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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 10/02/2026
A n.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062025900331350 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1822/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti, collegati da remoto, discutono la causa e si riportano agli scritti difensivi;
il dr. Difensore_1 evidenzia la mancanza della procura alle liti dell'Agenzia Entrate Riscossione;
pertanto eccepisce l'inammissibilità della documentazione da questa depositata. Nel merito, discute la causa e Difensore_2si riporta agli scritti difensivi. L'Avv. , in merito a quanto eccepito rileva che nell'atto di costituzione è richiamata la procura rilasciata alla sottoscritta;
nel merito insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1,Con ricorso del 16.6.2025 in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'intimazione di pagamento per €. 570.066,18, notificata il 17.4.2025, sulla base di n. 3 cartelle presupposte che la ricorrente impugnava limitatamente a due di esse e specificamente la n. 10620230001798514 e la n. 10620230005435420. Censurava gli atti impugnati per 1) incompetenza per territorio dell'agente della riscossione procedente atteso che la ricorrente ha sede legale a Roma sicchè la competenza è di agenzia delle entrate riscossione di Roma;
2) omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione;
3) difetto di motivazione, anche in relazione al calcolo degli interessi pretesi;
4) nel merito, l'IVA iscritta a ruolo non è dovuta atteso che la società è stata oggetto di una verifica della guardia per omessa presentazione della dichiarazione 2016; nell'ambito di detta verifica è emerso la spettanza di un credito IVA 2016 di €. 242.000,00, sicché ha presentato dichiarazioni integrative per gli anni dal 2016 al 2021 in cui ha riportato detto credito. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 29.8.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Successivamente la ricorrente depositava provvedimenti di sgravi per IVA 2017 e 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle iscrizioni a ruolo di IVA 2017 e 2018 che risultano sgravate come da provvedimenti esibiti in atti da parte ricorrente. Per il resto, il ricorso è infondato è come tale va rigettato atteso che agenzia delle entrate ha provato l'avvenuta notifica delle due cartelle presupposte alla intimazione, a mezzo PEC del 17.3.2023 e del 27.4.2023, allegate in atti, il che rende inammissibili tutti gli ulteriori motivi di censura (incompetenza per territorio dell'agente della riscossione procedente;
difetto di motivazione anche in ordine agli interessi pretesi) atteso che gli stessi dovevano essere proposti nel termine di decadenza dalla notifica di dette cartelle. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti considerata la parziale cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta il ricorso nel resto, come in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 10/02/2026
A n.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1062025900331350 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1822/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti, collegati da remoto, discutono la causa e si riportano agli scritti difensivi;
il dr. Difensore_1 evidenzia la mancanza della procura alle liti dell'Agenzia Entrate Riscossione;
pertanto eccepisce l'inammissibilità della documentazione da questa depositata. Nel merito, discute la causa e Difensore_2si riporta agli scritti difensivi. L'Avv. , in merito a quanto eccepito rileva che nell'atto di costituzione è richiamata la procura rilasciata alla sottoscritta;
nel merito insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1,Con ricorso del 16.6.2025 in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'intimazione di pagamento per €. 570.066,18, notificata il 17.4.2025, sulla base di n. 3 cartelle presupposte che la ricorrente impugnava limitatamente a due di esse e specificamente la n. 10620230001798514 e la n. 10620230005435420. Censurava gli atti impugnati per 1) incompetenza per territorio dell'agente della riscossione procedente atteso che la ricorrente ha sede legale a Roma sicchè la competenza è di agenzia delle entrate riscossione di Roma;
2) omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione;
3) difetto di motivazione, anche in relazione al calcolo degli interessi pretesi;
4) nel merito, l'IVA iscritta a ruolo non è dovuta atteso che la società è stata oggetto di una verifica della guardia per omessa presentazione della dichiarazione 2016; nell'ambito di detta verifica è emerso la spettanza di un credito IVA 2016 di €. 242.000,00, sicché ha presentato dichiarazioni integrative per gli anni dal 2016 al 2021 in cui ha riportato detto credito. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 29.8.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Successivamente la ricorrente depositava provvedimenti di sgravi per IVA 2017 e 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle iscrizioni a ruolo di IVA 2017 e 2018 che risultano sgravate come da provvedimenti esibiti in atti da parte ricorrente. Per il resto, il ricorso è infondato è come tale va rigettato atteso che agenzia delle entrate ha provato l'avvenuta notifica delle due cartelle presupposte alla intimazione, a mezzo PEC del 17.3.2023 e del 27.4.2023, allegate in atti, il che rende inammissibili tutti gli ulteriori motivi di censura (incompetenza per territorio dell'agente della riscossione procedente;
difetto di motivazione anche in ordine agli interessi pretesi) atteso che gli stessi dovevano essere proposti nel termine di decadenza dalla notifica di dette cartelle. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti considerata la parziale cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta il ricorso nel resto, come in parte motiva;
compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore