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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 18104/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. FAVARIO CLARA in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento del Curatore speciale del minore, avv. Maria Luisa Barale relativo al minore: , nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per il Curatore speciale del minore:
come da verbale di udienza del 24.09.2025
“chiedono, congiuntamente, confermarsi i provvedimenti provvisori, compresa la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor ”. CP_1
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: nessuno compare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 18.10.2024, hiedeva al Tribunale, previa nomina di Parte_1 un Curatore speciale, nonché in via provvisoria ed urgente, di affidare il figlio minore Persona_1 in via esclusiva c.d. “rafforzata” alla madre;
nel merito, chiedeva dichiararsi il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore. Chiedeva disporsi che il figlio avesse residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna. Chiedeva disporsi la sospensione degli incontri tra il minore ed il padre, subordinandone l'eventuale ripresa all'attivazione del medesimo presso i servizi e alla previa positiva valutazione delle competenze genitoriali, nonché al positivo esito di un percorso di disintossicazione presso il SerD. Chiedeva, ancora, disporsi a carico del signor
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio attraverso il versamento CP_1 Persona_1 della somma di euro 200,00, oltre al 50%, delle spese straordinarie. Da ultimo, chiedeva darsi atto che l'assegno unico per la famiglia, l'indennità di frequenza ed eventuali pensioni di invalidità per il minore, nonché eventuali altre agevolazioni spettanti al minore venissero interamente percepite dalla signora Parte_1
Con decreto del 31.20.2024, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
26.02.2025 (salvo poi rinviarla al 18.03.2025), nonché mandava alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
All'udienza del 18.03.2025, il Giudice si riservava. Successivamente, con ordinanza del 07.04.2025, il Giudice provvedeva come da dispositivo. Oltre a ciò, provvedeva e alla nomina del Curatore speciale del minore e fissava udienza al 16.07.2025 (salvo poi rinviarla al 24.09.2025) per disamina delle relazioni ed eventuale precisazione delle conclusioni.
In data 30.05.2025, si costituiva in giudizio il Curatore speciale del minore evidenziando la funzione di garanzia che i provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 07.04.2025 assolvono in relazione al minore Quanto alla domanda di decadenza formulata da parte ricorrente, si Per_1 riservava all'esito delle relazioni di aggiornamento.
All'udienza del 24.09.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace. Parte ricorrente e il Curatore speciale, invece, chiedevano confermarsi i provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 07.04.2025. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 31.01.2025, 29.05.2025 e 04.07.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti le relazioni richieste.
Il Pubblico Ministero non compare.
***
Con riferimento alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, formulata dalla parte ricorrente e dal curatore speciale, il Tribunale ritiene che sia fondata e che meriti di essere accolta a fronte delle gravi inadeguatezze genitoriali del signor CP_1
Invero, la documentazione agli atti ed i rimandi acquisiti dalle operatrici confermano sostanzialmente gli assunti della ricorrente in ordine al disinteresse manifestato dal signor nei confronti del CP_1 figlio sino a rendersi irreperibile e, pertanto, anche fisicamente inesistente. La condizione di contumacia del convenuto non consente neppure l'acquisizione in sede processuale di ulteriori elementi atti a confutare le suddette risultanze probatorie e tantomeno di poter formulare prognosi in merito ad una possibile futura positiva evoluzione.
Dai colloqui della curatrice speciale con le operatrici dei Servizi risulta che il padre, inizialmente partecipe e sufficientemente adeguato, malgrado le fragilità ed problemi di alcolismo (referto della
S. C. Riabilitativa Alcolfarmacodipendenze dell'8.08.20219), si sia poi defilato sottraendosi ai reiterati tentativi di contatto a seguito dell'ultimo incontro avvenuto nel febbraio 2024. Parimenti la relazione della NPI del 29/01/2025 rileva che le gravi problematiche di ono gestite, seppure Per_1 con il supporto dei familiari e dei Servizi, interamente dalla madre, stante l'irreperibilità del padre.
