… valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore”, osservava tuttavia che l'irregolarità della convocazione in mediazione non sarebbe sanata neppure “…dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.” . La Corte di
Appello di Napoli , con sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024,la Corte di Appello di Napoli ha poi precisato che “…la norma sopra citata prevede la comunicazione “all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010, nel testo previgente e applicabile ratione temporis) con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all'incontro di mediazione. Tale norma deve ritenersi funzionale all'attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473) e per questo
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motivo la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente (principio cardine, fatto proprio dalla riforma nel nuovo art. 8, comma 4, D.lgs.
28/2010). La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice e, comunque, per quelle procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente risultando così nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale ha questa ha eletto domicilio (situazione rimasta immutata anche dopo la riforma con riguardo al nuovo art.
5-quater,
D.lgs. 28/2010). Considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio.
D'altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una “parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all'incontro di mediazione. Una diversa lettura della norma apparirebbe eccessivamente formalistica e frustrante (anche) del ruolo dell'avvocato che rappresenta la parte nel processo nel quale è disposta la mediazione soprattutto in considerazione degli stringenti
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obblighi legali e deontologici gravanti sul medesimo. La comunicazione dell'invito in mediazione, infatti, non può non fondarsi sul concetto dell'effettiva conoscibilità, non essendo predicabile che questa possa avere sempre una conoscenza concreta”. , è ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito in mediazione al legale costituito nel processo, in occasione del quale viene disposta la mediazione, sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata.
Alla luce di tali valutazioni, questo giudice, pur volendo seguire l'orientamento più favorevole al riconoscimento della validità della comunicazione al solo procuratore, ritiene che come giustamente indicato nella pronuncia del Tribunale di Avellino, va fatta una analisi del mandato rilasciato al procuratore dalla parte destinataria della comunicazione , per cui la stessa può considerarsi valida, sempre che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.”
Dall'attento esame della procura rilasciata dai convenuti CP_1
e in atti non si rileva che la stessa contenga
[...] CP_2
l'elezione di domicilio anche per la fase stragiudiziale e per il procedimento di mediazione.
Alla luce di ciò la domanda va dichiarata improcedibile per la mancata corretta istaurazione della procedura obbligatoria di mediazione.
La dichiarazione di improcedibilità della domanda assorbe ogni ulteriore valutazione sul giudizio, ad ogni buon conto per
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completezza dell'esame si procede anche ad un breve e succinto esame del merito.
2) Nel merito
La domanda attorea non può essere accolta neanche nel merito, per difetto di prova.
A prescindere dall'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta relativamente alla vaghezza del petitum e della causa petendi, va detto che dalle conclusioni formulate nello stesso la domanda va inquadrata negli istituti della azione di negatoria servitutis ex art. 949 cc ( punto I conclusioni); nell'istituto della azione di regolamentazione dei confini ex 950 cc ( punto II conclusioni) ; nell'istituto dell'azione per apposizione dei termini ex
950 cc ( punto III conclusioni)
Tali azioni rientrano tutte nella azioni previste e disciplinate dal capo IV del Libro III intitolato “ delle azioni a difesa della proprietà”, per cui fermo punto di partenza è la dimostrazione da parte di chi la pretende di averne titolo. L'attrice non ha allegato alla sua produzione alcuna documentazione valida a provare il suo titolo di proprietà, avendo allegato solo copia della denunzia di successione ( del dante causa del suo dante causa) e copia di atto di accettazione di eredità. Atti che non risultano essere sufficienti a dimostrare la titolarità del titolo di proprietà in capo all'attrice .
Alla luce di ciò la domanda attorea non può essere accolta non avendo l'attrice dato prova del suo diritto si proprietà su bene di cui chiede tutela
Un breve accenno va poi fatto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ulteriormente impongono il rigetto della
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domanda anche nel merito, li dove l'ausiliario incaricato rispondendo al quesito n. 3 " determini il confine divisorio tra le proprietà delle parti sulla base di titoli e delle mappe " risponde:
<<Come già dettagliatamente descritto al paragrafo 5 " Descrizione dello stato dei luoghi ", la proprietà di parte attrice, identificata al
N.C.E.U. al foglio 11 particella n. 62, oggetto del procedimento, non confina in nessun lato con la proprietà di parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22 sul valore dichiarato nell'atto di citazione ( valore indeterminabile complessità bassa ) calcolate al valore medio , in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori)
Le spese di ctu seguono la soccombenza con il rimborso a parte vincitrice dei costi anticipati
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) in via preliminare e pregiudiziale, si dichiara la domanda improcedibile per il non corretto e quindi mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione
2) nel merito, rigetta la domanda per difetto di prova, non avendo l'attrice provato la sua legitimatio ad causam atque ad processum, non risultando agli atti alcun atto
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idoneo a dimostrare la titolarità del titolo di proprietà in capo alla stessa;
3) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio che si liquidano come in parte motiva in €
6400,00 oltre spese generali, iva e cpa, a favore dell'Avv.
CL Di EG dichiaratasi antistataria
4) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio che si liquidano come in parte motiva
€ 6400,00 oltre spese generali, iva e cpa, a favore dell'Avv. LI PR dichiaratasi antistataria
Così deciso in Napoli 6.11.2025
Il Gop
Dott. Maria Pia De Riso
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