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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11364 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. AN EL, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3057/2023 r.g.a.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Grado;
Parte_1
- ATTORE
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Andrea Cantone;
- CONVENUTA
OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di aver stipulato, in data Parte_1
Per_ 7/8/2008, con la banca convenuta il contratto di mutuo fondiario, per notaio (rep n. 93453 e racc. n. 54694), per la somma complessiva di euro 150.000,00, rimborsabile in n. 360 rate mensili.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi la nullità parziale del contratto di mutuo indicato per indeterminatezza del criterio di ammortamento, per illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta e per la sussistenza di usura, con conseguente rideterminazione della somma dovuta dall'attore a titolo di esposizione debitoria ed applicazione del tasso di interesse di cui all'art. 117 TUB e del regime di capitalizzazione semplice.
Si costituiva la banca e chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto CP_1 ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, con note depositate in data 17/9/2025, parte attrice rilevava che “Il credito originariamente vantato da Barclays Bank è stato ceduto dapprima alla Controparte_2
e poi alla in favore della quale è stata estinta l'obbligazione. Si
[...] Controparte_3 chiede pertanto dichiarare cessata la materia del contendere”.
La banca, in sede di comparsa conclusionale, preso atto dell'accordo tra la parte attrice e la cessionaria insisteva per la condanna del al pagamento delle spese di Controparte_4 Pt_1 lite del giudizio in ragione del principio di soccombenza virtuale.
A seguito dell'accordo intervenuto nel corso del giudizio tra la parte attrice e la cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa, ed attesa la rinuncia alle domande giudiziali formulata dalla difesa di parte attrice all'udienza del 2/12/2025, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande formulate dalla parte attrice nel corso del giudizio.
In diritto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., “.. la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio;
.. la valutazione della soccombenza virtuale costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (sentenza 7 maggio 2009, n. 10553)” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 24/03/2016, n. 5888).
Resta, quindi, da provvedere in ordine alle spese del giudizio, con statuizione che andrà resa facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, il quale impone di valutare ex post quale sarebbe stato il verosimile esito del procedimento, qualora non fosse intervenuta la condotta che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una statuizione di merito.
Si rende, pertanto, necessario l'esame, per quanto sintetico, delle domande formulate da parte attrice.
Deve, in primo luogo, rigettarsi la domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi perché formulata in modo assolutamente generico, senza indicare la modalità di calcolo adottata ed il momento in cui si verificava il presunto superamento del tasso soglia che, per di più, non sembra riscontrato dalla CTP in atti.
L'ulteriore doglianza dedotta da parte attrice, concernente la presunta indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse pattuito e la presenza di costi occulti, è infondata.
La questione introdotta dall'attore nel presente giudizio attiene in generale alla legittimità dei mutui con sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della Banca d'Italia, nonché dell'art 1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
Benchè il sistema di ammortamento “alla francese” sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
Secondo talune impostazioni di parte minoritaria della giurisprudenza di merito (citata dalla parte attrice ed anche di questo Tribunale), in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse legale.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro Bancario
Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
Risulta, quindi, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, ovvero n. 360 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo “alla francese” (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti), come da piano di ammortamento sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto.
Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo.
Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento veniva allegato al contratto, così come indicato dalla stessa parte attrice, e risulta sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Ciò posto, anche le doglianze che la parte attrice muove alla indeterminatezza dei tassi e dei piani di ammortamento ed alla “applicazione di interessi ad un saggio superiore a quello convenuto” sono infondate.
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato
è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato o dimostrato un vizio di formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Infatti secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Né appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe “un costo” per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe “dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto”.
La tesi non è condivisibile. Invero il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
La prima osservazione che può avanzarsi è che in presenza di un contratto - come quello oggetto del presente giudizio - che stabilisca precisamente tutte le condizioni economiche da applicare al contratto e dunque: il tasso di interesse nominale, la durata, l'importo della rata, la composizione della rata mediante l'imputazione di interessi e capitale, il piano di ammortamento e le spese accessorie, considerare “occulto” il costo derivante dall'effetto di “capitalizzazione composta” (che
è cosa diversa dell'effetto anatocistico come si dirà successivamente) pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese è un controsenso. Invero al “maggior costo” (se di esso possa parlarsi) si perviene non già sulla base di chissà quali artifizi o sopravvenienze contrattuali ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti.
A ben vedere, poi, l'effetto “oneroso” della capitalizzazione (che deriverebbe dal fatto che gli interessi vengono pagati in corso di rapporto) sarebbe comune a tutti i tipi di ammortamento diversi da quello in cui il frutto dell'operazione finanziaria (gli interessi) sia corrisposto una sola volta, al termine dell'operazione finanziaria, ivi compreso il sistema di ammortamento “all'italiana” in cui, anche in questo caso, gli interessi non rimborsati vengono in un'unica soluzione al termine del rapporto ma si prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n. 11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale”.
Si veda Trib. Milano sez. 6ª, 14/03/2019, n. 2490: "Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti” (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: Sez. 6ª sent. del 28/10/2014; Sez. 6ª sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. 6ª sent. n. 3549 del 17/03/2015: "nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche
l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo".
"La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale
e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)" (Trib. Milano, cit.).
“L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.” (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868).
In definitiva l'effetto di capitalizzazione - più o meno onerosa - derivante dal sistema di ammortamento del mutuo, se frutto - come nella fattispecie in esame - di una pattuizione contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della “indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata.
La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti. Non si vede in sostanza per quale motivo si possa sostenere che l'aver scelto le parti un sistema di ammortamento “più oneroso” rispetto ad un altro ne possa provocare la nullità per indeterminatezza o illegittimità in senso lato della pattuizione.
La tesi attorea parrebbe sostenere che, poiché il “costo” della capitalizzazione composta degli interessi derivante dalla applicazione del piano di ammortamento alla “francese” darebbe luogo alla concreta applicazione di un saggio di interesse superiore al TAN se applicato invece in regime semplice, ciò comporterebbe la sanzione di cui al comma VII dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma VI, il quale dispone che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Sul punto va osservato preliminarmente che il contratto di mutuo recava l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale (TAEG) o Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
Come noto, detti indici sintetici contemplano l'effetto del pagamento infrannuale degli interessi nella formula matematica. Invero tale indicatore e rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e
TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta
(TAE), sia le spese connesse al finanziamento. L'effetto della capitalizzazione composta infrannuale usualmente adottata dalla banca per la determinazione della rata di rimborso del mutuo
è misurato, in termini di tasso di interesse, dalla differenza tra il saggio nominale annuo (TAN) impiegato per l'elaborazione del piano di ammortamento ed il tasso annuo effettivo (TAE) del rapporto;
il TAE è notoriamente ricompreso nel TAEG del rapporto.
È pertanto fortemente discutibile che l'ammortamento alla francese - anche inteso come sistema di infra annualizzazione degli interessi - possa comportare un “costo occulto” non ricompreso nel costo complessivo indicato dal TAEG. Invero, il processo di attualizzazione su cui si fonda la formula per il calcolo del Tasso effettivo dettata dalla Banca d'Italia già ricomprende l'effetto della capitalizzazione composta: se al ridetto processo di attualizzazione si assoggettasse pure la differenza tra la rata pattuita e quella ricalcolata in regime semplice si determinerebbe una ingiustificata duplicazione del costo dovuto alla capitalizzazione considerando, peraltro, che gli interessi ricompresi nella rata determinata in regime semplice sono già la derivazione di un processo di attualizzazione. Va poi affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione concetti di “capitalizzazione” ad “anatocismo” evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi non provochi alcun affetto anatocistico vietato.
Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza),
l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I, 14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La giurisprudenza si è dunque da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I,
11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Se, dunque, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Infine, va osservato come non sia certamente l'art. 821 c.c. la norma che può fornire un indizio sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese ed anzi debba ritenersi disposizione che impedisca l'interpretazione estensiva del divieto di anatocismo al regime finanziario della capitalizzazione composta.
L'art. 821 c.c. si limita infatti a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta. In secondo luogo, pur tenendo presente il principio di proporzionalità affermato dalla disposizione in esame, non può non considerarsi come, nel mutuo, il capitale viene erogato (interamente) in favore del debitore, sicché può dirsi che il “godimento” del diritto (il capitale) è immediato (ed integrale) da parte del debitore e pertanto fa da subito nascere in capo a chi ne gode l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi. Infine, la “durata del godimento” del capitale è la stessa in qualsiasi regime finanziario adottato, posto che civilisticamente dipende dalla durata del mutuo e dell'obbligo di restituzione e non dalla imputazione o composizione della rata.
In conclusione, deve ritenersi che le domande di parte attrice, laddove non fosse intervenuta la transazione con la cessionaria del credito vantato dalla banca convenuta, sarebbero state rigettate.
In ordine alle spese di lite, l'attore va condannato alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, avuto riguardo alla minima attività processuale svolta ed alla natura della decisione a seguito di transazione intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite del giudizio, che si liquidano euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 3/12/2025
Il giudice
AN EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. AN EL, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3057/2023 r.g.a.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Grado;
Parte_1
- ATTORE
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Andrea Cantone;
- CONVENUTA
OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di aver stipulato, in data Parte_1
Per_ 7/8/2008, con la banca convenuta il contratto di mutuo fondiario, per notaio (rep n. 93453 e racc. n. 54694), per la somma complessiva di euro 150.000,00, rimborsabile in n. 360 rate mensili.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi la nullità parziale del contratto di mutuo indicato per indeterminatezza del criterio di ammortamento, per illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta e per la sussistenza di usura, con conseguente rideterminazione della somma dovuta dall'attore a titolo di esposizione debitoria ed applicazione del tasso di interesse di cui all'art. 117 TUB e del regime di capitalizzazione semplice.
Si costituiva la banca e chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto CP_1 ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, con note depositate in data 17/9/2025, parte attrice rilevava che “Il credito originariamente vantato da Barclays Bank è stato ceduto dapprima alla Controparte_2
e poi alla in favore della quale è stata estinta l'obbligazione. Si
[...] Controparte_3 chiede pertanto dichiarare cessata la materia del contendere”.
La banca, in sede di comparsa conclusionale, preso atto dell'accordo tra la parte attrice e la cessionaria insisteva per la condanna del al pagamento delle spese di Controparte_4 Pt_1 lite del giudizio in ragione del principio di soccombenza virtuale.
A seguito dell'accordo intervenuto nel corso del giudizio tra la parte attrice e la cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa, ed attesa la rinuncia alle domande giudiziali formulata dalla difesa di parte attrice all'udienza del 2/12/2025, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande formulate dalla parte attrice nel corso del giudizio.
In diritto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., “.. la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio;
.. la valutazione della soccombenza virtuale costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (sentenza 7 maggio 2009, n. 10553)” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 24/03/2016, n. 5888).
Resta, quindi, da provvedere in ordine alle spese del giudizio, con statuizione che andrà resa facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, il quale impone di valutare ex post quale sarebbe stato il verosimile esito del procedimento, qualora non fosse intervenuta la condotta che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una statuizione di merito.
Si rende, pertanto, necessario l'esame, per quanto sintetico, delle domande formulate da parte attrice.
Deve, in primo luogo, rigettarsi la domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi perché formulata in modo assolutamente generico, senza indicare la modalità di calcolo adottata ed il momento in cui si verificava il presunto superamento del tasso soglia che, per di più, non sembra riscontrato dalla CTP in atti.
L'ulteriore doglianza dedotta da parte attrice, concernente la presunta indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse pattuito e la presenza di costi occulti, è infondata.
La questione introdotta dall'attore nel presente giudizio attiene in generale alla legittimità dei mutui con sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della Banca d'Italia, nonché dell'art 1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
Benchè il sistema di ammortamento “alla francese” sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
Secondo talune impostazioni di parte minoritaria della giurisprudenza di merito (citata dalla parte attrice ed anche di questo Tribunale), in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse legale.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro Bancario
Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
Risulta, quindi, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, ovvero n. 360 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo “alla francese” (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti), come da piano di ammortamento sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto.
Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo.
Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento veniva allegato al contratto, così come indicato dalla stessa parte attrice, e risulta sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Ciò posto, anche le doglianze che la parte attrice muove alla indeterminatezza dei tassi e dei piani di ammortamento ed alla “applicazione di interessi ad un saggio superiore a quello convenuto” sono infondate.
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato
è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato o dimostrato un vizio di formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Infatti secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Né appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe “un costo” per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe “dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto”.
La tesi non è condivisibile. Invero il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
La prima osservazione che può avanzarsi è che in presenza di un contratto - come quello oggetto del presente giudizio - che stabilisca precisamente tutte le condizioni economiche da applicare al contratto e dunque: il tasso di interesse nominale, la durata, l'importo della rata, la composizione della rata mediante l'imputazione di interessi e capitale, il piano di ammortamento e le spese accessorie, considerare “occulto” il costo derivante dall'effetto di “capitalizzazione composta” (che
è cosa diversa dell'effetto anatocistico come si dirà successivamente) pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese è un controsenso. Invero al “maggior costo” (se di esso possa parlarsi) si perviene non già sulla base di chissà quali artifizi o sopravvenienze contrattuali ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti.
A ben vedere, poi, l'effetto “oneroso” della capitalizzazione (che deriverebbe dal fatto che gli interessi vengono pagati in corso di rapporto) sarebbe comune a tutti i tipi di ammortamento diversi da quello in cui il frutto dell'operazione finanziaria (gli interessi) sia corrisposto una sola volta, al termine dell'operazione finanziaria, ivi compreso il sistema di ammortamento “all'italiana” in cui, anche in questo caso, gli interessi non rimborsati vengono in un'unica soluzione al termine del rapporto ma si prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n. 11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale”.
Si veda Trib. Milano sez. 6ª, 14/03/2019, n. 2490: "Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti” (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: Sez. 6ª sent. del 28/10/2014; Sez. 6ª sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. 6ª sent. n. 3549 del 17/03/2015: "nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche
l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo".
"La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale
e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)" (Trib. Milano, cit.).
“L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.” (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868).
In definitiva l'effetto di capitalizzazione - più o meno onerosa - derivante dal sistema di ammortamento del mutuo, se frutto - come nella fattispecie in esame - di una pattuizione contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della “indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata.
La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti. Non si vede in sostanza per quale motivo si possa sostenere che l'aver scelto le parti un sistema di ammortamento “più oneroso” rispetto ad un altro ne possa provocare la nullità per indeterminatezza o illegittimità in senso lato della pattuizione.
La tesi attorea parrebbe sostenere che, poiché il “costo” della capitalizzazione composta degli interessi derivante dalla applicazione del piano di ammortamento alla “francese” darebbe luogo alla concreta applicazione di un saggio di interesse superiore al TAN se applicato invece in regime semplice, ciò comporterebbe la sanzione di cui al comma VII dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma VI, il quale dispone che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Sul punto va osservato preliminarmente che il contratto di mutuo recava l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale (TAEG) o Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
Come noto, detti indici sintetici contemplano l'effetto del pagamento infrannuale degli interessi nella formula matematica. Invero tale indicatore e rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e
TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta
(TAE), sia le spese connesse al finanziamento. L'effetto della capitalizzazione composta infrannuale usualmente adottata dalla banca per la determinazione della rata di rimborso del mutuo
è misurato, in termini di tasso di interesse, dalla differenza tra il saggio nominale annuo (TAN) impiegato per l'elaborazione del piano di ammortamento ed il tasso annuo effettivo (TAE) del rapporto;
il TAE è notoriamente ricompreso nel TAEG del rapporto.
È pertanto fortemente discutibile che l'ammortamento alla francese - anche inteso come sistema di infra annualizzazione degli interessi - possa comportare un “costo occulto” non ricompreso nel costo complessivo indicato dal TAEG. Invero, il processo di attualizzazione su cui si fonda la formula per il calcolo del Tasso effettivo dettata dalla Banca d'Italia già ricomprende l'effetto della capitalizzazione composta: se al ridetto processo di attualizzazione si assoggettasse pure la differenza tra la rata pattuita e quella ricalcolata in regime semplice si determinerebbe una ingiustificata duplicazione del costo dovuto alla capitalizzazione considerando, peraltro, che gli interessi ricompresi nella rata determinata in regime semplice sono già la derivazione di un processo di attualizzazione. Va poi affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione concetti di “capitalizzazione” ad “anatocismo” evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi non provochi alcun affetto anatocistico vietato.
Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza),
l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I, 14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La giurisprudenza si è dunque da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I,
11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Se, dunque, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Infine, va osservato come non sia certamente l'art. 821 c.c. la norma che può fornire un indizio sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese ed anzi debba ritenersi disposizione che impedisca l'interpretazione estensiva del divieto di anatocismo al regime finanziario della capitalizzazione composta.
L'art. 821 c.c. si limita infatti a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta. In secondo luogo, pur tenendo presente il principio di proporzionalità affermato dalla disposizione in esame, non può non considerarsi come, nel mutuo, il capitale viene erogato (interamente) in favore del debitore, sicché può dirsi che il “godimento” del diritto (il capitale) è immediato (ed integrale) da parte del debitore e pertanto fa da subito nascere in capo a chi ne gode l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi. Infine, la “durata del godimento” del capitale è la stessa in qualsiasi regime finanziario adottato, posto che civilisticamente dipende dalla durata del mutuo e dell'obbligo di restituzione e non dalla imputazione o composizione della rata.
In conclusione, deve ritenersi che le domande di parte attrice, laddove non fosse intervenuta la transazione con la cessionaria del credito vantato dalla banca convenuta, sarebbero state rigettate.
In ordine alle spese di lite, l'attore va condannato alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, avuto riguardo alla minima attività processuale svolta ed alla natura della decisione a seguito di transazione intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite del giudizio, che si liquidano euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 3/12/2025
Il giudice
AN EL