Non emergono al riguardo elementi di segno contrario dalla relazione Sociale depositata in data odierna. Il signor oltre ad essersi sottratto ai doveri genitoriali sia sotto il profilo affettivo che CP_1 materiale, creando un grave pregiudizio al figlio, ha fatto venir meno anche la possibilità di rendere maggiormente significativo il rapporto che si era instaurato nei primi anni di vita del bambino. ecessita di una figura maschile di riferimento che non trova, non potendo ritenersi tale lo zio Per_1 seppure costituisca un supporto per la madre nelle incombenze pratiche.
Attualmente le alterazioni del signor correlate alla dipendenza etilica e da sostanze, unite al CP_1 totale disinteresse nei confronti del figlio, di per sé elementi di pregiudizio di gravità tale da integrare i presupposti per una pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale, costituiscono purtroppo un dato di realtà che rende improbabili prognosi ottimistiche di recupero in tempi compatibili con le esigenze del minore.
Pertanto, si accoglie la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor
[...]
, con conseguente affidamento del minore alla madre, unico genitore che – come emerge CP_1 dalle relazioni in atti – appare adeguata ad occuparsi del figlio sotto il profilo affettivo, educativo e economico e sanitario. E ciò anche a fronte della particolare situazione di salute in cui si trova il minore che richiede alla ricorrente di poter assumere con celerità decisioni in merito alla salute del figlio, posto che il minore è affetto da ritardo mentale medio, disturbo della condotta, disturbo espressivo del linguaggio medio grave, obesità severa, tiroidismo subclinico grave (all.6), che hanno determinato il riconoscimento di un'invalidità civile e dell'indennità di frequenza scolastica. Per_1 oltre ad avere il sostegno scolastico sin dall'asilo, è seguito dal Servizio sociale e di NPI . In suo favore è attivato anche un progetto di educativa domiciliare.
Per il resto, si confermano le statuizioni di cui all'ordinanza del 7/04/2025 posto che le circostanze non sono mutate e le condizioni economiche e di relazione padre-figlio non sono mutate e garantiscono la tutela dei diritti di Per_1
Si conferma al contempo la presa in carico da parte dei Servizi sociali e di la CP_2 predisposizione di interventi di supporto atti a consentire altresì il necessario monitoraggio della situazione, delegando agli stessi la ripresa della relazione padre-figlio ne caso in cui se ne ravvisino i presupposti, come meglio specificato in dispositivo.
Le spese per il curatore speciale nominato a fronte della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor (accolta) sono a carico della parte convenuta che con la sua CP_1 condotta ha reso necessaria la trattazione della domanda e vanno rifuse a favore dell'Erario.
Le spese processuali vengono poste a carico della parte convenuta che con la sua condotta ha reso necessaria tale procedura e vanno rifuse a favore dell'Erario posto che la parte ricorrente è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio CP_1 Per_1
[...]
Affida il figlio minore alla madre;
Persona_1
Dispone che il figlio abbia residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
Dispone la sospensione degli incontri tra il minore ed il padre, subordinandone l'eventuale ripresa all'attivazione del medesimo presso i servizi e alla previa positiva valutazione delle competenze genitoriali, nonché al positivo esito di un percorso di disintossicazione presso il Ser.D.; Dispone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_1 attraverso il versamento, entro in giorno 5 di ciascun mese, della somma di euro 200,00
[...]
(duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dispone che il padre provveda altresì al versamento delle spese straordinarie o necessarie nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15 marzo 2016; Dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di delegando fin CP_2 da ora gli stessi all'attivazione di tutti i progetti necessari per il supporto del nucleo e delle parti;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 3.808, CP_1 Parte_1 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da pagarsi allo Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Condanna a rimborsare al curatore speciale Avv. Barale Maria Luisa le spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 2.772, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da pagarsi allo Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26.09.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 18104/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. FAVARIO CLARA in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento del Curatore speciale del minore, avv. Maria Luisa Barale relativo al minore: , nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per il Curatore speciale del minore:
come da verbale di udienza del 24.09.2025
“chiedono, congiuntamente, confermarsi i provvedimenti provvisori, compresa la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor ”. CP_1
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: nessuno compare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 18.10.2024, hiedeva al Tribunale, previa nomina di Parte_1 un Curatore speciale, nonché in via provvisoria ed urgente, di affidare il figlio minore Persona_1 in via esclusiva c.d. “rafforzata” alla madre;
nel merito, chiedeva dichiararsi il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore. Chiedeva disporsi che il figlio avesse residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna. Chiedeva disporsi la sospensione degli incontri tra il minore ed il padre, subordinandone l'eventuale ripresa all'attivazione del medesimo presso i servizi e alla previa positiva valutazione delle competenze genitoriali, nonché al positivo esito di un percorso di disintossicazione presso il SerD. Chiedeva, ancora, disporsi a carico del signor
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio attraverso il versamento CP_1 Persona_1 della somma di euro 200,00, oltre al 50%, delle spese straordinarie. Da ultimo, chiedeva darsi atto che l'assegno unico per la famiglia, l'indennità di frequenza ed eventuali pensioni di invalidità per il minore, nonché eventuali altre agevolazioni spettanti al minore venissero interamente percepite dalla signora Parte_1
Con decreto del 31.20.2024, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
26.02.2025 (salvo poi rinviarla al 18.03.2025), nonché mandava alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
All'udienza del 18.03.2025, il Giudice si riservava. Successivamente, con ordinanza del 07.04.2025, il Giudice provvedeva come da dispositivo. Oltre a ciò, provvedeva e alla nomina del Curatore speciale del minore e fissava udienza al 16.07.2025 (salvo poi rinviarla al 24.09.2025) per disamina delle relazioni ed eventuale precisazione delle conclusioni.
In data 30.05.2025, si costituiva in giudizio il Curatore speciale del minore evidenziando la funzione di garanzia che i provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 07.04.2025 assolvono in relazione al minore Quanto alla domanda di decadenza formulata da parte ricorrente, si Per_1 riservava all'esito delle relazioni di aggiornamento.
All'udienza del 24.09.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace. Parte ricorrente e il Curatore speciale, invece, chiedevano confermarsi i provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 07.04.2025. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 31.01.2025, 29.05.2025 e 04.07.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti le relazioni richieste.
Il Pubblico Ministero non compare.
***
Con riferimento alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, formulata dalla parte ricorrente e dal curatore speciale, il Tribunale ritiene che sia fondata e che meriti di essere accolta a fronte delle gravi inadeguatezze genitoriali del signor CP_1
Invero, la documentazione agli atti ed i rimandi acquisiti dalle operatrici confermano sostanzialmente gli assunti della ricorrente in ordine al disinteresse manifestato dal signor nei confronti del CP_1 figlio sino a rendersi irreperibile e, pertanto, anche fisicamente inesistente. La condizione di contumacia del convenuto non consente neppure l'acquisizione in sede processuale di ulteriori elementi atti a confutare le suddette risultanze probatorie e tantomeno di poter formulare prognosi in merito ad una possibile futura positiva evoluzione.
Dai colloqui della curatrice speciale con le operatrici dei Servizi risulta che il padre, inizialmente partecipe e sufficientemente adeguato, malgrado le fragilità ed problemi di alcolismo (referto della
S. C. Riabilitativa Alcolfarmacodipendenze dell'8.08.20219), si sia poi defilato sottraendosi ai reiterati tentativi di contatto a seguito dell'ultimo incontro avvenuto nel febbraio 2024. Parimenti la relazione della NPI del 29/01/2025 rileva che le gravi problematiche di ono gestite, seppure Per_1 con il supporto dei familiari e dei Servizi, interamente dalla madre, stante l'irreperibilità del padre.
Non emergono al riguardo elementi di segno contrario dalla relazione Sociale depositata in data odierna. Il signor oltre ad essersi sottratto ai doveri genitoriali sia sotto il profilo affettivo che CP_1 materiale, creando un grave pregiudizio al figlio, ha fatto venir meno anche la possibilità di rendere maggiormente significativo il rapporto che si era instaurato nei primi anni di vita del bambino. ecessita di una figura maschile di riferimento che non trova, non potendo ritenersi tale lo zio Per_1 seppure costituisca un supporto per la madre nelle incombenze pratiche.
Attualmente le alterazioni del signor correlate alla dipendenza etilica e da sostanze, unite al CP_1 totale disinteresse nei confronti del figlio, di per sé elementi di pregiudizio di gravità tale da integrare i presupposti per una pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale, costituiscono purtroppo un dato di realtà che rende improbabili prognosi ottimistiche di recupero in tempi compatibili con le esigenze del minore.
Pertanto, si accoglie la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor
[...]
, con conseguente affidamento del minore alla madre, unico genitore che – come emerge CP_1 dalle relazioni in atti – appare adeguata ad occuparsi del figlio sotto il profilo affettivo, educativo e economico e sanitario. E ciò anche a fronte della particolare situazione di salute in cui si trova il minore che richiede alla ricorrente di poter assumere con celerità decisioni in merito alla salute del figlio, posto che il minore è affetto da ritardo mentale medio, disturbo della condotta, disturbo espressivo del linguaggio medio grave, obesità severa, tiroidismo subclinico grave (all.6), che hanno determinato il riconoscimento di un'invalidità civile e dell'indennità di frequenza scolastica. Per_1 oltre ad avere il sostegno scolastico sin dall'asilo, è seguito dal Servizio sociale e di NPI . In suo favore è attivato anche un progetto di educativa domiciliare.
Per il resto, si confermano le statuizioni di cui all'ordinanza del 7/04/2025 posto che le circostanze non sono mutate e le condizioni economiche e di relazione padre-figlio non sono mutate e garantiscono la tutela dei diritti di Per_1
Si conferma al contempo la presa in carico da parte dei Servizi sociali e di la CP_2 predisposizione di interventi di supporto atti a consentire altresì il necessario monitoraggio della situazione, delegando agli stessi la ripresa della relazione padre-figlio ne caso in cui se ne ravvisino i presupposti, come meglio specificato in dispositivo.
Le spese per il curatore speciale nominato a fronte della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor (accolta) sono a carico della parte convenuta che con la sua CP_1 condotta ha reso necessaria la trattazione della domanda e vanno rifuse a favore dell'Erario.
Le spese processuali vengono poste a carico della parte convenuta che con la sua condotta ha reso necessaria tale procedura e vanno rifuse a favore dell'Erario posto che la parte ricorrente è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio CP_1 Per_1
[...]
Affida il figlio minore alla madre;
Persona_1
Dispone che il figlio abbia residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
Dispone la sospensione degli incontri tra il minore ed il padre, subordinandone l'eventuale ripresa all'attivazione del medesimo presso i servizi e alla previa positiva valutazione delle competenze genitoriali, nonché al positivo esito di un percorso di disintossicazione presso il Ser.D.; Dispone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_1 attraverso il versamento, entro in giorno 5 di ciascun mese, della somma di euro 200,00
[...]
(duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dispone che il padre provveda altresì al versamento delle spese straordinarie o necessarie nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15 marzo 2016; Dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di delegando fin CP_2 da ora gli stessi all'attivazione di tutti i progetti necessari per il supporto del nucleo e delle parti;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 3.808, CP_1 Parte_1 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da pagarsi allo Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Condanna a rimborsare al curatore speciale Avv. Barale Maria Luisa le spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 2.772, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da pagarsi allo Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26.09.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.