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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al R. G. n.
2799/2018 e discussa all'udienza del 18.12.2025 tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
, , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 rappresentati e difesi dall'avvocato Mariella Argese, opposta CP_5
Oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.06.2018 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.160.504,45 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.2367/17 concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza chiedendo la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Il Tribunale, con provvedimento del 03.07.2018 sospendeva il titolo esecutivo per la somma eccedente €.48.931,51 e la causa era istruita con l'ammissione di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio. Nelle more, a seguito di procedura esecutiva, al ricorrente originario sig. , padre degli odierni ricorrenti, era assegnata dal Tribunale Persona_1 di Brindisi con provvedimento del 27.02.2019 la somma di €.49.931,51 e, di poi, il giudizio è stato interrotto a causa del decesso del ricorrente originario Persona_1 con la successiva costituzione degli eredi dello stesso, , , CP_1 CP_2 CP_3
e odierni resistenti. In seguito, la causa è stata rinviata all'odierna CP_4 CP_5 udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte ed il giudice, su espressa delega del dott. Primiceri alla definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n. 8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui
è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art.
474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n.2367/2017 il Tribunale di Brindisi ha così disposto:” accoglie il ricorso presentato da poiché Persona_1 ammissibile e fondato;
accerta e dichiara il diritto di alla riliquidazione Persona_1 della pensione rivalutando la retribuzione pensionabile per i periodi anteriori al 68 utilizzandola Tabella C allegata al DPR n. 488/1968(...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dal C.T.U. nominato rag. ai fini Parte_2 della quantificazione di quanto dovuto all'opposto.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Tribunale ha ammesso una CTU nominando il rag. che ha Parte_2 quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che il credito vantato dalla parte opposta non risulta corrispondente alla somma indicata nell'atto di precetto pari ad €.160.504,00, bensì risulta essere pari ad €.20.870,53, al netto dei compensi legali maturati per la sentenza e per l'atto di precetto notificato e comprensivo degli interessi sino alla data del deposito della CTU del 27.04.2020. Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto, anche in ragione della somma già assegnata al sig.
. CP_1
Peraltro, non si ravvisano neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Infine, in ordine alle spese di lite, le spese di lite meritano, comunque, di essere compensate tra le parti in ragione della differenza accertata tra la somma indicata nel precetto dal ricorrente originario e quella effettivamente riconosciuta alla CP_1 stessa in ragione della CTU ammessa ridotta nella misura in precedenza indicata, nonché in applicazione dell'orientamento della Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 120/2024 secondo il quale, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione
SS.UU. 32061/2022, “ricorrono gravi e eccezionali ragioni che inducono alla compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Le spese della C.T.U., in ragione della sussistenza di un debito a carico dell'istituto, meritano di essere poste a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 07.06.2018 da nei confronti di , , Pt_1 CP_1 Parte_3 , e , così provvede: CP_3 CP_4 CP_5
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
- dichiara che l' nulla deve ai ricorrenti Pt_1 CP_1 Parte_3 [...]
, e , eredi di;
CP_3 CP_4 CP_5 Persona_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di CC.TT.UU. a carico dell' . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al R. G. n.
2799/2018 e discussa all'udienza del 18.12.2025 tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
, , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 rappresentati e difesi dall'avvocato Mariella Argese, opposta CP_5
Oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.06.2018 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.160.504,45 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.2367/17 concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza chiedendo la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Il Tribunale, con provvedimento del 03.07.2018 sospendeva il titolo esecutivo per la somma eccedente €.48.931,51 e la causa era istruita con l'ammissione di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio. Nelle more, a seguito di procedura esecutiva, al ricorrente originario sig. , padre degli odierni ricorrenti, era assegnata dal Tribunale Persona_1 di Brindisi con provvedimento del 27.02.2019 la somma di €.49.931,51 e, di poi, il giudizio è stato interrotto a causa del decesso del ricorrente originario Persona_1 con la successiva costituzione degli eredi dello stesso, , , CP_1 CP_2 CP_3
e odierni resistenti. In seguito, la causa è stata rinviata all'odierna CP_4 CP_5 udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte ed il giudice, su espressa delega del dott. Primiceri alla definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n. 8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui
è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art.
474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n.2367/2017 il Tribunale di Brindisi ha così disposto:” accoglie il ricorso presentato da poiché Persona_1 ammissibile e fondato;
accerta e dichiara il diritto di alla riliquidazione Persona_1 della pensione rivalutando la retribuzione pensionabile per i periodi anteriori al 68 utilizzandola Tabella C allegata al DPR n. 488/1968(...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dal C.T.U. nominato rag. ai fini Parte_2 della quantificazione di quanto dovuto all'opposto.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Tribunale ha ammesso una CTU nominando il rag. che ha Parte_2 quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che il credito vantato dalla parte opposta non risulta corrispondente alla somma indicata nell'atto di precetto pari ad €.160.504,00, bensì risulta essere pari ad €.20.870,53, al netto dei compensi legali maturati per la sentenza e per l'atto di precetto notificato e comprensivo degli interessi sino alla data del deposito della CTU del 27.04.2020. Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto, anche in ragione della somma già assegnata al sig.
. CP_1
Peraltro, non si ravvisano neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Infine, in ordine alle spese di lite, le spese di lite meritano, comunque, di essere compensate tra le parti in ragione della differenza accertata tra la somma indicata nel precetto dal ricorrente originario e quella effettivamente riconosciuta alla CP_1 stessa in ragione della CTU ammessa ridotta nella misura in precedenza indicata, nonché in applicazione dell'orientamento della Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 120/2024 secondo il quale, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione
SS.UU. 32061/2022, “ricorrono gravi e eccezionali ragioni che inducono alla compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Le spese della C.T.U., in ragione della sussistenza di un debito a carico dell'istituto, meritano di essere poste a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 07.06.2018 da nei confronti di , , Pt_1 CP_1 Parte_3 , e , così provvede: CP_3 CP_4 CP_5
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
- dichiara che l' nulla deve ai ricorrenti Pt_1 CP_1 Parte_3 [...]
, e , eredi di;
CP_3 CP_4 CP_5 Persona_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di CC.TT.UU. a carico dell' . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA