TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1914
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere per intervento normativo e pagamenti effettuati

    Il Collegio ha ritenuto che, a seguito della nuova normativa e dei pagamenti effettuati dalla ricorrente, la materia del contendere è cessata per alcune regioni. Per le restanti regioni, la dichiarazione della ricorrente di aver effettuato i pagamenti rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo ai motivi aggiunti proposti avverso gli atti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici, richiamando precedenti pronunce sul tema.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti in quanto, alla luce della nuova normativa, il Legislatore ha ricondotto i versamenti effettuati in base al D.L. n. 34/2023 al regime previsto dal D.L. n. 95/2025, rendendo superate le censure sollevate dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1914
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1914
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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