TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1696 /2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLO VIOZZI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA Controparte_1 C.F._2
COSTANTINI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 24.04.2025
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
, la cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio Controparte_1
contratto a Rapagnano Anno 1997 Numero 6 Parte II Serie A Ufficio 1).
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 24.04.2025, sentite le stesse dal
Giudice, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo. Alla medesima udienza, tuttavia, le parti si conciliavano ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis. 21 c.p.c.
e, in particolare, chiedevano al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscimento di assegno di divorzio e con compensazione delle spese di lite. Il Giudice, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti e senza assumere, in ragione della stessa, provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
Va innanzitutto osservato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Peraltro, deve prendersi atto del suddetto accordo di divorzio, non essendo lo stesso in contrasto con gli interessi dei figli, peraltro maggiorenni ed economicamente indipendenti come non contestato tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: ❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Rapagnano) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di divorzio intervenuti tra le parti;
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1696 /2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLO VIOZZI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. ROBERTA Controparte_1 C.F._2
COSTANTINI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 24.04.2025
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
, la cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio Controparte_1
contratto a Rapagnano Anno 1997 Numero 6 Parte II Serie A Ufficio 1).
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 24.04.2025, sentite le stesse dal
Giudice, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo. Alla medesima udienza, tuttavia, le parti si conciliavano ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis. 21 c.p.c.
e, in particolare, chiedevano al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscimento di assegno di divorzio e con compensazione delle spese di lite. Il Giudice, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti e senza assumere, in ragione della stessa, provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
Va innanzitutto osservato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Peraltro, deve prendersi atto del suddetto accordo di divorzio, non essendo lo stesso in contrasto con gli interessi dei figli, peraltro maggiorenni ed economicamente indipendenti come non contestato tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: ❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Rapagnano) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di divorzio intervenuti tra le parti;
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna