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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 376/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 26.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 376/2023 RG,
PROMOSSA DA con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, 1, capitale sociale Parte_1
interamente versato Euro10.000,00, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. , R.E.A TV-428332, iscritta nell'elenco delle società veicolo P.IVA_1
tenuto Banca d'Italia ai sensi dell'art.4 provvedimento n. 35782.2 della Banca d'Italia datato 7 giugno
2017 e, per essa - giusta procura in data 02 marzo 2021 per atto Notaio , Rep. n. Persona_1
30799 Racc. n. 13217, registrato a Milano DP 1 il 03 marzo 2021 al n. 17297, serie 1T -
[...]
(già con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, c.f. Controparte_1 CP_2
in persona di , Responsabile Credito Corporate e , in virtù dei P.IVA_2 Persona_2 Per_3
poteri alla stessa conferiti con Atto di Conferimento di Poteri di Rappresentanza al Personale di “
[...]
del 05/08/2022 per atto Notaio , rep. n. 44415 e racc. n. 16818, Controparte_1 Parte_2
registrato a Venezia il giorno 8 agosto 2022 al n. 22088 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna
(RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
Attore
CONTRO
, c.f. , con sede a Gela Via Controparte_3 P.IVA_3
Gagliano n. 38, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., , rappresentata Controparte_4
e difesa dall'avv. Giuseppe Scialfa, presso il cui studio in Gela Corso Vittorio Emanuele n. 175, è elettivamente domiciliata, per procura in atti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 13.3.2023, la parte opponente in epigrafe indicata ha convenuto innanzi al Tribunale di Gela la , Controparte_5
introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 84/1993 R.G.E. ed esponendo: 1) che, con ricorso datato 28/4/2022, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 84/1993 R.G.E., GE dott.ssa , originariamente promossa da nei Per_4 Parte_3
confronti della , avente ad oggetto i beni censiti Controparte_3
al Catasto Fabbricati del Comune di GELA al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, la società debitrice esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia
Al Sig. Giudice dell'esecuzione e all'On.le Tribunale adito - In linea preliminare, sospendere la vendita delegata al professionista delegato, per i gravi motivi esposti in premessa;
- Nel merito, revocare le ordinanze di vendita datate 18/4/2014 e 6/6/2019 per incompletezza della documentazione ipocatastale richiesta dall'art. 567 c.p.c., oltre ad essere le stesse discutibili e inattendibili nel prezzo di vendita desunto dalle criticate conclusioni sia della relazione di stima datata 6/2/2013 e sia di quella integrativa datata 17/4/2014; - Con vittoria di spese e compensi del giudizio”; 2) che, con decreto del
05/02/2021, è stata fissata l'udienza del 18/06/2021, ordinando all'opponente la notifica del ricorso e del decreto al creditore entro il termine perentorio del 15.4.2021, notifica non eseguita agli avvocati costituiti, che hanno appreso del giudizio per puro caso, per cui, con ordinanza del 30/03/2022, il GE ha dichiarato improcedibile la proposta opposizione;
3) che, con un nuovo ricorso datato 28/04/2022, la ha riproposto l'opposizione all'esecuzione e Controparte_3
agli atti esecutivi, formulando le medesime conclusioni già precedentemente rassegnate;
4) che la società debitrice esecutata ha chiesto la revoca dell'ordinanza di vendita in quanto non sarebbe ancora proprietaria dell'area di sedime sulla quale insiste l'immobile staggito, atteso che il suolo sul quale è Cont stato realizzato il fabbricato non sarebbe stato ceduto volontariamente dalla proprietaria e neppure sarebbe stato oggetto di esproprio;
5) che, con memoria difensiva depositata in data
14/07/2022 attuale titolare del credito, intervenuta ex art 111 cpc in data Controparte_7
15/09/2015, ha contestato l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto e la prosecuzione della procedura esecutiva in corso;
6) che, con provvedimento comunicato in data 12/01/2023, il GE, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 cpc, ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando alla parte interessata il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con il richiamato atto di citazione, ha tempestivamente introdotto il giudizio Parte_1
di merito, formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, in favore della
[...]
. (C.F. ), con sede a Gela, Via Gagliano, 38, in Controparte_8 P.IVA_3
persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per effetto della Sentenza n.
292/2018 del 12/4/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, e, conseguentemente, revocare il provvedimento emesso dall'Ill.mo Giudice dell'esecuzione in data 11/01/2022 (comunicato in data 12/01/2022) e disporre la prosecuzione del procedimento esecutivo n. 84/1993 R.G.E., ordinando la vendita degli immobili pignorati. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
La società attrice ha rilevato: 1) l'inammissibilità dell'opposizione riproposta dalla Cooperativa esecutata, sia perché è stata la prima già rigettata dal GE, sia perché priva di legittimazione attiva (in quanto sarebbe semmai il terzo proprietario a dover proporre opposizione di terzo), sia, con specifico riferimento all'opposizione agli atti esecutivi – quale devono qualificarsi le censure alle ordinanze di vendita del 18.4.2014 e del 6.6.2019 -, per tardività rispetto al termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; 2) l'infondatezza del rilievo secondo cui la Cooperativa debitrice non è ancora proprietaria dell'area di sedime su cui insiste l'immobile staggito, attesa la pronuncia del Consiglio di
Giustizia Amministrativa, il quale, con sentenza n. 292/2018 del 12.4.2018, ha accertato la rinuncia abdicativa di al proprio diritto reale sull'area di sedime, che è implicita nella richiesta di CP_9
risarcimento danni per equivalente, pari al valore venale del bene;
3) l'infondatezza delle censure sollevate alle ordinanze di vendita, sia alla luce della richiamata pronuncia del Consiglio di Giustizia
Amministrativa, sia in quanto già sollevate con le note alla relazione di stima del 18/4/2013 e ritenute inconferenti sia dal CTU, sia dal GE, al punto che, con relazione integrativa del 17/4/2014, il CTU ha confermato la precedente valutazione di stima resa ed il GE, sulla scorta della valutazione resa dal
Consulente, ha ordinato la vendita del compendio pignorato.
Con comparsa depositata il 25.7.2023 si è costituita la Controparte_5
, formulando le seguenti conclusioni: “- mantenere la sospensione dell'esecuzione n.
[...]
84/1993 r.e. perché non sono cambiati, né cessati i gravi motivi vagliati dal giudice dell'esecuzione che
l'ha disposta;
- Nel merito, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare che l'esecuzione n. 84/1993 r.e. non può essere proseguita perché la cooperativa debitrice non è proprietaria dell'area di sedime sui cui
è stato realizzato l'appartamento oggetto dell'esecuzione; conseguentemente, revocare le ordinanze di vendita datate 18/4/2014 e 6/6/2019 per incompletezza della documentazione ipocatastale richiesta dall'art. 567 c.p.c., oltre ad essere le stesse discutibili e inattendibili nel prezzo di vendita desunto dalle criticate conclusioni sia della relazione di stima datata 6/2/2013 e sia di quella integrativa datata
17/4/2014; - Dichiarare, in ogni caso, inammissibile per carenza di legittimazione attiva la domanda della con cui chiede di “… accertare l'avvenuto trasferimento della proprietà Controparte_10
dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 174, part. 314 sub 18, in favore della Controparte_8
…”. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
[...]
Parte convenuta ha rilevato: a) l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della presente opposizione all'esecuzione, in quanto il precedente giudizio di opposizione è stato dichiarato improcedibile per errore di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia sul merito, con conseguente mancata formazione di giudicato interno;
b) l'infondatezza della deduzione secondo cui, per effetto della rinuncia abdicativa, si verifica il passaggio di proprietà alla , in quanto tale effetto si verifica invece solo al momento della CP_5
pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio;
c) l'inidoneità a consentire la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare della certificazione notarile, la quale non copre le vicende dell'immobile nella sua interezza (area di sedime e fabbricato su di essa realizzato) nel ventennio precedente la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta il 6/9/1993; d) l'inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva della della domanda di accertamento dell'avvenuto Controparte_10
trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 174, part. 314 sub 18, in favore della
[...]
. Controparte_8
All'udienza del 22.5.2024 la causa è stata rinviata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio, per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Sostituita l'udienza del 26.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata sul presupposto che il GE avesse in precedenza già dichiarato improcedibile una precedente opposizione di analogo contenuto, e ciò in quanto l'improcedibilità non implica un rigetto nel merito delle doglianze, né la formazione di un giudicato interno preclusivo di valutazione giudiziale delle medesime censure in un successivo giudizio, dovendosi peraltro rilevare che la valutazione del GE è comunque funzionale solo all'eventuale sospensione dell'esecuzione per gravi motivi. Sotto altro aspetto, risulta inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dalla CP_5
esecutata sul presupposto che l'area di sedime su cui insiste l'immobile staggito non sarebbe di proprietà della , quanto di CP_5 CP_9
Sul punto, appare dirimente considerare che la legittimazione ad agire per la tutela del diritto di proprietà del bene sottoposto ad esecuzione appartiene soltanto al soggetto ne è titolare (il terzo
[...]
in base alla prospettazione dei fatti compiuta dall'opponente), con l'opposizione ex art. 619 CP_9
c.p.c., norma che infatti dispone: “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni” (comma 1).
Nella specie, l'opposizione all'esecuzione risulta essere stata proposta dal debitore esecutato, che non avrebbe neppure interesse ad agire per la tutela di un diritto di proprietà altrui, e non già dal terzo proprietario del bene sottoposto a pignoramento, nella specie che non risulta avere alcun CP_9
interesse alla restituzione del bene, avendo rinunciato alla titolarità del relativo diritto, come risulta essere stato accertato all'esito del giudizio amministrativo definito con la prodotta sentenza n.
292/2018 del 12.4.2018 Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Assume pertanto carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione il rilievo dell'originaria inammissibilità di tale opposizione, per l'evidente difetto di interesse ad agire dell'opponente, sulla base del seguente principio di diritto (affermato da questa Corte sin da remote pronunzie, successivamente ribadito anche in tempi relativamente recenti, mai contraddetto, e al quale va senz'altro data continuità; cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 08/10/1965, Rv. 314016 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 974 del 30/03/1968, Rv.
332357 01; Sez. 3, Sentenza n. 1052 del 08/04/1971, Rv. 351069 01; Sez. 3, Sentenza n. 7059 del
28/07/1997, Rv. 506317 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 19/04/2010, Rv. 612645 01): "deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c."” (così Cass. sez. III, 04/04/2017, n.8684; v. anche Cass. sez. III, 29/11/2022, n.35005).
Parimenti inammissibile, per tardività rispetto al termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., è
l'opposizione agli atti esecutivi, proposta con ricorso datato 28.4.2022, con cui la CP_5
esecutata ha sollevato censure alle ordinanze di vendita del 18.4.2014 e del 6.6.2019 per incompletezza della documentazione ipocatastale richiesta dall'art. 567 c.p.c. e per incongruità del prezzo di vendita. Sotto altro aspetto, parte attrice ha chiesto di “accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, in favore della
[...]
. (C.F. ), con sede a Gela, Via Gagliano, 38, in Controparte_8 P.IVA_3
persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per effetto della Sentenza n.
292/2018 del 12/4/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, e, conseguentemente, revocare il provvedimento emesso dall'Ill.mo Giudice dell'esecuzione in data 11/01/2022 (comunicato in data 12/01/2022) e disporre la prosecuzione del procedimento esecutivo n. 84/1993 R.G.E., ordinando la vendita degli immobili pignorati”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che la sentenza del CGA, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 19.1.2015 n. 735 (“In conclusione, alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni. In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. A tale ultimo riguardo, dissipando i dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione, si deve escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità. Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. e plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n. 4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710); tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'Amministrazione (Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio
2000 n. 1814)”), ha quindi ritenuto che al proprietario sia sempre concessa, in alternativa alla restituzione, l'opzione per una tutela risarcitoria, mediante una rinuncia di carattere abdicativo al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato, la quale sarebbe implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
L'attrice ha quindi affermato che “la c.d. “rinuncia abdicativa” del proprietario dell'area di sedime occupata, e il conseguente passaggio di proprietà prescindono totalmente dall'effettivo pagamento della condanna al risarcimento del danno”, a prescindere dal diverso orientamento in seguito registratosi in giurisprudenza, atteso il giudicato ormai formatosi sulla prodotta pronuncia del CGA.
Tuttavia, va osservato che la predetta pronuncia non ha dichiarato che la
[...]
è proprietaria dell'area di sedime e la stessa circostanza che il CGA ha Controparte_5
ritenuto che la richiesta risarcitoria di implica una rinuncia abdicativa di quest'ultima rispetto CP_9
al proprio diritto di proprietà sull'area di sedime non comporta che la titolarità della stessa sia stata trasferita alla Cooperativa esecutata.
In particolare, in disparte la questione se gli effetti decorrano dalla proposizione della domanda risarcitoria ovvero dal pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, la rinuncia abdicativa comporta solo che il rinunciante non sia più titolare della proprietà sul bene oggetto della rinuncia, ma tale proprietà, rimasta vacante, diviene dello Stato a norma dell'art. 827 c.c.
In questo senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 11/08/2025, n.23093, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente"”.
Le Sezioni Unite richiamano inoltre l'orientamento dalle stesse già espresso: “Quando queste Sezioni
Unite, con le sentenze del 10 giugno 1988, nn. da 3940 a 3946, rese nell'ambito del contenzioso sugli effetti della illegittima occupazione e radicale trasformazione di fondi privati per la costruzione di opere pubbliche, presero in esame le "varie ipotesi, normativamente previste, di abbandono del proprio diritto
(art. 550,1070,1104 cod. civ.)", sottolinearono che "la rinunzia del proprietario assume costantemente carattere di gratuità, di volontaria accettazione, cioè, di una decurtazione del proprio patrimonio, sia pure in vista di evitare spese od oneri maggiori;
ma non può mai tradursi in strumento per immutare nel patrimonio stesso una sua componente sostituendo al bene immobile dereliquendo il suo controvalore monetario ed imponendo ad altri il prestarsi a tanto mercé una sorta di acquisto coattivo".
Le stesse pronunce considerarono che l'abbandono della proprietà, "proprio perché di per sé incapace di approdare ad effetti traslativi nei confronti di terzi determinati", determinerebbe "quella vacuità di assetto proprietario dante luogo, secondo la previsione di cui all'art. 827 cod. civ., alla attribuzione del bene stesso al patrimonio dello Stato". Fu pure ritenuto in quelle pronunce che "in tanto è possibile ricollegare una qualsiasi conseguenza giuridica alla volontà, che il privato avrebbe manifestato, di dismettere il diritto dominicale su di un bene, in quanto nel momento della manifestazione non sia venuta meno la situazione soggettiva di appartenenza".
Da ciò consegue che la domanda di parte attrice, volta ad “accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, in favore della
. (C.F. ), con sede a Gela, Via Controparte_8 P.IVA_3
Gagliano, 38, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per effetto della
Sentenza n. 292/2018 del 12/4/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo”, va rigettata, atteso che, in base alla predetta pronuncia del CGA, non risulta accertato, né espressamente né quale conseguenza della riconosciuta rinuncia abdicativa, che della proprietà dell'area di sedime sia divenuta titolare la Cooperativa convenuta.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, in cui sono state disattese le domande reciprocamente formulate, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta da
[...]
; Controparte_5
rigetta la domanda di parte attrice di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, in favore della
[...]
, per effetto della Sentenza n. 292/2018 del 12/4/2018 del Consiglio di Controparte_5
Giustizia Amministrativa di Palermo;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Gela, 26.11.2025.
Il giudice dott. Marco A. Pennisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 26.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 376/2023 RG,
PROMOSSA DA con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, 1, capitale sociale Parte_1
interamente versato Euro10.000,00, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. , R.E.A TV-428332, iscritta nell'elenco delle società veicolo P.IVA_1
tenuto Banca d'Italia ai sensi dell'art.4 provvedimento n. 35782.2 della Banca d'Italia datato 7 giugno
2017 e, per essa - giusta procura in data 02 marzo 2021 per atto Notaio , Rep. n. Persona_1
30799 Racc. n. 13217, registrato a Milano DP 1 il 03 marzo 2021 al n. 17297, serie 1T -
[...]
(già con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, c.f. Controparte_1 CP_2
in persona di , Responsabile Credito Corporate e , in virtù dei P.IVA_2 Persona_2 Per_3
poteri alla stessa conferiti con Atto di Conferimento di Poteri di Rappresentanza al Personale di “
[...]
del 05/08/2022 per atto Notaio , rep. n. 44415 e racc. n. 16818, Controparte_1 Parte_2
registrato a Venezia il giorno 8 agosto 2022 al n. 22088 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna
(RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
Attore
CONTRO
, c.f. , con sede a Gela Via Controparte_3 P.IVA_3
Gagliano n. 38, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., , rappresentata Controparte_4
e difesa dall'avv. Giuseppe Scialfa, presso il cui studio in Gela Corso Vittorio Emanuele n. 175, è elettivamente domiciliata, per procura in atti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 13.3.2023, la parte opponente in epigrafe indicata ha convenuto innanzi al Tribunale di Gela la , Controparte_5
introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 84/1993 R.G.E. ed esponendo: 1) che, con ricorso datato 28/4/2022, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 84/1993 R.G.E., GE dott.ssa , originariamente promossa da nei Per_4 Parte_3
confronti della , avente ad oggetto i beni censiti Controparte_3
al Catasto Fabbricati del Comune di GELA al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, la società debitrice esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia
Al Sig. Giudice dell'esecuzione e all'On.le Tribunale adito - In linea preliminare, sospendere la vendita delegata al professionista delegato, per i gravi motivi esposti in premessa;
- Nel merito, revocare le ordinanze di vendita datate 18/4/2014 e 6/6/2019 per incompletezza della documentazione ipocatastale richiesta dall'art. 567 c.p.c., oltre ad essere le stesse discutibili e inattendibili nel prezzo di vendita desunto dalle criticate conclusioni sia della relazione di stima datata 6/2/2013 e sia di quella integrativa datata 17/4/2014; - Con vittoria di spese e compensi del giudizio”; 2) che, con decreto del
05/02/2021, è stata fissata l'udienza del 18/06/2021, ordinando all'opponente la notifica del ricorso e del decreto al creditore entro il termine perentorio del 15.4.2021, notifica non eseguita agli avvocati costituiti, che hanno appreso del giudizio per puro caso, per cui, con ordinanza del 30/03/2022, il GE ha dichiarato improcedibile la proposta opposizione;
3) che, con un nuovo ricorso datato 28/04/2022, la ha riproposto l'opposizione all'esecuzione e Controparte_3
agli atti esecutivi, formulando le medesime conclusioni già precedentemente rassegnate;
4) che la società debitrice esecutata ha chiesto la revoca dell'ordinanza di vendita in quanto non sarebbe ancora proprietaria dell'area di sedime sulla quale insiste l'immobile staggito, atteso che il suolo sul quale è Cont stato realizzato il fabbricato non sarebbe stato ceduto volontariamente dalla proprietaria e neppure sarebbe stato oggetto di esproprio;
5) che, con memoria difensiva depositata in data
14/07/2022 attuale titolare del credito, intervenuta ex art 111 cpc in data Controparte_7
15/09/2015, ha contestato l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto e la prosecuzione della procedura esecutiva in corso;
6) che, con provvedimento comunicato in data 12/01/2023, il GE, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 cpc, ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando alla parte interessata il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con il richiamato atto di citazione, ha tempestivamente introdotto il giudizio Parte_1
di merito, formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, in favore della
[...]
. (C.F. ), con sede a Gela, Via Gagliano, 38, in Controparte_8 P.IVA_3
persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per effetto della Sentenza n.
292/2018 del 12/4/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, e, conseguentemente, revocare il provvedimento emesso dall'Ill.mo Giudice dell'esecuzione in data 11/01/2022 (comunicato in data 12/01/2022) e disporre la prosecuzione del procedimento esecutivo n. 84/1993 R.G.E., ordinando la vendita degli immobili pignorati. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
La società attrice ha rilevato: 1) l'inammissibilità dell'opposizione riproposta dalla Cooperativa esecutata, sia perché è stata la prima già rigettata dal GE, sia perché priva di legittimazione attiva (in quanto sarebbe semmai il terzo proprietario a dover proporre opposizione di terzo), sia, con specifico riferimento all'opposizione agli atti esecutivi – quale devono qualificarsi le censure alle ordinanze di vendita del 18.4.2014 e del 6.6.2019 -, per tardività rispetto al termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.; 2) l'infondatezza del rilievo secondo cui la Cooperativa debitrice non è ancora proprietaria dell'area di sedime su cui insiste l'immobile staggito, attesa la pronuncia del Consiglio di
Giustizia Amministrativa, il quale, con sentenza n. 292/2018 del 12.4.2018, ha accertato la rinuncia abdicativa di al proprio diritto reale sull'area di sedime, che è implicita nella richiesta di CP_9
risarcimento danni per equivalente, pari al valore venale del bene;
3) l'infondatezza delle censure sollevate alle ordinanze di vendita, sia alla luce della richiamata pronuncia del Consiglio di Giustizia
Amministrativa, sia in quanto già sollevate con le note alla relazione di stima del 18/4/2013 e ritenute inconferenti sia dal CTU, sia dal GE, al punto che, con relazione integrativa del 17/4/2014, il CTU ha confermato la precedente valutazione di stima resa ed il GE, sulla scorta della valutazione resa dal
Consulente, ha ordinato la vendita del compendio pignorato.
Con comparsa depositata il 25.7.2023 si è costituita la Controparte_5
, formulando le seguenti conclusioni: “- mantenere la sospensione dell'esecuzione n.
[...]
84/1993 r.e. perché non sono cambiati, né cessati i gravi motivi vagliati dal giudice dell'esecuzione che
l'ha disposta;
- Nel merito, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare che l'esecuzione n. 84/1993 r.e. non può essere proseguita perché la cooperativa debitrice non è proprietaria dell'area di sedime sui cui
è stato realizzato l'appartamento oggetto dell'esecuzione; conseguentemente, revocare le ordinanze di vendita datate 18/4/2014 e 6/6/2019 per incompletezza della documentazione ipocatastale richiesta dall'art. 567 c.p.c., oltre ad essere le stesse discutibili e inattendibili nel prezzo di vendita desunto dalle criticate conclusioni sia della relazione di stima datata 6/2/2013 e sia di quella integrativa datata
17/4/2014; - Dichiarare, in ogni caso, inammissibile per carenza di legittimazione attiva la domanda della con cui chiede di “… accertare l'avvenuto trasferimento della proprietà Controparte_10
dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 174, part. 314 sub 18, in favore della Controparte_8
…”. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
[...]
Parte convenuta ha rilevato: a) l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della presente opposizione all'esecuzione, in quanto il precedente giudizio di opposizione è stato dichiarato improcedibile per errore di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia sul merito, con conseguente mancata formazione di giudicato interno;
b) l'infondatezza della deduzione secondo cui, per effetto della rinuncia abdicativa, si verifica il passaggio di proprietà alla , in quanto tale effetto si verifica invece solo al momento della CP_5
pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio;
c) l'inidoneità a consentire la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare della certificazione notarile, la quale non copre le vicende dell'immobile nella sua interezza (area di sedime e fabbricato su di essa realizzato) nel ventennio precedente la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta il 6/9/1993; d) l'inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva della della domanda di accertamento dell'avvenuto Controparte_10
trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 174, part. 314 sub 18, in favore della
[...]
. Controparte_8
All'udienza del 22.5.2024 la causa è stata rinviata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio, per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Sostituita l'udienza del 26.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata sul presupposto che il GE avesse in precedenza già dichiarato improcedibile una precedente opposizione di analogo contenuto, e ciò in quanto l'improcedibilità non implica un rigetto nel merito delle doglianze, né la formazione di un giudicato interno preclusivo di valutazione giudiziale delle medesime censure in un successivo giudizio, dovendosi peraltro rilevare che la valutazione del GE è comunque funzionale solo all'eventuale sospensione dell'esecuzione per gravi motivi. Sotto altro aspetto, risulta inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dalla CP_5
esecutata sul presupposto che l'area di sedime su cui insiste l'immobile staggito non sarebbe di proprietà della , quanto di CP_5 CP_9
Sul punto, appare dirimente considerare che la legittimazione ad agire per la tutela del diritto di proprietà del bene sottoposto ad esecuzione appartiene soltanto al soggetto ne è titolare (il terzo
[...]
in base alla prospettazione dei fatti compiuta dall'opponente), con l'opposizione ex art. 619 CP_9
c.p.c., norma che infatti dispone: “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni” (comma 1).
Nella specie, l'opposizione all'esecuzione risulta essere stata proposta dal debitore esecutato, che non avrebbe neppure interesse ad agire per la tutela di un diritto di proprietà altrui, e non già dal terzo proprietario del bene sottoposto a pignoramento, nella specie che non risulta avere alcun CP_9
interesse alla restituzione del bene, avendo rinunciato alla titolarità del relativo diritto, come risulta essere stato accertato all'esito del giudizio amministrativo definito con la prodotta sentenza n.
292/2018 del 12.4.2018 Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Assume pertanto carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione il rilievo dell'originaria inammissibilità di tale opposizione, per l'evidente difetto di interesse ad agire dell'opponente, sulla base del seguente principio di diritto (affermato da questa Corte sin da remote pronunzie, successivamente ribadito anche in tempi relativamente recenti, mai contraddetto, e al quale va senz'altro data continuità; cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 08/10/1965, Rv. 314016 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 974 del 30/03/1968, Rv.
332357 01; Sez. 3, Sentenza n. 1052 del 08/04/1971, Rv. 351069 01; Sez. 3, Sentenza n. 7059 del
28/07/1997, Rv. 506317 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 19/04/2010, Rv. 612645 01): "deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c."” (così Cass. sez. III, 04/04/2017, n.8684; v. anche Cass. sez. III, 29/11/2022, n.35005).
Parimenti inammissibile, per tardività rispetto al termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., è
l'opposizione agli atti esecutivi, proposta con ricorso datato 28.4.2022, con cui la CP_5
esecutata ha sollevato censure alle ordinanze di vendita del 18.4.2014 e del 6.6.2019 per incompletezza della documentazione ipocatastale richiesta dall'art. 567 c.p.c. e per incongruità del prezzo di vendita. Sotto altro aspetto, parte attrice ha chiesto di “accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, in favore della
[...]
. (C.F. ), con sede a Gela, Via Gagliano, 38, in Controparte_8 P.IVA_3
persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per effetto della Sentenza n.
292/2018 del 12/4/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, e, conseguentemente, revocare il provvedimento emesso dall'Ill.mo Giudice dell'esecuzione in data 11/01/2022 (comunicato in data 12/01/2022) e disporre la prosecuzione del procedimento esecutivo n. 84/1993 R.G.E., ordinando la vendita degli immobili pignorati”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che la sentenza del CGA, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 19.1.2015 n. 735 (“In conclusione, alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni. In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. A tale ultimo riguardo, dissipando i dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione, si deve escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità. Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. e plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n. 4451 e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710); tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'Amministrazione (Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio
2000 n. 1814)”), ha quindi ritenuto che al proprietario sia sempre concessa, in alternativa alla restituzione, l'opzione per una tutela risarcitoria, mediante una rinuncia di carattere abdicativo al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato, la quale sarebbe implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
L'attrice ha quindi affermato che “la c.d. “rinuncia abdicativa” del proprietario dell'area di sedime occupata, e il conseguente passaggio di proprietà prescindono totalmente dall'effettivo pagamento della condanna al risarcimento del danno”, a prescindere dal diverso orientamento in seguito registratosi in giurisprudenza, atteso il giudicato ormai formatosi sulla prodotta pronuncia del CGA.
Tuttavia, va osservato che la predetta pronuncia non ha dichiarato che la
[...]
è proprietaria dell'area di sedime e la stessa circostanza che il CGA ha Controparte_5
ritenuto che la richiesta risarcitoria di implica una rinuncia abdicativa di quest'ultima rispetto CP_9
al proprio diritto di proprietà sull'area di sedime non comporta che la titolarità della stessa sia stata trasferita alla Cooperativa esecutata.
In particolare, in disparte la questione se gli effetti decorrano dalla proposizione della domanda risarcitoria ovvero dal pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, la rinuncia abdicativa comporta solo che il rinunciante non sia più titolare della proprietà sul bene oggetto della rinuncia, ma tale proprietà, rimasta vacante, diviene dello Stato a norma dell'art. 827 c.c.
In questo senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 11/08/2025, n.23093, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente"”.
Le Sezioni Unite richiamano inoltre l'orientamento dalle stesse già espresso: “Quando queste Sezioni
Unite, con le sentenze del 10 giugno 1988, nn. da 3940 a 3946, rese nell'ambito del contenzioso sugli effetti della illegittima occupazione e radicale trasformazione di fondi privati per la costruzione di opere pubbliche, presero in esame le "varie ipotesi, normativamente previste, di abbandono del proprio diritto
(art. 550,1070,1104 cod. civ.)", sottolinearono che "la rinunzia del proprietario assume costantemente carattere di gratuità, di volontaria accettazione, cioè, di una decurtazione del proprio patrimonio, sia pure in vista di evitare spese od oneri maggiori;
ma non può mai tradursi in strumento per immutare nel patrimonio stesso una sua componente sostituendo al bene immobile dereliquendo il suo controvalore monetario ed imponendo ad altri il prestarsi a tanto mercé una sorta di acquisto coattivo".
Le stesse pronunce considerarono che l'abbandono della proprietà, "proprio perché di per sé incapace di approdare ad effetti traslativi nei confronti di terzi determinati", determinerebbe "quella vacuità di assetto proprietario dante luogo, secondo la previsione di cui all'art. 827 cod. civ., alla attribuzione del bene stesso al patrimonio dello Stato". Fu pure ritenuto in quelle pronunce che "in tanto è possibile ricollegare una qualsiasi conseguenza giuridica alla volontà, che il privato avrebbe manifestato, di dismettere il diritto dominicale su di un bene, in quanto nel momento della manifestazione non sia venuta meno la situazione soggettiva di appartenenza".
Da ciò consegue che la domanda di parte attrice, volta ad “accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, in favore della
. (C.F. ), con sede a Gela, Via Controparte_8 P.IVA_3
Gagliano, 38, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, per effetto della
Sentenza n. 292/2018 del 12/4/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo”, va rigettata, atteso che, in base alla predetta pronuncia del CGA, non risulta accertato, né espressamente né quale conseguenza della riconosciuta rinuncia abdicativa, che della proprietà dell'area di sedime sia divenuta titolare la Cooperativa convenuta.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, in cui sono state disattese le domande reciprocamente formulate, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta da
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; Controparte_5
rigetta la domanda di parte attrice di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area di sedime sul quale insiste l'immobile staggito, sito nel Comune di Gela e censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al Fg. 174, Part. 314 Sub. 18, in favore della
[...]
, per effetto della Sentenza n. 292/2018 del 12/4/2018 del Consiglio di Controparte_5
Giustizia Amministrativa di Palermo;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Gela, 26.11.2025.
Il giudice dott. Marco A. Pennisi