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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 23186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23186 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 2 luglio 2024, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza con cui ME MO ha chiesto la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. 2. Avverso tale ordinanza il MO ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione. Premesso che, ai fini della concessione delle misure alternative non è necessaria la conclusione del Penale Sent. Sez. 5 Num. 23186 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 14/04/2025 percorso di educativo ma è sufficiente la prognosi positiva di contenimento futuro della pericolosità sociale, il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi dedotti e documentati dal ricorrente, i quali attesterebbero che egli è fuoriuscito dagli ambienti criminali e non è più membro di alcuna associazione criminosa;
inoltre non avrebbe valutato la documentazione attestante la possibilità di intraprendere un'attività lavorativa stabile;
aveva altresì trascurato di considerare che la relazione del carcere in data 9 maggio 2024 attesterebbe l'avvio del processo di revisione critica del proprio passato. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. È pacifico che, ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Una delle condizioni fondamentali per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 -01). Il processo di revisione critica deve tuttavia essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Nell'operare tale valutazione, il giudice non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, che si traggono, innanzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Pur non essendo vincolato alle considerazioni ivi espresse, il Tribunale deve, comunque, apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze 2 rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi richiamati. L'ordinanza impugnata ha posto a fondamento del diniego della misura una valutazione individualizzata e completa degli elementi rilevanti, di cui ha puntualmente dato conto nella motivazione, giungendo alla conclusione che, pur essendo documentato l'avvio del percorso di revisione critica, esso non ha raggiunto un sufficiente stadio di maturità. Trattasi di conclusione ineccepibile in quanto coerente sia con le risultanze del documento di sintesi redatto dall'equipe carceraria in data 10 agosto 2023, nel quale si evidenziava la necessità di un approfondimento del percorso di revisione critica, sia con la successiva relazione comportamentale (del 9 maggio 2024) nella quale, pur confermandosi l'adesione del MO al trattamento, non si ha riferito di alcun progresso in tale percorso. La ritenuta insufficiente maturità dello stadio del trattamento è stata inoltre correttamente parametrata dal Tribunale al percorso criminale del ricorrente, il quale — come attestato anche dal parere in data 30 aprile 2024 della DDA di Catania — presenta un profilo di elevatissima pericolosità sociale e si è macchiato di crimini gravissimi. 4. Ne consegue che, avendo puntualmente dato conto del logico e coerente percorso valutativo compiuto, l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ( IA EL Me e L LL AT
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 2 luglio 2024, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza con cui ME MO ha chiesto la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. 2. Avverso tale ordinanza il MO ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione. Premesso che, ai fini della concessione delle misure alternative non è necessaria la conclusione del Penale Sent. Sez. 5 Num. 23186 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 14/04/2025 percorso di educativo ma è sufficiente la prognosi positiva di contenimento futuro della pericolosità sociale, il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi dedotti e documentati dal ricorrente, i quali attesterebbero che egli è fuoriuscito dagli ambienti criminali e non è più membro di alcuna associazione criminosa;
inoltre non avrebbe valutato la documentazione attestante la possibilità di intraprendere un'attività lavorativa stabile;
aveva altresì trascurato di considerare che la relazione del carcere in data 9 maggio 2024 attesterebbe l'avvio del processo di revisione critica del proprio passato. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. È pacifico che, ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Una delle condizioni fondamentali per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 -01). Il processo di revisione critica deve tuttavia essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Nell'operare tale valutazione, il giudice non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, che si traggono, innanzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Pur non essendo vincolato alle considerazioni ivi espresse, il Tribunale deve, comunque, apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze 2 rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi richiamati. L'ordinanza impugnata ha posto a fondamento del diniego della misura una valutazione individualizzata e completa degli elementi rilevanti, di cui ha puntualmente dato conto nella motivazione, giungendo alla conclusione che, pur essendo documentato l'avvio del percorso di revisione critica, esso non ha raggiunto un sufficiente stadio di maturità. Trattasi di conclusione ineccepibile in quanto coerente sia con le risultanze del documento di sintesi redatto dall'equipe carceraria in data 10 agosto 2023, nel quale si evidenziava la necessità di un approfondimento del percorso di revisione critica, sia con la successiva relazione comportamentale (del 9 maggio 2024) nella quale, pur confermandosi l'adesione del MO al trattamento, non si ha riferito di alcun progresso in tale percorso. La ritenuta insufficiente maturità dello stadio del trattamento è stata inoltre correttamente parametrata dal Tribunale al percorso criminale del ricorrente, il quale — come attestato anche dal parere in data 30 aprile 2024 della DDA di Catania — presenta un profilo di elevatissima pericolosità sociale e si è macchiato di crimini gravissimi. 4. Ne consegue che, avendo puntualmente dato conto del logico e coerente percorso valutativo compiuto, l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ( IA EL Me e L LL AT